Objet du Conseil n. 260 du 21 avril 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 260/VII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE FORESTALE E DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL LEGNO.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz, ne ha facoltà.
MARCOZ - (U.V.): Questa legge ci è stata rinviata in quanto gli interessi applicati erano in contrasto al DPR 616, quindi è censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale. La Giunta ripropone la stessa legge, modificando l'articolo 2 con il nuovo testo e sopprimendo l'ultimo comma dell'arti colo 6.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
ART. 1
Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento della meccanizzazione e delle strutture produttive nel settore forestale ed in quello di prima trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti, vengono istituite delle agevolazioni creditizie a favore di operatori pubblici e privati operanti nella Regione e ivi aventi domicilio legale.
I limiti e la natura delle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabiliti negli articoli successivi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Come vedete dalla relazione si propone la sostituzione dell'art. 2 pertanto do lettura del nuovo testo che se approvato sostituisce il testo originario:
ART. 2
Le agevolazioni di cui all'art. 1 consistono nel concorso del pagamento in conto interessi della differenza fra il tasso praticato dagli istituti ed enti esercenti i l credito agrario ed i tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari, determina ti dalla norme di indirizzo e di coordinamento per le operazioni di credito agrario.
Tali agevolazioni sono concesse in alternativa a quelle, contributive o creditizie, disposte dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
ART. 3
Sono ammessi ai prestiti e ai mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2, con le seguenti priorità:
gli Enti che intendano utilizzare direttamente i soprassuoli boschivi di loro proprietà e quelli eventualmente affidati alla loro gestione, le cooperative forestali e le ditte boschive regolarmente iscritte come tali presso l'Assessorato all'Industria e Commercio, e su parere conforme dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.
Per essere ammesse, le cooperative forestali e le ditte boschive devono avere utilizzato nei boschi del territorio regionale almeno 500 mq. di legname nel biennio precedente alla data della domanda.
Non sono ammessi gli operatori privati, singoli od associati, che abbiano con Enti Pubblici pendenze per l'alienazione di lotti boschivi, o quelli che siano incorsi in contravvenzioni forestali nel biennio antecedente la data della domanda.
Per le domande di agevolazioni inerenti le strutture di prima lavorazione e commercializzazione del legname, vigono le stesse priorità di cui al primo comma, con un privilegio ulteriore nei riguardi delle imprese che utilizzino materiale di provenienza locale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
ART. 4
Costituiscono oggetto di prestito o mutuo:
Acquisto di attrezzature e macchinari per l'abbattimento di alberi e per l'allestimento dei prodotti legnosi.
Acquisto di attrezzature necessarie all'installazione di pescanti e teleferiche per il concretamento e l'esbosco dei prodotti delle utilizzazioni forestali.
Acquisto di verricelli e gru per le operazioni di accatastamento e di carico dei tronchi.
Acquisto di automezzi abilitati al contemporaneo trasporto di uomini e macchinari necessari alle lavorazioni in bosco.
Acquisto di macchine scortecciatrici fisse, seghe a nastro e circorlari, semplici e multiple; intestatrici, elevatori e refendini.
Acquisto ed installazione di impianti di aspirazione, e di macchinari fissi e mobili per la manipolazione e l'impaccamento dei segati grezzi.
Acquisto di trattori forestali e di automezzi pesanti abilitati all'autocaricamento ed al trasporto del legname.
Costruzione ed ampliamento degli edifici necessari alla prima lavorazione del legname ed all'immagazzinamento dei segati grezzi.
Acquisto, installazione e ammodernamento di impianti di automazione connessi con le operazioni di segazione.
Costruzione, ammodernamento ed amplia mento di impianti ed acquisto di macchinari per la produzione e l'insilamento dei cippati, per l'essicazione, la vaporizzazione e la preservazione del legname.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
ART. 5
L'importo minimo agevolabile è di lire 20.000.000= e quello massimo di lire 200.000.000=
I prestiti hanno durata quinquennale. I mutui hanno durata decennale.
I prestiti e i mutui sono concessi nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, se a favore degli operatori privati, e del 100%, se a favore degli Enti e delle Cooperative forestali.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
ART. 6
L'ammortamento dei prestiti e dei mutui ha inizio dal giorno di perfezionamento dell'operazione e viene effettuato in rate costanti posticipate.
Nel caso di estinzione anticipata dei prestiti o dei mutui, le rate di concorso regionale vengono corrisposte agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento, a condizione che risulti accertato che i finanziamenti sono stati utilizzati per le finalità per le quali sono stati concessi.
Alla liquidazione del concorso negli interessi, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate al tasso di interesse posticipato praticato dagli istituti di credito nei limiti del tasso di riferimento e le rate a carico dei beneficiari, si provvede in base ad appositi elenchi trimestrali prodotti dagli istituti medesimi.
Il concorso negli interessi può essere anticipato agli istituti di credito attualizzando le rate del concorso medesimo al tasso di riferimento, ridotto dell'1,5%.
PRESIDENTE: All'art. 6 vi è una proposta di soppressione dell'ultimo comma, che metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 nel testo così emendato:
ART. 6
L'ammortamento dei prestiti e dei mutui ha inizio dal giorno di perfezionamento dell'operazione e viene effettuato in rate costanti posticipate.
Nel caso di estinzione anticipata dei prestiti o dei mutui, le rate di concorso regionale vengono corrisposte agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento a condizione che risulti accertato che i finanziamenti sono stati utilizzati per le finalità per le quali sono stati concessi.
Alla liquidazione del concorso negli interessi, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolato al tasso di interesse posticipato praticato dagli istituti di credito nei limiti del tasso di riferimento e le rate a carico dei beneficiari, si provvede ad appositi elenchi trimestrali prodotti dagli istituti medesimi.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
ART. 7
I prestiti e i mutui di cui alla legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
ART. 8
In via transitoria sono ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge anche gli operatori di cui all'art. 3, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già iniziato la costruzione di fabbricati destinati alla prima lavorazione del legname o che abbiano in corso l'acquisto di mezzi e macchinari.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
ART. 9
Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purchè non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10.
ART. 10
La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11.
ART. 11
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue £ 80.000.000 graverà sull'istituendo capitolo n. 28740 "Contributi in conto interessi a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti - Prime rate" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per l'anno 1983 mediante prelievo della somma di £ 80.000.000 dallo stanziamento del capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, Spese di investimento" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 (Allegato n. 8 - Settore I° - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente) che presenta la necessaria disponibilità.
- Per gli anni 1984-85 mediante utilizzo delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi - del bilancio pluriennale 1983/85.
- Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12.
ART. 12
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento
£. 80.000.000=
Variazioni in aumento
Settore 2.2.1. - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente.
Programma 2.2.1.07- Forestazione e difesa dei boschi.
Capitolo 28740 (di nuova istituzione) Contributi in conto interessi a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti - Prime rate - L. R.
£. 80.000.000=
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13.
ART 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Maggioranza: 18
Favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta:
VOTATION A SCRUTIN SECRET
RESULTAT DU VOTE
Présents: 25
Votants: 25
Avis Favorables: 24
Avis contraires: 1
Le Conseil approuve
