Objet du Conseil n. 2993 du 9 juillet 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 2993/VIII - PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 623, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE LA IMMISSIONE AL CONSUMO IN VALLE D'AOSTA DI DETERMINATI CONTINGENTI ANNUI DI GENERI E MERCI IN ESENZIONE FISCALE".
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato, nel testo elaborato dalla III Commissione permanente.
Do lettura dell'articolo 1:
ARTICOLO 1
L'articolo 15 del TITOLO V "Assegnazione e distribuzione di determinati generi contingentati acquistabili mediante buoni e bollini" è modificato con l'aggiunta del seguente punto così formulato:
"9.) BIRRA
È assegnata:
a) ai residenti ed ai turisti villeggianti, che abbiano compiuto il 21° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante buoni che ne autorizzano l'acquisto in esenzione fiscale per una quantità pro-capite stabilita dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per lo sviluppo economico;
b) all'industria locale, in misura non superiore al 50% del contingente, per la confezione in bottiglie, in lattine ed in fusti metallici per la cosiddetta mescita "alla spina".
Sulle bottiglie e sui fusti metallici contenenti birra in esenzione fiscale deve essere riportata la scritta: "Esente da imposta di fabbricazione per il consumo nella Valle d'Aosta".
In particolare sui fusti metallici la suddetta dicitura deve essere incisa nel metallo o riportata con vernice a fuoco.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sulla proposta nel suo complesso:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Il Consiglio approva
