Objet du Conseil n. 589 du 7 juin 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 589/IX - APPROVAZIONE DI RISOLUZIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGGE 30 MAGGIO 1988, N. 173, CONVERTITO NELLA LEGGE 26 LUGLIO 1988, N. 291.
PRESIDENTE:Do lettura della proposta di risoluzione in oggetto, iscritta al punto 30 dell'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
- visto l'articolo 3 del Decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291, con il quale sono stati assegnati alle commissioni medicine per le pensioni di guerra gli accertamenti per il riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, già affidati a commissioni regionali previste dalla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;
- considerato che attualmente nella Regione operano quattro commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, una commissione per l'accertamento del residuo visivo, una per il sordomutismo nonché tre commissioni per l'esame dei ricorsi;
- constatato che nella Regione non esistono commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra, né una commissione medica superiore per l'esame dei ricorsi;
- preoccupato che, in base alla nuova normativa, non vengano garantite le condizioni per un sollecito esame delle domande e soprattutto che per le visite dei ricorsi gli invalidi valdostani debbano addirittura sopportare i gravi disagi di un trasferimento a Torino;
- ricordata l'autonomia speciale accordata alla Regione Valle d'Aosta con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
RITIENE CHE
al fine di garantire il diritto dei cittadini della Valle d'Aosta ad un sollecito esame delle domande volte ad ottenere benefici previsti dalle leggi in materia di pensioni, assegni e indennità, per gli inabili e mutilati civili, per i non vedenti e per i sordomuti, il numero di dislocazione territoriale ed i tempi di lavoro delle costituende commissioni di cui all'articolo 3 del Decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, devono essere preventivamente concordati con l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.
INVIA
la presente risoluzione ai competenti uffici del Ministero del Tesoro e del Ministero degli Interni.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (DC):La presente risoluzione è stata concordata con la commissione regionale per l'assistenza e la beneficenza pubblica, della quale fanno parte le varie associazioni di categoria (ANMIC, Ciechi civili, Silenziosi, Organizzazioni sindacali ed il Consigliere Agnesod in rappresentanza del Consiglio regionale), perché l'articolo 3 del Decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge 26 luglio 1988, n. 291, prevede che siano le commissioni mediche per le pensioni di guerra ad accertare il diritto o meno all'invalidità civile, al riconoscimento della cecità o del sordomutismo, e non più le commissioni regionali.
Questo fatto, com'è ovvio, comporterebbe sicuramente un allungamento dei tempi di attesa, che oggi sono già di circa 5 mesi. Visto che le commissioni mediche per le pensioni di guerra devono ancora esaminare 3.000 o 4.000 pratiche pendenti, che risalgono a 40 anni fa, possiamo ben immaginare quali sarebbero le conseguenze di questo ulteriore aggravio di competenze.
Pertanto noi auspichiamo che, qualora vada in porto questa riforma, sia sentita anche la Regione. Attualmente noi abbiamo 4 commissioni di prima e 3 di seconda istanza, con una media di circa 5 mesi per esaurire una pratica. Se un domani dovessimo entrare nel calderone delle commissioni mediche per le pensioni di guerra, i tempi per l'esame delle varie pratiche non sarebbero più di mesi ma di anni. C'è poi da aggiungere che, nel caso dei ricorsi, i nostri invalidi dovrebbero recarsi a Torino per le visite mediche, con l'aggravio di ulteriori disagi.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Agnesod; ne ha facoltà.
AGNESOD (UV):Il faut souligner que, par l'introduction des nouvelles normes de loi et en particulier de l'article 7 du décret n° 509 (qui pose le limite de l'invalidité au 46% pour ce qui est du travail) et de l'article 9 (qui prévoit le 74% d'invalidité pour avoir droit aux cheques mensuels), quelque chose a été faite. L'article 3, premier alinéa, de la loi 508 introduit la possibilité de donner une indemnité spéciale aux citoyens aveugles, avec un résidu visuel qui ne doit pas être supérieur à 1 vingtième dans les deux yeux, et l'article 1er de la loi même prévoit la compatibilité entre la concession de l'indemnité de accompagnement et celle de travail éventuel. Il est raisonnable de croire que dans les mois prochains il y aura une augmentation considérable du nombre des requêtes de prestations liées à l'introduction des nouvelles normes de loi.
A ce propos, l'ordre du jour a une validité extrême et seulement avec ce que nous demandons dans cet ordre du jour, en tant que Région, nous pourrons donner une réponse à un très grand nombre de citoyens que trop souvent la société du profit et du bien être, en s'identifiant avec des faux modèles de productivité, exclue et abandonne.
Je veux aussi ajouter que, toujours à l'égard des catégories des invalides, il faut dire qu'il existe une loi qui prévoit des subventions pour abattre les barrières architectoniques et qui a prévu de prolonger les termes de présentation aux Communes des projet du 1er mars au 31 juillet de cette année, mais j'ai le doute et l'impression que peu de personnel soient au courant de cette loi.
Pour conclure, une petite réflexion à propos des organes d'information. Dans le sens plus général des mots il serait sans doute opportun de mieux informer sur ce problème, d'avoir une attitude et une sensibilité plus marquée sur une loi et sur une catégorie de citoyens qui sont plus faibles et qui ont besoin de vivre avec dignité et harmonie dans notre société.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di risoluzione in oggetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
