Objet du Conseil n. 71 du 27 janvier 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 71/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROFILASSI E CURA DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): La relation introductive est suffisamment claire et cherche d'expliquer pourquoi la Junte a présenté ce projet de loi. En effet, depuis longtemps il y a eu un débat sur le système d'activer un relais de prévention à niveau national et à ce sujet on a souvent souligné comme il est indispensable d'intervenir dans tous les domaines et tout particulièrement dans celui des médicaments. J'ai dit même en Commission qu'il y a eu jusqu'à présent des difficultés à cet égard: faute, à niveau national, d'un système qui règle le nombre des médicaments qui sont indispensables ou quand même utiles. En effet, la C.E.E. redigé un circulaire pour inviter les membres à légiférer en matière à niveau national justement pour prévenir toute une série de conséquences que j'ai cherché d'expliquer dans la relation. Il s'agit de conséquences non seulement d'ordre économique pour l'activité directement intéressée, mais surtout pour la question de la santé humaine: on sait très bien qu'un grand nombre de toxicoses sont liées à l'alimentation.
D'autre côté c'est indispensable de prévoir aussi, dans la domaine de la santé animale, une intervention préventive: avec la vaccination on prévoit de réduire toute une série de facteurs négatifs qu'on a dans les plans nationaux et même régionaux. On a demandé la collaboration des associations intéressées et à ce propos je veux annoncer qu'après avoir parlé, ici dans la salle du Conseil, avec M. Lanièce, on a prévu de modifier les articles 3 et 4, pour éviter que les bénéfices de la loi soient, seulement liés aux vétérinaires dépendant de l'USL et non pas aux autres vétérinaires qui agissent en Vallée d'Aoste. Je rappelle enfin que toute une série de maladies neo-natales peuvent, avec une intervention régulière, être évitées.
Au "Istituto Zooprofilattico" on a expérimenté, il y a quelques mois, des nouveaux vaccins qui semblent être très efficaces pour les maladies neo-natales et là je reporte ce que j'ai lu sur la presse: "L'aver individuato questi due virus responsabili della malattia ha consentito la preparazione di un vaccino presso l'Istituto Zooprofilattico che ne ha sperimentato l'efficacia in 73 allevamenti, riuscendo a ridurre la mortalità dal 41% al 2%".
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
FINALITA' - OBIETTIVI
La Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle finalità e dei principi di cui alla legge regionale 11.5.1981, n. 24, al fine di promuovere e favorire la profilassi e la cura delle malattie degli animali, nonchè un razionale e qualificato impiego del farmaco per uso veterinario, predispone un apposito elenco di farmaci e prodotti immunizzanti, approvato e periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale - fatte salve le competenze dello Stato in materia di zooprofilassi - concede agli allevatori residenti in Valle d'Aosta uno sconto nell'acquisto dei farmaci e prodotti immunizzanti inclusi in tale elenco, mediante assunzione a proprio carico del 50% del relativo prezzo di vendita al pubblico, fatti comunque salvi eventuali accordi fra la Regione e le imprese: produttrici dei medicinali.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo n. 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
COMMISSIONE FORMAZIONE ELENCO
Per la predisposizione, gestione ed aggiornamento dell'elenco di cui al precedente articolo è costituita un'apposita commissione tecnica, coordinata dall'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, formata da esperti in materie attinenti l'impiego dei farmaci e prodotti ad uso veterinario, l'assistenza veterinaria, la biologia, nonchè da un veterinario e da un farmacista designati dai rispettivi ordini professionali della Regione.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima.
La Commissione si riunisce con periodicità almeno semestrale ed opera secondo un regolamento predisposto dall'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, sentita la Commissione medesima.
Ai lavori della Commissione possono partecipare con voto consultivo esperti in materie particolari, secondo le procedure previste dal regolamento.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo n. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3 con il 2° comma sostituito dalla proposta che è stata formulata, quindi già nel nuovo testo:
Art. 3
PRELIEVO DEI MEDICINALI IN ELENCO
Al fine di usufruire dei benefici economici di cui al precedente articolo 1, il prelievo dei medicinali inclusi nell'elenco è effettuabile in base a prescrizione redatta in unica copia - su un apposito modulario predisposto dalla Regione - presso le farmacie pubbliche e private convenzionate della Valle d'Aosta.
Il modulario deve recare la dicitura "USL - Servizio di igiene ed assistenza veterinaria" ed è utilizzato esclusivamente dai veterinari residenti ed operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
L'uso del modulario è limitato esclusivamente ai medicinali inclusi in elenco, salvo eventuali altri utilizzi previamente disposti dalla Regione.
Per la consegna dei medicinali inclusi in elenco e la regolamentazione dei rapporti conseguenti con le farmacie, si applicano - previa intesa con l'ordine dei farmacisti della Regione - le modalità e le norme stabilite negli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23.12. 1978, n. 833, in quanto compatibili con la presente legge.
Il prelievo dei medicinali, in conformità a quanto prescritto dal veterinario, è effettuato con pagamento diretto da parte del richiedente del 50% del prezzo di vendita al pubblico del medicinale, quale risulta dalla relativa fustella.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4 con il 10 comma sostituito come da testo distribuito:
Art. 4
FARMACI PRONTO INTERVENTO E PRIMO IMPIEGO
Per l'espletamento di terapie di pronto intervento e di primo trattamento, i veterinari residenti e operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta possono acquistare direttamente nelle farmacie - nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente legge - alcune confezioni di medicinali fra quel-inclusi in elenco e di più corrente uso nelle terapie suddette.
Nel caso di espletamento delle suddette terapie, l'allevatore interessato deve rimborsare direttamente al veterinario l'onere sostenuto per l'acquisto dei medicinali impiegati.
Con periodicità mensile, il veterinario che ha espletato le terapie di cui al presente articolo, trasmette al servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'USL, una distinta particolareggiata dei farmaci usati, redatta su apposito modulo predisposto dall'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
Art. 5
MEDICINALI NON EROGABILI
Salvo quanto previsto dalla presente legge, nessun rimborso o contributo può essere corrisposto per altri farmaci impiegati per uso veterinario o non erogabili ai sensi di provvedimenti statali o della Regione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
Art. 6
ONERI PRESTAZIONI VETERINARIE
Fatti salvi i compensi spettanti ai veterinari per l'effettuazione dei trattamenti immunizzanti obbligatori previsti da disposizioni statali, le prestazioni veterinarie per trattamenti immunizzanti disposti dalla Regione sono a carico della stessa secondo tariffe stabilite dalla Giunta regionale, sentito l'Ordine professionale dei veterinari della Regione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
Art. 7
NORMA FINANZIARIA
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 250.000.000.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul CAP. 33710, di nuova istituzione, della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 e per gli anni successivi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo n. 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.
Art. 8
NORMA FINANZIARIA
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1983:
- quanto a lire 50.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) - settore III - Sicurezza sociale della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983;
- quanto a lire 200.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) "Settore II - Sviluppo economico della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983. Per gli anni 1983 e 1985 al relativo onere si fa fronte con le disponibilità del settore 2.2.2. "Sviluppo economico" programma 2.2.2. "- Zootecnia"..
Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo n. 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27 Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
Art. 9
NORMA FINANZIARIA
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:
CAP. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
L. 50.000.000
CAP. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
L. 200.000.000
VARIAZIONI IN AUMENTO:
CAP. 33710 - Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali
L. 250.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo n. 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10.
Art. 10
NORMA FINALE
Lo stanziamento di lire 5 miliardi, iscritto al settore 2 - Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla L.R. di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983 relativo a "Interventi per la bonifica sanitaria del bestiame" è destinato per lire 200.000.000 alla copertura della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione a scrutinio segreto:
VOTATION A SCRUTIN SECRET
RESULTAT DU VOTE
Présents: 29
Votants: 29
Avis favorables: 28 Avis contraires: 1
Le Conseil approuve
