Objet du Conseil n. 113 du 15 mai 1974 - Verbale
OGGETTO N. 113/74 - Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1974, presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Succ. di Aosta - per l'apertura di crediti di conduzione a favore della Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1974, presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Succ. di Aosta - per l'apertura di crediti di conduzione a favore della Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 maggio 1974:
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Per. Agr. Lustrissy, richiama le norme della legge regionale 24/10/1973, n. 34 recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di Associazioni di produttori agricoli ed informa che le "Caves Coopératives de Donnaz", con sede in Donnaz, hanno inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - per apertura presso l'Istituto bancario stesso di crediti di conduzioni sino alla concorrenza massima di lire 20 milioni.
In merito alla attività della predetta Cooperativa, l'Assessore fa presente quanto segue:
le "Caves Coopératives de Donnaz" è stata costituita nel maggio 1971 quale cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli dedicandosi in preferenza all'invecchiamento, confezionamento e vendita di vini prodotti nei Comuni di Donnaz, Perloz, Pont-Saint-Martin e Bard, conferiti per la lavorazione in comune dai viticoltori soci.
In particolare la Cooperativa si dedica all'affinamento del vino pregiato "Donnaz", che ha avuto il riconoscimento della "Denominazione di Origine Controllata" con D.P.R. 8/2/1971. Il disciplinare di produzione prescrive, tra l'altro, un invecchiamento obbligatorio di 3 anni, di cui 2 in botte.
I soci sono attualmente 60 e il vino annualmente conferito si aggira sui 30.000 litri.
I risultati di questi primi anni di attività si possono definire senz'altro buoni, in quanto hanno permesso di valorizzare il vino "Donnaz" e di spuntare prezzi considerati remunerativi.
Tuttavia, tenuto conto della durata prescritta per l'invecchiamento, nell'esercizio economico annuale la Cooperativa deve disporre di una certa liquidità per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio, senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte dei singoli soci.
L'Assessore Per.Agr. Lustrissy rileva ancora che ai sensi del 1° capoverso dell'art. 12 della precitata legge regionale 24/10/1973, n. 34 l'Istituto di Credito San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - scelto dalla cooperativa richiedente, ha con lettera n. 0744 del 4/4/1974 comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima di lire 20 milioni.
Riferisce, infine, che ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'art. 12 la concessione della fidejussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa.
LA GIUNTA
preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore, Per.Agr. Lustrissy;
vista la legge regionale 24/10/1973, n. 34;
ad unanimità di voti favorevoli;
Delibera
di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale:
1°) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24/10/1973, n. 34, la concessione della garanzia fidejussoria della Regione per l'anno 1974 presso l'Istituto San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - nell'interesse ed a favore della Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz" fino alla concorrenza massima di Lire 20 milioni - comprensiva di capitale, di interessi ed oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fidejussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fidejussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24/10/1973 n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione delle concessioni di garanzia fidejussoria di cui alla presente deliberazione.
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY.
Intervengono il Consigliere FOSSON e l'Assessore LUSTRISSY.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore Lustrissy e concordando sulle proposte della Giunta;
vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei);
DELIBERA
1°) di approvare, ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1974, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - nell'interesse ed a favore della Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz" fino alla concorrenza massima di Lire 20 milioni - comprensiva di capitale, di interessi ed oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
