Objet du Conseil n. 542 du 27 octobre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 542/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore Marcoz, ne ha facoltà.
MARCOZ - (U.V.): Fra i vari corsi di formazione professionale che competono all'Assessorato Agricoltura e Foreste, si è svolto in questi ultimi anni anche un corso di operatore turistico, che ha ottenuto un successo lusinghiero per la partecipazione sia come quantità che come qualità di operatori che hanno voluto cominciare questo nuovo tipo di attività.
Parallelamente al corso di formazione professionale, l'Assessorato, in base alle leggi esistenti, un po' copiando dalle altre Regioni, modificando quello che l'esperienza insegnava, aveva predisposto una legge sull'agriturismo, che è stata presentata dalla Giunta, è stata esaminata nelle varie Commissioni ed è stata emendata.
Non mi formalizzo sugli emendamenti in quanto non mi interessa la primogenitura della legge; l'importante è che questa vada avanti, anche se nella nuova stesura qualcosa non quadra. Comunque, per aiutare i lavori del Consiglio, ritiro il disegno di legge presentato dalla Giunta e prendo per buono il nuovo disegno elaborato dalla Commissione Affari Generali con gli emendamenti già inseriti, accelerando così i tempi dei lavori.
Mi resta oscuro l'ex 3° articolo, attualmente 4° articolo, dove vengono decisi i soggetti che possono beneficiare dei mutui o dei contributi erogati da questa legge. Ho dei dubbi sul voler tutto demandare ad un futuro regolamento di attuazione di questo tipo, perché l'esperienza insegna che in questi casi poi la legge molte volte viene svuotata, impossibilitata ad essere utilizzata.
Quindi mettendo buona volontà nel far procedere questa legge al più presto e vedendo nel tempo se ci sarà bisogno di rivedere certi articoli, ritiro la legge della Giunta e chiedo al Consiglio che si esprima sul nuovo testo di legge presentato dalle Commissioni congiunte.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin, ne ha facoltà.
MARTIN - (U.V.P.): Come diceva l'Assessore, dopo parecchi mesi di discussione in Commissione, non per volere la primogenitura, ma perché in Commissione si è ritenuto anche di dover sentire le Associazioni degli agricoltori e degli operatori turistici valdostani di recente costituzione, questa legge finalmente approda nell'aula consiliare per essere discussa. Si tratta di una legge importante che dovrebbe consentire un'integrazione del reddito agricolo e quindi consentire oltre che un mantenimento soprattutto un recupero dell'agricoltura valdostana. Mi pare che questa ricerca di integrazione del reddito agricolo sotto forme diverse da quelle tradizionali, vale a dire con l'espletamento di un secondo lavoro il più delle volte nell'industria, sia molto positivo, soprattutto in considerazione della grave crisi che attanaglia oggi, e non sappiamo fino a quanto tempo, il settore industriale. Mi pare che anche sotto questo aspetto gli Amministratori regionali e i rappresentanti delle Associazioni si siano pronunciati favorevolmente. Non va dimenticato per altro che una certa forma di agriturismo, in particolare quella che riguarda l'affitto di camere, viene effettuata già da tempo in Valle d'Aosta, pur se non è regolamentata con un'apposita legge.
L'aspetto della legge che più ha fatto discutere e ha suscitato delle perplessità, è stato quello che indicava i soggetti che potevano beneficiare delle agevolazioni previste. In effetti si contrapponevano due diverse tendenze, che pur volevano raggiungere lo stesso fine, vale a dire l'integrazione del reddito agricolo e quindi il mantenimento ed il recupero dell'agricoltura, specie di quella di montagna nei Comuni turisticamente più poveri.
Una prima posizione intendeva identificare gli operatori agrituristici nei coltivatori diretti definiti come tali, con l'iscrizione nelle liste del servizio contributi agricoli unificati, intendendo - che non è sempre vero - questi soggetti come esercitanti l'attività agricola a tempo pieno e limitando quindi i benefici della presente legge solo a coloro che esercitano l'attività agricola. Una seconda posizione intendeva invece identificare gli operatori agrituristici nelle persone che dedicano una parte del loro tempo all'agricoltura e quindi traggono da questa una parte del proprio reddito. Questa seconda posizione è stata da me condivisa, in quanto ritengo che per l'importanza che ha assunto nella nostra Regione l'attività agricola a tempo parziale, favorita anche dalle particolari condizioni della nostra agricoltura che parte da uno spezzettamento infinito di lotti e da una resa non certamente equiparabile all'agricoltura di pianura, non possa essere esclusa da un simile provvedimento, ma anzi possa essere favorita da una tale nuova possibilità e possa costituire un elemento importante per il rilancio dell'agricoltura valdostana. D'altra parte proprio in quei luoghi dove l'agriturismo è presente da più tempo, come ad esempio nella Savoia, si è deciso di allargare l'attività agrituristica anche a coloro che non siano coltivatori diretti, per evitare il fallimento di questa iniziativa. Questo potrebbe verificarsi anche da noi, se pensiamo che la maggioranza della popolazione agricola valdostana, che conduce a tempo pieno questa attività, invecchia progressivamente e potrebbe risultare poco incline a condurre un'attività che necessariamente comporta dei cambiamenti nel proprio modo di lavorare. Non dimentichiamo nemmeno che il coltivatore diretto che si dedica all'agriturismo diventa automaticamente un lavoratore della terra a tempo parziale. Non dimentichiamo ancora che nell'ultimo corso organizzato dall'Assessorato Agricoltura e Foreste per operatori agrituristici, a cui accennava l'Assessore, non si è raggiunto il numero minimo per quanto riguarda i coltivatori diretti, per cui lo stesso è stato allargato a persone che conducono un'attività agricola a tempo parziale.
Queste considerazioni sono state esaminate attentamente dalla Commissione Affari Generali, che infine ha ritenuto di dover individuare nei soggetti che beneficeranno di questa legge coloro che, superato un esame relativo all'accertamento per l'idoneità all'attività agrituristica, svolgono abitualmente attività agricola e da tale attività conseguono un reddito non inferiore alla metà del reddito globale di lavoro, secondo criteri di valutazione che saranno stabiliti da un'apposita Commissione composta anche da rappresentanti delle Associazioni di categoria. Questo è un principio che ritengo valido per tutte le considerazioni espresse poc'anzi, anche se concordo con quanto diceva l'Assessore che l'imposizione del limite del 50% del reddito possa creare parecchie difficoltà nell'applicazione pratica di questa legge.
Per dimostrare questa opinione, che ha già espresso anche l'Assessore, leggerò alcuni dati che sono stati estrapolati dall'ISTAT e che si riferiscono al 1979: sono dati che mettono a confronto la nostra Regione con la Regione Trentino Alto Adige e poiché il paragone è abbastanza omogeneo, si potrà fare una riflessione su questi dati.
In Valle d'Aosta il reddito per i coltivatori diretti è stato di lire 4.443.000, mentre nel Trentino Alto Adige lo stesso è stato di lire 7.225.000. Nell'industria: il reddito di un lavoratore in Valle d'Aosta è stato di lire 16.058.000 contro un reddito di lire 17.964.000 nel Trentino Alto Adige. Le altre attività in Valle d'Aosta hanno reso lire 18.940.000, nel Trentino Alto Adige lire 13.279.000.
Ciò comporta un reddito medio regionale per unità lavorativa di lire 16.297.000 in Valle d'Aosta e di lire 13.781.000 nel Trentino. Il dato più significativo però è quello che riguarda l'agricoltura. In Valle d'Aosta il reddito medio in percentuale in agricoltura è solo del 26-27%, mentre nel Trentino Alto Adige raggiunge il 52,43%. Quest'ultimo dato spiega il perché il reddito sul quale si basa la legge del Trentino Alto Adige - si riferiva forse a questa anche l'Assessore quando diceva che la nostra legge ha preso spunto da esperienze già esistenti in altre Regioni - si riferisce al 50% del reddito che l'agricoltore ha, rispetto al reddito globale di lavoro. Noi abbiamo riportato questa stessa percentuale, però già da questi dati si capisce che sarà molto difficile per coloro che in Valle d'Aosta si dedicano anche al lavoro della terra, riuscire ad avere un reddito così elevato.
Da noi sarebbe stato molto più corretto stabilire non al 50%, ma al 30% questa percentuale.
In Commissione si è discusso di questi dati e si è concordato che, dopo un breve periodo di applicazione di questa legge, se si vedrà che il limite posto sul reddito risulterà troppo elevato, lo abbasseremo a livelli più accessibili. Sono d'accordo sul principio che stabilisce che questa legge è accessibile a tutti coloro che svolgono il lavoro agricolo e percepiscono un reddito; ho anch'io dei forti dubbi che questo limite sia un po' alto, ma come dicevo prima nessuno ci vieta di abbassare in seguito questa percentuale, se vedremo che la legge non ha un'attuazione pratica.
I due emendamenti apportati dalla Commissione che ritengo di fondamentale importanza sono quelli che riguardano la concessione di mutui a tasso agevolato sull'intera spesa ritenuta ammissibile, e la definizione ai fini urbanistico-edilizi della destinazione dei fabbricati da adibire all'attività agrituristica, che viene equiparata alla destinazione agricola. Poco fa sono stati presentati a mio nome, ma da parte di tutta la Commissione Affari Generali, alcuni altri emendamenti che nella sostanza non cambiano quello che è lo spirito della legge. L'emendamento più importante è quello che riguarda l'art. 3, dove praticamente viene variato il numero dei componenti della Commissione che dovrà esaminare le domande presentate dagli operatori agrituristici. In questo modo si è voluto rappresentare maggiormente gli operatori dei settori, portando da due a quattro i rappresentanti delle Associazioni agricole di categoria e da tre a sei i rappresentanti designati dalle Associazioni di Agriturismo. Gli altri emendamenti non è il caso di illustrarli in quanto non sostanziali.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Lanièce, ne ha facoltà.
LANIECE - (D.C.): E' mia intenzione presentare due emendamenti, uno all'articolo 3 e uno all'articolo 4, che mi riservo di illustrare al momento in cui discuteremo gli articoli.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Si tratta di una delle poche leggi che non ha carattere ricorrente presentata dalla Giunta per ciò che riguarda il settore agricolo. La maggior parte delle leggi relative all'agricoltura presentate in Consiglio sono per lo più rifinanziamenti di leggi esistenti. Questo tipo di legge invece porta a qualcosa di diverso, apre una strada che è, perlomeno come prospettiva, interessante. Come Gruppo condividiamo le finalità della legge, cioè quelle di aumentare la redditività delle attività agricole e condividiamo anche tutto il lavoro fatto per giungere a questa stesura.
Ci sembra che sia stato utile l'incontro che la Commissione Affari Generali ha avuto con le Associazioni interessate; dalle Associazioni stesse sono venute delle posizioni non convergenti, in quanto - come ricordava prima il Consigliere Martin - vi erano due tendenze, una a restringere la base dei beneficiari possibili, l'altra ad allargarla, tenendo conto non solo dei coltivatori diretti in senso stretto ma anche di quelli che lavorano nell'agricoltura part-time. Credo che si possa dire che è stata raggiunta una mediazione buona che va sottoposta a verifica, la quale tiene conto di esigenze che non erano convergenti, che saranno da verificare nel concreto. Il nostro Gruppo sarebbe stato più favorevole per ciò che riguarda i beneficiari a favorire i lavoratori agricoli con almeno un terzo del reddito proveniente dall'attività agricola, ma ci sembra che si possa sperimentare anche questo livello del 50%.
Riteniamo che sia interessante ed apra delle possibilità effettive la parte relativa alla normativa urbanistica, alla possibilità concessa di adeguare costruzioni o di non avere nuove costruzioni sino a 500 m3 per permettere l'attività agrituristica; è senz'altro qualcosa che può favorire questo tipo di lavoro. Credo che la Commissione molto giustamente abbia anche cercato di evitare degli abusi in questo senso e che quindi queste nuove possibilità siano collegate strettamente a questo tipo di attività, per cui nel caso in cui venga a cessare l'attività agrituristica vengano previste delle sanzioni pari al valore degli immobili costruiti.
Per ciò che riguarda la parte finanziaria, credo che la somma stanziata con la legge possa servire come fase di avvio, ma probabilmente se la legge decollerà come ci auguriamo, risulterà insufficiente. Quindi oltre ad una verifica del concreto funzionamento della legge, si tratterà di verificare anche l'adeguatezza dei fondi. Credo che nel prossimo anno il Consiglio regionale debba disporre di una relazione sull'andamento di questa legge per verificare, se necessario, un nuovo rimpinguamento dei fondi a disposizione.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Vorrei aggiungere un concetto particolarmente importante a quanto ha detto prima il Consigliere Mafrica.
La legge si preoccupa, giustamente, soprattutto della definizione dell'operatore agrituristico e dei benefici che si possono dare a questo operatore. La necessità di una azione promozionale della Regione per sviluppare questa forma alternativa di turismo è invece relegata ad una semplice frase, punto c) art. 8, là dove si dice che l'operatore agrituristico fra le altre cose beneficia anche "delle iniziative di promozione e di propaganda dell'attività agrituristica realizzate o patrocinate dalla Regione o da altri Enti".
In sede di discussione generale - mi spiace che non c'è l'Assessore al Turismo, in ogni caso vedremo di ripetere questo concetto - ritengo fondamentale un'azione di promozione svolta dalla Regione anche per questa forma di turismo e voglio argomentare questo concetto con alcune esperienze pratiche della realtà in cui vivo. Nella zona della bassa Valle succede che, nei mesi estivi soprattutto, Comuni che apparentemente non hanno alcuna vocazione turistica, Donnas ad esempio, abbiano le stanze e le vecchie case completamente affittate. Si sta verificando inoltre un fenomeno che a mio avviso è estremamente pericoloso, ed è quello della progressiva vendita di questo patrimonio ai turisti che dapprima affittano, poi si affezionano al posto ed acquistano. E' un fenomeno che interessa soprattutto i piccoli Comuni. Sono ad esempio informato di un volume incredibile di vendite che sono state effettuate recentemente nel Comune di Fontainemore, dove l'offerta del turista di comprare la vecchia casa a cifre che vanno dalle 500.000 alle 700.000 lire al mq. è per l'abitante di Fontainemore una cifra astronomica, mentre dal punto di vista dell'investimento del milanese o del torinese è un affare.
Ci sono parti intere di villaggi di Fontainemore che sono state vendute a società di Asti, Torino e Milano. Queste cose le voglio dire perché dietro a questo fenomeno si sta affermando nelle grosse città l'esigenza di passare le ferie in modo diverso da quello tradizionale: in parte è un fatto economico, dovuto all'aumento degli affitti dei mini-appartamenti per i mesi di luglio ed agosto; in parte deriva da una scelta di tipo diverso che fa il turista di passare le ferie in un centro piccolo, in cui ci sono anche rapporti umani migliori e diversi, quale punto di appoggio per la visita ai centri più famosi. Questo è il fenomeno che sta interessando soprattutto i Comuni della bassa Valle.
E' mia opinione che sia indispensabile andare ad un'opportuna azione di informazione in questi Comuni, soprattutto sulla possibilità che i proprietari di questi fabbricati rurali diventino loro operatori agrituristici e perciò operatori turistici, ed in secondo luogo che l'offerta che può nascere, sia adeguatamente presentata alla domanda turistica.
C'è soprattutto mancanza di informazione, perché se sarà realizzata una formazione di questi operatori, questi riusciranno sicuramente a capire i benefici economici di una vita di questo tipo. L'attività che si può sviluppare nel settore agrituristico, se ha come primo obiettivo quello di integrare il reddito dell'agricoltore, ha però come obiettivi fondamentali anche quello di diversificare la domanda turistica della nostra Regione e anche di far capire al turista che qui esiste una possibilità di far vacanze molto più belle ed a dimensione d'uomo. Questi concetti sono inseriti giustamente nell'art. 1 della proposta di legge che è oggi in discussione, è opportuno che assieme a questo ci sia una azione di tutta la Giunta regionale.
PRESIDENTE: E' chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
La Regione Valle d'Aosta promuove l'attività agrituristica allo scopo di integrare il reddito degli operatori agricoli, valorizzare i prodotti locali, ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica, intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo l.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: All'art. 2 vi è un emendamento proposto dalla Commissione che prevede la sostituzione al comma b) della parola "locali" con le parole "della Regione". Credo non valga la spesa che vi sia una votazione particolare, lo metterei in votazione considerandola una correzione d'ufficio, cioè un'integrazione, per cui do lettura dell'art. 2 così emendato.
Art. 2
Ai fini della presente legge, l'attività agrituristica comprende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi:
a) locazione, ad uso turistico, di stanze o alloggi siti in fabbricati o risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali;
b) somministrazione di pasti costituiti da cibi e bevande provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti agricoli della Regione;
c) vendita di prodotti dell'azienda agricola e di prodotti prevalentemente lavorati in proprio, ivi compresi quelli a contenuto alcoolico e superalcoolico;
d) prestazioni di servizi collaterali a quelli sopraelencati.
Le strutture da destinarsi all'attività agrituristica devono essere congruamente connesse alle dimensioni e alla organizzazione dell'azienda agricola ed in ogni caso rapportate ad un'utenza non superiore ad otto unità, esclusi i bambini di età non superiore ai 12 anni eccezion fatta per i servizi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.
L'attività agrituristica dovrà comunque essere effettuata esclusivamente con mano d'opera di origine familiare.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
E' istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, Servizio di Assistenza Tecnico Economico e Sociale, un albo degli operatori agrituristici della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
All'iscrizione all'albo provvede, previa valutazione dei requisiti di cui al successivo art. 4 ed il superamento di apposito esame di idoneità, una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta come segue:
a) dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, con funzione di Presidente;
b) da due funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, esperti in Agricoltura, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
c) da due funzionari dell'Assessorato al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, esperti in turismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
d) da due funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, esperti in Agriturismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
e) da due rappresentanti delle Associazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative nell'ambito regionale, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente;
f) da quattro rappresentanti designati dalle Associazioni di Agriturismo, di cui due con qualifica di componenti effettivi e due con qualifica di supplenti.
I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
Ai componenti della Commissione di cui ai punti e) e f) è corrisposta un'indennità di presenza nella misura prevista per i componenti della Commissione regionale di controllo, e qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio.
Ai soggetti iscritti all'albo è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale un certificato di operatore agrituristico, indicante i limiti e le modalità per l'esercizio dell'attività agrituristica. Gli iscritti all'albo possono esercitare l'attività agrituristica senza l'obbligo di altre iscrizioni in registri professionali e senza che ciò comporti la perdita della qualifica di agricoltore.
Fermi restando gli obblighi previsti dalle leggi in tema di igiene, salute pubblica, pubblica sicurezza e dagli adempimenti fiscali, ove previsti, nessun'altra formalità può richiedersi dai competenti organi regionali per l'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla presente legge.
PRESIDENTE: All'art. 3 abbiamo due emendamenti della Commissione che riguardano i commi e) ed f) di cui ha già parlato il Presidente della Commissione, Consigliere Martin, concernenti il numero dei componenti la Commissione, e l'emendamento presentato dai Consiglieri Lanièce e Fosson.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Lanièce, ne ha facoltà.
LANIECE - (D.C.): Proponevo questo emendamento aggiuntivo per evitare che gli operatori agrituristici che frequentano il corso regionale non abbiano da dare l'esame per poter essere iscritti all'albo degli agrituristi. Questo anche per invogliare tutti quelli che hanno intenzione di iniziare questa attività a frequentare il corso, perché si sa che questi esami, se ci sono diverse persone che aspettano di essere esaminate, vengono fatti a gran velocità e non si può sapere se queste persone sono all'altezza o meno di quello che dovranno fare, soprattutto per la questione dei problemi fiscali che questa attività comporta, altrimenti dovremmo passare con ognuno almeno un paio d'ore se vogliamo approfondire questo argomento. Quindi sottoponendo ad esame anche quelli che hanno frequentato il corso, invoglieremo tutti a non partecipare ai corsi; due sono già stati fatti, nella delibera che abbiamo approvato prima ci sono di nuovo degli stanziamenti, si prevede che se ne faranno ancora in futuro. Questi corsi sono completi, la critica è stata favorevole; ritengo che chi frequenta quel corso, al quale dovrà partecipare con una certa assiduità, dovrebbe essere esonerato dal dare l'esame.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz, ne ha facoltà.
MARCOZ - (U.V.): Per quello che mi dice in questo momento il Consigliere Lanièce sono dell'avviso opposto, in quanto è indispensabile alla fine di un corso sottoporre il concorrente ad un esame per vedere se ha recepito, dopo averlo frequentato, il minimo indispensabile per poter gestire una attività pubblica come quella dell'agriturismo. Un esame di idoneità come questo lo fanno anche per il Commercio: per esempio, anche chi deve vendere delle sementi, per le quali non vi è nessuna difficoltà, deve dare un esame per dimostrare di conoscere certe norme indispensabili d'igiene e di possedere alcune nozioni di contabilità. Quindi ritengo anche in questo indispensabile un piccolo esame per poter concedere ai partecipanti al corso di agriturismo di accedere all'albo.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Lanièce, ne ha facoltà.
LANIECE - (D.C.): Volevo solo precisare una cosa, che così com'è formulato adesso l'articolato, non c'è l'obbligo di frequentare il corso e quell'esame lo possono dare tutti, che abbiano fatto il corso o meno. Non si tratta di un esame che si fa alla fine di un corso, si dà l'esame anche se non si ha frequentato il corso, il che è ben diverso.
Io mi riferivo non all'esame alla fine del corso, ma all'esame per accedere a questo: per esempio chi si iscrive all'albo degli artigiani non dà nessun esame, non vedo allora perché sottoporre gli agrituristi ad un esame anche quando frequentano un corso.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento dei Consiglieri Lanièce e Fosson concernente il 2° comma dell'art. 3, dopo le parole "art. 4" aggiungere "il possesso di idoneo attestato di frequenza di un corso regionale agrituristico, ovvero".
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 6
Favorevoli: 5
Contrari: 2
Astenuti: 18 (Bajocco, Carral, Cout, Clusaz, Dolchi, Faval, Lanivi, Lustrissy, Mafrica, Marcoz, Martin, Minuzzo, Péaquin, Tamone, Tonino, Tripodi, Viglino e Voyat)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: All'art. 3 abbiamo un emendamento proposto dalla Commissione che riguarda il comma e); si tratta di sostituire la lettera e) del 2° comma con la frase "da quattro rappresentanti delle Associazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative nell'ambito regionale, di cui due con qualifica di componente effettivo e gli altri due con qualifica di supplente".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Sempre all'art. 3 abbiamo un secondo emendamento proposto dalla Commissione concernente la lettera f) del 2° comma, che è sostituita dalla seguente "da sei rappresentanti designati dalle Associazioni di Agriturismo, di cui tre con qualifica di componenti effettivi e tre con qualifica di supplenti".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 nel testo emendato.
Art. 3
E' istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, Servizio di Assistenza Tecnico Economico e Sociale, un albo degli operatori agrituristici della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
All'iscrizione all'albo provvede, previa valutazione dei requisiti di cui al successivo art. 4, ed il superamento di apposito esame di idoneità, una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta come segue:
a) dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, con funzione di Presidente;
b) da due funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, esperti in Agricoltura, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
c) da due funzionari dell'Assessorato al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, esperti in turismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
d) da due funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, esperti in Agriturismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;
e) da quattro rappresentanti delle Associazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative nell'ambito regionale, di cui due con qualifica di componente effettivo e gli altri due con qualifica di supplente;
f) da sei rappresentanti designati dalle Associazioni di Agriturismo, di cui tre con qualifica di componente effettivo e tre con qualifica di supplente.
I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento.
Ai componenti della Commissione di cui ai punti e) e f) è corrisposta una indennità di presenza nella misura prevista per i componenti della Commissione regionale di controllo, e qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio.
Ai soggetti iscritti all'albo è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale un certificato di operatore agrituristico, indicante i limiti e le modalità per l'esercizio dell'attività agrituristica. Gli iscritti all'albo possono esercitare l'attività agrituristica senza l'obbligo di altre iscrizioni in registri professionali e senza che ciò comporti la perdita della qualifica di agricoltore.
Fermi restando gli obblighi previsti dalle leggi in tema di igiene, salute pubblica, pubblica sicurezza e dagli adempimenti fiscali, ove previsti, nessun'altra formalità può richiedersi dai competenti organi regionali per l'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla presente legge.
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione relativa all'art. 3.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
Ai soggetti che abbiano superato l'esame di idoneità di cui al precedente art. 3 è attribuibile la qualifica di operatore agrituristico a condizione che svolgano abitualmente attività agricola e che da tale attività conseguano un reddito non inferiore alla metà del reddito globale di lavoro, secondo criteri di valutazione stabiliti con apposito Regolamento della Commissione di cui al precedente art. 3.
Tali soggetti devono risultare proprietari o titolari, in base ad altri diritti reali di godimento, di immobili o fabbricati rurali destinabili, anche previi nuova costruzione, ampliamento, trasformazione, ad attività di ricettività agrituristica, ed essere residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno quindici anni.
PRESIDENTE: Essendo decaduto l'emendamento proposto dai Consiglieri Lanièce e Fosson in quanto non è stato affermato il concetto dell'eliminazione dell'esame, le parole alla riga prima "superato l'esame di idoneità" rimangono automaticamente; metto in approvazione l'art. 4 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 o la perdita dei requisiti di cui all'art. 4, determinano la cancellazione dall'albo con provvedimento motivato della Commissione di cui all'art. 3. L'operatore cancellato dall'albo è tenuto alla restituzione del certificato di iscrizione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
Art. 6
E' ammesso ricorso alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, sia contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione all'albo, sia contro il provvedimento di cancellazione.
La Giunta decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.
Art. 7
L'operatore agrituristico, oltre ad essere tenuto, nell'esplicazione della propria attività, all'osservanza dei limiti e delle modalità indicati nel certificato di cui all'art. 3, è soggetto ai seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico;
b) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti;
c) denunciare all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste ed al Comune, entro il 15 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, con esclusione della sola vendita dei prodotti, comprensivi di IVA e imposta di soggiorno, qualora applicabili;
d) esporre al pubblico le tariffe munite del visto comunale, in conformità a quelle denunciate;
e) consentire alla Regione l'espletamento di controlli sulla gestione dell'attività agrituristica;
f) osservare le disposizioni che saranno emanate in materia amministrativa dalla Giunta regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.
Art. 8
L'operatore agrituristico può beneficiare:
a) di mutui ventennali agevolati o di contributi una tantum per:
- la ristrutturazione e la costruzione di locali da destinarsi all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'art. 2;
- la realizzazione di opere di carattere aziendale o interaziendale - complementari alle attività di turismo rurale - che comunque abbiano lo scopo di consentire l'insediamento, il coordinamento e lo sviluppo di attività agrituristiche;
- sistemazione ed arredamento, realizzati in stile tipico locale, di stanze destinate all'utilizzo agrituristico, e di locali per la conservazione e la vendita al dettaglio o per il consumo in loco, dei prodotti agricoli dell'azienda;
- installazione o miglioramento delle opere igienico-sanitarie, termiche, idriche, elettriche, telefoniche nei fabbricati da destinarsi all'agriturismo;
b) delle attività di formazione e aggiornamento professionale promosse ed organizzate dalla Regione o da altri Enti;
c) delle iniziative di promozione e di propaganda della attività agrituristica realizzate o patrocinate dalla Regione o da altri Enti.
I mutui di cui al precedente punto a) possono essere concessi, ivi comprese le spese di preammortamento e accessorie, al tasso del 7% e per un importo non inferiore ai 15.000.000. La Giunta regionale provvede, con sua deliberazione, a modificare il tasso indicato ogniqualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della C.E.E. aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali. Per le agevolazioni di bollo si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.
I contributi di cui al precedente punto a) possono essere concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile. I contributi non potranno in ogni caso superare la somma di lire 7.500.000.
PRESIDENTE: All'art. 8 vi è un emendamento della Commissione che riguarda la fine della lettera b) del 1° comma al quale vengono aggiunte le parole "anche su richiesta degli operatori agrituristici".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 così emendato.
Art. 8
L'operatore agrituristico può beneficiare:
a) di mutui ventennali agevolati o di contributi una tantum per:
- la ristrutturazione e la costruzione di locali da destinarsi all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'art. 2;
- la realizzazione di opere di carattere aziendale o interaziendale complementari alle attività di turismo rurale - che comunque abbiano lo scopo di consentire l'insediamento, il coordinamento e lo sviluppo di attività agrituristiche;
- sistemazione ed arredamento, realizzati in stile tipico locale, di stanze destinate all'utilizzo agrituristico, e di locali per la conservazione e la vendita al dettaglio o per il consumo in loco, dei prodotti agricoli dell'azienda;
- installazione o miglioramento delle opere igienico-sanitarie, termiche, idriche, elettriche e telefoniche nei fabbricati da destinarsi all'agriturismo;
b) delle attività di formazione e aggiornamento professionale promosse e organizzate dalla Regione o da altri Enti, anche su richiesta degli operatori agrituristici;
c) delle iniziative di promozione e di propaganda della attività agrituristica realizzate o patrocinate dalla Regione o da altri Enti.
I mutui di cui al precedente punto a) possono essere concessi, ivi comprese le spese di preammortamento e accessorie, per l'intera spesa ritenuta ammissibile, al tasso del 7%, e per un importo non inferiore ai 15.000.000. La Giunta regionale provvede, con una sua deliberazione, a modificare il tasso indicato ogniqualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della C.E.E. aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali. Per le agevolazioni di bollo si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni.
I contributi di cui al precedente punto a) possono essere concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile. I contributi non potranno in ogni caso superare la somma di lire 7.500.000.
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9.
Art. 9
Presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, Servizio di Assistenza Tecnico Economico e Sociale, è istituito l'Ufficio Agriturismo cui vanno indirizzate le domande di iscrizione all'albo, di cui al precedente art. 3, e le domande per la concessione dei mutui e dei contributi previsti dall'art. 8.
Le domande di iscrizione all'albo devono contenere la descrizione dell'attività agrituristica che gli interessati intendono svolgere, indicando, anche, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.
Per le opere di cui all'art. 8, punto a), le domande dovranno essere accompagnate da una relazione tecnico-illustrativa dei lavori, da un preventivo di spesa, da una descrizione delle attività che si intendono esercitare e della relativa autorizzazione o concessione edilizia.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10.
Art. 10
I beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge, devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e degli arredi ammessi a mutuo o a contributo, per tutta la durata originaria del mutuo e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni consecutivi a partire dalla data di erogazione delle spese.
Al fine di verificare l'esatta esecuzione di quanto sopra, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, dispone accertamenti ogni due anni, riferendone l'esito alla Commissione di cui all'articolo 3.
Il cambiamento di destinazione delle opere ammesse a mutuo o contributo compreso un eventuale ampliamento della capacità ricettiva, oltre i limiti di cui all'art. 2 punto d), comporta la revoca degli stessi e la perdita della qualifica di operatore agrituristico.
I benefici di cui all'art. 8 della presente legge non sono cumulabili per le medesime opere od iniziative, con analoghi benefici previsti da altre provvidenze legislative regionali, nazionali o comunitarie.
PRESIDENTE: All'art. 10 vi è un emendamento, si tratta di sostituire le parole "degli arredi" con le parole "dei locali".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10 nel testo emendato.
Art. 10
I beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge, devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e dei locali ammessi a mutuo o a contributo, per tutta la durata originaria del mutuo e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni consecutivi a partire dalla data di erogazione delle spese.
Al fine di verificare l'esatta esecuzione di quanto sopra, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, dispone accertamenti ogni due anni, riferendone l'esito alla Commissione di cui all'articolo 3.
Il cambiamento di destinazione delle opere ammesse a mutuo o contributo compreso un eventuale ampliamento della capacità ricettiva, oltre i limiti di cui all'art. 2 punto d), comporta la revoca degli stessi e la perdita della qualifica di operatore agrituristico.
I benefici di cui all'art. 8 della presente legge non sono cumulabili per le medesime opere od iniziative, con analoghi benefici previsti da altre provvidenze legislative regionali, nazionali o comunitarie.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11.
Art. 11
Ai fini urbanistico-edilizi, la destinazione dei fabbricati da adibire ad attività agrituristica, di cui all'art. 2 della presente legge, è equiparata alla destinazione agricola.
Il volume relativo alla costruzione e all'ampliamento di fabbricati da destinare all'attività agrituristica non può essere superiore a quello afferente, ai sensi della disciplina urbanistico-edilizia operante nei singoli comuni, alla residenza agricola dell'azienda condotta dai rispettivi operatori agrituristici. Tale volume non può essere comunque superiore a 500 mc.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12.
Art. 12
Qualora venga modificata la destinazione d'uso delle opere di cui al 2° comma dell'art. 11 nei quindici anni successivi all'ultimazione dei lavori, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al loro valore venale valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.
La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata alla Giunta dal Sindaco osservando le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689.
La vigilanza è esercitata dal Sindaco ai sensi dell'art. 32 della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento che all'art. 12 fa seguire un nuovo articolo 12/bis, che diventa art. 13, riguardante la parte finanziaria sull'onere derivante dalla legge.
Art. 12/bis
L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3, 4° comma, della presente legge, valutato in annue £ 600.000, graverà sul capitolo 22200 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'Amministrazione regionale" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.
A decorrere dall'anno 1983 l'onere necessario sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12/bis.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: do lettura dell'art. 13, che diventa l'art. 14.
Art. 13
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 500.000.000 graverà per lire 150.000.000 sul cap. 31755 e per lire 350.000.000 sul cap. 31760 che si istituiscono nella Parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per il 1982 mediante riduzione di lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento).
- per gli esercizi 1983 e 1984 mediante utilizzo per lire 1.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.02. - Infrastrutture nell'agricoltura del bilancio pluriennale 1982/84.
PRESIDENTE: All'art. 13 vi è un emendamento; al 1° comma dopo le parole "dall'applicazione" aggiungere "dall'art. 8".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13 nel testo emendato.
Art. 13
L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge, previsto in annue lire 500.000.000 graverà per lire 150.000.000 sul cap. 31755 e per lire 350.000.000 sul cap. 31760 che si istituiscono nella Parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per il 1982 mediante riduzione di lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento).
- per gli esercizi 1983 e 1984, mediante utilizzo per lire 1.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.02. - Infrastrutture nell'agricoltura del bilancio pluriennale 1982/84.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14, che diventa art. 15, inoltre l'art. 15 che era previsto viene eliminato in quanto non essendo richiesta l'urgenza, i due commi previsti nel testo dell'art. 15 vengono conglobati nell'art. 14.
Art. 14
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)
£ 500.000.000
Variazioni in aumento:
Settore 2.2.2. - Sviluppo economico
Programma 2.2.2.02. - Infrastrutture nell'agricoltura.
Cap. 31755 (di nuova istituzione)
Contributi per l'attuazione della legge regionale a favore dell'agriturismo.
L.R. art. 8 let. a)
£ 150.000.000
Cap. 31760 (di nuova istituzione)
Concorso nel pagamento di quote di interessi per prestiti per gli scopi di cui alla legge regionale a favore dell'agriturismo - Prime rate.
L.R. art. 8 let. a)
£ 350.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ad esprimersi sul complesso della legge per votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Il Consiglio approva
