Objet du Conseil n. 127 du 30 mai 1974 - Verbale
OGGETTO N. 127/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 maggio 1974:
A livello direttivo l'organico del personale addetto ai servizi del Consiglio regionale prevede i seguenti posti:
- un posto di Dirigente dei servizi di segreteria della Presidenza del Consiglio, inquadrato nel gruppo A/2. Il posto è vacante: le relative funzioni sono esercitate dal titolare del posto di cui appresso.
- un posto di Primo Segretario Capo Servizio, inquadrato nel gruppo A/3.
È noto che si tratta dei posti di maggior rilievo ai fini del regolare funzionamento dei servizi del Consiglio regionale. Nessuno di essi può essere lasciato a lungo vacante senza grave pregiudizio dei servizi stessi.
Alla copertura del posto vacante dovrebbe di regola provvedersi mediante pubblico concorso. L'espletamento di un tale concorso, peraltro, farebbe correre il rischio che all'intero settore sia proposto un impiegato assolutamente privo di esperienza, il quale si troverebbe inevitabilmente per lungo tempo in condizioni di inferiorità rispetto a chi in atto, da alcuni anni, esplica le relative funzioni. Più aderente alle esigenze del servizio in parola appare invece un provvedimento il quale consenta la promozione al posto vacante del titolare del secondo posto, in guisa che, avvenuta la promozione, possa subito essere indetto un pubblico concorso, per la copertura del posto iniziale della carriera.
Per quanto concerne i servizi di segreteria della Giunta regionale è da osservare che l'organico prevede attualmente un solo posto, quello di Primo segretario capo servizio, inquadrato nel gruppo A/3, occupato da un dipendente il quale svolge le relative funzioni fin dal 1° aprile 1962. Da quest'ultima data egli è l'unico impiegato della carriera direttiva ad avere cura di ogni incombenza riguardante il funzionamento dei servizi della Giunta regionale. Il lavoro e l'impegno derivante dall'espletamento di questo compito sono nel frattempo considerevolmente aumentati: dalle 4.018 deliberazioni adottate nell'anno 1962 si è passati alle 6.692 deliberazioni del 1972. Risulta quindi necessario che i posti della carriera direttiva nel settore in esame siano aumentati da 1 a 2, e che al riguardo sia seguito l'organigramma adottato per i servizi del Consiglio regionale. È da aggiungere, per sottolineare l'esposta necessità, che presentemente, ove l'attuale titolare fosse assente dal servizio, e nonostante l'importanza di questo, manca del tutto un impiegato della carriera direttiva il quale, per il posto occupato, sia tenuto a sostituirlo. La soluzione da dare al problema è simile nei risultati a quella precedentemente proposta per i servizi del Consiglio regionale. È da istituire il posto di dirigente dei servizi di segreteria della Giunta regionale (A/2), al quale è da promuovere il Primo segretario Capo servizio (A/3). Alla copertura di questo ultimo posto sarà quindi da provvedere mediante pubblico concorso.
L'occasione è propizia per una ulteriore modificazione. L'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 35, consente che il Segretario generale con l'approvazione della Giunta deleghi al Vice Segretario le funzioni rogatorie dei contratti. Può accadere che il posto di Vice Segretario generale sia vacante oppure che il suo titolare sia assente dal servizio. Ciò fa ritenere opportuno che la delega delle funzioni rogatorie sia rilasciabile non al solo Vice Segretario generale, ma anche - nel caso di vacanza del posto o di assenza dal servizio - ad altro impiegato della carriera direttiva della Segreteria generale.
In relazione a quanto sopra la Giunta regionale sottopone al Consiglio l'unito disegno di legge.
(SEGUE allegato disegno di legge regionale n. 37) (...Omissis...)
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Intervengono il Consigliere ANDRIONE e il Presidente DUJANY.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 37)
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Disegno di legge regionale n. 37
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale... n ...: MODIFICAZIONI DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
Nell'articolo 78, secondo comma, delle norme suindicate, ove è scritto "Dirigente dei servizi di segreteria della Presidenza del Consiglio", sono aggiunte le seguenti parole: "Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta regionale".
Nello stesso articolo, quinto comma, ove è scritto "Vice segretario generale", sono aggiunte le seguenti parole: "di Dirigente dei servizi di segreteria della Presidenza del Consiglio, di Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta regionale".
Art. 3
Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 182, modificato dall'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 35, è sostituito dal seguente:
"Con l'approvazione della Giunta regionale il Segretario generale può delegare le funzioni rogatorie dei contratti al Vice segretario generale o - nel caso di sua assenza o di vacanza del posto - ad altro impiegato appartenente alla carriera direttiva della Segreteria generale: in questo caso la quota dei diritti di segreteria dalla legge assegnata al Segretario generale spetterà al delegato".
Art. 4
Nell'organico della Segreteria della Giunta regionale (Allegato A - Segreteria generale - e Allegato B - Carriera direttiva - Ruolo del personale amministrativo) è istituito il posto di Dirigente servizi di segreteria, appartenente alla carriera direttiva, gruppo A/2.
Art. 5
Nella prima applicazione della presente legge i titolari dei posti di Primo Segretario Capo presso la Presidenza del Consiglio regionale e di Primo Segretario Capo della Segreteria della Giunta regionale sono inquadrati rispettivamente nei posti di Dirigente servizi segreteria presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio e di Dirigente Servizi di segreteria presso la Segreteria della Giunta regionale.
L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale determinerà il trattamento economico spettante agli interessati a partire dalla data suddetta.
Art. 6
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 7.200.000, graverà sul capitolo 51 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.
Art. 7
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte ENTRATA,
-Variazioni in aumento:
- Capitolo 16 "Proventi della Casa da gioco di St. Vincent" - L. 7.200.000
Parte SPESA
- Variazioni in aumento:
- Capitolo 51 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta" - L. 7.200.000
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
