Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3001 du 10 juillet 1987 - Resoconto

OGGETTO N. 3001/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Lanièce; ne ha facoltà.

LANIECE (D.C.): L'esperienza maturata in questi anni di applicazione della legge sugli interventi a favore dello sport ha messo in evidenza la necessità di apportare alcune importanti modifiche, volte a rendere tale normativa più snella, più efficace e, in sostanza, più aderente alle nuove esigenze dello sport nella nostra Regione.

Tra le novità introdotte con il presente disegno di legge, una delle più importanti è certamente costituita dalla unificazione in un solo organismo dell'Assemblea generale sportiva e della Consulta per la promozione sportiva.

A parte le evidenti semplificazioni ed i conseguenti vantaggi dal punte di vista organizzativo e amministrativo, si ritiene che in tal modo sia possibile affrontare in modo più organico e coerente i complessi problemi dello sport e, inoltre, raccordare molto meglio e con più efficacia gli interventi e le iniziative attinenti ai due fondamentali settori dello sport, quello agonistico e quello della promozione sportiva, i quali conservano peraltro la loro autonomia e la loro specificità anche a livello di suddivisione dei contributi regionali previsti dalla legge.

La presente legge si suddivide in diversi titoli e nel primo (Disposizioni generali) sono specificate le finalità, i requisiti per accedere ai contributi, le modalità di riconoscimento delle società, delle associazioni e degli enti di promozione sportiva, e vi si prevede la costituzione di un albo delle società.

Il titolo secondo si occupa dell'Assemblea sportiva, della sua istituzione e composizione. I suoi compiti fondamentali sono la regolamentazione e l'autogestione del mondo dello sport, nonché quello di consulenza per l'Amministrazione regionale in materia di sport.

Credo che alla lettera c) del 3° comma dell'articolo 5, laddove si parla di Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sarebbe il caso di aggiungere dopo "... un suo delegato", l'aggettivo "permanente", per garantire una certa continuità e costanza di azione; ma se il Consiglio lo ritiene superfluo, se ne può fare anche a meno.

Il titolo secondo si occupa anche della revocabilità e decadenza dei componenti dell'Assemblea generale sportiva, delle sue funzioni, della convocazione e del suo funzionamento.

Nell'articolo 10 del testo del disegno di legge ritrascritto dalla Commissione, si precisa che il regolamento interno dell'Assemblea dovrebbe essere approvato dal Consiglio regionale: poiché si tratta di un regolamento interno, qualcuno mi suggeriva di farlo approvare direttamente dalla Giunta, per snellire un po' l'intera procedura. Pongo la questione all'attenzione del Consiglio.

Nel Capo I del Titolo III, si è formalizzato il sistema di erogare i contributi in percentuale, riservando agli sports agonistici di un certo livello (per esempio: calcio, basket, rugby, ecc.), ed in particolare alle squadre che partecipano a dei campionati e che quindi sono costrette ad effettuare delle trasferte lontane, una fetta dal 20% al 30%, come livello minimo e massimo, della disponibilità la stessa percentuale è stata riservata agli sports tradizionali valdostani ed un'altra percentuale, tra il 12% ed il 15%, è stata riservata agli enti che si occupano di promozione sportiva.

La percentuale rimanente, che dovrebbe aggirarsi tra i 500 ed i 600 milioni, verrà suddivisa secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Al Capo II del Titolo III si prevedono i contributi straordinari e le modalità della loro concessione. Il Capo III del Titolo III, che tratta di disposizioni comuni, si occupa della competenza nella concessione dei contributi, della possibilità di erogazione rateale e dei divieti in conseguenza dell'impiego irregolare dei fondi erogati.

Le disposizioni transitorie previste dal Titolo IV sono state inserite per facilitare la ripartizione dei finanziamenti relativi all'anno 1987.

Nel Titolo V si prescrivono le disposizioni finali che riguardano l'onere derivante dall'applicazione della legge.

Per quanto concerne l'impegno finanziario di sostegno a favore dell'informazione sportiva, che prima era contemplato nella stessa legge di regolamentazione degli interventi a favore dello sport (n. 35 del 26 agosto 1971), si provvederà con apposito disegno di legge che sarà presentato dalla Giunta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che avrà comunque una durata limitata di tre anni, al massimo.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Baldassarre; ne ha facoltà.

BALDASSARRE (P.S.D.I.): Vorrei chiedere brevemente all'Assessore, e quindi all'intero Esecutivo, di essere rassicurato sulle finalità di questa legge, che, finalmente, mette ordine in un settore in cui venivano erogati contributi straordinari secondo la persona che avanzava o riceveva la richiesta. Speriamo che non si verifichi più una situazione del genere.

Approfitto dell'occasione per chiedere ancora come mai per il 1987 sia previsto uno stanziamento di 225 milioni...

LANIECE (fuori microfono): 300 milioni!

BALDASSARRE (P.S.D.I.): Ah, 300? Ma ciò è dovuto al fatto che sono ancora da erogare quei famosi finanziamenti straordinari, oppure si tratta di una integrazione al finanziamento...

LANIECE (fuori microfono): È una integrazione al finanziamento.

BALDASSARRE (P.S.D.I.): Queste erano, appunto, le domande che intendevo porre, ma l'Assessore mi ha già risposto direttamente e quindi mi ritengo soddisfatto.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale; ne ha facoltà.

PASCALE (P.S.I.): In linea di massima siamo favorevoli a questo disegno di legge, che semplifica molte disposizioni legislative, unifica gli organismi della Assemblea e della Consulta per la promozione e rimuove, anche, alcune discrezionalità che, fino ad oggi, esistevano nell'erogazione dei contributi alle società sportive.

Le uniche perplessità riguardavano il fatto che nella relazione era scritto che si rinviava al futuro, e cioè ad una trattazione separata, la soluzione del problema del sostegno alla stampa sportiva, perché, decadendo la legge n. 35/74, viene a decadere anche l'articolo 10, che concede contributi per il sostegno della stampa a diffusione regionale avente carattere esclusivamente sportivo. Si poneva, quindi, il problema dell'unico organo di informazione sportiva, che esiste da 14 anni in Valle d'Aosta, "Sports Valdôtains", un organo di informazione che ha avuto ed ha tuttora, indubbiamente, una sua funzione ed un suo ruolo, nel campo dell'informazione sportiva e cioè quello di avvicinare al mondo dello sport masse sempre più consistenti di popolazione ed in modo particolare di giovani.

È vero che oggi ci sono altri organi di informazione che trattano di sport, come ad esempio "La Stampa" ed il settimanale "La Vallée"; vorrei, però, sottolineare che questi organismi trattano soprattutto dello sport agonistico ed in termini abbastanza superficiali, mentre un organo di informazione esclusivamente sportiva tratta di tutto ed in particolare del settore di formazione, di quello amatoriale e di quello degli "esports de noutra tera".

Pertanto, anche se si possono esprimere dei rilievi o delle critiche al modo in cui questo giornale viene redatto, io credo che la funzione che lo stesso ha, nel mondo dello sport, debba essere mantenuta intatta e la Regione dovrebbe tenerne conto, così come tiene conto delle altre forme di stampa. Ieri, ad esempio, abbiamo approvato il disegno di legge relativo all'informazione di carattere non prettamente sportivo.

Su questo argomento avrei voluto presentare un ordine del giorno proprio perché, a fine anno, scadono i contributi e "Sports Valdôtains" dovrebbe chiudere, stando all'abrogazione della legge n. 35 del 1974. Prendo atto, però, dell'impegno che l'Assessore ha assunto in Consiglio, di presentare entro 60 giorni, e quindi nel corso del prossimo autunno, un disegno di legge "ad hoc" per il sostegno alla stampa sportiva, e, sulla base di questo impegno, non presento l'ordine del giorno e noi, come Gruppo, voteremo a favore del presente disegno di legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Vice Presidente, Consigliere Dolchi; ne ha facoltà.

DOLCHI (P.C.I.): Non vi sono, in linea di massima, particolari obiezioni alla regolamentazione in un unico provvedimento legislativo di tutti gli interventi a favore dello sport, che prima erano frazionati.

Vorrei sottolineare che, quando si dice che si abrogano delle leggi regionali, costituenti la precedente normativa, il Consiglio deve essere ben cosciente che le precedenti normative, che facevano riferimento all'Assemblea generale sportiva, erano relative agli interventi per sports non considerati professionistici. In questo modo noi, forse, da un punto di vista più partecipativo, diamo la facoltà a tutte le componenti dell'Assemblea generale sportiva di entrare anche nel merito degli interventi che erano rivolti ad associazioni e società che facevano parte di campionati semiprofessionistici o professionistici. Teniamo anche conto, però, che, in questo modo, l'onere diventa consistente e viene a mancare quella discrezionalità che, se da una parte era negativa, dall'altra metteva in condizione l'amministratore, sia la Giunta, sia il Consiglio, secondo le competenze, di giudicare, di volta in volta, della validità dell'intervento, specie per quelle squadre che, facendo parte, a seconda delle vicende sportive, di un campionato più o meno importante, avevano la possibilità di ottenere un maggiore od un minore contributo.

Volevo, quindi, che di ciò il Consiglio fosse a conoscenza, perché questa legge "abdica", in un certo qual modo, a questo giudizio discrezionale, lasciando ogni decisione di merito all'Assemblea generale sportiva, dove è rappresentato il Consiglio regionale e dove c'è anche un componente della minoranza, la quale, però, non dà più, in base a questa legge, un giudizio di opportunità politico-amministrativa e, se volete, sportiva e turistica, per quelle squadre e per quei campionati che, in certo qual modo, potevano collegarsi con un'attività promozionale e turistica; ma, proprio per la composizione e la caratteristica dell'assemblea generale sportiva, questo giudizio rimarrà più eminentemente sportivo, più tecnico, e, quindi, più legato alle vicende dei campionati dello sport.

Sono anch'io dell'avviso che, in base alle dichiarazioni dell'Assessore Lanièce, non si facciano decorrere i 60 giorni, se possibile, dalla pubblicazione della legge, che potrebbe andare a settembre e quindi potremmo non avere il tempo materiale di provvedere alla nuova legge per la stampa sportiva, ma si operi il più rapidamente possibile, e cioè all'inizio della ripresa dei lavori, altrimenti, se aspettiamo la pubblicazione della legge, che avverrà alla fine di settembre o addirittura ad ottobre, non ci saranno, forse, i tempi tecnici necessari per arrivare ad un provvedimento entro il 31 dicembre.

Anche per questo orientamento, noi riteniamo che si debba fare al più presto possibile la legge relativa alla stampa sportiva, in quanto, proprio tutti questi soldi, che sono notevoli e che vengono dati a tutte le discipline sportive, hanno un valore se poi, con una periodicità settimanale, come quella di "Sports Valdôtains", si dà notizia di tutta la notevolissima e svariata attività dilettantistica e professionistica che avviene con il finanziamento che andiamo ad approvare. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Lanièce; ne ha facoltà.

LANIECE (D.C.): Ad una delle questioni sollevate dal Consigliere Baldassarre ho già risposto direttamente e all'altra, riguardante i contributi, posso rispondere ricordando che al Titolo III, Capo II, dell'attuale legge viene specificata tutta la normativa riguardante i contributi.

In riferimento alla questione dei campionati, sollevata dal Vice Presidente Dolchi, ricordo che, proprio per tutelare certe prerogative del campionato al quale partecipa ogni singola squadra, nell'articolo 11 è stata fissata una suddivisione in percentuale della contribuzione disponibile, in modo che sia garantita la contribuzione; altrimenti, avendo una rappresentanza minoritaria in seno all'Assemblea generale sportiva, alcune società avrebbero rischiato di ricevere una contribuzione eccessivamente ridotta. Lo stesso discorso valga per gli sports popolari, che, avendo solo tre rappresentanti in seno all'Assemblea, potrebbero venire scavalcati dalle decisioni della maggioranza dell'Assemblea stessa.

Per quanto concerne la questione della stampa sportiva, sollevata dai Consiglieri Pascale e Dolchi, tengo a precisare che il limite dei 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge è stato posto per riuscire ad ottenere, nel frattempo, anche il parere della nuova Assemblea, visto e considerato che si tratta di un organo che dovrebbe occuparsi di pubblicizzare e propagandare lo sport in genere. Di questo, del resto, avevo già parlato "a quattr'occhi" con il Consigliere Pascale.

Non si tratta, quindi, di rinviare o procrastinare, perché, entro la fine dell'anno, comunque, la Giunta proporrà all'esame del Consiglio il progetto di legge per risolvere anche il problema della stampa sportiva.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato, nel testo che è stato proposto dalla Commissione consiliare permanente.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, considerando la pratica delle stesse un fondamentale servizio sociale e un elemento di formazione psicofisica.

2. Riconosce altresì il ruolo dell'attività agonistica ai fini del miglioramento tecnico e qualitativo dello sport.

3. Attribuisce pertanto primaria importanza all'attività delle società e fede razioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti nella Regione.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge vengono concessi contributi alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., nonché alle società sportive regolarmente costituite e alle associazioni di sport popolari valdostani.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

(Requisiti per accedere ai contributi)

1. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 devono essere costituiti, domiciliati o rappresentati in Valle d'Aosta ed ivi operanti.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3

(Modalità di riconoscimento delle società, associazioni e degli enti di promozione sportiva)

1. Le società sportive si intendono regolarmente costituite quando abbiano un proprio statuto e siano affiliate alle corrispondenti federazioni sportive nazionali o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ovvero, qualora la corrispondente attività non figuri come attività sportiva inquadrata in una federazione sportiva nazionale, quando facciano parte di una associazione sportiva riconosciuta ufficialmente dalla Regione.

2. Tale riconoscimento è attribuito dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, sentito il parere dell'Assemblea generale sportiva di cui al successivo articolo 5.

3. Sono altresì considerate regolarmente costituite a tutti gli effetti di legge le società che facciano parte di una associazione già riconosciuta quale associazione sportiva regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, concernente: "Interventi a favore dello sport".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4

(Albo delle società, associazioni, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali)

1. Le società e le associazioni sportive regolarmente costituite in base alle disposizioni dell'articolo precedente sono iscritte in apposito albo tenuto dall'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, unitamente alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva che rispondono ai requisiti di cui all'art. 2.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

TITOLO II

ASSEMBLEA GENERALE SPORTIVA

Articolo 5

(Istituzione e composizione)

1. È istituita presso l'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali l'Assemblea generale sportiva.

2. L'Assemblea generale sportiva è presieduta dall'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali e viene nominata con suo decreto.

3. Fanno parte dell'Assemblea generale sportiva:

a) i rappresentanti delle federazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e delle associazioni sportive riconosciute dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, designati dai rispettivi organismi a livello regionale;

b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., designati dai rispettivi comitati regionali;

c) l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o, in caso di assenza, un suo delegato;

d) tre Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dal Consiglio regionale;

e) l'Assessore allo sport del Comune di Aosta o, in caso di assenza, un suo delegato;

f) il delegato regionale del C.O.N.I. o, in caso di assenza, un suo delegato;

g) un rappresentante dell'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT, designato d'intesa tra le stesse;

i) il dirigente dell'Ufficio regionale per il Turismo o, in caso di assenza, un suo delegato.

4. In caso di assenza o impedimento l'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali può delegare uno dei Consiglieri regionali di cui alla lettera d) del comma precedente a presiedere l'Assemblea in sua vece.

5. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Assessorato, del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.

6. Non è consentito il cumulo di più rappresentanti in capo ad uno stesso componente l'Assemblea generale sportiva.

7. L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6

(Revocabilità e decadenza dei componenti)

1. I componenti dell'Assemblea sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica, anche se sono venute a mancare le condizioni di rappresentatività della loro nomina, fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione 2. Tre assenze consecutive non giustificate di un componente dell'Assemblea provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente stesso e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresentava.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7

(Funzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 3, l'Assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport ed elabora il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari a favore degli enti ed organismi sportivi di cui al quarto comma dell'articolo 1, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Essa deve inoltre essere sentita in relazione alla concessione di qualsiasi contributo straordinario a favore dei medesimi enti ed organismi sportivi.

2. Il parere dell'Assemblea generale sportiva può essere sentito ogni qualvolta l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, la Giunta regionale o la Commissione consiliare permanente competente per materia lo ritengano opportuno.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8

(Convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali ogni qualvolta egli lo ritenga necessario nonché quando ne faccia richiesta scritta almeno un terza dei componenti.

2. L'Assemblea è convocata mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno cinque giorni prima della riunione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:

Articolo 9

(Funzionamento)

1. Affinché le deliberazioni dell'Assemblea siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore ad un terza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.

3. È facoltà dell'Assemblea disciplinare ulteriormente il proprio funzionamento, adottando appositi regolamenti da approvarsi dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10:

Articolo 10

(Regolamento sulle modalità di presentazione delle domande ed individuazione degli organismi beneficiari)

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea generale sportiva dovrà adottare un proprio regolamento, da approvarsi dal Consiglio regionale, volto a stabilire i tempi e le modalità per la presentazione dei documenti, nonché a determinare i criteri per l'individuazione degli organismi beneficiari dei contributi di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 11. Il medesimo regolamento potrà altresì stabilire ulteriori criteri, integrativi di quelli già previsti dalla presente legge, da seguire per la definizione del piano di riparto.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11:

TITOLO III CONTRIBUTI

CAPO I

CONTRIBUTI ORDINARI

Articolo 11

(Piano di riparto)

1. I contributi ordinari hanno carattere di periodicità e vengono concessi annualmente dalla Giunta regionale sulla base di apposito piano di riparto.

2. In sede di definizione del piano di riparto dovrà tenersi conto delle seguenti disposizioni:

a) una quota, non inferiore al 20% e non superiore al 30% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, dovrà essere riservata a favore delle società sportive che esplicano una attività agonistica classificabile di alto livello; a tale fine dovrà tenersi conto dell'importanza nell'ambito delle singole discipline sportive, dei campionati o delle manifestazioni agonistiche cui la società regolarmente e continuativamente partecipa nell'arco della stagione cui i contributi si riferiscono;

b) una seconda quota pari al 15% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, diminuito del 30%, dovrà essere riservata alla Federazione e alle Associazioni degli sport popolari valdostani, di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, concernente la disciplina e la tutela dei giochi tradizionali valdostani;

c) una terza quota, non inferiore al 12% e non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, diminuito del 30% e della quota di cui alla lettera b), dovrà essere riservata agli enti di promozione sportiva;

d) le somme che residuano dopo aver dedotto le quote di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere riservate alle società sportive, ai comitati regionali delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e alle associazioni sportive regionali riconosciute ai sensi dell'art. 3, a condizione che non abbiano già avuto accesso ai contributi di cui alle lettere a), b) e c).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12:

Articolo 12

(Fondo per le attività agonistiche di alto livello)

1. Qualora in sede di definizione del piano di riparto non risulti immediatamente possibile una integrale suddivisione tra le società interessate della quota di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11, le somme non assegnate confluiscono temporaneamente in uno speciale "fondo per le attività agonistiche di alto livello".

2. La parte di tale fondi che non risulti specificamente attribuita entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario è resa nuovamente disponibile per la concessione dei contributi ordinari e straordinari previsti a favore degli organismi di cui alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 11.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13:

Articolo 13

(Determinazione dei contributi ordinari)

1. In sede di determinazione dei contributi ordinari si dovrà tenere conto dell'attività sportiva effettivamente svolta e delle spese di funzionamento delle singole società, federazioni, associazioni, enti di promozione sportiva, nonché del numero degli atleti in attività presso ciascuno di essi.

2. Sono riconosciuti come spese di funzionamento anche gli oneri relativi alla formazione e all'aggiornamento dei tecnici e dei dirigenti degli organismi sopraelencati.

3. Per quanto concerne gli enti di promozione sportiva, i criteri contributivi debbono tener conto dell'azione promozionale e di sviluppo dell'attività amatoriale da essi svolta nel settore dello sport.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14:

Articolo 14

(Divieto di cumulabilità dei contributi)

1. Le società con doppia affiliazione (ad una federazione o associazione sportiva regionale e ad un ente di promozione sportiva) non possono cumulare contributi per la medesima attività.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15:

Articolo 15

(Modalità di concessione)

1. Per la concessione dei contributi ordinari gli enti e gli organismi sportivi debbono presentare annualmente una relazione finanziaria consuntiva e previsionale nonché una relazione illustrativa dell'attività da loro svolta.

2. Quando si tratti di società, le anzi dette richieste, relazioni e consuntivi devono essere approvati dalla relativa federazione sportiva o dagli enti di promozione sportiva competenti.

3. I contributi ordinari possono di norma essere concessi alle società solo dopo che queste abbiano svolto almeno un'annata di regolare attività.

4. In via eccezionale, le società di nuova costituzione possono ottenere il contributo relativo al primo anno di funzionamento anche in corso di attività, previo parere favorevole della federazione, ente o associazione di appartenenza, nonché dell'Assemblea generale sportiva.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16:

CAPO II

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Articolo 16

(Spettanza)

1. I contributi straordinari sono concessi unicamente per l'organizzazione di manifestazioni non rientranti nella normale attività agonistica e debbono essere richiesti dall'ente, federazione o associazione competente per settore.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 17:

Articolo 17

(Modalità di concessione)

1. Per la concessione dei contributi straordinari devono essere presentati una richiesta illustrante dettagliatamente la manifestazione progettata e un analitico preventivo delle relative entrate e uscite finanziarie. La liquidazione avverrà a manifestazione conclusa e su presentazione di idonei giustificativi di spesa.

2. Quando si tratti di società, le anzidette richieste, relazioni e consuntivi devono essere approvati dalla relativa federazione sportiva o dagli enti di promozione sportiva competenti.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 18:

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18

(Competenza alla concessione dei contributi)

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è di competenza della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 18, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 19:

Articolo 19

(Possibilità di erogazione rateale)

1. I contributi possono essere erogati anche ratealmente, in relazione alle esigenze finanziarie dei beneficiari, fatta sempre salva la garanzia del corretto e totale impiego delle somme concesse.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 19, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 20:

Articolo 20

(Divieti - Conseguenze dell'impiego irregolare dei fondi erogati)

1. Non possono essere concessi contributi per attività nel settore dello sport al di fuori di quelli previsti nella presente legge.

2. Tutti i contributi devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi erogati determina una azione di recupero, ovvero la sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 20, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 21:

TITOLO IV

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 21

(Piano di riparto per l'esercizio finanziario 1987)

1. Limitatamente all'esercizio 1987, in sede di definizione del piano di riparto dei fondi stanziati con la presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 e del primo e secondo comma dell'articolo 12.

2. Nell'ambito del piano di riparto di cui al primo comma particolare rilievo dovrà essere assicurato al sostegno delle attività agonistiche di alto livello, di cui alla lettera a) del seconda comma dell'articolo 11.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 21, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 22:

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22

(Onere derivante dall'applicazione della legge)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni relativamente all'esercizio 1987 e in annue lire 1.000 milioni per quanto riguarda gli esercizi successivi, graverà sul cap. 47500 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'esercizio 1987:

quanto a £. 225.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio di previsione, per l'anno 1987 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

quanto a £. 75.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50100 "Fonda globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio in corso relativo a "Finanziamento della Riforma dell'organizzazione turistica"; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di £. 725.000.000;

b) per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo delle seguenti risorse disponibili già iscritte sul bilancio pluriennale 1987/1989:

programma 2.2.4.10: promozione culturale sportiva e sociale per lire 1.924.000.000

programma 3.2.: altri oneri non ripartibili per lire 76.000.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 22, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 23:

Articolo 23

(Variazioni di bilancio)

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" £ 225.000.000

cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti)" £. 75.000.000

TOTALE IN DIMINUZIONE £. 300.000.000

In aumento

cap. 47500 "Contributi per attività sportive L.R. n. £. 300.000.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 23, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 24:

TITOLO VI

ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 24

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 concernente: "Interventi a favore dello sport" così come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1976, n. 21;

b) le sottoelencate leggi di spesa e di rifinanziamento delle leggi regionali di cui alla lettera a):

1) legge regionale 4 agosto 1975, n. 33

2) legge regionale 3 gennaio 1977, n. 7

3) legge regionale 18 luglio 1977, n. 51

4) legge regionale 15 giugno 1978, n. 19

5) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 84

6) legge regionale 14 luglio 1982, n. 25

7) legge regionale 6 luglio 1984, n. 35

8) legge regionale 22 novembre 1984, n. 59

c) il primo e il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, concernente la disciplina e la tutela dei giochi tradizionali valdostani;

d) il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 98, concernente l'aumento della percentuale di intervento per l'attuazione dei compiti della "Federachon di sport de Noutra Tera".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 24, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 3

Il Consiglio approva