Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 549 du 29 mai 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 549/IX - Personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale. (Interpellanza).

Presidente: Do lettura dell’interpellanza presentata dal Consigliere Aloisi:

INTERPELLANZA

APPRESO che, il Dott. Augusto ROLLANDIN figura nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale, approvato a partire dal 1985 dalla Giunta regionale ove l’anzianità di servizio si fa risalire addirittura al 26 settembre 1983, data attestata di costituzione del rapporto di impiego;

CONSIDERATO che il Dott. Rollandin non ha mai prestato servizio dopo la sua nomina in seguito a concorso, vigendo l’incompatibilità fra la carica di Assessore alla Sanità rivestita nel 1983 e la funzione di pubblico dipendente (art. 35 Statuto Speciale e legge n. 157 del 1978);

VERIFICATO che, non avendo il Dott. Rollandin preso servizio nel rituale termine di 30 giorni, fissato dalla lettera di incarico, termine non prorogato dall’Amministrazione, era intervenuta, ex lege, la sua decadenza (art. 20 DPR 30.1.1982), e l’Amministrazione, oltre ad aver omesso di deliberare la decadenza stessa, accoglieva invece la sua richiesta di essere collocato in aspettativa per motivi politici, pur non dichiarando nel deliberato (delibera Comitato di Gestione dell’USL n. 939 del 26.9.1983) l’avvenuta assunzione, ma dando atto che, l’assunzione sarebbe avvenuta solo allo scadere del divieto posto alle assunzioni (legge 130/83) senza che alcun atto dell’Amministrazione sia intervenuto a quell’epoca, per rimuovere il blocco;

CONSTATATO che, si è applicato un istituto tipico del rapporto di pubblico impiego ad un soggetto del tutto estraneo all’Amministrazione, in quanto il rapporto d’impiego stesso non si è mai costituito;

CONSIDERATO inoltre che, il provvedimento di concessione di aspettativa è stato adottato il 14.11.1983, con effetto retroattivo al 26.9.1983 dal Dottor Alberto Morelli in veste di coordinatore amministrativo, incarico dal quale il Morelli era decaduto l’1.7.1983 (senza essere mai più stato rinnovato fino ad oggi), dopo che la precedente nomina provvisoria a tale funzione era stata censurata dalla Co.Re.Co. e che pertanto il provvedimento "de quo" è privo di validità giuridica non potendosi invocare "la prorogatio" di una funzione per la quale l’interessato non aveva e non ha nè titoli nè requisiti;

VISTO infine che, l’Amministrazione dell’USL versa regolarmente i contributi ai fini di liquidazione e pensione a favore del Dottor Augusto ROLLANDIN;

tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale del MSI-DN

INTERPELLA

l’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale per conoscere:

1) quali determinazioni intende assumere ed in quali sedi di fronte alle gravi irregolarità suesposte, per ripristinare il rispetto della legalità, sia con riferimento alla posizione del Dott. Rollandin, sia in relazione a quella dei componenti del Comitato di gestione dell’U.S.L. nonchè del Dott. Morelli e dei relativi operatori.

Presidente: Vorrei ricordare al Consigliere Aloisi che si tratta di un argomento di carattere politico generale quello che ha sollevato con la sua interpellanza, se però, trattandosi di persona, intende fare degli apprezzamenti particolari, ricordo che in questo caso deve chiedere la seduta segreta.

Ha chiesto di illustrare l’interpellanza il Consigliere Aloisi, ne ha facoltà.

Aloisi (MSI): Ringrazio il Presidente di questa precisazione. Non penso di fare riferimento a persone in modo particolare, c’è un personaggio che eventualmente è responsabile del settore amministrativo regionale della sanità, per cui penso che citando il suo nome non sia un fatto di carattere personale. Mi riferisco al dottore Morelli.

Il motivo di questa interpellanza sta nel fatto che scorrendo i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ho trovato inserito in questo elenco anche il nome del Dott. Rollandin, attuale Presidente della Giunta, nella qualifica di veterinario condotto, veterinario collaboratore, con data di decorrenza del rapporto di impiego del 26 settembre 1983. Questo è in contrasto con il fatto ben noto, e cioè che l’attuale Presidente della Giunta, Dott. Rollandin, non ha mai prestato servizio nell’USL.

I ruoli citati dal 1985 al 1987 sono stati approvati con delibere della Giunta regionale assunte anche con il voto favorevole del Presidente della Giunta.

Una rapida consultazione delle delibere dell’USL permette di ricostruire una vicenda che ha in parte dell’incredibile, e la memoria è corsa subito ad un recente passato, quando fece scalpore la vicenda del concorso per un posto di veterinario comunale espletato e vinto nel 1978 dal Dott. Rollandin, ma la cui graduatoria, contenuta in un decreto riportato sul foglio annunci legali (DPG n. 345 del 10.7.78) fu pubblicata solo 4 anni dopo, cioè nel 1982. La conseguenza di questo è che per molto tempo il posto è stato occupato interinalmente, a partire dall’aprile del 1980, da un altro sanitario, secondo in graduatoria, che non ottenne di essere inserito in ruolo al posto del vincitore che non aveva preso servizio.

Nel 1981 l’allora Presidente della Giunta Andrione, rispondendo ad una precisa richiesta dell’Amministrazione comunale circa il mancato inserimento del Dott. Rollandin nei ruoli nominativi regionali dell’USL, dichiarava l’impossibilità di tale inserimento in quanto non erano stati posti in essere gli elementi costitutivi del rapporto di impiego, ma che qualora in futuro si fosse concretizzato tale rapporto, il Dott. Rollandin sarebbe stato inserito nei ruoli.

Questi sono i fatti noti al pubblico, per essere stati a quel tempo oggetto di polemiche, che sono stati anche oggetto di una denuncia che è stata presentata dal sottoscritto nel 1983.

Cosa è accaduto dopo? Successivamente alla pubblicazione della graduatoria del concorso, finalmente avvenuta sul n. 19, parte IIa, del Bollettino Ufficiale del 25.10.82, veniva adottata la delibera di Giunta n. 3802 del 10.6.1983, con la nomina formale del Dott. Rollandin, il conferimento del posto e la sua assegnazione all’USL. In stretta successione a tale provvedimento, il Presidente della Giunta comunicava all’interessato l’avvenuta nomina, invitandolo a prendere servizio nel termine rituale perentorio di trenta giorni. A riscontro della comunicazione il Dott. Rollandin, anzichè prendere servizio, chiedeva in data 11.8.1983 di essere posto in aspettativa senza assegni per tutta la durata del suo mandato politico. Il Dott. Rollandin era infatti a quell’epoca Assessore alla Sanità, posizione incompatibile con qualsiasi altro pubblico ufficio, in base all’art. 35 dello statuto speciale; l’incompatibilità era ed è ancora sancita dall’art. 6 della legge n. 1257 del 1962, modificata ed integrata dagli artt. 4 e 5 della legge nazionale 157 del '78. Prendere servizio avrebbe significato rinunciare alla carica di Assessore alla Sanità.

Nel settembre 1983, quando già era scaduto il termine di 30 giorni per prendere servizio senza che alcuna procedura di proroga fosse stata avviata ai sensi dell’art. 20 del DPR 30.1.1982, l’USL, invece che dichiarare l’avvenuta automatica decadenza, assumeva la delibera n. 939 del 26.9.83, con la quale dava atto che il Dott. Rollandin era stato nominato al posto di organico vacante con provvedimento della Giunta regionale, ben guardandosi dal dichiarare che l’interessato avesse preso servizio, condizione essenziale per l’instaurarsi del rapporto di lavoro.

Dava inoltre atto che l’interessato avrebbe potuto essere assunto solo allo scadere del blocco delle assunzioni, operante dall’aprile dello stesso anno in forza della legge n. 130, blocco formalmente superato da un provvedimento dell’Amministrazione regionale solo nel 1987.

Anche in questo frangente l’USL non ha inoltrato all’Amministrazione regionale alcuna richiesta finalizzata a consentire il superamento del blocco, nè l’Amministrazione regionale ha assunto all’epoca iniziative in tal senso.

Infine, la stessa deliberazione disponeva di accogliere la richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Rollandin; quest’ultimo punto della deliberazione veniva però annullato dalla Co.re.co in data 20.10.1983, per incompetenza del comitato di gestione ad assumere tale provvedimento.

E’ da allora che entra in scena il Dott. Morelli, in veste di coordinatore amministrativo dell’USL, adottando il provvedimento n. 1 del 14.11.1983, con il quale collocava il Dott. Rollandin in aspettativa senza assegni, con effetto retroattivo al 26.9.1983, data della deliberazione n. 939 di nomina al posto vacante di veterinario condotto.

Da allora l’USL, benchè il Dott. Rollandin non abbia mai preso servizio, paga regolarmente i contributi compresa la quota a carico dell’interessato ai fini della liquidazione e della pensione.

Il fatto esposto merita alcune considerazioni:

1 - l’USL non ha dichiarato la decadenza del Dott. Rollandin, come previsto dalla legge, per non avere lo stesso preso servizio nei termini stabiliti e non prorogati;

2 - l’USL ha applicato al Dott. Rollandin l’istituto dell’aspettativa per motivi politici che presuppone l’avvenuta costituzione del rapporto di lavoro, che invece non è mai stato posto in essere dall’interessato, in quanto non ha mai preso servizio;

3 - nel ruolo nominativo regionale, allegato e parte integrante delle delibere della Giunta regionale n. 7949 del 2.9.1988, n. 337 del 24.5.1985 e n. 10458 del 27.11.1987, si attesta che il Dott. Rollandin ha instaurato il rapporto di impiego in data 26.9.1983. Tale dichiarazione è in palese contrasto con il fatto che il Dott. Rollandin, non avendo preso servizio, ha fatto venir meno il presupposto della costituzione del rapporto di impiego;

4 - il provvedimento assunto dal Dott. Morelli è privo di validità giuridica, in quanto il funzionario all’epoca era, come lo è tutt’ora, sprovvisto della legittimazione ad assumere atti propri del coordinatore amministrativo; l’incarico infatti precedentemente conferitogli con delibera n. 1081 del 29.12.1982 ha carattere eccezionale e provvisorio dopo che un precedente atto di nomina era stato annullato dalla Co.Re.Co per le illegittimità che comportava. Infatti aveva validità solo fino al 30.6.1983.

Tale nomina non è più stata rinnovata per il permanere della carenza dei requisiti richiesti. Lo stesso Assessore alla Sanità il 9.12.88 ha dichiarato in una risposta scritta ad una interrogazione consiliare del sottoscritto che, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale del dott. Morelli e in rapporto alla normativa contrattuale, l’USL ha implicitamente riconosciuto che non sussistono elementi per inquadrare lo stesso nella figura professionale del dirigente direttore, presupposto per fare il coordinatore amministrativo.

L’aver più volte denunciato le gravi irregolarità ed alterazioni della realtà documentale, in forza delle quali l’amministrazione dell’USL e l’Assessorato alla Sanità mantengono in un posto e ad una posizione funzionale indebita il funzionario, già condannato in prima e seconda istanza per un falso in certificazione amministrativa, finalizzata ad ottenere la qualifica funzionale superiore che oggi ricopre, ci esonera dal dilungarci su questo punto.

Perchè tutta questa elencazione di fatti, di citazione di delibere, di documentazione? Semplicemente perchè ci troviamo di fronte ad una posizione illegittima ed irregolare assunta dal Dott. Morelli per favorire la posizione personale del Presidente della Giunta, mettendo quest’ultimo in aspettativa e versando i relativi contributi pensionistici.

Ho tutta la documentazione a dimostrazione di quello che ho citato, pertanto invito l’Assessore, senza voler assolutamente strumentalizzare o perseguitare nessuno, a chiarire questo aspetto. In base alla documentazione in mio possesso la posizione è irregolare e illegittima, quindi invito l’Assessore a darmi una risposta obiettiva, citando però anche le leggi e i documenti da me citati, altrimenti il discorso rimane comunque in piedi e mio malgrado dovrò provvedere in altro modo a sostenere questa mia tesi.

La ringrazio.

Presidente: Ha chiesto di parlare l’Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Lanièce, ne ha facoltà.

Lanièce (DC): L’interpellante ripropone le proprie deduzioni personali sulla posizione di impiego presso l’USL del Dott. Morelli, nonostante le esaurienti risposte fornite anche ad organi nazionali su precedenti analoghe interpellanze ed interrogazioni anche parlamentari, ove sono state indicate inequivocabilmente le determinazioni assunte in proposito per le rispettive competenze dall’Assessorato, dalla Giunta regionale e dal Comitato di gestione dell’USL.

Quanto alla posizione del Dott. Augusto Rollandin, con riferimento alla sua iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale addetto all’USL della Valle d’Aosta, ed alla carica di Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza sociale, rivestita nel 1983, si rileva che anch’essa è già stata oggetto di analoghe interrogazioni e di interpellanze, ed anche in tale caso sono stati forniti per iscritto elementi che confermano la conformità dei provvedimenti adottati alle vigenti disposizioni in materia.

Ciò premesso si osserva che il vigente ordinamento del personale del SSN distingue il momento della nomina agli effetti giuridici da quello della nomina agli effetti economici. Com’è noto, l’istituto della decadenza disciplinato dall’art. 20 del DM 30.1.1982 non ricomprende particolari e temporanee situazioni soggettive di vincitori di pubblici concorsi, che possono ricadere nell’ambito di applicazione di norme speciali che investono la generalità dei cittadini, rivolte a conservare per un certo periodo di tempo il diritto conseguito a mezzo di concorso di accedere alla pubblica amministrazione.

Peraltro il Consigliere interpellante non ricorda che analoga procedura è adottata nei casi in cui i vincitori di concorso si trovano in altre situazioni, che non consentono l’inizio del servizio effettivo nei termini previsti dall’art. 20 del DM 30.1.1982.

Così come interpreta l’interpellante, la norma farebbe decadere dall’assunzione anche le gestanti e i cittadini che stanno assolvendo l’obbligo di leva, se non ci fosse questa possibilità di derogare.

Che nel caso non sia stato applicato semplicemente un istituto tipico del rapporto di pubblico impiego, è confermato dal fatto che gli atti del collocamento in aspettativa per mandato politico richiamano le disposizioni di legge in base alle quali sono stati assunti (legge 5.8.1962, n. 1257; legge 5.5.1978, n. 157; legge 12.12.1966, n. 1078; legge 27.12.1985, n. 816).

Si evidenzia inoltre che gli atti adottati in proposito dagli organi dell’USL sono stati regolarmente resi esecutivi, così come il provvedimento di iscrizione del Dott. Augusto Rollandin nei ruoli nominativi regionali del personale del SSN, atto fra l’altro pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed avverso il quale non è pervenuta alcuna opposizione. Quindi, la pubblicazione ufficiale dei ruoli non è stata impugnata da nessuno, pertanto riteniamo che sia più che regolare.

Giova infine citare quanto a suo tempo detto in proposito dal Segretario Generale della Regione: "Si deve osservare che l’eventuale inserimento del vincitore del concorso in questione fra il personale dell’USL non intaccherebbe i motivi, in questo caso sopravvenuti, di eleggibilità a Consigliere regionale, data l’inequivoca disposizione dell’art. 6 della legge 5.8.1962, n. 1257, come modificata dalla legge 5.5.1978, n. 157. Infatti l’art. 39 della LR 22.1.1980, n. 2, include l’USL della Valle d’Aosta fra gli enti sottoposti alla vigilanza della Regione, fermo restando, poi, che la legge 23.4.1981, n. 154, non è applicabile al Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Appare evidente che l’applicazione delle disposizioni concernenti i dipendenti delle USL della Valle d’Aosta in ordine alle cariche di cui all’art. 8 della legge medesima non è rilevante nel caso in esame, e pertanto non è possibile fare riferimento alla procedura prevista dall’art. 9 della legge stessa".

Presidente: Ha chiesto di parlare il Consigliere Aloisi, ne ha facoltà.

Aloisi (MSI): Sono rimasto stupito nel sentire le dichiarazioni dell’Assessore. Mi rendo conto che probabilmente un’alta personalità ha preparato questo intervento (se ho ben capito il Dott. Barbagallo), però è nettamente in contrasto con le leggi. Qui non ci siamo assolutamente capiti.

La situazione è molto diversa da quella che viene illustrata dall’Assessore: qui non si tratta di una messa in aspettativa per un dipendente già in servizio, ma si tratta di una persona che non ha mai preso servizio e quindi non può essere messa in aspettativa perchè non c’è un rapporto di impiego. Questa è la differenza.

Rispetto alla questione della decadenza, il DM del 31.1.1982 che è stato citato dice: "Colui che senza giustificato motivo non assume servizio (quindi, ha vinto il concorso e non assume il servizio) entro trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, decade dalla nomina".

Se non c’è la presa di servizio non c’è rapporto di lavoro, se non c’è rapporto di lavoro non può esserci l’aspettativa, retribuendo l’indennità pensionistica e di malattia. C’è inoltre la legge che lei ha citato sulla ineleggibilità; a monte di tutto c’è anche una posizione di ineleggibilità, perchè in base all’art. 35 dello Statuto speciale c’è ineleggibilità fra la carica ricoperta di veterinario condotto di Aosta e la carica di Assessore, per cui già a quel momento bisognava optare per una soluzione o per l’altra. Su questo punto c’è stata una denuncia che rimane tuttora nei cassetti, per cui non si è più saputo nulla.

Quindi, sono assolutamente insoddisfatto delle risposte dell’Assessore, anche perchè dice esattamente il contrario di quello che citano le leggi; pertanto mi riservo di valutare attentamente questa posizione e di prendere ulteriori iniziative.