Objet du Conseil n. 3796 du 10 mai 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3796/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Art. 1
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani attraverso interventi per l'attuazione di progetti concernenti:
a) l'allestimento di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;
b) la costruzione o il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati all'attività di imprese artigiane di produzione o di trasporto.
PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 1, proposto dalle Commissioni consiliari Ia e IlIa.
EMENDAMENTO
Alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 dopo le parole "di imprese artigiane" sono soppresse le parole "di produzione o di trasporto".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato.
Art. 1
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani attraverso interventi per l'attuazione di progetti concernenti:
a) l'allestimento di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;
b) la costruzione o il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati all'attività di imprese artigiane.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
(Destinatari)
1. Gli interventi previsti dall'articolo 1 sono effettuati a favore dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 recante nuova disciplina dell'artigianato.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Art. 3
(Requisiti)
1. Per ottenere le provvidenze previste dalla presente legge i consorzi e le società consortili devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite da almeno sette imprese iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane;
b) prevedere nel proprio statuto:
1) la parità di voto tra i soci;
2) la possibilità per tutte le imprese associate di utilizzare l'area attrezzata.
PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 3, proposto dalle Commissioni consiliari Ia e IIIa.
EMENDAMENTO
Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 la parola "sette" è sostituita con la parola "cinque".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3 nel testo emendato.
Art. 3
(Requisiti)
1. Per ottenere le provvidenze previste dalla presente legge i consorzi e le società consortili devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere costituite da almeno cinque imprese iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane;
b) prevedere nel proprio statuto:
1) la parità di voto tra i soci;
2) la possibilità per tutte le imprese associate di utilizzare l'area attrezzata.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 1.
Art. 4
(Carattere degli interventi)
1. Per la realizzazione dei progetti concernenti le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a provvedere:
a) all'acquisizione dell'area;
b) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
2. Per la realizzazione dei progetti concernenti le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi per mutui della durata massima di 15 anni contratti con Istituti di credito per il restante 70% della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche per stati di avanzamento. I beneficiari dovranno esibire, per le opere appaltate, gli atti recanti i contratti di appalto e le copie delle relative fatture.
5. I contributi in conto interessi sono concessi in misura tale che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 4, proposto dalle Commissioni consiliari Ia e IIIa.
EMENDAMENTO
All'articolo 4 dopo il quinto comma è aggiunto il seguente comma:
"6. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con provvidenze previste da altre leggi per lo stesso oggetto".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4, nel testo emendato.
Art. 4
(Carattere degli interventi)
1. Per la realizzazione dei progetti concernenti le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a provvedere:
a) all'acquisizione dell'area;
b) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
2. Per la realizzazione dei progetti concernenti le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi per mutui della durata massima di 15 anni contratti con Istituti di credito per il restante 70% della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche per stati di avanzamento. I beneficiari dovranno esibire, per le opere appaltate, gli atti recanti i contratti di appalto e le copie delle relative fatture.
5. I contributi in conto interessi sono concessi in misura tale che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
6. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con provvidenze previste da altre leggi per lo stesso oggetto.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
Art. 5
(Diritto di superficie)
1. Per l'utilizzazione delle aree attrezzate la Giunta regionale è autorizzata a costituire diritto di superficie per la durata di anni 30 a favore dei consorzi o delle società consortili che ne hanno promosso l'attivazione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.
Art. 6
(Procedure)
1. Le domande per ottenere le provvidenze previste dalla presente legge devono essere presentate, unitamente al progetto che il soggetto richiedente intende realizzare o per cui chiede l'intervento regionale, all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che provvede all'espletamento dell'istruttoria.
2. La documentazione da allegare alla domanda sarà determinata con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.
Art. 7
(Convenzione con istituti di credito)
1. La Giunta regionale, per l'erogazione dei contributi in conto interessi, è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di credito.
2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati i tassi, la procedura e i tempi per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità per la stipulazione dei contratti di mutuo per l'erogazione delle somme mutuate, nonché le disposizioni per la restituzione anticipata dei mutui e per la rinuncia e revoca dei benefici.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.
Art. 8
(Vincoli di destinazione e sanzioni)
3. Gli immobili e le opere di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della presente legge ammessi ai contributi previsti dal precedente articolo 4 non possono avere altra destinazione per la durata di 15 anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi stessi.
2. Chi contravviene ai vincoli di destinazione dei beni di cui al primo comma deve rimborsare l'equivalente dei contributi fruiti maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell'agevolazione.
3. I rimborsi saranno introitati sui pertinenti capitoli della parte Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive L. 800 milioni, graverà sui capitoli di nuova istituzione del bilancio per l'anno 1988 come sottoindicato:
Cap. n. 36685 L. 500.000.000 per l'anno 1988 per l'applicazione dell'art. 1, lett. a);
Cap. n. 36690 L. 200.000.000 per l'anno 1988 per l'applicazione dell'art. 44 - 2° comma;
Cap. n. 36695 L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1988 al 2002 quale limite di impegno per contribuzioni in conto interessi previste dall'art. 4 - comma 3°.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
a) per l'esercizio 1988 mediante riduzione per L. 800 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno in corso a valere sui seguenti interventi previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso:
- costruzione della rete di distribuzione del gas metano per L. 100.000.000 utilizzando l'intera disponibilità residua;
- interventi straordinari per lo sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo per L. 500.000.000.=;
- realizzazione di piccoli impianti idroelettrici per L. 200.000.000.=;
b) per gli esercizi 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 200.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2: altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1988/ 1990.
3. A decorrere dal 1989 gli oneri di cui agli artt. 1 lett. a) e 4, 2° comma, saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7.12.1979 n. 68.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10.
Art. 10
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento)
L. 800.000.000
in aumento:
settore 2.2.2.: Sviluppo economico
Programma 2.2.2.10: Interventi promozionali per l'artigianato.
Cap. n. 36685 (di nuova istituzione)
codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.23.05 "Spese per l'allestimento di aree attrezzate per insediamenti artigiani"
L.r. n. art. 1, lett. a)
L. 500.000.000
Cap. n. 36690 (di nuova istituzione)
codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.23.05 "Contributi per la costruzione, il recupero funzionale e l'ampliamento di immobili destinati ad attività artigiane di produzione o di trasporto"
L.r. n. art. 4,
comma 2°
L. 200.000.000
Cap. n. 36695 (di nuova istituzione)
codificazione: 2.1.2.4.3.4.10.23.05 "Contributi in conto interessi su mutui per la costruzione, il recupero funzionale e l'ampliamento di immobili destinati ad attività artigiane di produzione o di trasporto"
L.r. n. art. 4,
comma 3°
L. 100.000.000
totale in aumento L. 800.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 22
Contrari: 7
Il Consiglio approva
