Objet du Conseil n. 261 du 28 octobre 1974 - Verbale

OGGETTO N. 261/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle di Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 ottobre 1974:

La legge regionale 23 maggio 1973 n. 28 recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta presenta la necessità di alcune modificazioni sia per quanto concerne alcune norme riguardanti l'organizzazione dell'attività venatoria sia per le norme che interessano la parte finanziaria per il finanziamento del Comitato Caccia.

In particolare la proposta di modificazioni che si ritengono necessarie sono le seguenti:

ART. 4

L'articolo 4 della Legge regionale 23 maggio 1973 n. 28 recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta istituiva per la elezione dei rappresentanti dei cacciatori n. 8 circoscrizioni comprendenti tutti i Comuni della Valle.

In tali circoscrizioni erano indicati alcuni Comuni con nome generico della Valle geografica nella quale sono situati.

Allo scopo di evitare equivoci, si ritiene che tutti i 74 Comuni della Valle siano chiaramente indicati.

ART. 21

Si propone la soppressione del 4° Comma dell'art. 21 il quale dispone che "le riserve esistenti dovranno avere all'atto del rinnovo della concessione, una distanza minima di mt. 500 dalle riserve limitrofe".

La costituzione prevista dalla norma sopracitata, in sede di rinnovo delle riserve in atto e fra le riserve stesse, limitrofe e continue della distanza minima di m. 500 verrebbe a creare un proprio e vero corridoio libero alla caccia con notevoli ed incalcolabili danni per la selvaggina e la protezione della selvaggina.

Di qui l'inopportunità dell'applicazione di tale norma, sulla cui abrogazione ha anche espresso parere favorevole il locale Comitato regionale per la Caccia.

ARTT. 24 e 25

L'attuale situazione deficitaria del Comitato Caccia, dovuta essenzialmente ai miglioramenti economici concessi ai dipendenti nella quasi totalità guardacaccia, richiede una modifica degli artt. 24 e 25 della legge regionale sulla caccia, allo scopo di consentire interventi regionali sia ordinari che straordinari nelle spese di amministrazione dell'Ente. Le sole spese relative al personale compresi gli oneri riflessi ammontano per il 1974 ad oltre 90 milioni. L'organico del Comitato Caccia è attualmente di due impiegati amministrativi e di n. 20 guardie.

Le entrate dell'Ente provengono esclusivamente da contributi regionali, statali e dai proventi delle tessere ordinarie e degli aggregati.

Le compartecipazioni provenienti dallo Stato sommano a circa 20 milioni annui mentre i proventi del tesseramento fruttano un introito di circa 35 milioni annui. È da tenere presente anche il fatto che il Comitato Caccia provvede a proprie spese al mantenimento dei servizi e a tutti quei servizi necessari per la salvaguardia e l'incremento della selvaggina.

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY.

Intervengono i Consiglieri FOSSON, MANGANONI, SIGGIA, che propone degli emendamenti, l'Assessore LUSTRISSY, i Consiglieri MONAMI, CHABOD, il Presidente della Giunta DUJANY e i Consiglieri CAVERI e BORDON.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: cinque.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta".

(SEGUE: Disegno di legge regionale n. 61)

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Disegno di legge regionale n. 61

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. : MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1973, N. 28 RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 4 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della elezione dei rappresentanti dei cacciatori di cui alla lettera i) del primo comma del precedente articolo 3 i Comuni della Regione formano le seguenti circoscrizioni:

1) Pont St.Martin-Lillianes-Fontainemore-Gaby-Issime-Gressoney St.Jean-Gressoney La Trinité-Perloz-Donnaz-Pont Bozet-Champorcher-Hône e Bard;

2) Verrès-Arnaz-Montjovet-Champdepraz-Issogne-Challant St.Anselme-Challant St.Victor-Brusson e Ayas;

3) St. Vincent-Emarèse-Châtillon-Chambave-Pontey-St. Denis-Verrayes-Valtournanche-Torgnon-Antey St.André-La Magdeleine e Chamois;

4) Fénis-St. Marcel-Brissogne-Pollein-Charvensod-Gressan-Jovençan-Aymavilles e Cogne;

5) Quart-St. Christophe-Nus-Roisan-Valpelline-Oyace-Doues-Ollomont-Bionaz-Gignod-Allain-Etroubles-St. Oyen e St. Remi;

6) Aosta;

7) Sarre-St.Pierre-St.Nicolas-Arvier-Avise-Villeneuve-Introd-Rhêmes St.Georges-Rhêmes N.Dame e Valsavaranche;

8) La Salle-Morgex-Pré St.Didier-Valgrisanche-La Thuile e Courmayeur.

Art. 2

Il quarto comma dell'art.21 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è abrogato.

Art. 3

La lettera c) dell'art. 24 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è abrogata e sostituita come segue:

c) contributi regionali annuali per le spese ordinarie ricorrenti, comprese quelle per i guardiacaccia.

Art. 4

L'articolo 25 della legge regionale 23.5.1973, n. 28, è abrogato e sostituito dal seguente:

La Giunta regionale, in relazione alle necessità di bilancio del Comitato regionale per la caccia, è autorizzata a concedere al Comitato stesso contributi annuali ordinari di cui alla lettera c) del precedente articolo fino alla concorrenza massima di lire 40 milioni. La relativa spesa graverà sull'apposito capitolo 334 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni seguenti.

I contributi straordinari di cui alla lettera d) del precedente articolo saranno concessi esclusivamente per spese straordinarie in relazione al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente del Comitato regionale per la caccia e saranno determinati con provvedimenti legislativi regionali annuali.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo coma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li