Objet du Conseil n. 2991 du 9 juillet 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 2991/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1986, N. 71, CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN CUI IL MANTO DI COPERTURA DEI TETTI DEVE ESSERE REALIZZATO IN LOSE DI PIETRA E LA DISCIPLINA DEI RELATIVI BENEFICI ECONOMICI".
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato, nel testo elaborato dalla Commissione consiliare permanente per l'Assetto del territorio e la tutela dell'ambiente.
Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1
1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71, è così sostituita:
"b) costruzioni funzionali alla monticazione del bestiame situate a quota superiore a metri mille sul livello del mare".
2. Il primo capoverso del terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71, è così sostituito:
"All'obbligo previsto dall'articolo 2 può essere, altresì, derogato nei casi di costruzioni e impianti pubblici o militari, che per esigenze architettoniche o in relazione all'attività cui essi sono da adibire richiedano materiali di copertura diversi dalle lose in pietra".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71, è così sostituito:
"2. Ai fini della determinazione della misura unitaria del contributo si tiene, caso per caso, conto dei costi analitici unitari presunti relativi alle opere effettivamente eseguite per la realizzazione di ogni singolo tetto: in ogni caso il contributo regionale è ridotto del 20% qualora la superficie coperta con lose di recupero superi il 30% della superficie totale del tetto;
in caso di recupero inferiore al 30%, il contributo regionale è corrisposto per intero.
I comuni segnalano ogni tre mesi i nomi nativi degli intestatari di concessioni o autorizzazioni o segnalazioni di lavori di costruzione o rifacimento di manti di copertura soggetti all'obbligo delle lose, specificando se tale obbligo derivi dalle norme contenute nella presente legge o da normative comunali".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3
(Norme transitorie)
1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71, sono così sostituiti:
"2. Le domande di contributo presentate nel corso dell'anno 1986 ai sensi della legge regionale 15 giugno 1986 ai sensi della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18, e, successivamente, ai sensi della presente legge sino a quando non venga data attuazione agli adempimenti previsti dall'articolo 3, sempre che concernano costruzioni site o previste su terreni posti a quote superiori a metri 1000 sul livello del mare o comprese nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali adottati o vigenti, sono liquidate, ad avvenuta presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori ed eseguiti i necessari accertamenti tecnici, in base al parametro di lire venticinquemila al metro quadrato effettivo di tetto; nel caso il contributo sia già stato liquidato in base ai parametri della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18, si provvederà a una liquidazione integrativa.
3. Qualora le domande di cui al comma precedente concernano fabbricati ricadenti in ambiti territoriali diversi da quelli di cui al secondo comma, ma nei quali l'esecuzione del manto di copertura in lose di pietra sia obbligatorio per effetto di norme regolamentari locali vigenti, l'importo unitario del contributo è determinato in misura pari al 25% di quella prevista nel comma precedente".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4
(Dichiarazione di urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
