Objet du Conseil n. 306 du 14 juillet 1976 - Verbale
OGGETTO N. 306/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale".
Il Vice Presidente PERRUCHON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 luglio 1976:
Nel mese di ottobre dello scorso anno una interpellanza al Consiglio regionale sollecitava, in definitiva, la Giunta regionale a promuovere una revisione della legge regionale 15 novembre 1964, n. 22, che prevedeva la concessione di un sussidio giornaliero di L. 200 ai tubercolotici poveri, ricoverati in sanatorio.
Nella risposta all'interpellanza l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale illustrava le ragioni che concorrevano a determinare una sopravvenuta disapplicabilità della legge regionale sopracitata e si impegnava per l'esame del problema, con l'obiettivo di procedere ad una radicale revisione della normativa regionale in materia di assistenza economica ai tubercolotici.
ASSISTENZE IN ATTO A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI.
A) Le persone soggette all''assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi presso l'I.N.P.S. hanno attualmente diritto alle seguenti prestazioni assistenziali:
1) un'indennità giornaliera, durante la degenza in sanatorio o durante la cura ambulatoriale, di lire 1.870;
2) un'indennità post-sanatoriale di lire 3.117 al giorno per 24 mesi;
3) un assegno di sostentamento, a determinate condizioni di invalidità e successivamente all'indennità post-sanatoriale, di lire 40.000 al mese.
Le prime due provvidenze sono erogate nella misura ridotta del 50% circa per i familiari degli assicurati I.N.P.S.
Gli importi dei benefici sono collegati alla dinamica del costo della vita, analogamente alle pensioni.
B) A coloro che non siano assicurati all'I.N.P.S. e che versino in stato di povertà il Ministero della Sanità, tramite i Consorzi Antitubercolari, corrisponde un 'indennità di ricovero e post-sanatoriale i cui importi sono sensibilmente inferiori a quelli previsti dall'I.N.P.S.
Concetti informatori del disegno di legge regionale in materia di assistenza ai tubercolotici.
Il principio informatore del disegno di legge regionale in materia consiste nel garantire a tutti i cittadini valdostani, colpiti da tbc, trattamenti assistenziali del tutto analoghi, nelle forme e nei limiti temporali, a quelli previsti dalle leggi statali per gli assicurati presso l'I.N.P.S.
La normativa opera, pertanto, in primo luogo a favore di coloro che siano privi di ogni tutela assistenziale specifica (coltivatori diretti, artigiani, commercianti, invalidi disoccupati, ecc.).
Si deve, in proposito, precisare che il numero degli assistibili è assai limitato (una/due decine all'anno); ciò è dovuto al fatto che il titolo alle assistenze economiche dell'I.N.P.S. è stato recentemente esteso a tutti coloro che possano vantare almeno un periodo di contribuzione di un anno nell'arco della vita.
In secondo luogo la legge regionale interviene, in forma "integrativa", per coloro che fruiscono di trattamenti assistenziali (ridotti rispetto a quelli dell'I.N.P.S.) da parte del Ministero della Sanità.
La Giunta regionale, inoltre, ha reputato opportuno demandare al Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale in esame, sia perché detto Ente è deputato istituzionalmente alla prevenzione e cura della malattia tubercolare sia perché i suoi uffici amministrativi sono a conoscenza dei nominativi degli ammalati e perché già corrispondono loro le provvidenze del Ministero della Sanità.
I contenuti del disegno di legge regionale sono stati discussi con gli Enti e gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale dei lavoratori, i quali hanno espresso parere favorevole alla impostazione prospettata.
La Giunta propone, quindi al Consiglio regionale di approvare l'unito disegno di legge regionale concernente la estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento}
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ introduce brevemente l'argomento.
Il Consigliere POLLICINI afferma che il reparto malattie infettive dell'Ente Ospedaliero regionale è ospitato in locali assolutamente inadatti e sollecita pertanto la Giunta a voler provvedere in merito.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ informa che la Giunta ha predisposto un programma di ristrutturazione globale dell'Ente Ospedaliero regionale che è stato sottoposto all'Amministrazione dell'Ente.
Il Vice Presidente PERRUCHON, preso atto che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli da 1 a 11.
Si dà atto che gli articoli da 1 a 11 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).
Il Vice Presidente PERRUCHON, dopo aver constatato e comunicato che gli undici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente PERRUCHON accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
Voti favorevoli: venticinque;
Voti contrari: uno.
Il Vice Presidente PERRUCHON, in base all'esito della vocazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale".
---
Disegno di legge regionale n. 223
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...... n.... ESTENSIONE AGLI AFFETTI DA TUBERCOLOSI, NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE PREVISTE PER GLI ASSISTITI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
P R O M U L G A
la seguente legge:
Art. 1
Le provvidenze economiche assistenziali, nelle forme e nei limiti temporali, previste dalle leggi statali a favore delle persone colpite da tubercolosi e soggette alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, sono estese, con decorrenza dal 1 gennaio 1976, agli affetti da tubercolosi, residenti in Valle d'Aosta, che non abbiano titolo alle provvidenze erogare dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Art. 2
Ai soggetti assistibili, che abbiano titolo a trattamenti assistenziali da parte dei consorzi antitubercolari e di altri Enti pubblici, i benefici di cui all'articolo precedente sono ridotti in misura corrispondente ai trattamenti percepiti.
Art. 3
L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento, di cui all'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, modificato dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è effettuato da una commissione sanitaria composta dal Direttore del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta, Presidente, da un medico dell'Ufficio del Medico regionale e da un medico designato dalle locali organizzazioni sindacali confederali, membri.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
Art. 4
Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della presente legge sono demandate al Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta, il quale adotta le norme procedurali previste dalle leggi 14 dicembre 1970, n. 1088 e 6 agosto 1975, n. 419 e precedenti.
Art. 5
Contro la reiezione delle domande di concessione delle provvidenze assistenziali è ammesso ricorso, entro novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.
Per i casi in cui i ricorsi presentati siano motivati dal mancato riconoscimento del diritto all'assegno di cura o di sostentamento, la Giunta regionale si avvale del parere espresso da apposita Commissione composta dal Medico regionale, Presidente, dal Dirigente sanitario della locale sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e da un medico designato dalle locali organizzazioni sindacali confederali, membri.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta.
La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni.
Art. 6
Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti delle Commissioni è corrisposto un gettone di presenza nella misura che verrà fissata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 7
Le spese per la corresponsione dei benefici assistenziali, da sostenere dal Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta, sono rimborsate dalla Regione su presentazione della relativa documentazione. È ammessa la liquidazione di acconti in rate semestrali sulla base dei costi preventivi degli oneri.
Art. 8
È abrogata la legge regionale 15 novembre 1964, n. 22.
Art. 9 (Nonna transitoria)
In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione delle provvidenze economiche assistenziali regionali possono essere inoltrate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
Art. 10
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire venti milioni, graverà sul capitolo 738, che viene istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa dello stesso bilancio e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni futuri.
Art. 11
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in aumento:
Titolo I - Sezione III - Azione ed intervento in campo sociale
Categoria V - Trasferimenti - Assistenza specifica
Cap. 738 Spese per l'assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi - L. 20.000.000
Variazione in diminuzione:
Cap. 206 Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) - L. 20.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Presidente del Consiglio
(Maria Celeste Perruchon)
Il Consigliere Segretario del Consiglio
(Angelo Mappelli)
Il Segretario Rogante
(Costantino Pramotton)
