Objet du Conseil n. 167 du 28 juin 1974 - Verbale
OGGETTO N. 167/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Contributi di esercizio delle aziende concessionarie di linea per viaggiatori". (Rinvio)
Il Vice Presidente FOSSON dichiara aperta la discussione sul disegno di legge concernente l'oggetto: "Contributi di esercizio delle aziende concessionarie di linea per viaggiatori", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:
La legge regionale che viene sottoposta all'esame e all'approvazione dei Signori Consiglieri, intende rappresentare momento iniziale per l'avvio a soluzione dell'importante, ed ormai indilazionabile, problema dei trasporti pubblici nella Valle d'Aosta.
La Giunta regionale si è da tempo fatta carico di approfondire l'esame e lo studio delle possibili soluzioni di tale problema, avendo come traguardo l'individuazione di una soluzione ottimale che tenesse in giusto conto da un lato l'aspetto sociale dei trasporti pubblici - che si evidenzia attraverso la necessità di assicurare trasporti rapidi e frequenti inquadrati in una corretta programmazione dell'uso del territorio - dall'altro, di realizzare tale postulato rispettando rigorosamente i criteri di efficienza ed economicità che debbono sempre presiedere ad iniziative il cui costo, in buona sostanza, viene a gravare sulla comunità.
Gli studi sin qui realizzati hanno orientato la Giunta verso una soluzione che contempla anzitutto la creazione di un Ufficio o Ente regionale dei trasporti a cui affidare il compito del coordinamento dei trasporti pubblici regionali nel quadro di una corretta valutazione degli elementi di socialità propria di tale iniziativa (individuazione dei flussi pendolari, delle linee di trasporto, cadenze orarie, sistemi tariffari) oltre che di controllo economico degli aspetti più propriamente gestionali, intendendosi invece con opportuna gradualità affidare ad una Società a carattere regionale ed a capitale misto, la gestione operativa dei trasporti stessi, anche al fine di garantirne gli aspetti di economicità ed efficienza.
Mentre è intento della Giunta sottoporre al Consiglio, non appena possibile, gli strumenti legislativi atti alla istituzione degli organismi suddetti, si ritiene opportuno ricordare che ciò potrà realizzarsi solo ad avvenuto trasferimento alla nostra Regione dei poteri amministrativi in materia di trasporti, quali previsto all'articolo 4 del nostro Statuto Speciale.
Nell'attesa di poter disporre di tale essenziale strumento la Giunta regionale ha ritenuto urgente ed indilazionabile - onde evitare soluzioni di continuità dell'esercizio dei trasporti da parte delle Società in atto concessionarie in Valle d'Aosta - predisporre la legge allegata che consente di assicurare continuità di prestazione dei servizi.
Riteniamo evidente quindi, l'indispensabilità della sollecita approvazione dell'allegato strumento legislativo che dovrà, naturalmente, trovare superamento nel più vasto contesto delle leggi atte alla creazione delle necessarie strutture dei Pubblici Trasporti regionali, leggi che la Giunta si riserva di sottoporre all'approvazione del Consiglio dopo l'acquisizione delle competenze amministrative.
Si mette in evidenza come la presente proposta di legge contenga una normativa valida anche per il periodo posteriore al 31.12.1974, fatta salva la necessità di provvedimenti legislativi annui per la parte riguardante il calcolo delle aliquote di contributo ed il finanziamento delle eventuali maggiori spese.
Si nota inoltre come all'art. 2, tenuto conto dell'orografia della Regione e della distribuzione della popolazione sul territorio, sia stata accentuata, rispetto ad analoghi provvedimenti di altre Regioni, la differenza di contributi per le linee di pianura, più frequentate e comportanti minori spese di esercizio, e le linee di montagna.
Mentre nulla di particolare presenta la normativa attinente modalità della presentazione delle domande di contributo e della liquidazione degli stessi artt. 3, 4, 7, 8, 10, 12 e 13, altri articoli introducono principi di rilevante importanza, e precisamente:
- l'articolo 5 subordina la concessione dei contributi al fatto che le aziende non solo abbiano garantito l'efficienza dei servizi e l'osservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro, ma abbiano anche perfezionato gli istituti della contrattazione articolata aziendale ed assicurato l'assunzione a proprio carico dei trattamenti economici in atto per il personale al 1° giugno 1974 con chiaro riferimento quindi agli emolumenti previsti dall'accorso ponte di cui a deliberazione di Giunta del 28.12.73 n. 5877.
- Gli articoli 6 e 9 prevedono la revisione annuale delle aliquote del contributo in base alla documentazione dei risultati dell'esercizio precedente onde si possa procedere su basi aggiornate alla liquidazione del contributo di cui nell'anno precedente è stata anticipata una quota di acconto.
- L'articolo 11 stabilisce che il contributo previsto dalla legge in proposta non è cumulabile con altri contributi sussidi o rimborsi concessi da altri Enti pubblici e ciò con particolare riferimento, o alla continuazione eventuale del regime dei contributi pagati dallo Stato anteriormente al 1° aprile 1972, o alla stipulazione in campo nazionale di eventuali accordi analoghi a quello "ponte" il cui carico sia assunto dallo Stato e dalle Regioni.
---
Segue: allegato disegno di legge (...Omissis...)
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Intervengono i Consiglieri RAMERA, JORRIOZ, CHANU e il Presidente della Giunta DUJANY che propone di rinviare la discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana.
Il Consiglio prende atto.
