Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3795 du 10 mai 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3795/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE E PER L'ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E GESTIONALE ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Titolo I

Trasferimento di tecnologie

Art. 1

Finalità e oggetto degli interventi

1. La Regione promuove la diffusione delle innovazioni tecnologiche tra le imprese industriali al fine di aumentarne la competitività.

2. La promozione dello sviluppo tecnologico di cui al precedente comma ha come oggetto il trasferimento di tecnologie che permettono innovazioni relative ai prodotti o ai processi produttivi.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2

Natura degli interventi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a imprese singole o a consorzi di imprese nella misura massima del 70% della spesa sostenuta determinata in relazione al grado di innovazione delle tecnologie oggetto del trasferimento.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3

Spese ammesse a contributo

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi per l'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive ad alta specializzazione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.

Titolo II

Assistenza organizzativa e amministrativa

Art. 4

Finalità degli interventi

1. La Regione favorisce la diffusione tra le imprese operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato delle tecnologie per la gestione e l'organizzazione aziendale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.

Art. 5

Iniziative ammesse a contributo

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per le seguenti attività:

a) consulenze per l'organizzazione produttiva;

b) studi per l'introduzione di strumenti di calcolo e contabilità elettronica;

c) ricerche di mercato.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.

Art. 6

Misura dell'intervento

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese singole o a consorzi di imprese contributi in conto capitale nella misura massima del 50% delle spese sostenute per le attività di cui all'articolo 5.

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 6, proposto dalle Commissioni consiliari Ia e IIIa.

EMENDAMENTO

All'articolo 6 dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

"2. La Giunta regionale stabilisce, sentita la Commissione consiliare competente i parametri per determinare l'importo del contributo da erogare".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6, nel testo emendato.

Art. 6

Misura dell'intervento

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese singole o a consorzi di imprese contributi in conto capitale nella misura massima del 50% delle spese sostenute per le attività di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale stabilisce, sentita la Commissione consiliare competente i parametri per determinare l'importo del contributo da erogare.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 7

Comitato tecnico

1. Per l'esame delle domande di contributo di cui agli articoli 2 e 6 è istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti un Comitato tecnico composto da:

a) Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che lo presiede;

b) Dirigente del servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti o altro funzionario da questi designato;

c) Tre esperti, rispettivamente, di politica industriale, di economia aziendale e di marketing, designati dalla Giunta regionale.

2. Il Comitato tecnico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Comitato esprime pareri in ordine alle domande presentate.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato e l'entità dei compensi per i componenti di cui alla lettera c) del primo comma sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 7, proposto dalle Commissioni consiliari Ia e IIIa.

EMENDAMENTO

Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 7 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d) un rappresentante delle imprese industriali designato dalle Associazioni degli industriali valdostani;

e) un rappresentante delle imprese artigiane designato dalla Commissione regionale per l'artigianato".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7 nel testo emendato.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 7

Comitato tecnico

3. Per l'esame delle domande di contributo di cui agli articoli 2 e 6 è istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti un Comitato tecnico composto da:

a) Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che lo presiede;

b) Dirigente del servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti o altro funzionario da questi designato;

c) Tre esperti, rispettivamente, di politica industriale, di economia aziendale e di marketing, designati dalla Giunta regionale;

d) un rappresentante delle imprese industriali designato dalle Associazioni degli industriali valdostani;

e) un rappresentante delle imprese artigiane designato dalla Commissione regionale per l'artigianato.

2. Il Comitato tecnico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Comitato esprime pareri in ordine alle domande presentate.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato e l'entità dei compensi per i componenti di cui alla lettera c) del primo comma sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.

Art. 8

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono presentate all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio dell'artigianato e dei trasporti secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9.

Art. 9

Concessione e liquidazione dei contributi

1. La concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale, anche per acconti, sentito il Comitato tecnico di cui al precedente articolo 7.

2. La liquidazione è effettuata su presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta e, per i contributi di cui al precedente articolo 6, di una relazione illustrativa delle attività svolte.

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 9, proposto dalle Commissioni consiliari Ia e IIIa.

EMENDAMENTO

All'articolo 9 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

"3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con interventi previsti da altre leggi per lo stesso oggetto".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9 nel testo emendato, testé letto.

Art. 9

Concessione e liquidazione dei contributi

1. La concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale, anche per acconti, sentito il Comitato tecnico di cui al precedente articolo 7.

2. La liquidazione è effettuata su presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta e, per i contributi di cui al precedente articolo 6, di una relazione illustrativa delle attività svolte.

3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con interventi previsti da altre leggi per lo stesso oggetto.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9, nel testo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10.

Art. 10

Funzioni amministrative

1. L'attività amministrativa per l'attuazione della presente legge è svolta dal servizio Valutazione e controllo investimenti dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11.

Art. 11

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive L. 400.000.000 graverà sui capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'anno 1988 nn. 36480 e 36482 come indicato al successivo art. 12.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernente la costituzione della rete di distribuzione del gas metano; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 100.000.000.=

3. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12.

Art. 12

(Variazioni di bilancio)

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento)

L. 400.000.000

in aumento

Settore 2.2.2.: Sviluppo economico programma 2.2.2.9.: Interventi promozionali per l'industria.

Cap. 36480 (di nuova istituzione)

codificazione 2.1.2.4.3.3.10.28.05 "Contributi per la diffusione e per l'assistenza tecnica amministrativa e gestionale nel settore artigianale".

L.r. n.

titoli I e II

L. 390.000.000

Cap. 36482 (di nuova istituzione)

codificazione 2.1.1.4.1.2.10.28.05

"Spese per il funzionamento del comitato tecnico" previsto dall'art. 7 della L.r.

n.

L. 10.000.000

totale in aumento L. 400.000.000

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 12, proposto dalle Commissioni consiliari Ia e IIIa.

EMENDAMENTO

All'articolo 12 la denominazione del "capitolo 36480 (di nuova istituzione)" è modificata come segue:

"Contributi per la diffusione delle innovazioni tecnologiche e per l'assistenza tecnica amministrativa e gestionale del settore industriale e artigianale"

L.r. n. Titolo I e II

L. 390.000.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12 nel testo emendato.

Art. 12

(Variazioni di bilancio)

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento)

L. 400.000.000

in aumento

Settore 2.2.2.: Sviluppo economico programma 2.2.2.9.: Interventi promozionali per l'industria.

Cap. 36480 (di nuova istituzione)

codificazione 2.1.2.4.3.3.10.28.05 "Contributi per la diffusione delle innovazioni tecnologiche e per l'assistenza tecnica amministrativa e gestionale nel settore artigianale"

L.r. n.

titoli I e II

L. 390.000.000

Cap. 36482 (di nuova istituzione) codificazione 2.1.1.4.1.2.10.28.05

"Spese per il funzionamento del comitato tecnico" previsto dall'art. 7 della L.r.n.

L. 10.000.000

totale in aumento L. 400.000.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12, nel testo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I.): Noi voteremo a favore di questa legge, ma vorrei ricordare in Consiglio, come ho già detto in Commissione, che noi avremmo ritenuto opportuno che questa legge prevedesse anche dei contributi per la ricerca.

Vorrei chiedere pertanto all'Assessore Lanivi, o a chi sarà al suo posto, anche se io mi auguro che l'Assessore non cambi, di affrontare questo problema, magari predisponendo un apposito disegno di legge, perché lo riteniamo importante per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sia in funzione dell'occupazione sia della ricerca.

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva