Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 22 du 12 janvier 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 22/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25.8.1980, N. 43, RECANTE ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER LA VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: Illustra l'oggetto l'Assessore alla Pubblica Istruzione M. Ida Viglino. Ne ha facoltà.

M. Ida VIGLINO - (U.V.): Le Conseil a déjà approuvé la loi régionale qui instituait l'Institut régional de recherche et d'expérimentation, qui - comme vous savez - a commencé ses travaux au début de cette année scolaire. En effet il avait déjà commencé à travailler l'année précédente avec les discussions qui avaient eu lieu au Conseil de Direction de l'Institut et l'élaboration des statuts, qui ont été transmis et qui sont encore à l'étude de la Junte régionale.

De toute façon, l'expérience nous a prouvé que notre loi d'institution doit être complétée et la relation qui accompagne la loi explique pour quel motif nous avons retenu de compléter cette loi avec un article qui prévoit la nomination d'un Vice-Président; il s'agit de l'article 2, que nous avons d'ailleurs rectifié dans la réunion avec la première Commission et qui est plus complexe que celui qui avait été présenté dans la première rédaction de notre loi. C'est pour cela que nous l'avons distribué aux Conseillers. Cet article, qui reprend l'article 3 bis, a été un peu plus développé afin de permettre aux bureaux de l'Assessorat et à l'Assesseur lui-même un meilleur contrôle sur les délibérations de l'I.R.S.A.E. Nous avons même prévu des temps qui ressemblent un peu à ceux que la CO.RE.CO. prévoit lorsque nous avons besoin de demander des éclaircissements.

Il y a ensuite un autre amendement à l'article 3 ter, parce que nous avions oublié de spécifier par qui aurait été nommé le troisième "revisore dei conti". Nous avons conclu que, puisque le premier est nommé par l'Assesseur à l'Instruction Publique, le deuxième par l'Assesseur aux Finances, le troisième aurait été choisi par le Conseil de Direction de l'I.R.S.A.E.

Pour le restant, nous l'avions discuté en 5ème Commission: nous avons éclairci les réserves que quelques Conseillers avaient exprimées et donc je pense que la votation de cette loi ne devrait pas présenter des difficultés.

PRESIDENT: On passe à l'examen des articles. Je donne la lecture de l'article 1:

Art. 1

All'articolo 2 della L.R. 25.8.1980, n. 43, è aggiunto il seguente quarto comma:

"In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno, dopo l'elezione del Presidente".

PRESIDENT; Le Conseil est appelé à voter l'article 1:

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 23

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT: L'article 2 est substitué, vous avez le texte dans l'avis qui a été illustré par l'Assesseur Viglino, donc je donne la lecture de l'article 2 dans le texte modifié:

Art. 2

Dopo l'art. 3 della L.R. 25.8.1980, n. 43, sono inseriti i seguenti:

"Art. 3 bis

Deliberazioni del Consiglio direttivo

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono immediatamente esecutive. Esse devono essere inviate in copia, entro dieci giorni dalla loro adozione, all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, il quale, entro dieci giorni successivi al ricevimento, può annullarle con atto motivato, in caso di illegittimità".

"Art. 3 ter

Revisori dei Conti

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è esercitato da un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, di cui uno designato dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, uno dall'Assessore regionale alle Finanze e uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, da allegarsi ai predetti documenti contabili; possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo dell'Istituto senza diritto di voto; accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili, di cui redigono regolare verbale.

I membri del Collegio sono nominati con Decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione per la durata di cinque anni e possono essere confermati. Il Collegio è presieduto dal rappresentante designato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione".

PRESIDENT; Le Conseil est appelé à voter l'art. 2 dans le texte modifié:

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 23

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT Je donne la lecture de l'art. 3:

Art. 3

Dopo ilcomma dell'art. 4 della legge regionale 25.8.1980, n. 43, viene inserito il seguente:

"I responsabili di sezione scelti al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo devono far parte del personale comandato presso l'Istituto ai sensi del successivo art. 7".

PRESIDENT; Le Conseil est appelé à voter l'art. 3:

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 23

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT: Je donne la lecture de l'art. 4:

Art. 4

L'articolo 7 della legge regionale 25.8.1980, n. 43, è modificato nel modo seguente:

- al 1° comma sono soppresse le parole "ai ruoli regionali del personale amministrativo"

- al 3° comma sono soppresse le parole "o ad altri ruoli di personale regionale".

PRESIDENT: Le Conseil est appelé à voter l'art. 4:

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 23

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT; Je donne la lecture de l'art. 5:

Art. 5

Dopo l'art. 7 della legge regionale 25.8.1980, n. 43, è inserito il seguente:

Art. 7 bis

Personale amministrativo

Per il funzionamento dell'Istituto sono istituiti nell'organico del personale dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione i seguenti posti di ruolo:

- un posto di segretario (quinto livello - ruolo del personale amministrativo);

- un posto di ragioniere (quinto livello - ruolo del personale di ragioneria);

- tre posti di coadiutore (quarto livello - ruolo del personale amministrativo);

- un posto di usciere (secondo livello - ruolo del personale di custodia).

Nei confronti del personale inquadrato nei posti di cui al precedente comma le competenze attribuite dalla vigente normativa regionale ai dirigenti e ai vice dirigenti sono esercitate dal segretario dell'Istituto; gli atti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente sono adottati sentito il preventivo parere del Consiglio direttivo dell'Istituto".

PRESIDENT: Le Conseil est appelé à voter l'art. 5:

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 23

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT: Je donne la lecture de l'art. 6:

Art. 6

Dopo l'art. 14 della legge regionale 25.8.1980, n. 43, è inserito il seguente:

"Art. 14 bis

Indennità di carica, gettoni di presenza

L'importo dell'indennità di carica eventualmente per il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario sarà determinato dal Consiglio direttivo dell'Istituto con onere a carico del bilancio dell'Istituto medesimo in misura non superiore al limite fissato con propria delibera dalla Giunta regionale.

Nel caso di personale distaccato dall'insegnamento l'importo dell'indennità di carica di cui al precedente comma sarà ridotto alla metà.

La misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri, al Segretario dell'Istituto ed ai revisori dei conti per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo dell'Istituto e quella spettante ai membri delle Commissioni interne dell'Istituto medesimo, formalmente costituite con delibera del Consiglio direttivo, sarà determinata nella stessa misura prevista per i corrispondenti incarichi di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419".

PRESIDENT: Le Conseil est appelé à voter l'art. 6:

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants è avis favorables: 23

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT: Je donne la lecture de l'art. 7:

Art. 7

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue £.90.000.000 a decorrere dall'anno 1983, graverà sul capitolo dei bilanci futuri corrispondente al capitolo 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, per gli anni 1983 e 1984 si provvede mediante utilizzo per £ .180.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1-2. personale regionale, del bilancio pluriennale 1982/84.

A decorrere dall'anno 1984 gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENT: Le Conseil est appelé à voter l'art. 7:

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 23

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT: On passe à la votation secrète sur la loi n. 454:

VOTATION A SCRUTIN SECRET

RESULTAT DU VOTE

Présents: 24

Votants: 24

Avis favorables: 22

Avis contraires: 2

Le Conseil approuve