Objet du Conseil n. 199 du 25 mars 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 199/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: POTERI E COMPITI DEGLI AGENTI DI VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Si tratta di porre ordine in una disposizione riguardante le sanzioni amministrative concernenti l'esercizio della pesca e le infrazioni eventuali.
Oggi può avvenire che il Consorzio Pesca si trovi disarmato di fronte a certe infrazioni e non possa perseguire i colpevoli. Nel disegno di legge vi è una serie di articoli che specificano le procedure, i massimi ed i minimi delle pene, per i quali non credo serva ulteriore illustrazione.
La Commissione competente ha espresso unanime parere favorevole.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Art. 1
Per l'esercizio di vigilanza ittica gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino regionale e degli altri permessi rilasciati dal Consorzio regionale Pesca, nonché del pescato, a qualsiasi persona trovata in possesso di arnesi atti alla pesca o in esercizio o in attitudine di pesca.
In caso di contestazione di una violazione alle disposizioni previste dal calendario ittico regionale, gli agenti che esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria procedono al ritiro della tessera regionale e degli altri permessi rilasciati dal Consorzio regionale Pesca nonché al sequestro degli arnesi di pesca e del pescato, redigendo verbale e rilasciandone copia al contravventore nei termini stabiliti dall'art. 14 della legge 30.11.1981, n. 689.
Se fra le cose sequestrate si trovi del pesce vivo o morto gli agenti provvedono a liberare in località adatta il pesce vivo e, per quello morto, a redigere un regolare verbale sulla sua destinazione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 21
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
Per la violazione delle disposizioni del calendario ittico regionale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da £. 200.000 a £. 600.000 e la sospensione della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca per 2 anni per:
- chi esercita la pesca senza titolo in acque non qualificate come riserva turistica;
- chi non consente la verifica del carniere, sacco o altro oggetto atto a contenere il pescato o non voglia esibire agli agenti i documenti richiesti;
- chi rimuove, danneggia o comunque rende inidonee al loro fine le tabelle apposte ai sensi delle vigenti leggi;
- chi esercita la pesca in zone in cui sussiste il divieto di pesca;
b) da £. 600.000 a £ .1.500.000 e la revoca definitiva della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca per:
- chi esercita la pesca con esplosivi, sostanze venefiche, elettricità, prosciugamento o deviazione dei corsi d'acqua o durante svasi o asciutte;
c) da £. 100.000 a £ .300.000 e la sospensione della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca per un anno per:
- chi esercita la pesca senza aver regolarmente compilato i prescritti documenti necessari per poter pescare nel territorio della Regione o per la loro manomissione;
- chi fa commercio del pescato;
- chi cattura, senza rilasciarli in libertà, pesci per i quali esiste un divieto, anche temporaneo, di pesca;
- chi esercita la pesca una volta raggiunta la quota stabilita nel calendario ittico;
- chi esercita la pesca con attrezzi o altri mezzi o modi non consentiti;
- chi esercita la pesca nelle riserve turistiche senza il relativo permesso;
- chi esercita la pesca nelle ore o nei giorni non consentiti, ma durante la stagione ittica;
d) da £. 50.000 a £. 150.000 per:
- chi cattura pesci di misura inferiore alla minima prevista senza reimmetterli liberi in acqua;
- chi usa più canne da pesca;
- chi reimmette in acqua pesci di misura;
- chi fa pastura in luoghi non consentiti;
- chi usa più permessi;
- chi stacca irregolarmente il pesce non di misura;
e) da £ .20.000 a £. 60.000 per:
- ogni bollino di controllo non staccato o staccato irregolarmente;
f) da £. 30.000 a £ .90.000 per chi viola altre disposizioni del calendario ittico regionale non espressamente richiamate dal presente articolo.
Oltre all'importo delle sanzioni amministrative il contravventore è tenuto al risarcimento del danno per l'illecita cattura del pesce, stabilito nella seguente misura:
- £. 20.000 per ogni temolo, carpa, anguilla, luccio, trote, salmerino e tinca;
- £. 20.000 per ogni mezzo chilo o sua frazione di alborella, vairone, scardola, triotto, scazzone e altra specie consimile di piccole dimensioni.
Il Consorzio regionale pesca, in casi di particolare gravità delle infrazioni di cui alle lettere d-e-f del presente articolo, potrà provvedere al ritiro della tessera regionale per un periodo comunque non superiore ad un anno.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
Le sanzioni amministrative e i periodi di sospensione della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca per poter esercitare la pesca nel territorio della Regione sono raddoppiati quando:
il contravventore non renda possibile l'immediata identificazione o sequestro dei mezzi di pesca o del pescato mediante fuga o occultamento degli stessi;
vi sia recidiva nella violazione della stessa disposizione di legge.
Quando non sia possibile applicare al contravventore la sospensione della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca, in quanto non ne è socio, le sanzioni amministrative previste alle lettere a-b-c dell'articolo precedente sono maggiorate del 50%.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
I proventi di cui alla presente legge saranno introitati al cap. 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della parte entrata del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli del Bilancio per gli anni successivi.
Si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta:
VOTATION A SCRUTIN SECRET
RESULTAT DU VOTE
Présents et votants: 23
Avis favorables: 21
Avis contraires: 2
Le Conseil approuve
