Objet du Conseil n. 82 du 26 février 1975 - Verbale
OGGETTO N. 82/75 - APPROVAZIONE DI UN ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA SOLLECITA APPROVAZIONE, DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3351 RECANTE "NORME PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA".
Ordine del giorno
Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta,
nell'adunanza del 26 febbraio 1975,
- vista la proposta di legge statale n. 1551/A già approvata dal Senato nell'adunanza del 18 dicembre 1974 e recante norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta;
- considerato che tali norme, corrispondenti sostanzialmente a quelle della proposta di legge statale già approvata dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 3 dicembre 1968, tendono a risolvere e regolarizzare, nell'interesse dello Stato e della Regione Valle d'Aosta, le annose e complesse questioni e situazioni di ordine amministrativo, tecnico e finanziario sorte in materia di utilizzazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta in seguito alle impugnate modalità di pratica applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione delle industrie elettriche e sulla istituzione dell'ENEL;
- considerato che nella relazione (De Cocci) della Commissione speciale sul disegno di legge riguardante l'istituzione dell'ENEL ed il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche veniva affermato che "rimane immutata anche la titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione della Valle d'Aosta";
- considerato che i Ministri Onorevoli Bosco e Colombo avevano dato in Parlamento, a nome del Governo, autorevoli assicurazioni secondo le quali, in sede di pratica applicazione della citata legge n. 1643, sarebbero stati salvaguardati i diritti spettanti alle Regioni a Statuto speciale in materia di utilizzazione di acque pubbliche secondo le norme dei rispettivi Statuti regionali, norme aventi valore costituzionale;
- ritenuto che la Corte Costituzionale, con la sentenza 24 febbraio - 7 marzo 1964, n. 13, - ha formulato la seguente raccomandazione:
"Non avendo ancora il legislatore provveduto nel caso attuale, la Corte auspica che si provveda a tale contemperamento (tra le esigenze nazionali e quelle regionali), tenendo presenti i poteri e i diritti delle Regioni a Statuto speciale, che sono stati compressi per effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere sacrificati oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento della riforma.
Se è vero che le leggi nazionali possono provvedere legittimamente in materia in tutto od in parte già attribuita alla competenza delle Regioni, purché si muovano dentro i limiti che gli Statuti speciali hanno riservato a favore dello Stato, è anche certo che il legislatore nazionale deve assicurare agli Enti regionali il massimo di autonomia, nascente dagli stessi Statuti, compatibile con la nuova disciplina unitaria";
- considerato che le norme della proposta di legge statale n. 1551/A recepiscono il principio della compressione dei diritti statutari della Regione Valle d'Aosta nella misura in cui ciò si rende necessario per l'applicazione delle norme della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relative alla nazionalizzazione delle industrie elettriche, alla istituzione dell'ENEL e al monopolio riservato all'ENEL in materia di industrie elettriche;
- considerato che, in seguito alle norme emanate nella suddetta materia, sono venute a cessare le entrate già derivanti allo Stato dalle imposizioni tributarie sui rilevanti redditi annui delle imprese idroelettriche assorbite dall'ENEL, non presentando i bilanci dell'ENEL alcun cespite annuo imponibile ed essendo stato abolito, con legge 5 dicembre 1964, n. 1269, il tributo unico sulla produzione di energia elettrica già previsto a carico dell'ENEL dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- ritenuto che da tale situazione tributaria negativa dell'ENEL è derivato e deriva un grave danno finanziario alla Regione Valle d'Aosta, alla quale spettava e spetta una rilevante quota percentuale di ripartizione delle entrate tributarie annue dello Stato;
- ritenuto che dall'eventuale ritardo nell'approvazione della proposta di legge statale n. 1551/A di cui si tratta da parte della Camera dei Deputati stessa deriverebbe, fra l'altro, l'ulteriore ritardo nel pagamento, da parte dell'ENEL, dei canoni di concessione per le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico da regolarizzare in Valle d'Aosta perché mancanti o divenute mancanti di valido titolo giuridico;
unanimemente fa voti
affinché la proposta di legge statale n. 1551 di cui si tratta sia sollecitamente approvata anche dalla Camera dei Deputati, nell'interesse dello Stato e della Regione Valle d'Aosta.
F.to: Dujany - Chanu - Monami - Dolchi
Caveri (U.V.) - Ordine del giorno n. 6 per la legge per le acque. La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - La Giunta regionale è favorevole a quest'ordine del giorno - che è molto lungo e non sto a ripeterlo tutto - riguardante il disegno statale n. 1551/A (che aveva un numero differente al Senato dov'è stato approvato), il numero della Camera è 3351. È favorevole che quest'ordine del giorno sia trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le Regioni, al Presidente della Commissione della Camera per l'Industria e al Ministro dell'Industria. Si tratta di un disegno di legge che disciplina, in relazione alla famosa sentenza della Corte costituzionale, i diritti della Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di acque, per cui siamo favorevoli a che sia votato dal Consiglio regionale.
Caveri (U.V.) - Interventi? La parola al Consigliere Pedrini.
Pedrini (P.L.I.) - Io non voglio essere cattivo, Signor Presidente, nel fare delle polemiche su quest'argomento, mi limito ad una brevissima constatazione. Io voterò quest'ordine del giorno e potessi lo voterei cento, mille, cento mila volte, perché ripete, ricalca grosso modo quanto detto dai Liberali anni fa quando abbiamo dichiarato, scritto e ricorso a Roma, eccetera, che l'ENEL ha rubato le acque alla Valle d'Aosta, noi ne avevamo un diritto. È la verità sacrosanta quello che dico e l'ho detto sotto nel salone al Presidente quando è venuto qua a parlare in favore dell'ENEL, glielo dissi allora, lo scrissi, lo dissi in quest'aula. Sono lieto che oggi anche altri che non hanno mai assunto questa posizione la assumano oggi.
Caveri (U.V.) - Altri interventi? La parola al Consigliere Dujany.
Dujany (D.P.) - Vorrei dire che la preoccupazione della Giunta precedente è questa: di preparare e di invitare i Parlamentari a seguito del mandato del Consiglio regionale affinché questa legge venga portata avanti. Lo scopo dell'ordine del giorno è di accelerare questo inceppo che è intervenuto su iniziativa di alcuni Deputati della D.C. in sede di Camera. Una seconda osservazione, di carattere puramente formale, nella terza pagina del penultimo comma, forse è opportuno completare l'osservazione da Presidente della Giunta dove si dice, prima del deliberato: "ritenuto che dall'eventuale ritardo dell'attuazione" non del disegno di legge statale 1551 ma "la proposta di legge n. 3351" perché la legge portava il n. 1551 in sede di Senato, alla Camera ha preso il n. 3351 e la stessa modificazione deve essere fatta nella parte del deliberato: "unanimemente fa voti affinché la proposta di legge statale 3351...", eccetera.
Caveri (U.V.) - Va bene, allora siamo d'accordo che il numero della legge è modificato nel senso indicato dal Consigliere Dujany, altri interventi? Nessuno, chi è favorevole a quest'ordine del giorno è pregato di alzare la mano.
Ordine del giorno
Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta,
nell'adunanza del 26 febbraio 1975,
- vista la proposta di legge statale n. 1551/A già approvata dal Senato nell'adunanza del 18 dicembre 1974 e recante norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta;
- considerato che tali norme, corrispondenti sostanzialmente a quelle della proposta di legge statale già approvata dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 3 dicembre 1968, tendono a risolvere e regolarizzare, nell'interesse dello Stato e della Regione Valle d'Aosta, le annose e complesse questioni e situazioni di ordine amministrativo, tecnico e finanziario sorte in materia di utilizzazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta in seguito alle impugnate modalità di pratica applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione delle industrie elettriche e sulla istituzione dell'ENEL;
- considerato che nella relazione (De Cocci) della Commissione speciale sul disegno di legge riguardante l'istituzione dell'ENEL ed il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche veniva affermato che "rimane immutata anche la titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione della Valle d'Aosta";
- considerato che i Ministri Onorevoli Bosco e Colombo avevano dato in Parlamento, a nome del Governo, autorevoli assicurazioni secondo le quali, in sede di pratica applicazione della citata legge n. 1643, sarebbero stati salvaguardati i diritti spettanti alle Regioni a Statuto speciale in materia di utilizzazione di acque pubbliche secondo le norme dei rispettivi Statuti regionali, norme aventi valore costituzionale;
- ritenuto che la Corte Costituzionale, con la sentenza 24 febbraio - 7 marzo 1964, n. 13, - ha formulato la seguente raccomandazione:
"Non avendo ancora il legislatore provveduto nel caso attuale, la Corte auspica che si provveda a tale contemperamento (tra le esigenze nazionali e quelle regionali), tenendo presenti i poteri e i diritti delle Regioni a Statuto speciale, che sono stati compressi per effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere sacrificati oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento della riforma.
Se è vero che le leggi nazionali possono provvedere legittimamente in materia in tutto od in parte già attribuita alla competenza delle Regioni, purché si muovano dentro i limiti che gli Statuti speciali hanno riservato a favore dello Stato, è anche certo che il legislatore nazionale deve assicurare agli Enti regionali il massimo di autonomia, nascente dagli stessi Statuti, compatibile con la nuova disciplina unitaria";
- considerato che le norme della proposta di legge statale n. 1551/A recepiscono il principio della compressione dei diritti statutari della Regione Valle d'Aosta nella misura in cui ciò si rende necessario per l'applicazione delle norme della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relative alla nazionalizzazione delle industrie elettriche, alla istituzione dell'ENEL e al monopolio riservato all'ENEL in materia di industrie elettriche;
- considerato che, in seguito alle norme emanate nella suddetta materia, sono venute a cessare le entrate già derivanti allo Stato dalle imposizioni tributarie sui rilevanti redditi annui delle imprese idroelettriche assorbite dall'ENEL, non presentando i bilanci dell'ENEL alcun cespite annuo imponibile ed essendo stato abolito, con legge 5 dicembre 1964, n. 1269, il tributo unico sulla produzione di energia elettrica già previsto a carico dell'ENEL dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- ritenuto che da tale situazione tributaria negativa dell'ENEL è derivato e deriva un grave danno finanziario alla Regione Valle d'Aosta, alla quale spettava e spetta una rilevante quota percentuale di ripartizione delle entrate tributarie annue dello Stato;
- ritenuto che dall'eventuale ritardo nell'approvazione della proposta di legge statale n. 1551/A di cui si tratta, - che alla Camera dei Deputati reca il n. 3351 -, da parte della Camera dei Deputati stessa deriverebbe, fra l'altro, l'ulteriore ritardo nel pagamento, da parte dell'ENEL, dei canoni di concessione per le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico da regolarizzare in Valle d'Aosta perché mancanti o divenute mancanti di valido titolo giuridico;
unanimemente fa voti
affinché la proposta di legge statale n. 3351 di cui si tratta sia sollecitamente approvata anche dalla Camera dei Deputati, nell'interesse dello Stato e della Regione Valle d'Aosta.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità.
