Objet du Conseil n. 623 du 31 mai 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 623/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "AUMENTO PER L'ANNO 1984, DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1971, N. 10, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DI SOCIETA' DI FUNIVIE E SEGGIOVIE LOCALI E DI ALTRE SOCIETA' AVENTI PER FINE INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO LOCALE".
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 70.
Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Borbey; ne ha facoltà.
BORBEY (D.C.): La sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali è aumentata di lire 200.000.000. A residuo abbiamo alcuni miliardi a disposizione e nel mese di giugno intraprenderemo i contatti con le società funiviarie, a livello di Giunta regionale e Commissioni, sul tema del turismo invernale e della predisposizione di una legge-quadro prenderemo allora in considerazione i suggerimenti, dati dai Consiglieri Baldassarre, Riccarand, Millet e Torrione, per dare qualche agevolazione ai residenti in Valle d'Aosta nei giorni feriali. Questo sarà il tema che dovremo dibattere e i fondi che abbiamo a disposizione daranno alla Giunta regionale la possibilità di fare una trattativa seria e valida con tutte le società di impianti a fune, a favore anche dei residente valdostani.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Baldassarre; ne ha facoltà.
BALDASSARRE (P.S.D.I.): Prendo atto con soddisfazione della risposta data dall'Assessore Borbey; mi sembra importante dare alcuni vantaggi ai cittadini valdostani, come avevamo chiesto in Commissione, nei giorni non festivi. Accolgo con grande soddisfazione la disponibilità dell'Assessore.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.
MILLET (P.C.I.): Noi avevamo sollevato la questione che questo aumento, assegnato per il 1984, venisse inquadrato in un piano generale. Ci rivolgiamo quindi all'Assessore perchè presenti al più presto un piano in modo che questi miliardi abbiano per il futuro un utilizzo più programmato.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1
Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale", è autorizzata, limitatamente all'anno 1984, la maggiore spesa di lire 200.000.000.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento -") allegato n. 8 - Settore 2° - Sviluppo economico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
(Variazione in diminuzione)
Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento").
lire 200.000.000
(Variazione in aumento)
Cap. 37500 "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società
L.R. 3 agosto 1971, n. 10
L.R. 14 dicembre 1972, n. 40
lire 200.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora ad esprimersi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28.
Il Consiglio approva all'unanimità.
