Objet du Conseil n. 118 du 26 octobre 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 118/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA - INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1977, N. 26 PROROGATA, PER L'ANNO 1983, CON L.R. 5.5.1983, N. 30".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Il s'agit de pouvoir utiliser les fonds que l'état met à disposition pour ces interventions. En effet, il y a une différence à présent entre la loi régionale et la loi de l'état, qui consiste dans le fait que la loi régionale permet de donner le 100% de la dépense admise; au contraire la loi de l'Etat permet une contribution de 75% IVA exclue. On comprend clairement que l'agriculteur est intéressé à avoir l'emprunt plein, par conséquent il cherche de faire la requête sur la loi régionale. De cette façon on pourra intégrer la partie des fonds de l'état avec les fonds régionaux et on donnera la possibilité aux agriculteurs d'avoir un budget qui donne plus de possibilités pour les intérêts qui sont liés à la coopération et à cette loi.
Je veux seulement ajouter qu'il y a une correction à faire: là où on a prévu 40 millions, c'est 43 millions.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Millet, ne ha facoltà.
MILLET - (P.C.I.): Anche qui solo alcune informazioni: vorremmo sapere quante domande sono state accolte in tutto quest'anno e per quale importo, quante sono state le richieste e quante restano ancora da soddisfare. Sul fatto di modificare non abbiamo niente in contrario, è solo una questione di procedura.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione degli articoli: do lettura dell'art. 1:
ART. 1
Gli interventi previsti dalla L.R. 9.5.1977, n. 26, possono essere integrativi di prestiti concessi per gli stessi scopi in applicazione di leggi dello Stato.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
ART. 2
Per gli interventi previsti dall'art. 2 lett. b) della L.R. 9.5.1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura, prorogata per l'anno 1983 con L.R. 5.5.1983, n. 30, è autorizzata la ulteriore spesa di Lire 43.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1987.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:
ART. 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue Lire 43.000.000 graverà sul cap. 31051 del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei Bilanci futuri.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
Per l'anno 1983 mediante riduzione di Lire 43.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento) allegato n. 8 alla L.R. 30.12.1982, n. 104 - Settore II - sviluppo Economico previsto per il rifinanziamento della L.R. 9.5.1977, n. 26, per concorso nel pagamento interessi per prestiti di conduzione e anticipazioni in agricoltura.
Per gli esercizi 1984-1985 mediante utilizzo per Lire 86.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.01. - strutture agricole - del bilancio pluriennale 1983-1985.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:
ART. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA:
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
£ 43.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 31051 - Concorso regionale nel pagamento di quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura per gli scopi di cui all'art. 2 n. 2 della legge 5.7.1928, n. 1760.
Prime rate
L.R. 9.5.1977, n. 26, art. 8
L.R. 23.4.1979, n. 22
L.R. 13.5.1980, n. 20
L.R. 17.7.1981, n. 39
L.R. 4.8.1982, n. 35
L.R. 5.5.1983, n. 30
L.R.................
£ 43.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Il y a encore des requêtes qui n'ont pas été examinées à cause du fait qu'on n'avait pas de possibilité de dépense.
Après qu'on aura approuvé cette nouvelle loi, on aura la possibilité d'examiner les requêtes qui sont arrêtées et qui jusqu'à présent sont une vingtaine.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva
