Objet du Conseil n. 621 du 21 juin 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 621/IX - Proposta di legge: "Integrazione alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, recante norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie".
Presidente: Ha chiesto di parlare il Consigliere Beneforti, ne ha facoltà.
Beneforti (DC): Illustro brevemente questo disegno di legge perchè sono il primo firmatario della proposta di legge stessa. Questa illustrazione avrebbe potuto farla, credo, qualsiasi altro Consigliere, perchè la legge è stata presentata dal Gruppo della Democrazia Cristiana solo materialmente, ma noi riteniamo che sia di tutto il Consiglio.
Si tratta di un provvedimento che va incontro a circa 40 famiglie che si sono adoperate per realizzare autonomamente un bene di prima necessità qual è quello della casa. Il parere nelle Commissioni è stato espresso da tutti favorevolmente. Riteniamo che con questo disegno di legge si concluda una vicenda di cui l'attuale Assessore alle Finanze e quello precedente, ma anche il Presidente della Giunta e l'Assessore ai Lavori Pubblici erano ampiamente a conoscenza. La sensibilità di tutti ci ha permesso di giungere oggi alla definitiva approvazione.
Sapete che queste famiglie avevano contratto dei mutui pagando un interesse del 13,35%, perchè non avevano potuto usufruire della legge n. 457 e tantomeno della legge regionale n. 56, che è venuta dopo, proprio per rimediare alle lacune della legge statale n. 457. Con questa legge si riportano a carico di questi cittadini gli interessi uguali a quelli che vengono praticati dalla Regione tramite la legge 56.
Credo che il Consiglio vorrà approvare questa legge nello spirito con cui anche le Commissioni l'hanno esaminata: tutti i Gruppi consiliari hanno espresso il loro voto favorevole.
In Commissione è venuto fuori che, oltre alle cooperative, potevano esserci altre categorie di cittadini che individualmente avevano avuto dei mutui a tasso superiore a quello praticato dalla Regione, in modo particolare quelli che avevano usufruito di mutui in base alla legge n. 31. Negli incontri che abbiamo avuto anche da parte dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato assunto l'impegno di fare un esame globale di tutti questi mutui individuali e di provvedere in merito anche per queste categorie di cittadini che non hanno potuto provvedere ad avere mutui secondo le leggi regionali o le leggi dello Stato. Questo per non compiere ingiustizie fra le cooperative e le persone che individualmente avevano assunto altri mutui.
Quindi, si cerca globalmente di affrontare un problema per tutti e credo che il Consiglio con questo spirito cerchi di approvare oggi questa legge che riguarda le cooperative, che sono praticamente tre cooperative con 40 soci, ed in seguito affrontare anche il problema, se si presenterà, di venire incontro individualmente a coloro che hanno usufruito di mutui a tasso superiore a quello praticato dalla Regione.
Presidente: E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
Tonino (PCI): Non si può essere contrari a questo provvedimento; non possiamo essere contrari noi avendo presentato mesi or sono una mozione, approvata all'unanimità da questo Consiglio, per arrivare a quella perequazione di trattamento fra tutti coloro che in modi diversi avevano negli ultimi anni acceduto ai mutui per la prima casa, sia in cooperativa che con la vecchia legge n. 31. Successivamente abbiamo presentato una interpellanza per chiedere all'Assessore come mai il provvedimento tardava ad arrivare.
Adesso è abbastanza singolare che la Giunta deleghi alla Democrazia Cristiana e al Consigliere Beneforti di risolvere una parte del provvedimento, e che il Consigliere Beneforti si preoccupi di dire che lo fa addirittura a nome dell'opposizione, perchè - ripeto - avevamo chiesto anche noi un intervento in tal senso; e di questo lo ringraziamo. Tuttavia è alquanto singolare il fatto che la Giunta deleghi ad un Gruppo di maggioranza di risolvere un pezzo del problema, salvo poi non capire quando si risolve l'altro pezzo.
Qui faccio una osservazione di questo tipo: il Consigliere Beneforti parla di alcune cooperative, quindi di un certo numero di persone. Con il Consigliere Chenuil sono stato invitato a Pont-Saint-Martin da un'altra cooperativa, esattamente quella che ha acquisito le case ex Ilssa Viola, che aveva acceduto ai fondi della legge n. 31, cosiddetta legge Nicolazzi. Anche lì il problema è analogo e rientra in quell'elenco famoso predisposto dall'Assessorato. Lo ricordo perchè, se non arriva il provvedimento generale da parte della Giunta, ci sentiamo autorizzati a presentare una proposta di legge che riguarda quel caso, e mi auguro che in quel momento il Consiglio accetti la proposta così come oggi noi facciamo nei confronti della proposta del Consigliere Beneforti e di altri Consiglieri democristiani.
Presidente: E' chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
1. L'articolo 1 (Disposizioni generali) della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 è sostituito dal seguente
"Articolo 1"
(Disposizioni generali)
1. I finanziamenti regionali della presente legge sono rivolti alle cooperative edilizie a proprietà individuale, regolarmente costituite ed iscritte al Registro Prefettizio della Regione, che intendono realizzare interventi di nuova costruzione o di recupero, per acquisire la proprietà di un'abitazione. Le cooperative edilizie possono usufruire di:
a) contributi in conto interessi sui mutui attivati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) contributi in conto interessi sui mutui contratti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, per interventi costruttivi rimasti esclusi dai programmi biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457:
c) finanziamenti ad interesse agevolato sui fondi di rotazione della Regione, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76".
Presidente: Pongo in votazione l'art. 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'art.2:
Art. 2
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 è aggiunto il seguente articolo 2 bis:
"Articolo 2 bis"
(Contributi regionali in conto interessi)
1. Le cooperative edilizie, i cui interventi costruttivi già ultimati all 'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, sono stati esclusi dai programmi biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, possono accedere a fondi regionali diretti all'abbattimento dei tassi nella misura pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali ai sensi del successivo articolo 4 e quello ordinario praticato dagli Istituti di credito o dall'Ente pubblico che ha concesso il mutuo.
2. L'accesso ai contributi di cui al primo comma è subordinato alla sussistenza, al momento di presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la concessione dei mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di credito o Enti pubblici che hanno concesso i mutui, apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di contributi regionali in conto interessi, della stessa durata dei mutui cui accedono".
Presidente: Pongo in votazione l'art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'art.3:
"Art. 3"
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'applicazione dell'art. 2 della presente legge è autorizzato un limite di impegno di L. 120.000.000 a decorrere dall'anno 1989 per anni 20.
2. L'onere di cui al comma precedente graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 25765 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3. Alla relativa copertura si provvede:
- per l'anno 1989 mediante utilizzo per L. 120.000.000 dello stanziamento previsto al capitolo 50150 del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso;
- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.1.02. Interventi per l'edilizia abitativa del bilancio pluriennale 1989/1991;
- per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
Presidente: Pongo in votazione l'art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'art.4:
"Art. 4"
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
cap. 50150
Fondo globale per il finanziamento di Spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)
L. 120.000.000
cap. 25765 (di nuova istituzione)
programma regionale 2.2.1.02. codificazione 2.1.2.4.3.4.07.26.06 Contributi regionali per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie
Prime rate
- L.R. 28.11.1986, n. 56
- L.R. ' n. art. 2
L. 120.000.000
Presidente: Pongo in votazione l'art. 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'art.5:
"Art. 5"
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente: Pongo in votazione l'art. 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità