Objet du Conseil n. 18 du 10 janvier 1975 - Verbale

OGGETTO N. 18/75 - DECADENZA DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 79, 80, 81 E 82.

Relazione alla proposta di legge regionale n. 79 dei Consiglieri Siggia e Monami

Si tratta, come previsto dall'art. 7 della legge 17.8.1974 n. 386, di dettare alcune norme per il compenso ai membri di Commissioni e la regolamentazione del trattamento di missione.

Si è ritenuto doveroso oltre che regolamentare il trattamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi anche stabilire il trattamento economico delle eventuali Commissioni consultive costituite dall'Ente Ospedaliero.

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Proposta di legge regionale n. 79

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale __________ n _____: NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.L. 8.7.1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17.8.1974, N. 386 - COMPENSI PER COMMISSIONI E TRATTAMENTO DI MISSIONE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(Compensi ai componenti di Commissioni nominate da Enti ospedalieri)

Ai componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale e di altre Commissioni consultive nominate da Amministrazioni ospedaliere che non siano anche membri di organi di amministrazione o dipendenti di Enti ospedalieri ovvero dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sono dovuti compensi non superiori a quelli stabiliti dal presente articolo.

A) Compensi per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorsi

- concorsi per primari ospedalieri, sovraintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali per la qualifica di direttore, aiuto ospedalieri, vice-direttori sanitari, vice-direttori amministrativi - £. 100.000

- concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetti alle attività sanitarie con le qualifiche di coadiutori e assistenti, personale amministrativo della carriera direttiva - £. 80.000

- concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, caposala, direttore e vice-direttore didattico, personale di assistenza diretta, assistenti sanitarie e visitatrici, terapisti della riabilitazione - £. 70.000

- concorsi per personale della carriera d'ordine ed esecutiva - £. 50.000

B) Compensi per partecipazione a Commissioni consultive

- per la partecipazione a Commissioni consultive costituite da Enti ospedalieri sarà corrisposto un compenso non superiore a Lire 15.000 giornaliere e comunque fino ad un massimo di Lire 100.000 per la durata dell'intero incarico.

Tali compensi sono cumulabili con l'indennità di missione prevista dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Articolo 2

Ai componenti delle Commissioni indicate al 1° comma dell'articolo 1 che non siano pubblici dipendenti è corrisposto oltre ai compensi di cui all'articolo 1:

a) il rimborso delle spese di viaggio;

b) il rimborso delle altre spese sostenute fino ad un limite massimo di £. 15.000 giornaliere.

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

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Relazione alla proposta di legge n. 80, presentata dai Consiglieri Siggia e Monami

Si tratta di stabilire che la Regione eroga l'assistenza ospedaliera in base agli artt. 12 e 13 della legge 17 agosto 1974 n. 386 a tutti i soggetti che ne abbiano titolo come indicato ai commi a), b), c) dell'articolo 1 della presente proposta di legge.

Si dispone la formazione del ruolo previsto dall'articolo 13 della legge 386, con le modalità e le procedure necessarie, per estendere a tutti i soggetti che non ne abbiano titolo e che lo richiedono l'assistenza ospedaliera mediante pagamento della quota stabilita dalla presente proposta.

Inoltre questa proposta inserisce (articolo 6) un fatto innovativo e cioè l'istituzione di un libretto sanitario individuale per tutti gli aventi diritto, non solo quelli del ruolo che, contenendo indicazioni di tutti i dati sanitari e degli interventi curativi e preventivi prefigura di già ciò che sarà il futuro schedario anagrafico sanitario regionale per quando si passerà in effetto della riforma dal servizio mutualistico a quello di sicurezza nazionale.

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Proposta di legge regionale n. 80

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale __________ n. ____: NORME PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(Soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera)

La Regione eroga l'assistenza ospedaliera a norma degli articoli 12 e 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in Legge 17 agosto 1974, n. 386:

a) ai soggetti che ne abbiano titolo in base agli ordinamenti degli Enti, Istituti e Casse Mutue anteriormente competenti, o comunque agli aventi diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi di norme vigenti, ivi compresi gli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro ed ai marittimi residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;

b) ai soggetti non abbienti i quali si trovino nelle condizioni che anteriormente davano titolo all'assistenza ospedaliera a carico dei Comuni;

c) ai soggetti iscritti, presso qualsiasi Regione, nei ruoli di cui all'articolo 3 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in Legge 17 agosto 1974, n. 386.

Articolo 2

(Ruolo regionale)

È istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Possono iscriversi al ruolo, facendone apposita richiesta, i cittadini residenti in un Comune della Regione, nonché i cittadini stranieri dimoranti stabilmente in un Comune della Regione, che non abbiano altro titolo all'assistenza erogata dalla Regione.

La mancanza di titolo all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.

In tal caso al momento del ricovero d'urgenza deve essere compilato dall'interessato, da un parente, congiunto o affine, la richiesta di iscrizione nei ruoli di cui alla presente legge.

È in ogni caso equipollente della richiesta di cui al precedente comma il certificato di ricovero d'urgenza purché segua da parte dell'interessato prima della dimissione, la richiesta di iscrizione dei ruoli di cui alla presente legge.

Articolo 3

(Procedure di iscrizione)

Le domande di iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera devono essere presentate all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

All'atto della presentazione della domanda è rilasciata al richiedente una ricevuta, valida ai fini dell'erogazione dell'assistenza, con la decorrenza di cui all'articolo 4 fino al rilascio del libretto sanitario individuale di cui al successivo articolo 6.

Le iscrizioni sono disposte mensilmente con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale comunica mensilmente alle Esattorie di cui all'articolo 13, secondo comma, del D.L. 8 luglio 1974 n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974 n. 386, le avvenute iscrizioni al ruolo regionale.

Articolo 4

(Decorrenza dell'iscrizione)

L'iscrizione al ruolo ha decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dalla data di decadenza del diritto all'assistenza ad altro titolo.

L'iscrizione al ruolo è operante per i successivi due anni solari e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga notificata disdetta all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Articolo 5

(Assistenza agli iscritti al ruolo regionale)

L'assistenza ospedaliera agli iscritti presso qualsiasi Regione nei ruoli di cui all'articolo 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, è erogata dall'Ente ospedaliero regionale in forma diretta.

Articolo 6

È istituito il libretto sanitario individuale, che certifica il diritto all'assistenza ospedaliera gratuita, specificando l'Ente erogatore dell'assistenza, e nel quale vengano raccolti i dati necessari per interventi curativi e preventivi.

La Giunta Regionale predispone entro 60 giorni un modello di libretto da sottoporre al parere del Comitato di cui alla legge n. _____ del ______________ (Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento dei Servizi Sanitari e Sociali).

Articolo 7

(Passaggi di classe)

I soggetti che abbiano titolo all'assistenza erogata dalla Regione e si ricoverino a richiesta in camere speciali presso gli Istituti di cura gestiti dall'Ente Ospedaliero Regionale, sono tenuti al pagamento in proprio esclusivamente dei maggiori oneri derivanti dalla differenza della prestazione alberghiera.

L'Ente Ospedaliero Regionale determina annualmente l'importo giornaliero per il ricovero in camere speciali da addebitare ai sensi del comma precedente sulla base di criteri determinati dall'Assessorato Regionale della Sanità.

Per le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate, di cui all'articolo 18 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito in Legge 17.8.1974 n. 386, tale importo sarà fissato nell'atto di convenzione.

Articolo 8

(Quota di iscrizione)

La quota annua di iscrizione è fissata in un importo pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'INAM per il 1974 e dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.

La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in lire 60.000 salvo conguaglio all'atto del pagamento della successiva quota annua sulla base della comunicazione dell'INAM relativa alla spesa media capitaria per il 1974.

Qualora la domanda di iscrizione venga presentata nel corso dell'anno, la quota dovuta per l'anno stesso è pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi successivi a quello di presentazione della domanda.

Per i lavoratori stagionali all'estero l'importo di cui al primo comma viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

Articolo 9

(Convenzioni esattoriali)

Ai fini delle riscossioni delle quote annue di iscrizione la Regione stipula apposite convenzioni con le Esattorie.

La riscossione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette da parte delle Esattorie, sulla base degli elenchi loro rimessi dall'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Articolo 10

(Cancellazione dei ruoli)

La cancellazione anticipata dei ruoli di cui all'articolo 2 è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, dietro richiesta dell'iscritto, o degli aventi causa in caso di morte, ovvero d'ufficio:

a) quando l'iscritto acquisisce altro titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione;

b) in caso di morte dell'iscritto;

c) in caso di trasferimento della residenza o, per gli stranieri di cui all'articolo 2, della dimora abituale, fuori del territorio della Regione.

L'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale comunica l'avvenuta cancellazione dal ruolo regionale alle Esattorie, le quali provvedono al rimborso delle somme indebitamente percepite per il periodo di riscossione successivo alla cancellazione del ruolo.

Articolo 11

(Ricovero dei non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione)

Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 comporta il pagamento della degenza.

L'importo dovuto a tale titolo è determinato per l'Ente Ospedaliero sulla base di costi giornalieri fissati annualmente dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità per singole specialità; per le strutture convenzionate di cui all'articolo 18 del D.L. 8.7.1974 n. 264, convertito in legge 17.8.1974 n. 386, l'importo è determinato sulla base della retta giornaliera di degenza stabilita dalla Convenzione.

Nel caso di ricovero in ospedali gestiti dall'Ente Ospedaliero Regionale tali quote sono versate direttamente all'Ente che le trattiene quale amplificazione sulle quote del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di sua competenza.

In caso di inadempienza l'Ente Ospedaliero ne dà comunicazione alla Regione che dà corso nei confronti dell'interessato, alle procedure previste dal T.U. 14.4.1910 n. 369.

Nel caso di ricovero in strutture convenzionate, le quote sono versate direttamente agli Enti o Istituti gestori quale corrispettivo del ricovero.

Articolo 12

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Relazione alla proposta di legge regionale n. 81 del Consigliere Chanu

Il decreto legge 8.7.1974 n. 264, convertito in legge 17.8.1974 - n. 386 dispone, all'art. 6, il divieto per gli Enti Ospedalieri da istituire nuove divisioni, sezioni o servizi e di aumentare i propri organici, se queste scelte non rispondono a specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali.

Lo stesso articolo demanda alle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni in materia ospedaliera e con particolare riferimento all'articolo 117 della Costituzione, di dettare norme per la disciplina della materia volendo con ciò implicitamente evitare il dilatarsi delle già elevate spese degli ospedali a seguito dell'assunzione di decisioni non chiaramente motivate sotto il profilo delle necessità collettive.

In pratica quindi il disposto dell'art. 6, consentendo di vincolare le singole decisioni degli Enti ospedalieri in materia, agli indirizzi regionali, assegna alle Regioni dotate di un piano ospedaliero la possibilità di configurare la legge regionale di attuazione dell'art. 6 come vera e propria normativa di salvaguardia per l'attuazione del piano.

La nostra Regione, pur disponendo di uno studio di piano ospedaliero non può tuttavia seguire questa strada perché le opzioni del piano non sono ancora state definite dagli organi competenti.

Per tale motivo il d.d.l. allegato, in attuazione del disposto dell'art. 6 del d.l. sopra citato, si limita a prevedere le procedure che dovranno essere seguite dagli organi competenti per istituire nuove divisioni, servizi e sezioni e per ampliare gli organici negli ospedali della Regione, demandando alla Giunta Regionale la decisione di accoglimento o meno delle proposte, dopo aver sentito la Commissione consiliare della Sanità e le Comunità Montane.

In particolare le proposte di istituzione di nuove divisioni, servizi e sezioni dovranno contenere la dimostrazione della disponibilità da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie, ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime, nonché un piano finanziario particolareggiato afferente le nuove e maggiori spese di gestione.

Quanto sopra è stato previsto per consentire alla Regione, non solo di valutare la portata economica degli investimenti, ma soprattutto le conseguenze in termini di costi gestionali delle singole decisioni in materia, dal momento che tali costi rappresentano grosso modo il 95% dell'intera spesa ospedaliera.

Per massimizzare l'utilizzo del personale e per assegnare un ottimale grado di congruità tra strutture, operatori e disponibilità finanziarie, l'allegato d.d.l. prevede che alla copertura di nuovi posti si debba provvedere prioritariamente se possibile mediante l'utilizzo di personale già dipendente dell'Ente ospedaliero regionale ed inoltre che all'assunzione in servizio per la copertura di nuovi posti in organico si provveda soltanto quando siano realizzate le relative strutture.

Infine lo stesso disegno di legge prevede le modalità per concedere l'autorizzazione all'Ente ospedaliero regionale di alienare i cespiti patrimoniali e definisce gli importi delle indennità e compensi da assegnare ai componenti delle Commissioni giudicatrici che non siano dipendenti o membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente, in attuazione al disposto dell'art. 7 del d.l. sopra citato.

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Proposta di legge regionale n. 81

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale _______________ n. ________: NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(Istituzione di nuove divisioni, servizi e sezioni)

L'istituzione da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale di nuove divisioni, sezioni o servizi a norma dell'art. 6 - 1° comma, lettera a), del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386 è soggetta a preventiva autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con deliberazione della Giunta Regionale, sentite la Commissione Consiliare Sanità ed Assistenza Sociale e tutte le Comunità Montane ovvero quelle di volta in volta interessate dalle singole proposte, allorché sussistano le condizioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

(Requisiti delle proposte per l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi)

La proposta di istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi deve:

a) contenere la dimostrazione della disponibilità da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime;

b) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.

Articolo 3

L'aumento degli organici dell'Ente Ospedaliero Regionale di cui all'art. 6, 1° comma lettera b), del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è soggetto alla preventiva autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con la deliberazione che autorizza l'istituzione di nuove divisioni, servizi o sezioni, nei limiti degli organici minimi previsti dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.

Articolo 4

Alla copertura di nuovi posti creati a norma dell'articolo 3 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dell'Ente Ospedaliero Regionale con particolare riguardo ai casi di trasformazione delle divisioni, sezioni o servizi esistenti.

All'assunzione in servizio per la copertura dei nuovi posti in organico può provvedersi solo quando siano realizzate le relative strutture.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche per la copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche, a norma dell'art. 6, 2°comma del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386.

Articolo 5

(Alienazione cespiti patrimoniali)

L'autorizzazione all'alienazione di beni immobili o di titoli da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'art. 7, 8° comma del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa dalla Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare della Sanità ed Assistenza Sociale.

L'Ente proponente, nel richiedere l'autorizzazione, deve indicare la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione o dalla costituzione di diritti reali, nonché l'eventuale impiego temporaneo degli stessi.

Articolo 6

(Indennità e compensi)

Ai membri di Organi di amministrazione ed ai dipendenti di Enti Ospedalieri chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per le assunzioni di personale presso l'Ente Ospedaliero Regionale, e di eventuali altre Commissioni nominate dall'Ente Ospedaliero Regionale, spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.

Agli altri componenti delle Commissioni giudicatrici è dovuto inoltre un compenso, da determinarsi entro i limiti massimi sottoindicati:

- concorsi per primari ospedalieri, sovraintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali per la qualifica di direttore, aiuto ospedalieri, vice-direttori sanitari, vice-direttori amministrativi - £. 150.000

- concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetti alle attività sanitarie con le qualifiche di coadiutori e assistenti, personale amministrativo della carriera direttiva - £. 120.000

- concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, caposala, direttore e vice-direttore didattico, personale di assistenza diretta, assistenti sanitarie e visitatrici, terapisti della riabilitazione - £. 100.000

- concorsi per personale della carriera d'ordine ed esecutiva - £. 80.000

Articolo 7

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Relazione alla proposta di legge regionale n. 82 del Consigliere Chanu

Come è noto, le norme statali che danno l'avvio alla riforma sanitaria prevedono il trasferimento, da data non successiva al 31 dicembre 1974, dei compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti di assistenza contro le malattie e delle casse mutue alle Regioni.

La data di effettivo trasferimento di detti compiti alle Regioni dovrebbe essere determinata con decreto ministeriale: ma si deve ritenere che, non potendo - almeno a norma della legislazione in vigore - essere fissata in data successiva al 31 dicembre p.v., in ogni caso da questa data il trasferimento abbia, comunque, luogo.

Ne discende la necessità che la Regione provveda agli adempimenti per rendere operante l'assunzione dei nuovi compiti.

A tal fine, si rende improcrastinabile l'istituzione dei ruoli previsti dall'art. 13 del decreto legge n. 264, convertito nella legge n. 386, per la concessione dell'assistenza ospedaliera ai soggetti non assistibili dagli enti e dalle casse di cui sopra si è detto.

Il presente disegno di legge, oltre a disciplinare l'iscrizione nei ruoli, secondo il disposto dell'art. 13 del decreto legge sopra citato, prevede anche le modalità di erogazione dell'assistenza ai non aventi diritto ed a coloro che intendano fruire di trattamenti speciali sotto il profilo della degenza.

In particolare, dopo aver individuato i soggetti che hanno diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, il disegno di legge prevede l'istituzione del ruolo regionale e le procedure per l'iscrizione, facendo rilevare in ogni caso che la mancanza di titolo all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.

L'iscrizione si otterrà presentando apposita domanda all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale che rilascerà subito al richiedente una ricevuta da sostituirsi, una volta che le iscrizioni saranno state deliberate dalla Giunta Regionale, con un apposito documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera.

Si prevede che l'iscrizione al ruolo decorra dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per incentivare gli interessati ad iscriversi senza attendere l'insorgere di forme morbose che richiedano il ricovero, ed inoltre che tali iscrizioni siano operanti per i successivi tre anni solari, tacitamente rinnovabili di triennio in triennio, al fine di facilitare le procedure amministrative facendo scadere tutte le iscrizioni alla stessa data.

Agli iscritti nei ruoli ed agli altri aventi titolo è concesso di fruire di ricoveri in camere speciali pagando in proprio esclusivamente i maggiori oneri derivanti dalla differenza della prestazione alberghiera.

La quota annua di iscrizione è stata fissata per il 1975 in £. 60.000 pro-capite, (valutando grosso modo la spesa media INAM 1973 aumentata del tasso di incremento del costo della vita), salvo conguaglio all'atto del pagamento della successiva quota sulla base della comunicazione INAM relativa alla spesa media capitaria sostenuta nel 1974.

I fondi per l'iscrizione al ruolo verranno riscossi, con la procedura prevista per le imposte dirette dalle esattorie sulla base di apposite convenzioni stipulate tra queste ultime e la Regione.

Si prevede la possibilità di una cancellazione anticipata dei ruoli qualora gli iscritti acquisiscano altro titolo all'assistenza ospedaliera, siano deceduti ovvero abbiano trasferito la propria residenza fuori del territorio regionale.

Infine, per i non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, l'allegato d.d.l. prevede le modalità di pagamento delle prestazioni e di determinazione dei relativi importi che verranno fissati annualmente dalla Giunta regionale per singole specialità, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed all'Assistenza Sociale, oppure, nel caso di ricovero in Istituti di Cura convenzionati, sulla base delle rette giornaliere di degenza stabilite nelle convenzioni.

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Proposta di legge regionale n. 82

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ________________ n. ____: NORME PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(Soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera)

La Regione eroga l'assistenza ospedaliera a norma degli articoli 12 e 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in Legge 17 agosto 1974, n. 386:

a) ai soggetti che ne abbiano titolo in base agli ordinamenti degli Enti, Istituti e Casse Mutue anteriormente competenti, o comunque agli aventi diritto all'assistenza ospedaliera, ai sensi di norme vigenti, ivi compresi gli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro ed ai marittimi residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;

b) ai soggetti non abbienti i quali si trovino nelle condizioni che anteriormente davano titolo all'assistenza ospedaliera a carico dei Comuni;

c) ai soggetti iscritti, presso qualsiasi Regione, nei ruoli di cui all'articolo 3 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in Legge 17 agosto 1974, n. 386.

Articolo 2

(Ruolo regionale)

È istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Possono iscriversi al ruolo, facendone apposita richiesta, i cittadini residenti in un Comune della Regione, nonché in conformità al disposto dell'articolo 1 della legge 12.2.1968 n. 132, i cittadini stranieri dimoranti stabilmente in un Comune della Regione, che non abbiano altro titolo all'assistenza erogata dalla Regione.

La mancanza di titolo all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.

Articolo 3

(Procedure di iscrizione)

Le domande di iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera devono essere presentate all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

All'atto della presentazione della domanda è rilasciata al richiedente una ricevuta, valida ai fini dell'erogazione dell'assistenza, con la decorrenza di cui all'articolo 4, fino al rilascio del documento di cui al successivo quarto comma.

Le iscrizioni sono deliberate mensilmente dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale e disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Agli iscritti al ruolo viene rilasciato a cura dell'Amministrazione Regionale un apposito documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale comunica mensilmente alle Esattorie di cui all'articolo 13, secondo comma, del D.L. 8 luglio 1974 n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974 n. 386, le avvenute iscrizioni al ruolo regionale.

Articolo 4

(Decorrenza dell'iscrizione)

L'iscrizione al ruolo ha decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dalla data di decadenza del diritto all'assistenza ad altro titolo.

L'iscrizione al ruolo è operante per i successivi due anni solari e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga notificata disdetta all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Articolo 5

(Assistenza agli iscritti al ruolo regionale)

L'assistenza ospedaliera agli iscritti presso qualsiasi Regione nei ruoli di cui all'articolo 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, è erogata dall'Ente ospedaliero regionale in forma diretta.

Articolo 6

(Passaggi di classe)

I soggetti che abbiano titolo all'assistenza erogata dalla Regione e si ricoverino a richiesta in camere speciali presso gli Istituti di cura gestiti dall'Ente Ospedaliero Regionale, sono tenuti al pagamento in proprio esclusivamente dei maggiori oneri derivanti dalla differenza della prestazione alberghiera.

L'Ente Ospedaliero Regionale determina annualmente l'importo giornaliero per il ricovero in camere speciali da addebitare ai sensi del comma precedente sulla base di criteri determinati dall'Assessorato Regionale della Sanità.

Per le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate, di cui all'articolo 18 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito in legge 17.8.1974 n. 386, tale importo sarà fissato nell'atto di convenzione.

Articolo 7

(Quota di iscrizione)

La quota annua di iscrizione è fissata in un importo pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'INAM per il 1974 e dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.

La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in lire 60.000 salvo conguaglio all'atto del pagamento della successiva quota annua sulla base della comunicazione dell'INAM relativa alla spesa media capitaria per il 1974.

Qualora la domanda di iscrizione venga presentata nel corso dell'anno, la quota dovuta per l'anno stesso è pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi successivi a quello di presentazione della domanda.

Per i lavoratori stagionali all'estero l'importo di cui al primo comma viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

Articolo 8

(Convenzioni esattoriali)

Ai fini delle riscossioni delle quote annue di iscrizione la Regione stipula apposite convenzioni con le Esattorie.

La riscossione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette da parte delle Esattorie, sulla base degli elenchi loro rimessi dall'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Articolo 9

(Cancellazione dei ruoli)

La cancellazione anticipata dei ruoli di cui all'articolo 2 è proposta, deliberata e disposta con la stessa procedura prevista per l'iscrizione, dietro richiesta dell'iscritto, o degli aventi causa in caso di morte, ovvero d'ufficio:

a) quando l'iscritto acquisisce altro titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione;

b) in caso di morte dell'iscritto;

c) in caso di trasferimento della residenza o, per gli stranieri di cui all'articolo 2, della dimora abituale, fuori del territorio della Regione.

L'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale comunica l'avvenuta cancellazione dal ruolo regionale alle Esattorie, le quali provvedono al rimborso delle somme indebitamente percepite per il periodo di riscossione successivo alla cancellazione dal ruolo.

Articolo 10

(Ricovero dei non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione)

Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 comporta il pagamento della degenza.

L'importo dovuto a tale titolo è determinato per l'Ente Ospedaliero sulla base di costi giornalieri fissati annualmente dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità per singole specialità; per le strutture convenzionate di cui all'articolo 18 del D.L. 8.7.1974 n. 264, convertito in legge 17.8.1974 n. 386, l'importo è determinato sulla base della retta giornaliera di degenza stabilita dalla Convenzione.

Nel caso di ricovero in ospedali gestiti dall'Ente Ospedaliero regionale tali quote sono versate direttamente all'Ente che le trattiene quale anticipazione sulle quote del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di sua competenza.

In caso di inadempienza l'Ente Ospedaliero ne dà comunicazione alla Regione che dà corso nei confronti dell'interessato, alle procedure previste dal T.U. 14.4.1910 n. 369.

Nel caso di ricovero in strutture convenzionate, le quote sono versate direttamente agli Enti o Istituti gestori quale corrispettivo del ricovero.

Articolo 11

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - Le proposte di legge iscritte ai punti n. 19 e n. 20 all'ordine del giorno sono decadute, in quanto assorbite o con emendamenti respinti o approvati nei testi che abbiamo precedentemente votato.

Prima di passare al punto 24 all'ordine del giorno, vi ricordo che le proposte di legge iscritte ai punti n. 21, n. 22 e n. 23 all'ordine del giorno erano abbinate ai punti n. 14, n. 15 e n. 16 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio prende atto della decadenza.