Objet du Conseil n. 128 du 30 mai 1974 - Verbale

OGGETTO N. 128/74 - Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta: modificazioni.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di regolamento recante modificazioni al "Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 maggio 1974:

Secondo il regolamento delle attribuzioni e delle competenze degli organi regionali, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1949, successivamente modificato nelle sedute del 23 giugno 1955 e del 7 ottobre 1965, nonché dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, la Giunta regionale - oltre i casi di delega - esercita:

1) una competenza esclusiva in tutte le materie che le sono devolute dal regolamento;

2) una competenza concorrente con quella del Consiglio: in questi casi la competenza della Giunta è determinata, oltre che dalla materia, dal valore dei singoli interventi.

In materia di competenza concorrente spetta alla Giunta regionale di provvedere:

a) alla costruzione ed alla sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale di importo non superiore a tre milioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

h) alla concessione di sussidi facoltativi e straordinari di importo non superiore a Lire 1.500.000, da erogarsi, nei limiti di bilancio, quando si tratti di opere e di lavori di pubblica utilità, di assistenza e beneficenza, di istruzione, di agricoltura e foreste, di artigianato locale, di commercio, di turismo ed, in genere, in materia di iniziative interessanti i servizi di interesse pubblico locale.

È risaputo che dopo la determinazione dei valori suindicati i costi, specie quelli riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche, sono aumentati in misura che in nessun caso è inferiore al 100%.

Questo aumento ha ridotto sensibilmente, di fatto, la competenza per valore della Giunta regionale. D'altra parte l'andamento del costo della vita è oggi tale da far ragionevolmente prevedere un'ulteriore diminuzione delle effettive possibilità da parte della Giunta di intervenire in apprezzabile misura nei settori alla stessa devoluti.

Una situazione del genere postula rimedi idonei, affinché l'attività del Consiglio regionale non sia ridotta al ruolo di un qualsiasi Consiglio provinciale o comunale, e che di conseguenza sia quanto meno provveduto all'adeguamento della competenza della Giunta regionale al mutato valore della moneta. Postula ossia che vengano raddoppiati i valori in precedenza indicati, almeno per quanto riguarda le opere di cui alla lettera a).

In relazione a quanto sopra si appalesa la necessità che nel regolamento citato la competenza per valore della Giunta regionale, di cui al numero 5 del sottotitolo "Giunta", sia elevata da Lire tre milioni a Lire sei milioni.

La Giunta propone, quindi, al Consiglio di approvare il seguente provvedimento. (...Omissis...)

Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola in merito, a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 del Regolamento interno, invita il Consiglio a procedere, a scrutinio segreto, alla votazione finale per l'approvazione della sottoriportata proposta di regolamento.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: ventisette;

- Voti contrari: quattro.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di regolamento recante modificazioni al "Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta".

(SEGUE: proposta di regolamento n. 1)

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Proposta di regolamento n. 1

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI E DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA: MODIFICAZIONI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

le seguenti norme regolamentari:

Articolo unico.

La competenza per valore della Giunta regionale a provvedere alla costruzione ed alla sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale, di cui al n. 5 del sottotitolo "Giunta" del regolamento delle attribuzioni del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1949, e successive modificazioni, è elevata a lire sei milioni.

Le presenti norme regolamentari saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.