Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3218 du 12 novembre 1987 - Resoconto

OGGETTO N. 3218/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORE SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1961, N. 2, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO (RIFUGI ED ALTRE OPERE ALPINE)".

PRESIDENTE: Il disegno di legge è già stato illustrato dall'Assessore proponente.

Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1987, la maggiore spesa di lire 1250 milioni, il cui onere graverà quanto a lire 1000 milioni sul capitolo 37350, e quanto a lire 250 milioni sul capitolo 37360 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante accertamento di maggiore entrata di lire 1.250 milioni, sul capitolo 00300 del bilancio di previsione medesimo, per tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint Vincent.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte entrata:

Cap. 00300 "Tassa di concessione della Casa da gioco di St. Vincent"

lire 1.250.000.000

Parte spesa:

Cap. 37350 "Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico"

L.R. 10 gennaio 1961, n. 2

L.R. 9 maggio 1963, n. 11

lire 1.000.000.000

Cap. 37360 "Contributi e sussidi ad enti per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico"

L.R. 10 gennaio 1961, n. 2

L.R. 9 maggio 1963, n. 11

Lire 250.000.000

TOTALE IN AUMENTO

Lire 1.250.000.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 23

Contrari: 1

Il Consiglio approva