Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 748 du 4 octobre 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 748/IX - Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, della legge regionale: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 relativa al personale regionale".

Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) - Ce matin M.Mafrica avait soulevé le problème des temps et je ne peux qu'accepter les critiques qui ont été présentées.

J'avais déjà essayé au moins de donner une justification lors de la dernière séance. Etant donné qu'il y avait des reliefs qui marquaient un système, qu'on avait essayé de prédisposer pour ce qui est d'une attitude de l'Administration régionale face à l'exigence de prévoir la possibilité pour les personnes, qui à présent occupent un certain niveau à l'intérieur de l'échelon régional, de participer tout particulièrement aux concours de vice dirigeant et de dirigeant, on avait insisté sur ce thème et on avait pris les contacts nécessaires afin de savoir s'il y avait une disponibilité à dépasser les difficultés qui se rattachaient au premier examen de la loi même.

Les conséquences ont malheureusement donné comme résultat une perte de temps, ce qui nous a obligés à présenter à la dernière minute ce projet de loi. Je regrette qu'il y ait cette exigence; tout de même je crois que les Conseillers peuvent très bien comprendre quelle est l'attitude face à une requête des dependants régionaux d'avoir finalement un point sur le problème du contrat. C'est là la conséquence du fait qu'on arrive en retard.

Les modifications que nous avons examinées dans la Commission compétente ce matin se rapportent à l'artticle 4, là où on dit: "In armonia con i principi contenuti nella legge n. 312 e n. 93...", c'est-à-dire on a donné une justification du fait qu'on a prévu un certain passage de niveaux pour certaines qualifications concernant l'activité des personnes qui déjà occupent une certaine place.

Les autres modifications sont liées à l'exigence, surtout pour ce qui est de l'article 6: "Accesso alle qualifiche dirigenziali", de prévoir trois systèmes d'accès: concorso speciale per esami, corso-consorso e concorso pubblico. C'est surtout pour le 2ème système, corso-concorso, qu'il y a une difficulté: ce système a été prévu comme dernière possibilité face à une situation temporaire, étant donné qu'au moment où il y aura la loi nationale, même les dirigeants devront être munis du diplôme de docteur. C'est là le point principal des observations et c'est dans ce sens qu'on a donné des justifications, que nous retenons exhaustives des suggestions données par le Président de la Commission de Coordination.

Presidente- E' aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

Mafrica (PCI) - Avevamo già anticipato stamattina che il nostro Gruppo avrebbe preferito, se possibile, esaminare con più calma questa materia, che di per sè è complessa.

Abbiamo verificato che esiste l'accordo fra la Giunta e le organizzazioni sindacali e nell'interesse anche economico e di stato giuridico del personale concordiamo sul fatto di votare questo provvedimento in questa forma molto ravvicinata.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Lavoyer, ne ha facoltà.

Lavoyer (ADP) - Siamo d'accordo su questo provvedimento legislativo, visto anche l'accordo fra l'Amministrazione regionale e i sindacati. Voteremo a favore di questo provvedimento, visto gli interessi che va a risolvere rispetto ai dipendenti regionali.

Presidente - Trattandosi di riapprovazione, si votano solo gli articoli che sono stati modificati, quindi gli articoli 4, 5 e 6 e la tabella Allegato b).

Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4

(Collocazione di alcune qualifiche nei livelli funzionali retributivi)

1. In armonia con i principi contenuti nelle leggi 11 luglio 1980, n.312 e 29 marzo 1983, n.93 e con riferimento alle funzioni attribuite alla Regione, il personale appartenente alle qualifiche professionali elencate nella allegata tabella B, tenuto conto dei profili professionali definiti, è collocato, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, nei livelli funzionali a fianco indicati.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5

(Accesso agli impieghi regionali)

1 . Il reclutamento del personale è effettuato, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del reIativo profilo professionale e qualifica funzionale, previa valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate definite previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 75 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e agli artt. 2 e 4 della legge regionale 9 novembre 1988, n. 38.

3. Il concorso pubblico è bandito per profili professionali nell'ambito dell'intera amministrazione, fatta eccezione per i posti dei ruoli tecnici, per quelli appartenenti all' ottavo livello funzionale retributivo e per le qualifichevicedirigenziaIi e dirigenziali.

4. Un terzo dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, è riservato ai dipendenti regionali titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo nel livello o qualifica funzionale immediatamente inferiore . A tale riserva può concorrere :

a) il personale che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica o livello immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai medesimi;

b) il personale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso di un'anzianità minima di tre anni nella qualifica o livello immediatamente inferiore.

5. La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, se il titolo di studio o di specializzazione sia specificamente richiesto per il posto messo a concorso, con l'esclusione di qualsiasi altro titolo. La riserva non opera altresì nel caso in cui venga messo a concorso un solo posto.

6. Con apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, saranno definiti i profili professionali che debbono essere coperti mediante procedure concorsuali interne. Nelle more dell'emanazione di detto regolamento si applica la normativa regionale vigente in materia di concorsi, salvo che per i posti che saranno istituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la nomina a ruolo è effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

7. Il computo della percentuale di posti riservata deve essere calcolata sul totale dei posti vacanti per ogni qualifica alla data del 31 dicembre di ogni anno.

8. I posti che in ogni concorso non venissero utilizzati in favore dei dipendenti aventi titolo alla riserva sono attribuiti agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria.

9. Al 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione regionale accerta la disponibilità dei posti vacanti di organico, che devono essere messi a concorso, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, entro il termine di un anno dalla data di accertamento.

10. I posti di ottavo livello funzionale retributivo che saranno istituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge saranno coperti mediante concorso pubblico. Detti concorsi sono differenziati, nei rispettivi bandi, a seconda del diploma di laurea richiesto e delle specifiche funzioni da svolgere.

11. L'art. 8 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32 è abrogato. Le disposizioni di cui all'art. 79 della LR 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'art. 8 della LR 10 maggio 198, n. 32 e dall' art. 5 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 continuano ad essere applicate limitatamente ai posti ancora vacanti all' entrata in vigore della presente legge.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6

(Accesso alle Qualifiche vicedirigenziali)

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza i posti di vicedirigente dell'Amministrazione regionale che si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami, per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale, mentre il restante 20 per cento verrà coperto mediante concorso pubblico per titoli ed esami:

a) concorso speciale per esami - al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati, in possesso del diploma di laurea, inquadrati nell'ottava qualifica che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nella stessa;

b) corso-concorso - sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale i dipendenti regionali inquadrati nell'ottavo livello e con almeno cinque anni di servizio effettivo nello stesso al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

A detto concorso possono essere ammessi impiegati direttivi delle amministrazioni pubbliche con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera;

c) concorso pubblico - al concorso pubblico per titoli ed esami è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente alle qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

2. Il corso di formazione è organizzato dalla Regione che a tal fine può servirsi di istituti o enti specializzati. La Giunta regionale stabilisce le discipline di insegnamento ed i relativi programmi. Il corso ha la durata minima di sei mesi; sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. La nomina è effettuata secondo la graduatoria formata sulla base dei risultati degli esami finali del corso e nel limite dei posti da ricoprire.

3. Gli esami dei concorsi e del corso-concorso di cui al precedente primo comma, consistono in due prove scritte e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna delle due prove scritte.

4. Le Commissioni esaminatrici, di cui all'art.88 della l.r. 28 luglio 1956, n.3, come modificato dall'art.1 della l.r. 26 aprile 1984, n.12, sono integrate da un docente universitario e, nel caso del corso-concorso, da un docente del corso.

5. Limitatamente ai posti di vicedirigente, comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito l'accesso, in via transitoria, secondo la disciplina attualmente vigente. Detta disciplina non può comunque essere applicata per i posti di vicedirigente istituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

6. A decorrere dal 10 gennaio 1991 cessa di avere applicazione l'art.23 della l.r.30 aprile 1980, n.18, come modificato dall'art.14 della l.r.10 maggio 1983, n.32.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità.

Allegato B: (...omissis...)

Presidente - Pongo in votazione la tabella Allegato b):

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 20

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo insieme:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità.

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