Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3004 du 10 juillet 1987 - Resoconto

OGGETTO N. 3004/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE. MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 1° GIUGNO 1984, N. 16, E DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E TRASPORTI".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): Il disegno di legge proposto all'esame del Consiglio si colloca tra le azioni tese al rafforzamento, allo sviluppo ed al sostegno dell'imprenditorialità in Valle d'Aosta e, quindi, si affianca ad altri interventi già in atto, e mi riferisco in modo particolare a quella serie di interventi a favore delle varie categorie di imprenditori che esistono in Vale d'Aosta, e si affianca, anche, a quelli previsti dalla legge n. 4, che si rivolgono a particolari categorie di persone, come i cassintegrati, i disoccupati ed i giovani.

Questo disegno di legge non esaurisce l'impegno dell'Amministrazione a sostegno dell'imprenditorialità locale, in quanto, anche facendo tesoro dell'esperienza maturata nel primo anno di attuazione della legge n. 4, questa Amministrazione ha in animo di predisporre l'aggiornamento e la modifica della stessa legge, inserendo in questa modifica anche delle forme sperimentali di sostegno all'imprenditorialità, specie giovanile, e l'aggiornamento della legge sui consorzi, come previsto dalla legge regionale sull'artigianato.

Gli obiettivi essenziali di questo disegno di legge sono:

1) il superamento e la razionalizzazione dei numerosi precedenti interventi a favore della cooperazione;

2) l'introduzione di elementi innovativi che rispondano all'esigenza di una graduale modernizzazione del settore cooperativo valdostano.

Il disegno di legge ha utilizzato il contributo delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo valdostano, della Consulta regionale per la cooperazione, nonché della proposta di legge che il Partito socialista aveva presentato per le cooperative di servizi sociali. A grandi linee e sinteticamente si può dire che gli interventi previsti sono di tipo finanziario e concernono finanziamenti per la capitalizzazione iniziale, per investimenti, per l'organizzazione aziendale, oltre a garanzie fideiussorie concesse dalla Regione.

L'Assessore Martin, rispondendo ad un Consigliere, ha preannunciato che è in fase di attuazione una sorta di consorzio tra le Confidi valdostane. Lo ricordo qui, perché ciò consentirà di aprire il discorso di un consorzio di garanzia-fidi anche per le cooperative, che finora non ha potuto trovare attuazione. La concessione dei suddetti finanziamenti è subordinata alla presentazione di progetti improntati a criteri di efficienza e di economicità.

Oltre a questi interventi finanziari, sono previsti interventi promozionali per la diffusione di una mentalità cooperativa, l'aggiornamento e la formazione di cooperatori, in aggiunta ad analoghe iniziative che le singole associazioni possono intraprendere e che sono previste dalla legge, in conseguenza della collaborazione tra le associazioni e l'Amministrazione regionale.

La legge prevede, inoltre, dei finanziamenti per le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, finanziamenti alle associazioni di rappresentanza dei consorzi di miglioramento fondiario, l'istituzione dell'albo delle cooperative dei servizi sociali e, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, l'istituzione di una commissione regionale per la cooperazione (i rappresentanti delle cooperative verranno eletti democraticamente, tramite elezioni dirette, dalle stesse cooperative) e l'istituzione di un comitato tecnico per l'esame e la valutazione della validità dei progetti presentati.

Sono stati apportati numerosi emendamenti al testo originario, che hanno tenuto conto dei rilievi, delle proposte di modifica, di integrazione e di miglioramento, avanzati dalla Consulta regionale per la cooperazione e che sono stati allegati e sottoposti all'esame delle rispettive Commissioni. È mia intenzione presentare ulteriori emendamenti, che consegno alla Presidenza e dei quali do lettura.

Articolo 11. La lettera a) del primo comma è così sostituita:

"a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo".

Articolo 12. Al primo comma, lettera a): la percentuale "20%" è sostituita con "25%". Al primo comma, lettera b): la percentuale "80%" è sostituita con "75%".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I.): Noi siamo d'accordo con questo disegno di legge ed anche con le modifiche concordate con la Consulta delle cooperative, perché, come è stato riconosciuto anche dall'Assessore, esso razionalizza tutte le leggi sulla cooperazione ed introduce alcuni principi nuovi. Siamo anche d'accordo perché l'Assessore ha promesso di procedere alla modifica della legge n. 4.

Avevamo già annunciato un emendamento alla lettera a) dell'articolo 11, ma siamo stati preceduti dall'Assessore, al quale chiedo alcune delucidazioni sul suo contenuto. Ricordo, per l'occasione, che la sostanza del nostro emendamento tendeva ad eliminare il riferimento alla gestione diretta. Ciò va nell'interesse di tutti, specie alla luce di quanto stabilito dalla legge regionale n. 16 del 1° giugno 1984, che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela delle società cooperative e loro consorzi.

All'articolo 13 di quest'ultima legge, infatti, si legge: "La revisione ordinaria, per gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo o alla Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines, sono effettuate, dalle rispettive associazioni regionali, o dalla Fédération stessa, a mezzo dei propri revisori, della cui dignità morale e tecnica rispondono". Con la nuova dizione, invece, c'è il rischio che la Regione finanzi un servizio di gestione di contabilità diretta, che poi, in funzione della legge n. 16, può essere controllato dalla stessa Fédération des Coopératives Valdôtaines.

Come abbiamo già detto in altre occasioni, noi riteniamo che nella legge non debba esserci alcun riferimento alla gestione diretta. Vi si può parlare di assistenza e di tutto quello che si vuole, ma non vi deve essere alcun cenno alla gestione diretta, cosa che, altrimenti, farebbe sorgere un contrasto con il contenuto della legge n. 16 e potrebbe, in futuro, porre in difficoltà le stesse associazioni.

Mi riservo, quindi, di vedere il testo definitivo dell'emendamento proposto dall'Assessore, prima che finisca la discussione generale, per dichiararmi soddisfatto o meno.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale; ne ha facoltà.

PASCALE (P.S.I.): Vorrei, intanto, ricordare quanto ha già sottolineato l'Assessore Lanivi nel suo intervento, e cioè che, dopo la presentazione di questo disegno di legge, visto che l'originario articolo 14 disciplinava in modo inadeguato le cooperative dei servizi sociali, noi avevamo presentato un nostro disegno di legge apposito sulla disciplina dell'attività delle cooperative operanti nel settore dei servizi sociali.

Sulla base di questa nostra proposta, la Consulta prima e poi l'Assessore hanno accettato una serie di emendamenti, che, in gran parte, recepiscono la nostra proposta di legge e quindi si è arrivati anche ad una riformulazione dell'articolo 14. Probabilmente la forma avrebbe voluto che, così come si è arrivati in Commissione, si arrivasse anche in Consiglio alla presentazione congiunta dei due disegni di legge, ma, al di là delle questioni di forma, riteniamo che siano più importanti quelle di sostanza e cioè che si sia arrivati a riformulare l'articolo 14 ed a riconoscere alle cooperative dei servizi sociali l'importanza che esse hanno nel contesto cooperativo.

Pertanto, anche alla luce di tutti gli altri emendamenti che la Consulta ha indicato, noi voteremo a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Ricco; ne ha facoltà.

RICCO (D.C.): Noi dobbiamo prendere atto che l'Assessore Lanivi ha aderito molto parzialmente alle nostre richieste di emendamento, presentate "brevi manu" con degli appunti.

Non sono d'accordo con quanto egli ha annunciato, perché ciò è difforme dal nostro modo di giudicare.

Chiediamo che il comma 1°, lettera a), dell'articolo 11, venga sostituito con la seguente dizione:

"a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo nonché di vigilanza, sulle cooperative associate", in quanto, oltre a quello che ha spiegato il Consigliere Millet, e cioè che quanto era scritto nel testo originario contrasta con l'articolo 4 della legge n. 1577 del 1947 e con l'articolo 13 della n. 16, devo aggiungere che la vigilanza ordinaria spetta alla Federazione delle Cooperative, mentre quella straordinaria spetta alla Regione.

Vorrei, quindi, capire dall'Assessore se condivide il nostro punto di vista, altrimenti sono obbligato a presentare i nostri emendamenti.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Stévenin; ne ha facoltà.

STEVENIN (U. V.): Il est mon intention de faire quelques réflexions et de soumettre à l'attention du Conseil l'importance d'un texte législatif qui prévoit des mesures directes d'aide à la coopération.

Le secteur des coopératives de production, de travail, et mixtes auquel la présente proposition de loi s'adresse avant tout, a fait enregistrer, au cours de ces dernières années, une croissance considérable; croissance qui représente à certains égards une sorte de réponse de la population valdôtaine à la grave crise économique de l'industrie dans notre Région.

C'est une réponse, à notre avis, susceptible d'enrichir le contexte économique régional, dans la mesure où elle active un processus de diversification vers des structures économiques de petites et moyennes dimensions, dotées d'une grande souplesse, d'un esprit d'entreprise élevé, d'une importante valorisation des ressources humaines, d'une capacité d'assurer une certaine élasticité au système et de contribuer à la solution du problème de l'emploi.

Mais il est d'autre part évident que nous avons le devoir, en qualité d'administrateurs publics, de créer des moyens législatifs nécessaires pour que ce secteur puisse se développer dans le cadre d'une stratégie économique, en favorisant les objectifs qu'il se propose.

La proposition de texte législatif que nous examinons représente, à notre sens, un pas en avant par rapport aux textes précédents concernant le secteur en question.

En effet, grâce à sa longue gestation, cette proposition réunit en un seul texte un ensemble articulé de dispositions et de mesures législatives qui répondent au besoin réel des coopératives de production, de travail en particulier, et de l'organisation de la coopération en général.

Les aspects innovateurs contenus dans la proposition de loi, fondement d'une stratégie globale du développement dans la coopération, peuvent être résumés ainsi: un encouragement à la capitalisation initiale, ainsi qu'au programme d'agrandissement des coopératives. Cet encouragement se traduit par une politique de participation effective de la coopérative aux projets d'investissement, par le versement à titre de capital social d'un tiers de la subvention demandée.

Ainsi, la méthode suivie dans l'octroi de la subvention permettra de contribuer également à la solution d'un problème typique de l'entreprise coopérative, c'est-à-dire sa sous-capitalisation: une aide à la croissance professionnelle des associés, qui contribuera à la formation des cadres intermédiaires qualifiés en mesure d'assurer des gestions efficientes et équilibrées dans le secteur financier et administratif; un soutien aux problèmes des liquidités financières concernant le financement des capitaux en circulation, par l'octroi de garanties de l'Administration régionale.

Cette mesure ne manquera pas de contribuer, au sein des coopératives, à une gestion financière plus équilibrée par rapport au passé; une aide aux associations de protection et de représentation du mouvement coopératif, grâce à des mesures qui, étant d'un côté une garantie de l'existence de ces associations, de l'autre tiennent en considération la typologie des services fournis par les associations aux coopératives associées. La création, en appendice du registre régional des sociétés coopératives, d'une liste officielle des coopératives de services sociaux, représente une innovation qui nous situe, du point de vue de la législation, parmi les régions d'Italie à l'avant-garde dans ce secteur, c'est-à-dire la reconnaissance d'un domaine qui a connu dans notre Région un essor remarquable et qui se distingue par un grand esprit d'entreprise sociale. La suppression de la Conférence régionale et l'unification dans un seul et unique organisme, tel que la Commission régionale de la coopération, est une façon positive d'éviter des dédoublements d'organismes.

En conclusion, notre position à l'égard de ce texte ne peut être que favorable, car il représente la base d'une stratégie politique visant à un développement de la coopération, en vue d'une croissance économique réelle, rapide, stable, avec un élargissement de la base productive et des bénéfices importants pour l'emploi et pour une garantie effective d'un pluralisme économique.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): Vorrei chiarire al Consigliere Ricco che mi ero permesso di togliere al primitivo testo della lettera a), del primo comma dell'articolo 11, una parte, che si poteva prestare ad equivoci nell'interpretazione, della revisione ordinaria, che spetta alle associazioni di rappresentanza delle cooperative, e della revisione straordinaria, che, invece, spetta alla Regione. Il termine "vigilanza", infatti, così com'era messo, poteva prestarsi a qualche rilievo da parte della Commissione di Coordinamento.

Adesso, anche per meglio chiarire il termine "vigilanza", posso rimodificare l'emendamento che avevo proposto, in questo modo:

"a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo nonché di vigilanza, tramite la revisione ordinaria, delle cooperative associate".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I.): Il primo emendamento proposto dall'Assessore mi stava bene, ma quest'ultimo no: si finanzia tutta una serie di attività, ma la Regione non può finanziare attività inerenti alla legge n. 16, altrimenti si corre il rischio che la Federazione delle Cooperative, che oltre a fare la contabilità è chiamata anche a vigilare, controlli se stessa. Non si può prevedere una circostanza del genere nel testo della legge, anche perché quanto è previsto dalla lettera a) del secondo comma dell'articolo 11, è già contenuto nella legge 16 e non c'entra assolutamente con la presente legge.

A me pare, quindi, che si debba eliminare tutto ciò che fa riferimento alla vigilanza, lasciando la dizione: "a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo", e, pertanto, accetto la prima proposta fatta dall'Assessore, con la quale ci limitiamo a finanziare le attività che tutelano la cooperazione e l'assistenza.

Con la seconda dizione, invece, ci sarebbe il rischio di finanziare delle attività che, stando al contenuto della legge n. 16, erano già soggette al controllo. Con la gestione diretta, infatti, si verifica che la Federazione esegue materialmente i bilanci e poi, per assurdo, potrebbe incaricare lo stesso funzionario, estensore del bilancio, di controllare il bilancio della cooperativa. Che senso ha un'operazione del genere? La Regione non può finanziare delle assurdità simili.

Ribadisco, quindi, che noi siamo d'accordo con la prima proposta dell'Assessore, altrimenti siamo costretti a presentare un nostro emendamento in tal senso.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): Poiché si tratta di una questione tecnica di formulazione della lettera a) del primo comma dell'articolo 11, io chiedo 5 minuti di sospensione per chiarirci meglio le idee, onde poter ritornare in aula con una proposta di emendamento che tenga conto dei rilievi presentati.

PRESIDENTE: Il Consiglio è sospeso per 5 minuti.

Si dà atto che i lavori del Consiglio sono sospesi dalle ore 12.12 alle ore 12.27.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): Alla luce dei chiarimenti tecnici, dichiaro di mantenere la prima stesura dell'emendamento che ho presentato alla Presidenza del Consiglio e cioè:

Articolo 11. La lettera a) del primo comma è così sostituita:

"a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;".

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge si propone, nell'ambito degli obiettivi generali del programma regionale di sviluppo, di promuovere e sostenere la cooperazione mediante interventi diretti a:

a) stimolare la costituzione di società cooperative;

b) incrementarne lo sviluppo e la capacità produttiva;

c) favorire la professionalità e la specializzazione degli operatori;

d) migliorare i servizi di sostegno al movimento cooperativo.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge le società cooperative e loro consorzi iscritti nel "Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi", fatti salvi gli ulteriori requisiti prescritti negli articoli successivi.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3

(Progetti)

1. Le società cooperative e loro consorzi per essere ammessi a beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge devono presentare all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, unitamente alla domanda, apposito progetto finalizzato alla produzione di beni e alla prestazione di servizi secondo criteri di efficienza e di economicità con equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro.

2. Il progetto deve specificare:

a) gli obiettivi produttivi ed occupazionali perseguiti;

b) gli spazi di mercato che si intendono coprire;

c) il piano degli investimenti;

d) il piano finanziario;

e) i tempi di realizzazione delle iniziative.

3. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la documentazione da allegare alla domanda.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4

(Vincoli)

1. Le società cooperative e loro consorzi per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non ridurre il capitale sociale versato.

2. È ammessa la riduzione del capitale sociale nel caso di dimostrate perdite di esercizio.

3. La violazione dell'impegno di cui al primo comma o la mancata ricostituzione del capitale sociale entra un anno dalla riduzione per perdite di esercizio comporta la revoca dell'intervento regionale.

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento proposto dalle competenti Commissioni consiliari permanenti:

EMENDAMENTO

Al terzo comma le parole "dalla riduzione per perdite di esercizio comporta la revoca dell'intervento regionale" sono sostituite dalle parole "comporta la revoca o la riduzione proporzionale dell'intervento regionale".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4 nel testo emendato:

Art. 4

(Vincoli)

1. Le società cooperative e loro consorzi per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non ridurre il capitale sociale versato.

2. È ammessa la riduzione del capitale sociale nel caso di dimostrate perdite di esercizio.

3. La violazione dell'impegno di cui al primo comma o la mancata ricostituzione del capitale sociale entro un anno comporta la revoca o la riduzione proporzionale dell'intervento regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo emendato testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

Titolo II

Disciplina degli interventi

Art. 5

(Finanziamenti per capitalizzazione iniziale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle società cooperative di "produzione e lavoro" o "miste", aventi almeno il 40% dei soci che prestano direttamente in modo continuativo nella cooperativa un'attività lavorativa retribuita.

2. Sono considerate operazioni di capitalizzazione iniziale le spese sostenute o assunte entra due anni dalla data di iscrizione della società cooperativa nel "Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi" relative a:

a) acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di aree e di complessi aziendali;

b) acquisto di macchinario, attrezzature, arredamenti, materie prime e automezzi purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi.

3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma è ammesso, con il limite di £. 80.000.000=, nella misura massima del triplo del capitale versato dai soci alla data della presentazione della domanda.

4. Sono considerati capitale versato anche i conferimenti di beni mobili e immobili con valore documentato ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile e la cessione totale o parziale dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

5. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle società cooperative di "produzione e lavoro" o "miste" anche se prive del requisito di cui al primo comma.

6. L'ammontare dei contributi di cui al quinto comma è ammesso, con il limite di £. 40.000.000=, nella misura del doppio del capitale versato dai soci alla data della presentazione della domanda.

7. I contributi di cui al primo e quinto comma sono erogati, anche in più soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute o assunte.

8. I contributi di cui al primo e quinto comma non sono cumulabili tra loro e con le provvidenze di cui al Titolo II della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e al Titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

PRESIDENTE: Do lettura del primo emendamento all'articolo 5, proposto dalle Commissioni consiliari:

EMENDAMENTO

Al primo comma le parole "aventi almeno il 40% dei soci che prestano direttamente in modo continuativo nella cooperativa un'attività lavorativa retribuita" sono sostituite dalle parole "con almeno il 40% di soci lavoratori".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura del secondo emendamento all'articolo 5, proposto dalle Commissioni consiliari:

EMENDAMENTO

Al sesto comma l'importo "£. 40.000.000" è sostituito dall'importo "£. 50.000.000".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5 nel testo emendato:

Titolo II

Disciplina degli interventi

Art. 5

(Finanziamenti per capitalizzazione iniziale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle società cooperative di "produzione e lavoro" o "miste", con almeno il 40% di soci lavoratori.

2. Sono considerate operazioni di capitalizzazione iniziale le spese sostenute o assunte entra due anni dalla data di iscrizione della società cooperativa nel "Registra regionale delle società cooperative e dei loro consorzi" relative a:

a) acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di aree e di complessi aziendali;

b) acquisto di macchinario, attrezzature, arredamenti, materie prime e automezzi purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi.

3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma è ammesso, con il limite di £. 80.000.000=, nella misura massima del triplo del capitale versato dai soci alla data della presentazione della domanda.

4. Sono considerati capitale versato anche i conferimenti di beni mobili e immobili con valore documentato ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile e la cessione totale o parziale dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

5. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle società cooperative di "produzione e lavoro" o "miste" anche se prive del requisito di cui al primo comma.

6. L'ammontare dei contributi di cui al quinto comma è ammesso, con il limite di £. 50.000.000=, nella misura del doppio del capitale versato dai soci alla data della presentazione della domanda.

7. I contributi di cui al primo e quinto comma sono erogati, anche in più soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute o assunte.

8. I contributi di cui al primo e quinto comma non sono cumulabili tra loro e con le provvidenze di cui al Titolo II della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e al Titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo emendato, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6

(Finanziamenti per investimenti)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle società cooperative di "produzione e lavoro", di "consumo", di "trasporto" o "miste" per operazioni di aumento di capitale effettuate dopo un triennio decorrente dall'iscrizione nel "Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi".

2. Gli aumenti di capitale devono essere finalizzati ad incrementi occupazionali e produttivi o alla informatizzazione, trasformazione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento dell'impresa e all'acquisizione di complessi aziendali.

3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma è ammesso, con il limite di £. 80.000.000=, nella misura massima del triplo del capitale versato dai soci.

4. I contributi di cui al primo comma sono erogati, anche in più soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute o assunte.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento proposto all'articolo 6 dalle Commissioni consiliari:

EMENDAMENTO

Al primo comma la parola "triennio" è sostituita dalla parola "biennio".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6 nel testo emendato:

Art. 6

(Finanziamenti per investimenti)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle società cooperative di "produzione e lavoro", di "consumo", di. "trasporto" o "miste" per operazioni di aumento di capitale effettuate dopo un biennio decorrente dall'iscrizione nel "Registra regionale delle società cooperative e dei loro consorzi ".

2. Gli aumenti di capitale devono essere finalizzati ad incrementi occupazionali e produttivi o alla informatizzazione, trasformazione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento dell'impresa e all'acquisizione di complessi aziendali.

3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma è ammesso, con il limite di £. 80.000.000=, nella misura massima del triplo del capitale versato dai soci.

4. I contributi di cui al primo comma sono erogati, anche in più soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute o assunte.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo emendato, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7

(Finanziamenti per organizzazione aziendale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle società cooperative di "produzione e lavoro", di "consumo", di "trasporto" o "miste" per le seguenti spese:

a) di costituzione della società cooperativa;

b) di partecipazione dei soci a corsi di formazione per cooperatori;

c) di consulenza relativa alla elaborazione di progetti di sviluppo o di analisi di mercato.

2. L'ammontare dei contributi non può superare il 70% delle spese di cui alla lettera a) e il 50% di quelle di cui alle lettere b) e c) con il limite massimo di £. 60.000.000=.

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento proposto all'articolo 7 dalle Commissioni consiliari:

EMENDAMENTO

La lettera c) del primo comma è così sostituita:

"c) di consulenza e di assistenza tecnica per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di beni o alla prestazione di servizi".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7 nel testo emendato:

Art. 7

(Finanziamenti per organizzazione aziendale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle società cooperative di "produzione e lavoro", di "consumo", di "trasporto" o "miste" per le seguenti spese:

a) di costituzione della società cooperativa;

b) di partecipazione dei soci a corsi di formazione per cooperatori;

c) di consulenza e di assistenza tecnica per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di beni o alla prestazione di servizi.

2. L'ammontare dei contributi non può superare il 70% delle spese di cui alla lettera a) e il 50% di quelle di cui alle lettere b) e c) con il limite massimo di £. 60.000.000=.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo emendato, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8

(Garanzia fideiussoria)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere la fideiussione della Regione nell'interesse di società cooperative finanziate ai sensi della presente legge per la garanzia di crediti accordati da Istituti di credito relativi a spese di acquisto di materie prime e di retribuzione del personale dipendente, limitatamente al 70% dell'ammontare del credito accordato e non oltre il limite massimo di £. 100 milioni.

2. La fideiussione ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, al fine della preventiva escussione del debitore principale.

3. La concessione della garanzia fideiussoria prevista al primo comma è subordinata all'impegno da parte delle società cooperative interessate di sottoporre la propria contabilità e le operazioni di gestione a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale.

4. La concessione della garanzia fideiussoria è, altresì, subordinata all'impegno degli Istituti di credito di trasmettere alla Regione gli estratti conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili delle società cooperative interessate.

PRESIDENTE: Do lettura del primo emendamento proposto all'articolo 8 dalle Commissioni consiliari:

EMENDAMENTO

Al primo comma le parole "finanziate ai sensi della presente legge" sono sostituite dalle parole "di produzione e lavoro", di "consumo", di "trasporto" o "miste" con almeno il 40% di soci lavoratori".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura del secondo emendamento proposto all'articolo 8 dalle Commissioni consiliari:

EMENDAMENTO

Al primo comma la percentuale "70%" è sostituita dalla percentuale "80%".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede a parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8 nel testo emendato:

Art. 8

(Garanzia fideiussoria)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere la fideiussione della Regione nell'interesse di società cooperative di "produzione e lavoro", di "consumo", di "trasporto" o "miste" con almeno il 40% di soci lavoratori per la garanzia di crediti accordati da Istituti di credito relativi a spese di acquisto di materie prime e di retribuzione del personale dipendente, limitatamente al 80% dell'ammontare del credito accordata e non oltre il limite massimo di £. 100 milioni.

2. La fideiussione ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, al fine della preventiva escussione del debitore principale.

3. La concessione della garanzia fideiussoria prevista al primo comma è subordinata all'impegno da parte delle società cooperative interessate di sottoporre la propria contabilità e le operazioni di gestione a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale.

4. La concessione della garanzia fideiussoria è, altresì, subordinata all'impegno degli Istituti di credito di trasmettere alla Regione gli estratti conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili delle società cooperative interessate.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo emendato, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:

Art. 9

(Comitato tecnico)

1. Per l'esame delle domande di finanziamento di cui agli articoli 5, 6 e 7 e di concessione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 8 è istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, un Comitato tecnico composto da:

a) Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti - Presidente;

b) un esperto di contabilità aziendale e di programmi di investimento designato dalla Giunta regionale;

c) tre esperti in materia di cooperazione designati uno dalla Fédération régionale des coopératives valdôtaines, e due dalle Associazioni di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvidenze per la cooperazione e successive modificazioni ed integrazioni;

d) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che svolge anche i compiti di segretario.

2. Il Comitato tecnico è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Per ogni componente è previsto un supplente in caso di assenza per impedimento motivato.

4. Il comitato tecnico esprime parere in ordine alle domande e progetti presentati.

5. Ai componenti il Comitato, con esclusione del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta un compenso lordo pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento proposto all'articolo 9 dalle Commissioni consiliari:

EMENDAMENTO

Il quinto comma è così sostituito:

"5. Le modalità di funzionamento del Comitato e l'entità del compenso per il componente di cui alla lettera b) del primo comma sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9 nel testo emendato:

Art. 9

(Comitato tecnico)

1. Per l'esame delle domande di finanziamento di cui agli articoli 5, 6 e 7 e di concessione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 8 è istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, un Comitato tecnico composto da:

a) Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti - Presidente;

b) un esperto di contabilità aziendale e di programmi di investimento designato dalla Giunta regionale;

c) tre esperti in materia di cooperazione designati uno dalla Fédération régionale des coopératives valdôtaines, e due dalle Associazioni di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvidenze per la cooperazione e successive modificazioni ed integrazioni;

d) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che svolge anche i compiti di segretario.

2. Il Comitato tecnico è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Per ogni componente è previsto un supplente in caso di assenza per impedimento motivate.

4. Il comitato tecnico esprime parere in ordine alle domande e progetti presentati.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato e l'entità del compenso per il componente di cui alla lettera b) del primo comma sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo emendato, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10:

Art. 10

(Iniziative promozionali)

1. La Regione organizza, nel quadro del programma annuale delle azioni formative di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante la disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta, corsi di formazione e di aggiornamento per cooperatori.

2. I corsi di cui al primo comma sono organizzati in collaborazione con le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

3. Le spese per i corsi di formazione e di aggiornamento per cooperatori graveranno sul capitolo 49000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento proposto all'articolo 10 dalle Commissioni consiliari:

EMENDAMENTO

Al secondo comma le parole "in collaborazione con" sono sostituite dalle parole "di concerto con la Fédération régionale des cooperatives valdôtaine e/o con...".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10 nel testo emendato:

Art. 10

(Iniziative promozionali)

1. La Regione organizza, nel quadro del programma annuale delle azioni formative di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante la disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta, corsi di formazione e di aggiornamento per cooperatori.

2. I corsi di cui al primo comma sono organizzati di concerto con la Fédération régionale des coopératives valdôtaines e/o con le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

3. Le spese per i corsi di formazione e di aggiornamento per cooperatori graveranno sul capitolo 49000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 nel testo emendato:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11:

Art. 11

(Finanziamenti alle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fédération régionale des coopératives e alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, una sovvenzione annuale per le seguenti spese:

a) di gestione diretta di servizi di assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale alle società cooperative e loro consorzi;

b) di diffusione dei principi cooperativi e di attività promozionali;

c) di aggiornamento professionale dei quadri dirigenti delle società cooperative e loro consorzi.

2. L'importo complessivo della sovvenzione è stabilito in £. 400 milioni annui con decorrenza dall'esercizio finanziario 1987.

3. Le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, devono avere strutture organizzative in Valle d'Aosta con società cooperative aderenti iscritte nel "Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi" per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione regionale.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento proposto all'articolo 11 dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti:

EMENDAMENTO

Articolo 11 - la lettera a) del primo comma è così sostituita:

"a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;"

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento all'articolo 11 proposto dalle Commissioni consiliari:

EMENDAMENTO

Al secondo comma le parole "£. 400 milioni annui con decorrenza dall'esercizio finanziario 1987" sono sostituite dalle parole "£ 230.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 e in £. 400.000.000 annue per gli esercizi finanziari successivi".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11 nel testo emendato:

Art. 11

(Finanziamenti alle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fédération régionale des coopératives e alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, una sovvenzione annuale per le seguenti spese:

a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

b) di diffusione dei principi cooperativi e di attività promozionali;

c) di aggiornamento professionale dei quadri dirigenti delle società cooperative e loro consorzi.

2. L'importa complessivo della sovvenzione è stabilito in £. 230 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e in £. 400 milioni annui per gli esercizi finanziari successivi.

3. Le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, devono avere strutture organizzative in valle d'Aosta con società cooperative aderenti iscritte nel "Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi" per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 nel testo emendato, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12:

Art. 12

(Ripartizione dello stanziamento annuale)

1. Lo stanziamento annuale di cui all'articolo 10 è ripartito come segue:

a) il 20% in parti uguali;

b) il restante 80% in misura proporzionale al numero delle società cooperative aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. È considerata non aderente, ai fini della ripartizione dello stanziamento annuale, la società cooperativa che aderisce contemporaneamente alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines e ad una o più Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

3. La Fédération régionale des coopératives valdôtaines e le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione annuale devono presentare domanda all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti unitamente alla seguente documentazione:

a) programma annuale di attività;

b) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente delle società cooperative aderenti;

c) bilancio di previsione per l'anno in corso e l'ultimo conto consuntivo approvato.

PRESIDENTE: Do lettura di un primo emendamento all'articolo 12, proposto dalle Commissioni consiliari:

EMENDAMENTO

Al primo comma le parole "di cui all'articolo 10" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 11".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura di un secondo emendamento all'articolo 12, proposto dall'Assessore:

EMENDAMENTO

Articolo 12:

- al primo comma, lettera a): la percentuale "20%" è sostituita con "25%";

- al primo comma, lettera b): la percentuale "80%" è sostituita con "75%"

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12 nel testo emendato:

Art. 12

(Ripartizione dello stanziamento annuale)

1. Lo stanziamento annuale di cui all'articolo 11 è ripartito come segue:

a) il 25% in parti uguali;

b) il restante 75% in misura proporzionale al numero delle società cooperative aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. È considerata non aderente, ai fini della ripartizione dello stanziamento annuale, la società cooperativa che aderisce contemporaneamente alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines e ad una o più Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

3. La Fédération régionale des coopératives valdôtaines e le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione annuale devono presentare domanda all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti unitamente alla seguente documentazione:

a) programma annuale di attività;

b) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente delle società cooperative aderenti;

c) bilancio di previsione per l'anno in corso e l'ultimo conto consuntivo approvato.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 nel testo emendato:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13:

Art. 13

(Finanziamenti alle Associazioni di rappresentanza dei consorzi di miglioramento fondiario)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Associazioni di rappresentanza assistenza e tutela dei Consorzi di miglioramento fondiario una sovvenzione annuale per le spese di assistenza contabile, amministrativa e legale.

2. L'importo complessivo della sovvenzione è stabilito in £. 100 milioni annui con decorrenza dall'esercizio finanziario 1987.

3. Lo stanziamento annuale di cui al secondo comma è ripartito come segue:

a) il 20% in parti uguali;

b) il restante 80% in misura proporzionale al numero dei consorzi di miglioramento fondiarie ai quali viene fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale.

4. Le Associazioni di rappresentanza assistenza e tutela dei Consorzi di miglioramento fondiario per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione annuale devono presentare domanda all'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste e ambiente naturale unitamente alla seguente documentazione:

a) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali viene fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale;

b) bilancio di previsione per l'anno in corso e il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14:

Titolo III

Modificazioni di leggi regionali

Art. 14

(Società cooperative di servizi sociali)

1. Sono società cooperative di servizi sociali le cooperative che svolgono attività socio-assistenziale.

2. Nell'ambito della categoria "cooperative di produzione e lavoro" di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, recante disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi, è istituita la sottocategoria "cooperative dei servizi sociali".

3. Le società cooperative per partecipare agli appalti degli enti locali per la gestione di servizi socio-assistenziali devono essere iscritte alla sottocategoria di cui al secondo comma.

4. Per ottenere la iscrizione alla sottocategoria "cooperative dei servizi sociali" sono richiesti i seguenti requisiti:

a) professionalità dei soci lavoratori e del personale dipendente in relazione alla tipologia dei servizi erogati dalla società cooperativa;

b) disponibilità di strutture idonee.

PRESIDENTE: Do lettura del nuovo testo dell'articolo 14, proposto dalle Commissioni competenti:

EMENDAMENTO

L'articolo 14 è così sostituito:

Art. 14

(Albo regionale delle cooperative di servizi sociali)

1. È istituito in appendice al Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi, di cui all'articolo 2 della legge regionale 1% giugno 1984, n. 16, recante disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi, l'Albo regionale delle "cooperative di servizi sociali".

2. Sono cooperative di servizi sociali ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al primo comma, le società cooperative che svolgono attività di tipo socio-assistenziale.

3. L'iscrizione all'Albo è disposta

dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti sentita la Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 15, su domanda della società cooperativa interessata.

4. Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale delle "cooperative di servizi sociali" sono richiesti i seguenti requisiti:

- iscrizione al "Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi ";

- professionalità dei soci-lavoratori e del personale dipendente in relazione alla tipologia dei servizi erogati;

- disponibilità di attrezzature, strumenti o locali (in proprietà, affitto, uso);

- rispetto delle norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale per i soci lavoratori e per il personale dipendente.

5. Il possesso dei requisiti deve essere documentato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. L'iscrizione all'Albo regionale delle "cooperative di servizi sociali" è condizione per ottenere l'affidamento della gestione di servizi socio-assistenziali da enti locali.

7. L'attivazione dell'Albo regionale delle "cooperative di servizi sociali" avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 nel testo sostitutivo:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15:

Art. 15

(Commissione regionale per la cooperazione)

1. L'articolo 9 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, è così sostituito:

"1. È istituita presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti la Commissione regionale per la cooperazione.

2. La Commissione regionale per la cooperazione svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri:

1) sulle iscrizioni e sulle cancellazioni delle cooperative e loro consorzi dal "Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi";

2) sui ricorsi alla Giunta regionale di cui articoli 7 e 8;

3) sulla devoluzione del patrimonio degli enti comperativi iscritti nel Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi nei casi di scioglimento e qualora non sia espressamente regolata dagli statuti e dalle leggi vigenti;

4) sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del Codice Civile;

5) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché dei consorzi di società cooperative di altra natura a carattere regionale;

6) su tutte le questioni per le quali il parere della commissione sia prescritto da leggi o regolamenti o richiesto dalla Giunta regionale;

b) provvede alla raccolta e al coordinamento delle proposte di intervento in materia di cooperazione ai fini del loro inserimento nel programma regionale di sviluppo;

c) formula alla Giunta regionale proposte in ordine a ricerche, studi, rivelazioni ed iniziative in materia di cooperazione".

PRESIDENTE: Do lettura del primo emendamento proposto dalle Commissioni all'articolo 15:

EMENDAMENTO

Alla lettera a) paragrafo 1) dopo le parole "dal Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi" sono aggiunte le parole "e dall'Albo regionale delle cooperative di servizi sociali;".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il primo emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura del secondo emendamento all'articolo 15, proposto dalle Commissioni:

EMENDAMENTO

Alla lettera a) dopo il paragrafo 6) è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"7) su disegni di legge e regolamenti regionali concernenti la cooperazione;".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15 nel testo emendato:

Art. 15

(Commissione regionale per la cooperazione)

1. L'articolo 9 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, è così sostituito:

"1. È istituita presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti la Commissione regionale per la cooperazione.

2. La Commissione regionale per la cooperazione svolge i seguenti compito:

a) esprime pareri:

1) sulle iscrizioni e sulle cancellazioni delle cooperative e loro consorzi dal Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi e dall'Albo regionale delle cooperative di servizi sociali;

2) sui ricorsi alla Giunta regionale di cui articoli 7 e 8;

3) sulla devoluzione del patrimonio degli enti cooperativi iscritti nel Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi nei casi di scioglimento e qualora non sia espressamente regolata dagli statuti e dalle leggi vigenti;

4) sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del Codice Civile;

5) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché dei consorzi di società cooperative di altra natura a carattere regionale;

6) su tutte le questioni per le quali il parere della commissione sia prescritto da leggi o regolamenti o richiesto dalla Giunta regionale;

7) su disegni di legge e regolamenti regionali concernenti la cooperazione;

b) provvede alla raccolta e al coordinamento delle proposte di intervento in materia di cooperazione ai fini del loro inserimento nel programma regionale di sviluppo;

c) formula alla Giunta regionale proposte in ordine a ricerche, studi, rivelazioni ed iniziative in materia di cooperazione".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 nel testo emendato:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16:

Art. 16

(Composizione della Commissione regionale per la cooperazione)

1. L'articolo 10 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, è così sostituito:

"1. La Commissione regionale per la cooperazione è composta come segue:

a) Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che la presiede o un suo delegato;

b) rappresentanti delle società cooperative, in misura non inferiore a cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, eletti dalle società cooperative iscritte nel Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi;

c)un rappresentante della Fédération régionale des coopératives valdôtaines;

d) rappresentanti del movimento cooperativo designati, in numero di uno per ogni Associazione razionale di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

e)funzionario responsabile della cooperazione dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti;

f) funzionari in rappresentanza, rispettivamente, degli Assessorati regionali alle Finanze, ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura foreste e ambiente naturale;

g) dirigente del servizio affari generali e assistenza ai servizi sociali dell'Assessorato regionale alla Sanità e Assistenza sociale;

h) rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

2. Funge da segretario della Commissione il funzionario preposto alla tenuta del registro regionale delle società cooperative e loro consorzi.

3. Ai componenti la Commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto per ogni seduta un compenso lordo pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 17:

Art. 17

(Funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione)

1. L'articolo 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, è così sostituito:

"1. La Commissione regionale per la cooperazione è nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni per la designazione dei membri elettivi

2. La Commissione rimane in carica cinque anni e svolge le proprie funzioni fino al suo rinnovo.

3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

4. La Commissione decide, in ogni caso, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I membri supplenti partecipano alle sedute in case di assenza per impedimento motivato del rispettivo componente effettivo.

6. La Commissione è convocata per iniziativa del Presidente e su richiesta di tre quinti dei membri eletti.

7. In caso di mancato funzionamento della Commissione, la Giunta regionale ne dispone lo scioglimento su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

8. Le procedure per la ricostituzione della Commissione sono avviate nei trenta giorni successivi al provvedimento di scioglimento".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 18:

Art. 18

(Elezione dei rappresentanti delle società cooperative nella Commissione regionale per la cooperazione)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis (Elezione dei rappresentanti delle società cooperative nella Commissione regionale per la cooperazione).

1. Le elezioni per le designazione dei membri elettivi, effettivi e supplenti, della Commissione regionale per la cooperazione sono indette dal Presidente della Giunta regionale sessanta giorni prima della scadenza quinquennale e si svolgono entro i trenta giorni successivi.

2. Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale stabilisce, sentite le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, il numero dei rappresentanti, effettivi e supplenti, che deve essere eletto da ciascuna categoria, in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate tutte le categorie degli enti cooperativi.

3. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati dal Presidente della Giunta regionale.

4. Le norme procedurali per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite dalla Giunta regionale sentite le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 18, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 19:

Titolo IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 19

(Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 8 novembre 1978, n. 53 recante provvedimenti a favore della cooperazione;

b) legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, recante produzione dell'attività cooperativa nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;

c) legge regionale 24 agosto 1979, n. 56, recante rifinanziamento integrazioni e modificazioni della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, recante provvidenze a favore della cooperazione;

d) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 88, recante approvazione di maggiore spesa per l'anno 1979 e seguenti per la concessione di sovvenzione alle organizzazioni di cooperative della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55;

e) legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, recante integrazioni e modificazioni della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, recante promozione dell'attività cooperativa nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;

f) legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, recante interventi e provvidenze diretti a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi;

g) legge regionale 3 maggio 1983, n. 23, recante approvazione di maggiore spesa per l'anno 1983 e seguenti per l'erogazione ai sensi della l.r. 30 gennaio 1981, n. 5, della sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di rappresentanza delle società cooperative della Valle d'Aosta;

h) legge regionale 10 giugno 1983, n. 54, recante modificazioni della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, recante provvidenze dirette a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi;

i) legge regionale 19 giugno 1984, n. 26, recante rifinanziamento per l'anno 1984 e integrazioni della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, concernente interventi diretti a favorire lo sviluppo delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi;

l) legge regionale 24 dicembre 1985, n. 85, recante ulteriore finanziamento della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, recante norme per la promozione dell'attività cooperativa nella Regione della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 19,testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 20:

Art. 20

(Funzioni amministrative)

1. L'attività amministrativa connessa con l'attuazione della presente legge nonché della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, recante disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative è svolta dal Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

2. I posti di ruolo della pianta organica del Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, di cui all'allegato A della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, recante modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, sono aumentati di due unità: N. 1 con la qualifica di ragioniere 7° livello; n. 1 con la qualifica di coadiutore 5° livello.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 20, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 21:

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione le richieste di finanziamento presentate ai sensi delle leggi regionali abrogate e giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti se in possesso dei requisiti richiesti.

2. Le elezioni di cui al primo comma dell'articolo 18 sono indette entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I compiti della Consulta regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale abrogata 17 novembre 1978, n. 55, sono svolti dalla Commissione regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, fino all'insediamento della Commissione regionale per la cooperazione prevista dalla presente legge.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento all'articolo 21, proposto dalle Commissioni:

EMENDAMENTO

Al primo comma dopo le parole "requisiti richiesti" sono aggiunte le parole "dalle leggi abrogate".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 21 nel testo emendato:

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione le richieste di finanziamento presentate ai sensi delle leggi regionali abrogate e giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti se in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi abrogate.

2. Le elezioni di cui al primo comma dell'articolo 18 sono indette entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I compiti della Consulta regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale abrogata 17 novembre 1978, n. 55, sono svolti dalla Commissione regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, fino all'insediamento della Commissione regionale per la cooperazione prevista dalla presente legge.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 21 nel testo emendato:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 22:

Titolo V

(Norme finanziarie)

Art. 22

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per gli interventi previsti dai seguenti articoli della presente legge sono autorizzate le spese sottoindicate:

a) articoli 5, 6 £. 320.000.000= per l'anno 1987

b) articolo 7 £. 180.000.000= per l'anno 1987

c) articolo 8 £. 20.000.000= annue a decorrere dall'anno 1987

d) articoli 9 e 16 £. 30.000.000= annue a decorrere dall'anno 1987

e) articolo 11 £. 400.000.000= annue a decorrere dall'anno 1987

f) articolo 13 £. 100.000.000= annue a decorrere dall'anno 1987

g) articolo 20 £. 50.000.000= annue a decorrere dall'anno 1987

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 5, 6 e 7 della presente legge si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 22, proposto dalle Commissioni consiliari:

EMENDAMENTO

La lettera e) del primo comma è così sostituita:

"e) articolo 11 £. 230.000.000 per l'anno 1987 £. 400.000.000 annue a decorrere dall'anno 1988".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 22 nel testo emendato:

Titolo V

(Norme finanziarie)

Art. 22

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per gli interventi previsti dai seguenti articoli della presente legge sono autorizzate le spese sottoindicate:

a) articoli 5, 6 £. 320.000.000= per l'anno 1987

b) articolo 7 £. 180.000.000= per l'anno 1987

c) articolo 8 £. 20.000.000= annue a decorrere dall'anno 1987

d) articoli 9 e 16 £. 30.000.000= annue a decorrere dall'anno 1987

e) articolo 11 £. 230.000.000= per l'anno 1987 £. 400.000.000= annue a decorrere dall'anno 1988

f) articolo 13 £. 100.000.000= annue a decorrere dall'anno 1987

g) articolo 20 £. 50.000.000= annue a decorrere dall'anno 1987

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 5, 6 e 7 della presente legge si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 22 nel testo emendato:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 23:

Art. 23

(Copertura finanziaria)

1. L'onere complessivo di £. 1.100.000.000= di cui al precedente articolo graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

- di nuova istituzione

- capitolo 35737 (art. 5, 6) £. 320.000.000=

- capitolo 35740 (art. 7) £. 180.000.000=

- capitolo 35742 (art. 11) £. 400.000.000=

- capitolo 35745 (art. 13) £. 100.000.000=

- capitolo 35747 (art. 9 e 16) £. 30.000.000=

- capitolo 51000 (art. 8) £. 20.000.000=

- capitolo 20900 (art. 20) £. 38.000.000=

- capitolo 20910 £ 12.000.000=

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:

a) per l'anno 1987

- per £. 370.000.000= mediante l'utilizzazione degli stanziamenti già iscritti ai sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 che presentano la necessaria disponibilità:

Capitolo 32650 per £. 100.000.000= Capitolo 35715 per £. 170.000.000= Capitolo 35720 per £. 100.000.000=

- per £. 730.000.000= mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987;

b) per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per £. 1.200.000.000= delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.08 "Interventi a favore della cooperazione" del bilancio pluriennale 1987/1989.

PRESIDENTE: Do lettura del nuovo testo dell'articolo 23 proposto dalle Commissioni:

EMENDAMENTO

L'art. 23 è così sostituito:

"Art. 23

(Copertura finanziaria)

1. L'onere complessivo di £. 930.000.000= di cui al precedente articolo graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

- di nuova istituzione

- capitolo 35737 (art. 5, 6) £. 320.000.000=

- capitolo 35740 (art. 7) £. 180.000.000=

- capitolo 35742 (art. 11) £. 230.000.000=

- capitolo 35745 (art. 13) £. 100.000.000=

- capitolo 35747 (art. 9 e 16) £. 30.000.000=

- capitolo 51000 (art. 8) £. 20.000.000=

- capitolo 20900 (art. 20) £. 38.000.000=

- capitolo 20910 (art. 20) £. 12.000.000=

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:

a) per l'anno 1987

- per £. 100.000.000= mediante riduzione dello stanziamento già iscritto al capitolo n. 32650 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 che presenta la necessaria disponibilità;

- per £. 830.000.000= mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento" a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato 8 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987:

- "Interventi nel settore della cooperazione di cui alla L.R. 17.11.1978, n. 55 e 30.1.1981, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni" per l'intero ammontare di £. 730.000.000=;

- "Interventi straordinari per lo sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo" per £. 100.000.000=; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di £. 900.000.000;

b) per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per Lire 1.200.000.000= delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.08 "Interventi a favore della cooperazione" del bilancio pluriennale 1987/1989".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 23, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 24:

Art. 24

(Variazioni di bilancio)

1. Allo Stato di previsione della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 32650 "Contributi per interventi nell'utilizzazione e valorizzazione di terreni collinari e montani secondo disposizioni di leggi regionali o deliberazioni di Consiglio abrogate dalla L.r. 6.7.1984, n. 30" £ 100.000.000=

Cap. 35715 "Contributi per la promozione dell'attività cooperativa"

L.r. 17.11.1978, n. 55

L.r. 31.12.1979, n. 88

L.r. 30.1.1981, n. 5

L.r. 3.5.1983, n. 23

L.r. 24.12.1985, n. 85

£ 170.000.000=

Cap. 35720 "Contributi alle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, turistiche, di servizi e miste"

L.r. 30.1.1981, n.6

L.r. 10.6.1983, n. 54

L.r. 19.6.1984, n. 26

£ 100.000.000=

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" £. 730.000.000=

TOTALE IN DIMINUZIONE £. 1.100.000.000=

in aumento

Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi" £. 38.000.000=

Cap. 20910 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi" £. 12.000.000=

Cap. 51000 "Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative" L.r. 1.4.1975, n. 7 £. 20.000.000=

Sono altresì istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione.

Cap. 35737

codificazione 2.1.2.4.3.3.10.25.05 "Contributi a società cooperative per operazioni di capitalizzazione iniziale e di successivo aumento di capitale" L.r. n artt. 5 e 6

£ 320.000.000=

Cap. 35740

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.25.05 "Contributi a società cooperative per spese di organizzazione aziendale" L.r. n art. 7 £. 180.000.000=

Cap. 35742

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.25.05 "Sovvenzione annuale alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo"

L.r. n.art. 11 £. 400.000.000=

Cap. 35745

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.10.04 "Sovvenzione annuale alle Associazioni di rappresentanza dei Consorzi di miglioramento fondiario" L.r. n art. 13 £.100.000.000=

Cap. 35747

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.25.05 "Spese per il funzionamento del Comitato tecnico e della Commissione regionale per la cooperazione";

L.r. n.. artt. 9 e 16 £. 30.000.000=

TOTALE IN AUMENTO £. 1.100.000.000=

Nell'allegato n. 9 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale n.

Garanzia fideiussoria a favore di società cooperative per la garanzia di crediti relativi a spese di investimento, di acquisto scorte e di retribuzione del personale dipendente.

PRESIDENTE: Do lettura del nuovo testo dell'articolo 24, proposto dalle Commissioni:

EMENDAMENTO

L'articolo 24 è così sostituito:

"Art. 24(Variazioni di bilancio)

1. Allo Stato di previsione della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 32650 "Contributi per interventi nell'utilizzazione e valorizzazione di terreni collinari e montani secondo disposizioni di leggi regionali o deliberazioni di Consiglio abrogate dalla L.r. 6.7.1984, n. 30"

£ 100.000.000=

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" £. 830.000.000=

TOTALE IN DIMINUZIONE £. 930.000.000=

in aumento

Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi". 38.000.000=

Cap. 20910 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi" £. 12.000.000=

Cap. 51000 "Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative"

L.r. 1.4.1975, n. 7 £. 20.000.000=

Sono altresì istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione.

Cap. 35737

codificazione 2.1.2.4.3.3.10.25.05 "Contributi a società cooperative per operazioni di capitalizzazione iniziale e di successivo aumento di capitale" L.r. n. artt. 5 e 6 £ 320.000.000=

Cap. 35740

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.25.05 "Contributi a società cooperative per spese di organizzazione aziendale" L.r. n. art. 7 £. 180.000.000=

Cap. 35742

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.25.05 "Sovvenzione annuale alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo"

L.r. n. art. 11 £. 230.000.000=

Cap. 35745

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.10.04 "Sovvenzione annuale alle Associazioni di rappresentanza dei Consorzi di miglioramento fondiario"

L.r. n..art. 13 £.100.000.000=

Cap. 35747

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.25.05 "Spese per il funzionamento del Comitato tecnico e della Commissione regionale per la cooperazione";

L.r. n. artt. 9 e 16 £.30.000.000=

TOTALE IN AUMENTO £ 930.000.000=

Nell'allegato n. 9 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale n.

Garanzia fideiussoria a favore di società cooperative per la garanzia di crediti relativi a spese di investimento, di acquisto scorte e di retribuzione del personale dipendente".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 24:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 25:

Art. 25

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 25, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 22

Contrari: 4

Il Consiglio approva