Objet du Conseil n. 848 du 24 octobre 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 848/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1977, N. 17, CONCERNENTE: "PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin; ne ha facoltà.
PERRIN (U.V.): L'article 17 du 1977 de la loi 17 permettait à l'Assessorat d'intervenir pour divulguer des oeuvres de propagande. Jusqu'à maintenant, cette propagande était, en général, limitée à des affiches, à des dépliants etc.. Nous croyons qu'il faut surmonter ce stade par une propagande, pour la protection de la nature, qui aille bien plus loin et qui puisse, d'une façon différente, toucher le population et le touriste. C'est pour cela que nous prévoyons, par exemple, d'insérer, à certains endroits, des bivouacs fores tiers, ou de créer des aires d'intérêt particulier du point de vue de la faune et de la flore.
Pour cela, évidemment, il est nécessaire rétribuer le personnel qui exécutera ces travaux, en plus de la propagande normale, c'est-à-dire la publication des brochures et des dépliants.
Aussi nous devons augmenter la dépense qui, par la loi 17 a été prévue à 30 millions seulement. Il est donc nécessaire de présenter ce projet de loi.
PRESIDENTE: Come ha già anticipato l'Assessore Perrin la Prima Commissione Consiliare suggerisce questa modifica, quindi il titolo della legge è modificato come segue: "Protezione della Flora Alpina", anziché "Spese per la propaganda ed interventi per la protezione della natura". Penso che non ci siano obiezioni.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
Per le finalità di cui alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 una ulteriore spesa di Lire 60 milioni.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'art. 1 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
La spesa per l'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 29350 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari somma del fondo globale iscritto al capitolo 50000 del bilancio per l'esercizio 1984.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'art. 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984, sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
Lire 60.000.000.=
Variazione in aumento:
Cap. 29350 - Spese per propaganda ed interventi per la protezione della natura.
L.R. 31.3.1977, n. 17.
Lire 60.000.000.=
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'art. 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 26
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
