Objet du Conseil n. 3219 du 12 novembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3219/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "AUMENTO DELL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI A FAVORE DELLE GUIDE, ASPIRANTI GUIDE E LORO SUPERSTITI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1975, N. 39, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI".
PRESIDENTE: La legge è già stata illustrata dall'Assessore Lanièce e, pertanto, dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge 467.
Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. A decorrere dall'anno 1987 l'ammontare degli assegni di anzianità e invalidità a favore delle guide, aspiranti guide alpine e loro superstiti di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni è stabilito in annue lire 2.000.000. Il medesimo importo costituisce la base di determinazione ai sensi di legge degli assegni di reversibilità.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 55.000.000 graverà sul capitolo 37300 del bilancio di previsione per l'anno 1987 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per l'anno 1987, mediante utilizzo della autorizzazione di spesa già iscritta nel capitolo 37300 del bilancio di previsione stesso, che presenta la necessaria disponibilità;
- per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per lire 110.000.000 delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo" del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1987/1989.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Si passa ora all'esame dell'oggetto 49 bis, iscritto all'ordine del giorno in via d'urgenza.
