Objet du Conseil n. 3044 du 24 septembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3044/VIII - RIAPPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 31 DELLO STATUTO, DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI EX COMBATTENTI ED EX INTERNATI OPERANTI IN VALLE D'AOSTA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE E DI TUTELA DEGLI ASSOCIATI".
PRESIDENTE: Trattandosi di una riapprovazione, si passa alla votazione finale, per scrutinio segreto, del disegno di legge in oggetto:
ART. 1
1. A partire dall'anno 1987 e sino al 31 dicembre 1989 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi annui alle sezioni regionali delle seguenti Associazioni di ex-combattenti e di ex-internati a sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati:
- Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;
- Istituto del Nastro Azzurro
- Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;
- Associazione Partigiani Autonomi Valle d'Aosta;
- Associazione Nazionale ex-Internati;
- Associazione Nazionale Reduci Garibaldini.
ART. 2
1. L'erogazione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni:
a) esistenza e funzionalità degli organi previsti dallo Statuto;
b) pubblicità dei bilanci;
c) assenza di fini di lucro;
d) svolgimento effettivo di attività promozionali e di sostegno degli associati.
ART. 3
1. Eventuali altre Associazioni, da ammettere ai contributi di cui alla presente legge, per il sostegno della relativa attività associativa, saranno individuate dalla Giunta regionale previa domanda corredata da idonea documentazione, sempre che le Associazioni stesse siano ufficialmente e giuridicamente riconosciute ai sensi degli articoli 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e 12 del D.P.R. 22.2.1982, n. 182.
ART. 4
1. Il contributo fisso annuo per ogni Associazione è fissato in lire cinquecentomila.
2. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a ripartire fra le Associazioni, in base a specifiche richieste presentate dalle medesime, per l'espletamento della loro attività, le disponibilità risultanti sul finanziamento annuo complessivo autorizzato.
ART. 5
1. I contributi sono erogati alle singole Associazioni subordinatamente alla presentazione del bilancio preventivo relativo all'anno al quale si riferiscono e del consuntivo dell'anno precedente, nonchè alla dimostrazione dettagliata dell'utilizzo dell'ulteriore contributo assegnato, tenuto conto che i contributi sono erogati per attività da svolgersi in sede regionale e non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti.
ART. 6
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire quindicimilioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989 graverà sul capitolo 42020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 all'uopo istituito, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1988 e 1989.
ART. 7
1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:
per l'esercizio 1987 mediante riduzione per L. 15.000.000 dello stanziamento iscritto al cap 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti" del bilancio di previsione per l'anno in corso a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 relativo all'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei Vigili del Fuoco; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 962.000.000.
Per l'esercizio 1988 e 1989 mediante utilizzo per L. 30.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1987/1989.
ART. 8
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti" L. 15.000.000
Variazione in aumento:
Settore 2.2.3. - Sicurezza sociale: Programma 2.2.3.03. - Assistenza sociale e beneficenza pubblica:
Cap. 42020 (di nuova istituzione) codificazione 1.1.1.6.2.2.08.07.02. "Con tributi alle Associazioni di ex combattenti e di ex internati operanti in Valle d'Aosta".
L.R. n. L. 15.000.000
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 28
Votanti 28
Favorevoli 25
Contrari 3
Il Consiglio approva
