Objet du Conseil n. 644 du 24 novembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 644/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE PER L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO E LA COOPERAZIONE".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod, ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): Penso che tutti abbiano avuto il nuovo testo modificato e corretto: non credo ci sia molto da illustrare. Se qualcuno ha da proporre degli emendamenti, lo pregherei di darmeli.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Minuzzo, ne ha facoltà.
MINUZZO - (P.S.D.I.): Come ha già annunciato l'Assessore Chabod, ho presentato degli emendamenti alla Presidenza del Consiglio, che vorrei brevemente illustrare.
Siamo favorevoli a questi fondi di rotazione, l'unica nostra preoccupazione è che non siano poi sufficientemente alimentati nell'eventualità di un utilizzo maggiore di quello che potrebbe essere previsto dalle aspettative in base alle quali la Giunta regionale ha presentato questo disegno di legge. Infatti, abbiamo avuto l'esperienza dei fondi di rotazione della legge 33, che per diversi anni hanno dovuto rimanere bloccati per il fatto che non vi era la possibilità da parte della Regione di alimentare questo strumento. Ci auguriamo che, diversamente da quanto è successo allora, questi fondi di rotazione vengano finanziati regolarmente. Per venire agli emendamenti che ho presentato e che i Consiglieri hanno davanti a loro, il primo emendamento riguarda l'art. 3, dove alla 3° riga viene specificato che le imprese commerciali aventi diritto al finanziamento devono essere iscritte regolarmente all'Ufficio Registro Ditte, e viene aggiunto che possono usufruire di queste provvidenze gli agenti ed i rappresentanti di Commercio regolarmente iscritti all'Albo regionale. Questo in conseguenza alla legge regionale 28 marzo 1979, n. 14, la quale prevedeva che per la legge 59 potessero utilizzare le provvidenze disposte appunto dalla legge 59 anche gli agenti ed i rappresentanti di Commercio. Sempre all'art. 3 vi è un altro emendamento, alla V° riga, dove si parla di un ammontare massimo pari al 70% dell'investimento ammissibile. Chiedo di sostituire le parole "per un ammontare massimo pari al 70% dell'investimento ammissibile" con "sino all'ammontare di £ 80 milioni". Se poi la Giunta regionale vuole fissare il tetto del 70% per una concorrenza massima di 80 milioni, può benissimo farlo nel regolamento di applicazione perché diversamente, così com'è formulata questa legge, potrebbe avvenire e faccio un esempio limite, che un esercizio commerciale che vuole fare un investimento, usufruendo con questa legge del 70%, può avere sui fondi di rotazione 350 milioni. Mentre ritengo che per le piccole imprese commerciali 80 milioni al momento siano sufficienti. Se poi la Giunta vuol fissare questo tetto del 70%, può farlo nel regolamento.
Ho presentato inoltre un emendamento soppressivo di tutto l'art. 8, là dove si parla del divieto di cumulo, in quanto mi sembra sia una norma troppo restrittiva perché, ipotizzando che una azienda artigiana voglia avviare una attività di movimento terra, il minimo che deve spendere sono 250 milioni. All'art. 1 vediamo che un'azienda artigiana può usufruire di questa legge per un ammontare massimo di 80 milioni, per cui ritengo che se un'impresa artigiana, sia essa commerciale, ha delle garanzie sufficienti per cui può attingere a diversi strumenti di finanziamento a tasso agevolato, possa benissimo farlo, in quanto ci sono già gli Istituti di Credito che si cautelano in questo senso. Ecco perché non vedo la necessità della norma prevista all'art. 8, che ritengo troppo restrittiva. L'art. 15 è conseguente al I° emendamento dell'art. 3 e consiste nell'aggiunta di un punto f), che prevede la presenza fra i componenti della Commissione, di un agente rappresentante di Commercio, designato dalla LAASVARC, che è la libera associazione degli agenti rappresentanti di Commercio che opera in Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Clusaz, ne ha facoltà.
CLUSAZ - (U.V.): Per quanto riguarda l'art. 8, sono perfettamente d'accordo con il Consigliere Minuzzo di abolirlo. Faccio un esempio pratico: un artigiano può attingere all'Artigiancassa 60 milioni e c'è una legge regionale di 20 milioni. Lasciando così com'è l'art. 8, questo artigiano non può prendere una lira da quella legge.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Per quanto riguarda l'art. 8 siamo d'accordo anche noi sul fatto che è perfettamente inutile metterlo, perché in tutte le leggi statali è previsto il divieto di cumulo, quindi sarebbe una ripetizione. Il caso che ha illustrato prima il Consigliere Clusaz potrebbe significare che in certi piccoli finanziamenti da esaminare caso per caso risulti utile ammettere il cumulo. Per quanto riguarda il 1° emendamento dell'art. 3 e quello conseguente dell'art. 15, li accettiamo. Invece con riferimento al 2° emendamento dell'art. 3, preferirei lasciare una percentuale e non mettere sino ad 80 milioni per la stessa ragione per la quale abbiamo abolito l'art. 8; lasciare la massima libertà di apprezzamento del caso particolare che potrebbe essere, facciamo l'esempio piccolo, di 89 milioni, per questo si dice "sino al 70%". Sull'esempio fatto dal Consigliere Minuzzo non è detto che non basti il 20% della valutazione che farà quella Commissione con i dati criteri.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Minuzzo, ne ha facoltà.
MINUZZO - (P.S.D.I.): Sono d'accordo. Volevo chiedere al Presidente della Giunta di mettere la stessa dizione dell'art. 3, e cioè per un ammontare massimo pari al 70% dell'investimento ammissibile, anche all'art. 2, dove si parla dell'ammontare di 80 milioni di lire. Anche in questo caso dovremmo mettere per un ammontare massimo pari al 70% dell'investimento. Non riesco a capire il perché di questa differenziazione e chiedo, se c'è una spiegazione logica, che mi venga fornita.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Quando questa mattina abbiamo sostenuto la necessita di lasciar lavorare le Commissioni, non facevamo delle osservazioni generiche. In questo caso la Commissione ha rivisto completamente un testo proposto dalla Giunta regionale sulla base di un confronto con le categorie, a ragion veduta, esaminando alcuni problemi derivanti dall'applicazione della vecchia legge regionale che concedeva il credito agevolato agli artigiani, ai commercianti ed alle cooperative. La nostra opinione è che questo testo è interessante, ci auguriamo che il funzionamento sia tale da rispondere alle aspirazioni che c'erano in Commissione al momento in cui l'abbiamo steso.
Gli aspetti più importanti, per quello che ci riguarda, sono quelli di tentare un acceleramento delle procedure finora troppo lente, anche perché le banche non avevano nessun interesse a fare troppo in fretta.
La seconda questione di fondamentale importanza riguarda il problema delle garanzie. C'è stata in Commissione la disponibilità della Finaosta ad una minore rigidità nella valutazione delle garanzie delle imprese; a formulazione dell'art. 11 è interessante perché può risolvere il problema delle cooperative difficilmente risolvibile con un rapporto con gli Istituti di Credito. Approfitto del fatto che sono fermo all'art. 11, per illustrare un emendamento che consegno in questo momento. Noi crediamo che qualora la Finaosta per carenza di garanzia chieda alla Giunta di utilizzare eventualmente le procedure dell'art. 5 della legge istitutiva per evitare possibili atteggiamenti di discrezionalità, la Giunta senta anche la Commissione Sviluppo Economico del Consiglio.
Un ultimo aspetto, che ci sembra positivo, del disegno di legge che oggi esaminiamo è quello di aver rivisto i massimali di intervento adeguandoli a quella che è la realtà degli investimenti che oggi vengono fatti da queste imprese. Rispetto agli emendamenti presentati dal Consigliere Minuzzo; oltre naturalmente ad essere d'accordo sul primo emendamento e di conseguenza sulla modifica dell'art. 15 e sull'art. 8 per le ragioni già espresse, siamo un po' dello stesso parere del Consigliere Minuzzo rispetto ala seconda parte dell'art. 3 nel senso che se l'ammontare massimo ammissibile e una percentuale sugli investimenti effettuati viene operata per gli Artigiani, nella stessa misura crediamo debba essere fatta per i Commercianti. E' anche qui un problema di delimitare l'intervento regionale e di non lasciare una discrezionalità che ci sembra eccessiva.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Nessuna difficoltà per sentire la Commissione, di cui alla richiesta di emendamento dell'art. 11.
Per quanto riguarda l'art. 3 non è che voglia difendere questo testo, ma la ratio di una simile formulazione è che normalmente per l'impianto, l'ammodernamento, l'acquisto di laboratori, macchinari, automezzi, attrezzature, 80 milioni di lire sono un plafond praticamente sempre raggiunto; mentre nel caso del commercio la gamma di possibilità è molto più ampia. Riconosco una delle critiche che sono state fatte, che però non mi sembra determinante, ed è che, nei tempi in cui viviamo, queste cifre saranno continuamente cambiate. Dovete però tener presente che questi investimenti sono fatti per un arco temporale breve, normalmente di tre anni.
Perché abbiamo impostato il disegno di legge in questo modo? Per il fatto che, senza voler vincolare nessuno, vogliamo che la legge contenga degli orientamenti per la Finaosta abbastanza precisi. Quindi pregherei se possibile di lasciare il testo così com'è, evidentemente una legge di questo genere è sempre migliorabile, vedremo quali indicazioni ci darà l'esperienza attraverso la Finaosta.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Minuzzo, ne ha facoltà.
MINUZZO - (P.S.D.I.): Sono d'accordo con la proposta fatta dal Presidente della Giunta oltre che sull'emendamento proposto dai Consiglieri del Gruppo comunista.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare, ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Permettetemi di fare una brevissima riflessione sull'iter avuto da questa legge, che è stata ultradiscussa dalla Commissione e per la quale si è arrivati ad un confronto fra a Commissione e la Consulta delle Cooperative. Ne è scaturita un'ipotesi che ha stravolto, auguriamoci tutti in meglio, quella che era la proposta di legge presentata dalla Giunta. Mi fa piacere che il Presidente della Giunta abbia fatto riferimento alla Finaosta, cosa che nell'originale disegno di legge non era espressa in modo così evidente. Ritengo che gli elementi decisamente importanti di questo disegno di legge siano in primo luogo quello di aver sganciato i fondi di rotazione dalle banche, in quanto queste hanno sempre agito soprattutto nel loro interesse, facendo dei lauti guadagni ed usando i fondi di rotazione - e quindi denaro pubblico - per dei fini del tutto funzionali al loro interesse ed alla loro gestione del potere. In ultima analisi erano le banche che stabilivano a chi e quando consentire l'accesso ai fondi di rotazione. Nell'art. 11 appare in modo esplicito il fatto che, avendo privilegiato le banche le garanzie che venivano date dai beni esposti al sole (per adoperare un termine comprensibile a tutti) - pur rimanendo all'interno delle disposizioni di legge anche perché nessuno può prescindervi - e tenuto molto poco in considerazione elementi come la serietà dell'azienda o dell'artigiano o della cooperativa che andava a richiedere questo prestito, e la validità della finalizzazione a cui erano destinati questi finanziamenti, la Finaosta ha invece assicurato - sempre rimanendo anch'essa all'interno delle disposizioni di legge - che avrebbe considerato molto di più questo secondo aspetto. In questo senso ho interpretato il termine di maggiore elasticità usato prima dal Consigliere Tonino, in quanto ritengo sia necessario avere una grossa rigidità nel concedere questi prestiti, ma adottando dei criteri di valutazione che non siano solo la garanzia derivante dal fatto che sono dei beni immobili che garantiscono. Occorre valutare anche le garanzie che derivano dalla serietà dell'iniziativa e dallo spazio di mercato che può essere coperto dall'utilizzo di questo soldi.
Un secondo elemento molto importante è l'introduzione del concetto che anche qualora queste garanzie non siano giudicate sufficienti, sia possibile per queste cooperative poter accedere ugualmente a questi capitali attraverso una valutazione di carattere politico che la seconda parte dell'articolato delinea, ed anche qui non deve trattarsi di una valutazione leggera, ma molto ponderata che tenga conto oltre che della ricchezza che sta alle spalle di queste aziende, di quello che è possibile ricavare attraverso i prestiti che vengono erogati, superando un modo di dire che ho sentito ripetere molto spesso nel corso di questi dibattiti, e cioè che piove sempre sul bagnato. In sostanza, la possibilità di accedere a questi fondi di rotazione era soprattutto per coloro che tutto sommato ne avevano meno bisogno di altri. Per cui ritengo che questo disegno di legge sia positivo, sia tutto da valutare e da modificare sulla base dell'esperienza. Vorrei spendere ancora due parole sul metodo con cui si è arrivati alla stesura di questa legge, che a mio avviso è stata molto corretta in quanto preceduta da un approfondito dibattito ed a volte anche da un duro confronto. Riteniamo pertanto di essere andati parecchio incontro alle esigenze di categorie che tale legge hanno motivato.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod, ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): L'Assessorato è pervenuto alla cifra di 80 milioni per il semplice motivo che avevamo due leggi, una di venti milioni ed una di trenta milioni. Per fare questa legge, come diceva bene anche il Consigliere Carlassare, abbiamo avuto degli incontri con le banche che sappiamo non concedono molto facilmente, oggi come oggi, i finanziamenti, specialmente agli artigiani ed ai commercianti, in quanto gran parte di essi non dà garanzie sufficienti. Per finire, abbiamo pensato alla Finaosta sperando che questa si dimostri la soluzione migliore.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. l.
Art. 1
(Costituzione dei fondi di rotazione)
E' autorizzata la costituzione, presso la Finanziaria regionale Valle d'Aosta (FINAOSTA S.p.A.) di cui alla legge regionale 28.6.1982, n. 16, di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative nei settori dell'artigianato, del commercio e della cooperazione nel territorio della Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
(Fondo di rotazione per l'artigianato)
Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane, possono essere concessi a favore delle imprese artigiane, individuali e societarie, iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane, finanziamenti aventi una durata massima di cinque anni e sino all'ammontare di £ 80 milioni per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di laboratori, macchinario, automezzi e attrezzature necessari all'esercizio delle attività artigianali.
La spesa per l'acquisto di scorte è ammessa sino all'ammontare del venti per cento della spesa ammissibile complessiva. In tal caso i finanziamenti non potranno avere durata superiore a tre anni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
(Fondo di rotazione per il commercio)
Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività commerciali, possono essere concessi a favore di piccole e medie imprese commerciali finanziamenti aventi una durata non superiore a cinque anni per un ammontare massimo pari al settanta per cento dell'investimento ammissibile e per le seguenti finalità:
a) acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione o ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
b) acquisto di attrezzature, arredi, macchinari ed automezzi necessari all'esercizio dell'attività commerciale;
c) acquisto di scorte nella misura massima del venti per cento dell'importo complessivo ammesso a finanziamento. In tal caso i finanziamenti non potranno avere durata superiore a tre anni.
PRESIDENTE: All'art. 3 vi è l'emendamento del Consigliere Minuzzo relativo alla 3° riga, dopo "imprese commerciali" aggiungere "regolarmente iscritte all'Ufficio Registro Ditte, nonché agli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti all'Albo regionale".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 nel testo emendato.
Art. 3
(Fondo di rotazione per il commercio)
Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività commerciali, possono essere concessi a favore di piccole e medie imprese commerciali regolarmente iscritte all'Ufficio Registro Ditte, nonché agli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti all'Albo regionale, finanziamenti aventi una durata non superiore a cinque anni, per un ammontare massimo pari al settanta per cento dell'investimento ammissibile e per le seguenti finalità:
a) acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione o ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio della attività commerciale;
b) acquisto di attrezzature, arredi, macchinari ed automezzi necessari all'esercizio dell'attività commerciale;
c) acquisto di scorte nella misura massima del venti per cento dell'importo complessivo ammesso a finanziamento. In tal caso i finanziamenti non potranno avere durata superiore a tre anni.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
(Imprese ammissibili alle provvidenze)
Sono ammesse a fruire delle provvidenze previste dall'articolo precedente le seguenti imprese esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto in forma fissa ed ambulante, nonché la somministrazione di alimenti e di bevande:
1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto e le associazioni, a condizione che siano costituiti da piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici locali, per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire duecentocinquantamilioni;
2) le cooperative di consumo ed i loro consorzi, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici, per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire duecentocinquantamilioni;
3) le piccole e medie imprese per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire ottantamilioni;
4) le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie ed ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici locali, per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire centocinquantamilioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
(Fondo di rotazione per la cooperazione)
Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo ed il potenziamento della cooperazione, possono essere concessi finanziamenti a cooperative di produzione e lavoro, nonché a cooperative di trasporto e miste con almeno il quaranta per cento di soci lavoratori, iscritte nel registro delle imprese, e nel registro delle cooperative per la Valle d'Aosta, nonché ai consorzi tra le medesime, purché abbiano sede e svolgano la loro attività prevalentemente nel territorio della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
Art. 6
(Interventi ammissibili)
I finanziamenti di cui all'articolo precedente sono concessi per i seguenti investimenti:
a) costruzione, ricostruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di laboratori od opifici, compresa la realizzazione dei servizi, dei depositi e delle aree di servizio necessari all'attività della cooperativa;
b) acquisto dei terreni per la realizzazione delle opere di cui alla lettera a): il finanziamento per l'acquisto dei terreni potrà essere assistito solamente fino a concorrenza di un importo non superiore al venti per cento dell'ammontare dell'investimento;
c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
d) realizzazione di opere e installazione di impianti diretti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, alla salvaguardia dell'ambiente di lavoro, nonché alla tutela delle acque e dell'atmosfera dagli inquinamenti. Qualora tali opere siano realizzate in collaborazione da più società, il finanziamento viene ripartito in proporzione all'entità delle spese sostenute da ciascuna società;
e) acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, anche per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti.
Qualora gli acquisti siano realizzati in collaborazione da più società, si applica il disposto di cui alla precedente lettera d):
f) costruzione dell'abitazione per il custode dell'azienda, purché lo stesso sia socio della cooperativa e che detta abitazione sia parte integrante del complesso degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;
g) formazione di scorte nella misura massima del 30% dell'investimento.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.
Art. 7
(Limite e durata dei finanziamenti)
La quota assistibile del finanziamento previsto nel precedente art. 6 e la durata massima dell'ammortamento sono così determinati:
a) per gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) e f) in lire 400 milioni e per la durata massima di quindici anni;
b) per gli interventi di cui alla lettera e) in £ 500.000.000 e per la durata massima di dieci anni;
c)per gli interventi di cui alla lettera g) in £ 200.000.000 e per la durata massima di tre anni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.
Art. 8
(Divieto di cumulo)
I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici previsti da leggi statali o regionali, aventi per oggetto la stessa quota di investimento.
PRESIDENTE: All'art. 8 vi è un emendamento soppressivo dell'intero articolo.
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9, che diventa art. 8.
Art. 9
(Restituzione della annualità di ammortamento)
Le annualità di ammortamento dei finanziamenti previsti dalla presente legge dovranno essere restituite nei termini indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 7.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10, che diventa art. 9.
Art. 10
(Acconti e estinzione anticipata dei finanziamenti)
Sui finanziamenti di cui agli articoli precedenti potranno essere effettuate erogazioni parziali, al tasso agevolato previsto nella misura determinata dalla Giunta regionale sulla base della documentazione di spesa presentata.
La Regione si riserva il controllo successivo della documentazione e regolarità dell'investimento come dal successivo articolo 18 secondo comma.
I mutuatari potranno estinguere anticipatamente i finanziamenti contratti versando il debito residuo.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11, che diventa art. 10.
Art. 11
(Garanzie)
I mutui agevolati previsti dalla presente legge dovranno essere assistiti da garanzia reale o personale ritenuta idonea dalla Finaosta S.p.A..
Gli interventi finanziari di cui all'art. 5, della presente legge, quando rifiutati dalla FINAOSTA S.p.A., per carenza di garanzia, possono essere ammessi dalla Giunta regionale alla gestione speciale di cui all'art. 5 della legge regionale 28.6.1982, n. 16, purché l'azienda cooperativa rivesta particolare importanza nel tessuto economico-sociale della zona in cui opera.
PRESIDENTE: All'art. 11 vi è l'emendamento presentato dal Consigliere Tonino "sentita la Commissione consiliare per lo Sviluppo Economico".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 così emendato.
Art. 11
(Garanzie)
I mutui agevolati previsti dalla presente legge dovranno essere assistiti da garanzia reale o personale ritenuta idonea dalla FINAOSTA S.p.A..
Gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della presente legge, quando rifiutati dalla FINAOSTA S.p.A. per carenza di garanzia, possono essere ammessi dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per lo Sviluppo Economico, alla gestione speciale di cui all'art. 5 della legge regionale 28.6.1982, n. 16, purché l'azienda cooperativa rivesta particolare importanza nel tessuto economico-sociale della zona in cui opera.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12, che diventa art. 11.
Art. 12
(Dotazione dei fondi di rotazione)
I fondi di rotazione previsti dalla presente legge sono costituiti con una dotazione iniziale complessiva di lire 3.600 milioni, con destinazione dei fondi stessi per lire millecinquecentomilioni agli interventi previsti all'art. 2, per lire milletrecentomilioni agli interventi previsti all'art. 3 e per lire ottocentomilioni agli interventi di cui all'art. 5 della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13, che diventa art. 12.
Art. 13
(Agevolazioni tributarie)
Alla FINAOSTA S.p.A. ed ai beneficiari dei finanziamenti previsti dalla presente legge si applicano, nei limiti delle previsioni delle rispettive norme le agevolazioni tributarie e le altre agevolazioni di cui alle leggi 27.7.1962, n. 1228, 22.7.1966, n. 614, 3.12.1971, n. 1102 ed al D.P.R. 29.9.1973, n. 601, loro modificazioni, ed alle norme ed integrazioni da essi richiamate.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14, che diventa art. 13.
Art. 14
(Finanziamento dei fondi per gli anni successivi al 1982)
I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno alimentati, per gli anni 1983 e seguenti:
a) da appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, ai fondi di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;
b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o a lungo termine contratti a tale scopo;
c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interessi e capitale) e delle relative penali dovute dai mutuatari;
d) dagli interessi maturati sulle giacenze dei fondi stessi;
e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento;
f) da erogazioni a qualsiasi titolo dello Stato, di enti pubblici e di privati.
Ai fondi di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali ed il costo dei servizi prestati dalla FINAOSTA S.p.A. sulla base di apposita convenzione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15, che diventa articolo 14.
Art. 15
(Commissione consultiva)
Le domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge sono sottoposte al parere di un'apposita Commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:
a) dall'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti o suo delegato - Presidente;
b) da due artigiani designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative della Regione;
c) da due commercianti designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative della Regione;
d) da due rappresentanti della cooperazione designati dalla Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines e dalle Organizzazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute e legalmente costituite nella Regione (art. 2 della legge regionale 30.1.1981, n. 5);
e) da un rappresentante della FINAOSTA S.p.A..
PRESIDENTE: All'art. 15 vi è un emendamento che consiste nell'aggiunta di un comma f) del Consigliere Minuzzo: "da un agente e rappresentante di commercio designato dalla LAASVARC - Libera Associazione Autonoma Sindacale Agenti Rappresentanti di Commercio Valle d'Aosta".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 15 nel testo emendato.
Art. 15
(Commissione consultiva)
Le domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge sono sottoposte al parere di un'apposita Commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:
a) dall'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti o suo delegato - Presidente;
b) da due artigiani designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative della Regione;
c) da due commercianti designati dalle Organizzazioni più rappresentative della Regione;
d) da due rappresentanti della cooperazione designati dalla Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines e dalle Organizzazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute e legalmente costituite nella Regione (art. 2 della legge regionale 30.1.1981, n. 5);
e) da un rappresentante della FINAOSTA S.p.A.;
f) da un agente e rappresentante di commercio designato dalla L.A.A.S.V.A.R.C. - Libera Associazione Autonoma Sindacale Agenti Rappresentanti di Commercio Valle d'Aosta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16, che diventa art. 15.
Art. 16
(Deliberazione dei finanziamenti)
La Giunta regionale delibera sui finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi, con conseguente autorizzazione delle operazioni di mutuo, salvo ratifica da parte della FINAOSTA S.p.A. sulla base delle garanzie offerte.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 16.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17, che diventa art. 16.
Art. 17
(Convenzioni per la gestione dei fondi)
La Giunta regionale è autorizzata a costituire i fondi di rotazione di cui all'art. 1 della presente legge, determinandone le modalità di versamento e di prelievo, i parametri generali, i criteri applicativi per la massima efficacia degli interventi, la misura dei tassi di interesse da applicare, nonché le modificazioni dei tassi stessi, anche in dipendenza del verificarsi di variazioni del tasso ufficiale di sconto uguali o superiori all'uno per cento (un punto).
Analogamente si procede ogniqualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della CEE aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.
Nei suddetti casi, la Giunta dà comunicazione delle variazioni di tasso deliberate dalla prima seduta successiva del Consiglio regionale.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad approvare la stipulazione con la FINAOSTA S.p.A. a ciò abilitata, di apposite convenzioni per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione.
Le stipulande Convenzioni dovranno prevedere l'obbligo per la FINAOSTA S.p.A. di comunicare alla Regione tutte le operazioni effettuate sui conti correnti intestati ai Fondi mediante trasmissione alla Regione stessa delle relative lettere contabili nonché degli estratti conto mensili.
La FINAOSTA presso la quale sono costituiti i fondi di rotazione deve tenere gestioni separate, con apertura per ciascun tipo di intervento di apposito conto (gestione fondi di rotazione).
Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, dovrà essere allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione costituiti ai sensi della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18, che diventa art. 17.
Art. 18
(Controlli contabili)
L'Assessorato regionale alle Finanze, avvalendosi dei dati forniti dalla FINAOSTA S.p.A., provvederà al controllo amministrativo e contabile dei finanziamenti agevolati concessi a termine della presente legge.
L'Assessorato all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, provvederà al controllo tecnico delle opere, attrezzature o impianti e della regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari dovranno consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale.
In caso di comprovata irregolarità la Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente, potrà richiedere l'immediata estinzione del mutuo.
La FINAOSTA S.p.A. potrà, in caso di necessità, provvedere direttamente a richiedere all'autorità giudiziaria l'adozione di provvedimenti cautelari o Conservativi urgenti, dandone immediata notizia all'Assessorato regionale delle Finanze.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 18.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19, che diventa art. 18.
Art. 19
(Vincoli)
Gli immobili, le opere ed i mobili che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla presente legge non possono mutare la destinazione, per la quale venne concessa la provvidenza, per la durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma precedente, il mutuatario dovrà rimborsare anticipatamente e immediatamente il mutuo e versare, altresì, a titolo penale, una somma pari al 40% del debito residuo.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 19.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20, che diventa art. 19.
Art. 20
(Priorità)
Le imprese artigiane e commerciali, singole o societarie, e le cooperative in cui almeno il 15% degli addetti sia rappresentato da soggetti portatori di handicap, sono ammesse con priorità rispetto ad altre imprese alle agevolazioni previste dalla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 20.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21, che diventa art. 20.
Art. 21
(Norma finanziaria)
L'onere complessivo di £ 3.600 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge graverà sui cap. 35600, 36650 e 36950 di nuova istituzione nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1982.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" (allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo economico) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 21.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22, che diventa art. 21.
Art. 22
(Variazioni al bilancio di previsione)
Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
a) variazione in diminuzione
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
£ 3.600.000.000
b) variazioni in aumento:
Cap. 35600 - (di nuova istituzione) Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione istituito per la cooperazione
L.R. 1982, n.
£ 800.000.000
Cap. 36650 - (di nuova istituzione) Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per l'artigianato
L.R. 1982, n.
£ 1.500.000.000
Cap. 36950 - (di nuova istituzione) spese per i finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per il commercio
L.R. 1982, n.
£ 1.300.000.000
Totale £ 3.600.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 22.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23, che diventa art. 22.
Art. 23
(Dichiarazione d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 23.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Maggioranza: 18
Favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: La seduta è sospesa, i lavori riprenderanno alle ore 9,30 precise domani.
La seduta termina alle ore 19,57.
