Objet du Conseil n. 3806 du 10 mai 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3806/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE. ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI BILINGUISMO AL PERSONALE REGIONALE".
PRESIDENTE: Il Presidente della Giunta ha presentato degli emendamenti che sono in corso di distribuzione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Ricco; ne ha facoltà.
RICCO (D.C.): Sarò velocissimo, come dice il mio amico Consigliere Pedrini.
Inizio col dire che il nostro Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge, però, a titolo strettamente personale, questa volta vorrei presentare un emendamento, pur sapendo che mi si dirà che i sindacati confederali non sono d'accordo. È proprio questo "non accordo" che io contesto. Non concepisco la lotta intestina fra i sindacati e non approvo che si tenga conto del
parere dei sindacati confederali solo quando ci fa comodo. Ieri sera, ad esempio, a molti non è andata a genio una richiesta della C.G.I.L..
In ogni caso, l'emendamento prevede che, dopo l'art. 7, sia aggiunto il seguente articolo 7 bis:
"Articolo 7 bis (Trattamento economico del personale non inquadrato nei livelli funzionali)
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1988, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali è attribuito rispettivamente il trattamento economico previsto per le qualifiche di Dirigente superiore e di Primo dirigente dell'amministrazione civile dello Stato, dal decreto legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito in legge 11 luglio 1986, n. 341, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categoria ad essi equiparate.
2. Nel caso di ulteriori modificazioni del trattamento economico dei Dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, la Giunta regionale sottopone, entro tre mesi, la questione al Consiglio regionale per le determinazioni del caso, nel rispetto della competenza legislativa della Regione in materia di ordinamento del personale.
3. In attesa che la Regione provveda alla nuova disciplina per l'accesso alle qualifiche vice dirigenziali, non possono essere banditi i relativi concorsi per la nomina ai posti vacanti.".
Dicevo, comunque, che non possiamo continuare a fare il braccio di ferro con i sindacati dei nostri dirigenti. Tanto per ricordarlo a chi non c'era, ribadisco quello che dissi già in altra occasione e cioè che l'efficacia dell'azione amministrativa, così come voluta dall'ente e dal cittadino utente dei servizi pubblici, dipende in buona parte dalla volontà e dall'azione del dirigente. È chiara, pertanto, l'importanza che ha anche questa categoria, al pari di altre.
Non è logico e non è legittimo deludere le aspettative, soprattutto se mirano ad una equiparazione (non dimentichiamo infatti che, nel recente passato, altri hanno avuto un contratto abbastanza sostanzioso) e non all'acquisizione di una posizione di privilegio, per quanto concerne l'incremento economico, nei confronti dei colleghi della pubblica amministrazione che, due anni fa, hanno beneficiato di un notevole incremento.
I sindacati, cui è demandato il compito di curare gli interessi dell'intero comparto dei dipendenti degli enti locali, non possono ignorare questa esigenza fondamentale, né tantomeno possono ignorare il disposto di cui all'art. 9 della legge regionale n. 54 del 1986, che prevede la possibilità di estensione delle eventuali modificazioni del trattamento economico dei dirigenti dello Stato al personale della dirigenza regionale.
Non vado oltre perché già conoscete l'argomento ed anche perché intendo mantenere fede alla parola data al mio amico Consigliere Pedrini. Presento, quindi, il mio emendamento, con la speranza che ci sia qualche uomo di buona volontà che lo voglia votare.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): Je regrette qu'il y ait eu la présentation de cet amendement car l'on en avait longuement parlé. Il y avait eu entente et nous nous étions déclarés disposés à reprendre le discours dans sa globalité; toutes les forces politiques s'étaient déclarées d'accord de porter de l'avant, en vertu de l'amendement, voire même mieux, ce qui avait été discuté et accepté par les forces politiques. Ce n'est donc pas de l'opportunité que l'on discute, mais du problème des temps: on a décidé de renvoyer à l'automne, dans son ensemble, le contrat et, partant, on a décidé de présenter uniquement le problème du bilinguisme pour le personnel.
Cela a été un choix et je regrette de dire à M. Ricco que je n'apprécie pas la présentation de cet amendement, tout en partageant l'opportunité. En effet, nous avions déjà présenté la loi qui a été repoussée; c'est donc inutile de proposer maintenant cet amendement en reprenant une lutte que, comme le disent certains, on n'aimerait pas voir au sein des différentes forces syndicales. Présenter cet amendement signifie vraiment reprendre la bataille. En revanche, il convient de porter de l'avant le discours déjà présenté.
Nous nous abstiendrons donc sur cet amendement.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
(Indennità di bilinguismo)
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 al personale dipendente dell'Amministrazione regionale compreso il personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano nonché il personale non docente appartenente alle istituzioni scolastiche ed educative della Regione, che a norma dell'art. 75 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, dell'art. 11 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31, abbia superato la prova di conoscenza della lingua francese, è corrisposta una indennità mensile di bilinguismo nelle seguenti misure lorde:
a) personale non inquadrato nei livelli funzionali: lire 210.405;
b) personale appartenente alla terza fascia funzionale: lire 175.338;
c) personale appartenente alla seconda fascia funzionale: lire 140.270;
d) personale appartenente alla prima fascia funzionale: lire 126.243;
2. L'indennità di cui al precedente comma a partire dal 5 settembre 1986 è rideterminata nella misura prevista dal decreto 1° marzo 1988 del Ministero del tesoro pubblicato nella G.U. n. 81 del 7 aprile 1988.
3. L'indennità di bilinguismo è sospesa in tutti i casi in cui è prevista la sospensione del normale trattamento economico.
PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 1, proposto dal Presidente della Giunta regionale.
EMENDAMENTO
Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente nuovo comma:
"2. L'indennità di cui al precedente comma a partire dal 5 settembre 1986 è rideterminata nella misura prevista dal decreto 1° marzo 1988 dal Ministero del tesoro pubblicato nella G.U. n. 81 del 7 aprile 1988, e successive modificazioni ed integrazioni".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 1, nel testo emendato.
Articolo 1
(Indennità di bilinguismo)
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 al personale dipendente dell'Amministrazione regionale compreso il per sonale appartenente al Corpo Forestale Valdostano nonché il personale non docente appartenente alle istituzioni scolastiche ed educative della Regione, che a norma dell'art. 75 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, dell'art. 11 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31, abbia superato la prova di conoscenza della lingua francese, è corrisposta una indennità mensile di bilinguismo nelle seguenti misure lorde:
a) personale non inquadrato nei livelli funzionali: lire 210.405;
b) personale appartenente alla terza fascia funzionale: lire 175.338;
c) personale appartenente alla seconda fascia funzionale: lire 140.270;
d) personale appartenente alla prima fascia funzionale: lire 126.243;
2. L'indennità di cui al precedente comma a partire dal 5 settembre 1986 è rideterminata nella misura prevista dal decreto 1° marzo 1988 del Ministero del tesoro pubblicato nella G.U. n. 81 del 7 aprile 1988, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'indennità di bilinguismo è sospesa in tutti i casi in cui è prevista la sospensione del normale trattamento economico.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
(Rivalutazione dell'indennità di bilinguismo)
1. L'indennità di bilinguismo è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente.
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento soppressivo dell'articolo 2, proposto dal Presidente della Giunta.
EMENDAMENTO
L'articolo 2 è soppresso.
****
A seguito della soppressione dell'articolo 2 la numerazione degli articoli da 3 a 9 assume la rispettiva nuova numerazione da 2 a 8.
Inoltre, i richiami di articoli nel testo sono così modificati:
- all'articolo 3
citare articolo 2 in luogo dell'articolo 3;
- all'articolo 5
citare articolo 2 in luogo dell'articolo 3;
- all'articolo 6
citare articolo 5 in luogo dell'articolo 6;
- all'articolo 7
citare articolo 8 in luogo dell'articolo 9.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3, che, dopo l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 2, proposto dal Presidente della Giunta, diventa articolo 2.
Articolo 2
(Sessione straordinaria)
1. Al personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non abbia sostenuto la prova di conoscenza della lingua francese è consentito di partecipare ad una sessione straordinaria per l'accertamento della conoscenza di detta lingua.
2. La sessione straordinaria di cui al precedente comma viene indetta, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con apposito regolamento che provvederà a disciplinare, anche, le modalità e le prove d'esame.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4, che diventa articolo 3.
Articolo 3
(Superamento della prova di conoscenza della lingua francese)
1. Al personale regionale che a norma dell'art. 2, ha superato la prova della conoscenza della lingua francese è corrisposta l'indennità speciale mensile di bilinguismo con la stessa decorrenza prevista per i dipendenti regionali di cui al precedente art. 1.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5, che diventa articolo 4.
Articolo 4
(Commissione d'esame)
1. L'accertamento della conoscenza della lingua francese è affidato ad una commissione d'esame i cui membri sono nominati secondo quanto disposto dall'art. 88 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6, che diventa articolo 5.
Articolo 5
(Corsi di addestramento linguistico)
1. Al fine di favorire il pieno possesso della lingua francese, la Regione istituisce corsi di addestramento linguistico per i dipendenti regionali che non abbiano sostenuto la prova della conoscenza della lingua francese e/o non abbiano partecipato alla sessione straordinaria prevista dall'art. 2.
2. Ai dipendenti regionali iscritti ai corsi di addestramento linguistico viene riconosciuto un assegno speciale di studio nella misura corrispondente al 70% dell'indennità di bilinguismo.
3. I dipendenti regionali che al termine del corso hanno riportato un giudizio positivo hanno titolo idoneo per la corresponsione della indennità che comincerà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata superata la prova.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7, che diventa articolo 6.
Articolo 6
(Regolamento di esecuzione)
1. Con successivo regolamento di esecuzione vengono disciplinate le modalità per l'istituzione dei corsi di cui al precedente articolo 5, sentite le organizzazioni sindacali.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento proposto dal Consigliere Ricco.
EMENDAMENTO
Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
"Articolo 7 bis (Trattamento economico del personale non inquadrato nei livelli funzionali)
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1988, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali è attribuito rispettivamente il trattamento economico previsto per le qualifiche di Dirigente superiore e di Primo dirigente dell'amministrazione civile dello Stato, dal decreto legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito in legge 11 luglio 1986, n. 341, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.
2. Nel caso di ulteriori modificazioni del trattamento economico dei Dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, la Giunta regionale sottopone, entro tre mesi, la questione al Consiglio regionale per le determinazioni del caso, nel rispetto della competenza legislativa della Regione in materia di ordinamento del personale.
3. In attesa che la Regione provveda alla nuova disciplina per l'accesso alle qualifiche vice dirigenziali, non possono essere banditi i relativi concorsi per la nomina ai posti vacanti."
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 1
Favorevoli: 1
Astenuti: 24 (Aloisi, Andrione, Beneforti, Berti, Bondaz, Breuvé, Cout, De Grandis, Fosson, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Millet, Pascale, Pedrini, Perrin, Pollicini, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone, Torrione e Voyat)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8, che diventa articolo 7.
Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 13.144 milioni per l'anno 1988 ed in annue L. 4.532 milioni a decorrere dal 1989 graverà sui capitoli indicati al successivo art. 8 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per l'esercizio 1988:
a) quanto a L. 10.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti", a valere sui seguenti accantonamenti iscritti all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'anno in corso:
- Rinnovo contrattuale del personale regionale comprensivo del premio incentivante la produttività, per gli anni 1986/1987, per Lire 9.000 milioni.
- Istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco, per Lire 1.000 milioni, su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di Lire 88.750.000.
b) quanto a L. 3.144 milioni mediante iscrizione di maggiore entrata prevista sul capitolo 300 "Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent" del bilancio per l'esercizio in corso:
- per gli esercizi 1989 e 1990 mediante utilizzo per Lire 9.064 milioni delle risorse già iscritte al programma 1.2. - "Personale regionale" del bilancio pluriennale 1988/1990.
- a decorrere dal 1989 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9, che diventa articolo 8.
Articolo 8
(Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrate:
in aumento
Cap. 00300 "Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent"
L. 3.144.000.000
Parte Spese:
in diminuzione
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)"
L. 10.000.000.000
in aumento
Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi"
L. 2.240.000.000
Cap. 20910 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
L. 250.000.000
Cap. 21200 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale"
L. 4.300.000.000
Cap. 21201 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale"
L. 480.000.000
Cap. 21355 "Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - Stipendi e altri assegni fissi"
L. 115.000.000
Cap. 21356 "Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi"
L. 15.000.000
Cap. 21380 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent"
L. 220.000.000
Cap. 21381 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent"
L. 25.000.000
Cap. 26560 "Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - stipendi e altri assegni fissi"
L. 132.000.000
Cap. 26561 "Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
L. 15.000.000
Cap. 26590 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità"
L. 255.000.000
Cap. 26591 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità"
L. 30.000.000
Cap. 29070 "Spese per il Corpo Forestale Regionale - Stipendi e altri assegni fissi"
L. 240.000.000
Cap. 29071 "Spese per il Corpo Forestale Regionale - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
L. 25.000.000
Cap. 29100 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale Regionale"
L. 420.000.000
Cap. 29101 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale Regionale"
L. 45.000.000
Cap. 37080 "Spese per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - Stipendi e altri assegni fissi"
l.r. 5.5.1986, n. 21
L. 190.000.000
Cap. 37081 "Spese per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi" l.r. 5.5.1986, n. 21
L. 20.000.000
Cap. 37095 "Spese per conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione"
l.r. 5.5.1986, n. 21
L. 370.000.000
Cap. 37096 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto all'assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione"
l.r. 5.5.1986, n. 21
L. 40.000.000
Cap. 38060 "Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois - stipendi e altri assegni fissi" (servizio rilevante ai fini IVA)
L. 40.000.000
Cap. 38061 "Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois contributi diversi a carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi"
(servizio rilevante ai fini IVA)
L. 4.000.000
Cap. 38075 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois"
(servizio rilevante ai fini IVA)
L. 70.000.000
Cap. 38076 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois"
(servizio rilevante ai fini IVA)
L. 7.000.000
Cap. 41650 "Spese per interventi assistenziali a favore di soggetti handicappati psicofisici, nonché di ciechi e di sordomuti"
l.r. 18.3.1987, n. 19 art. 1
L. 40.000.000
Cap. 42605 "Spese per il personale regionale addetto al "Centro Valdostano di soggiorno di Sanremo - Centre Valdôtain de Sejour de Sanremo" - stipendi ed altri assegni fissi"
l.r. 28.12.1984, n. 81
L. 5.000.000
Cap. 42606 "Spese per il personale regionale addetto al "Centro Valdostano di Soggiorno di Sanremo" - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
l.r. 28.12.1984, n. 81
L. 1.000.000
Cap. 42620 "Spese per conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto al "Centro Valdostano di soggiorno di Sanremo - Centre Valdôtain de Sanremo"
l.r. 28.12.1984, n. 81
L. 5.000.000
Cap. 42621 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto al "Centro Valdostano di soggiorno di Sanremo - Centre Valdôtain de Sanremo"
l.r. 28.12.1984, n. 81
L. 1.000.000
Cap. 43150 "Personale non docente - stipendi e altri assegni fissi"
L. 920.000.000
Cap. 43155 "Personale non docente - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
L. 100.000.000
Cap. 43156 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente"
L. 1.760.000.000
Cap. 43157 "Contributi diversi a carico dell'ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente"
L. 200.000.000
Cap. 43350 "Personale dell'Istituto "B. GERVASONE" - stipendi, indennità ed altri assegni fissi"
- l.r. 26.6.1972, n. 11
- l.r. 7.3.1973, n. 8
- l.r. 30.7.1986, n. 36
L. 20.000.000
Cap. 43360 "Personale dell'Istituto "B. GERVASONE" - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità ed altri assegni fissi"
- l.r. 26.6.1972, n. 11
- l.r. 7.3.1973, n. 11
- l.r. 30.7.1986, n. 36
L. 2.000.000
Cap. 43361 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell'Istituto "B. GERVASONE"
- l.r. 26.6.1972, n. 11
- l.r. 7.3.1973, n. 8
- l.r. 30.7.1986, n. 36
L. 75.000.000
Cap. 43362 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell'Istituto "B. GERVASONE"
- l.r. 26.6.1972, n. 11
- l.r. 7.3.1973, n. 8
- l.r. 30.7.1986, n. 36
L. 8.000.000
Cap. 43400 "Stipendi, indennità e competenze fisse al personale docente del Convitto regionale "F. Chabod"
- l. 16.5.1978, n. 196 art. 31
- l.r. 27.12.1979, n. 81
L. 90.000.000
Cap. 43410 "Personale non docente del Convitto "F. Chabod" - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità e competenze fisse"
l. 16.5.1978, n. 196, art. 31
l.r. 27.12.1979, n. 81
L. 10.000.000
Cap. 43411 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale "F. Chabod"
- l. 16.5.1978, n. 196 art. 31
- l.r. 27.12.1979, n. 81
L. 170.000.000
Cap. 43412 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale "F. Chabod"
- l. 16.5.1978, n. 196 art. 31
- l.r. 27.12.1979, n. 81
L. 20.000.000
Cap. 46500 "Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - stipendi e altri assegni fissi" (servizio rilevante ai fini IVA)
L. 52.000.000
Cap. 46501 "Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
(servizio rilevante ai fini IVA)
L. 6.000.000
Cap. 46515 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli" (servizio rilevante ai fini IVA)
L. 100.000.000
Cap. 46516 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli" (servizio rilevante ai fini IVA)
L. 11.000.000
TOTALE IN AUMENTO L. 13.144.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 28
Contrari: 2
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Si passa ora alla trattazione dell'oggetto iscritto al punto 79 bis dell'ordine del giorno.
