Objet du Conseil n. 636 du 24 novembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 636/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 FEBBRAIO 1982, N. 182".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Chiedo l'attenzione dei Consiglieri su questo disegno di legge, perché vorrei che fosse loro ben chiara la spiegazione. Se fosse possibile all'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey di venire qui e sentire quanto la Giunta ha da dire sugli emendamenti che sono stati presentati e che cosa ritiene di dover respingere.
Si tratta di una legge dello Stato in base alla quale, dopo la soppressione di alcuni Enti dichiarati inutili, il personale di questi ultimi deve obbligatoriamente essere assunto dalle Regioni. Per quanto riguarda la Valle Aosta, si tratta di 12 persone, anzi 11 perché una di esse è fuori ruolo e, così com'è stato fatto da tutte le altre Regioni, la Giunta ha predisposto un progetto di legge che, in sostanza, contempla le seguenti procedure: calcolo del maturato economico raggiunto alla data dell'inquadramento, incasellamento di questo maturato economico per personale che proviene da un tipo di carriera dove non esiste la carriera aperta nella corrispondente casella di un organico, quello regionale, ove invece tale carriera esiste. Di conseguenza, riconoscimento di quanto oggi percepito e collocamento a quella anzianità che, nella Regione, corrisponde a quel tipo di trattamento economico nel livello specifico. Per fare un esempio, se la persona in questione guadagna oggi £ 6.966.000, viene inserita, perché in possesso di un dato titolo di studio e svolge determinate funzioni, al V° livello regionale con 7.039.536 lire, 19 anni e 2 mesi di servizio. Il che vuol dire che da qui a dieci mesi avrà l'ultimo scatto di anzianità. A noi questo sembra essere l'unico modo onesto sia nei confronti di chi proviene da un'altra carriera, sia nei confronti invece di chi è dipendente regionale. Di conseguenza, non vi è nessuno che non abbia dei vantaggi in quanto si apre per lui in un periodo più breve una carriera aperta che è quella regionale.
La legge che abbiamo preparato è fatta su questa base e tiene conto della legge dello Stato che dà alle Regioni la possibilità di scegliere il tipo di inquadramento, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, come riportato sulla Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1979, n. 81. Tutte le Regioni hanno scelto questa strada - almeno a quanto mi risulta - perché si sono preoccupate di mantenere un giusto equilibrio fra questi nuovi dipendenti, che vengono assunti a seguito di una regola generale dopo la soppressione degli Enti preesistenti, ed i propri. Le altre norme sono consequenziali, applicheremo a questo personale anche la recente legge votata da questo Consiglio qualche giorno fa, che prevede l'aumento del 10% al personale regionale come acconto. Non appena ritornerà approvata, e di conseguenza applicando anche questo acconto, vi sarà un ulteriore beneficio rispetto a quelle carriere del parastato che si sviluppano senza offrire né la carriera aperta né certi benefici.
Io credo che su questa posizione i Consiglieri regionali abbiano ampia materia per meditare e per mantenere una "partium dicio" fra tutti i dipendenti regionali, siano essi provenienti da altri Enti od assunti sin dall'inizio dall'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, è aperta la discussione generale. Faccio presente che alla Presidenza è stata presentata una lista di emendamenti da parte dei Consiglieri Lustrissy, Martin, De Grandis, Lanièce, Maquignaz, Lanivi e Nebbia.
Ha chiesto di illustrare gli emendamenti il Consigliere Lustrissy, ne ha facoltà.
LUSTRISSY - (D.P.): La Commissione Affari Generali ha discusso lungamente questo provvedimento anche con il rappresentante dell'Ufficio del Personale inviato dal Presidente della Giunta, al fine di capire bene qual era il meccanismo che si voleva porre in essere con questo disegno di legge.
Poi in sede di discussione, la Commissione aveva incaricato alcuni Consiglieri, membri della Commissione, di elaborare delle proposte di emendamento al disegno di legge proposto dalla Giunta, in quanto si ritiene - almeno da parte dei presentatori degli emendamenti - che il progetto di legge presentato dalla Giunta debba essere modificato e dirò subito il perché.
Una prima proposta di emendamenti si riferisce alla normativa in se stessa. C'è un problema di congruenza legislativa in rapporto al disposto dell'articolo 79 del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta".
C'è un Ente che è stato privatizzato, ci sono altri Enti che sono stati disciolti perché le funzioni sono state trasferite alle Regioni con il DPR 616, per cui non si tratta di Enti inutili ma di Enti soppressi, in quanto le relative competenze sono state trasferite alle singole Regioni che dovranno poi esercitarle con le modalità che esse stesse stabiliranno. Quindi è l'art. 79 che detta in pratica le modalità di questo trasferimento. Orbene, all'art. 79, II° comma, si prevede che la Regione predisponga un disegno di legge per collocamento in un ruolo speciale provvisorio di questo personale, per cui non può trattarsi di un ruolo ad esaurimento, ma deve essere un ruolo speciale che trova la sua logica nel penultimo comma, nel quale è stabilito che successivamente, con legge regionale, la Regione provvede al riordino delle funzioni trasferite, assegnandole ai singoli uffici della propria organizzazione amministrativa; in quell'occasione il personale che è stato inserito in quel ruolo speciale provvisorio deve venire assegnato definitivamente agli uffici ed inserito nel ruolo ordinario dell'Amministrazione regionale, per cui i tempi previsti dalla legge sono due. Questo primo provvedimento di ruolo speciale provvisorio deve essere adottato entro sei mesi e siamo nei termini previsti in quanto mi pare che il D.P.R. sia entrato in vigore il 12 maggio 1982, per cui il provvedimento è tempestivo.
Per quanto riguarda il merito degli emendamenti proposti, essi in sostanza affermano il principio che a questo personale assunto nei ruoli dell'Amministrazione regionale debba essere riconosciuta l'intera anzianità, giuridica e economica, maturata complessivamente sia nell'Ente di provenienza sia nel periodo di transizione in servizio presso l'Amministrazione regionale per alcuni, e definitivamente dalla data di ingresso nel ruolo speciale provvisorio prefissata dall'entrata in vigore del D.P.R. Perché questa proposta si differenzia da quella illustrata prima dal Presidente della Giunta?
Noi dobbiamo considerare che l'attuale status giuridico ed economico dei dipendenti regionali fa riferimento alla legge n. 18/80, nella quale si è rivista la normativa precedente e si è stabilito un principio generale per quanto riguarda l'ordinamento giuridico del personale regionale, che è quello contenuto all'art. 6 della legge sopracitata, nel quale è previsto che il servizio prestato alle dipendenze dello Stato e di altri Enti pubblici e Centri di ricerca debba essere valutato per intero nel caso di servizio prestato in posti di carriera corrispondente o superiore a quella in cui l'interessato è inquadrato nei ruoli regionali e nella misura del 50% nella carriera inferiore. Con questo provvedimento si è creato un punto fermo: tutti coloro che si trovavano in servizio presso l'Amministrazione regionale in quel momento, anche provenienti da altre Amministrazioni, hanno avuto riconoscimento completo dell'anzianità maturata negli altri Enti pubblici presso i quali essi avevano prestato servizio. Con provvedimenti successivi, e precisamente con legge regionale 11 agosto 1981, n. 61, sono stati trasferiti alla Regione nuovi dipendenti provenienti da altri Enti soppressi, ai quali è stata riconosciuta successivamente, come previsto dall'art. 6 della legge 18/80, che aveva stabilito questo principio, l'intera anzianità giuridica maturata nell'Ente di provenienza, per cui se si operasse oggi, nel corso di questo trasferimento, una distinzione nei confronti del personale che viene trasferito e che era in servizio presso questi Enti soppressi, di fatto si costituirebbe una disparità di trattamento che potrebbe dare luogo e darà certamente luogo ad un contenzioso. Credo che il primo compito del Consiglio regionale sia soprattutto quello di esaminare attentamente le situazioni e di fare il possibile per evitare disparità di trattamento fra dipendenti regionali, soprattutto in considerazione del caos che esiste nelle Amministrazioni pubbliche, malgrado le proposte di normative di leggi-quadro per quanto riguarda il pubblico impiego.
I dipendenti provenienti da questi Enti non hanno iniziato il loro rapporto di lavoro con il trasferimento alla Regione ma, a suo tempo, hanno sostenuto il relativo concorso per l'ingresso in un Ente pubblico e lì hanno svolto la loro carriera: non è certo colpa loro se lo Stato, in vista dell'attuazione delle Regioni; ha assunto dei provvedimenti di riorganizzazione dell'apparato amministrativo per cui questo personale dipendente si è trovato immesso nei ruoli regionali. E' questo il senso dell'emendamento che è stato presentato a modifica del II° comma dell'art. 2 del provvedimento propostoci dalla Giunta, nel quale si tende a riconoscere a questi dipendenti l'anzianità giuridica solo agli effetti della partecipazione ai concorsi interni; l'emendamento invece prevede il riconoscimento dell'anzianità giuridica in base al principio fissato dall'art. 6 della legge 18/80, con il riconoscimento completo dell'anzianità giuridica ed economica, per diventare a tutti gli effetti dipendenti dell'Amministrazione regionale, a parità di condizione.
Il II° emendamento e quello previsto all'art. 3 sono emendamenti soppressivi: tutto il discorso del collocamento e dell'inquadramento del livello economico viene ad essere superato dal richiamo all'art. 6, per cui nell'art. 3 rimarrebbe solo il I° comma che stabilisce la decorrenza e l'effetto della attribuzione di livello dal 12 maggio 1982, questo per far sì che da quel momento venga applicata a questi dipendenti la normativa della Regione con tutto il maturato che costoro si portano dietro.
Gli altri emendamenti riguardano il richiamo che è un di più rispetto a quanto è stato già detto, che in sede di ricongiunzione, per quanto riguarda il trattamento previdenziale, questi dipendenti automaticamente passano da una situazione previdenziale ad un'altra senza nessun onere a loro carico, come disposto dall'art. 6 della legge statale n. 29 del 7 febbraio 1979. E' solo un inciso, in pratica la legge già contiene queste differenziazioni. Per quanto riguarda la posizione di una persona non di ruolo, deve purtroppo rimanere quella, per il momento, in quanto lo stesso art. 79 del D.P.R. prevede per il personale che si trova in posizione di fuori ruolo, che questo venga recepito in tale posizione dalla Regione. Successivamente l'Amministrazione regionale potrà prendere in considerazione la posizione di questo dipendente per trovargli, se possibile, una collocazione nei ruoli com'è stato fatto altre volte, non essendo specificato in questo caso un ruolo ad esaurimento.
Sono questi gli orientamenti emersi nella Commissione Affari Generali in sede di discussione del disegno di legge, e ribadisco emersi e non fatti propri dalla Commissione: coloro che hanno avuto idee diverse le hanno manifestate presentando degli emendamenti che poi sono stati sottoscritti anche da altri Consiglieri regionali. Mi pare di aver detto tutto e di aver descritto il motivo di questi emendamenti, per cui non credo di dover aggiungere altro.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Questo problema è stato discusso a lungo nella Commissione Affari Generali, sede in cui il nostro Gruppo ha concordato con questi emendamenti, quindi siamo favorevoli. Non li abbiamo sottoscritti semplicemente perché non ci siamo trovati al momento in cui sono state raccolte le firme, ma siamo favorevoli perché ci sembra giusto che il personale che oggi viene inquadrato in questo ruolo provvisorio, abbia lo stesso trattamento di altro personale inquadrato in periodi precedenti. Non ci sembra valida la giustificazione che negli altri casi lo diceva già la legge dello Stato, mentre in questo caso la legge dello Stato lascia alla Regione un certo margine discrezionale. Ci sembra che per equità in casi analoghi, si debba usare lo stesso trattamento; poiché questo è il senso fondamentale degli emendamenti illustrati in modo chiaro dal Consigliere Lustrissy, noi ribadiamo che per noi vanno bene.
PRESIDENTE: E' chiusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Mi sia permesso dire che le argomentazioni del Consigliere Lustrissy non reggono perché l'argomento fondamentale è, per una volta, quello autonomistico.
La competenza della Regione in materia di personale è di natura primaria, non c'è decreto che possa obbligarci a fare cose che non vogliamo, per cui questo ruolo è a esaurimento, siamo noi che decidiamo il nostro organico. Visto che qualche volta si danno qui delle lezioni di autonomismo, mi sia permesso dire che questa tesi è assolutamente infondata.
Inoltre si tratta di una questione di onestà, perché è facile distribuire il denaro della Regione in maniera inconsulta. Noi prendiamo dei lavoratori perché così è stabilito: vi sono stati degli Enti soppressi ed è stato stabilito che questi dipendenti passino alla Regione. Essi avevano un certo tipo di status giuridico, mantengono fino a quel momento quello status e lo cambiano entrando alla Regione. Ogni altro tipo di azione costituisce una forte ingiustizia verso il personale regionale e verso l'altro personale che mantiene invece quella parte e quello statuto di origine. Poiché noi calcoliamo il maturato economico, aggiungendovi il maturato in itinere e tutte le garanzie per i lavoratori, non si riesce a capire per quale motivo questi devono essere premiati tre volte solo perché la Regione è una buona mamma; se volete non ho niente in contrario a dire quali sono le differenze. Non è questo il modo di amministrare; di conseguenza ribadisco, almeno per quanto ci riguarda, che votiamo contro quell'emendamento e manteniamo il disegno di legge così com'è stato presentato.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi degli articoli 79 e 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.
Il ruolo speciale comprende i posti indicati nella tabella di equiparazione annessa alla presente legge.
PRESIDENTE: All'art. 1 vi è un emendamento che propone a sostituzione della parola "ad esaurimento" con "provvisorio".
Ha chiesto di parare il Consigliere Lustrissy, ne ha facoltà.
LUSTRISSY - (D.P.): Volevo dire solo che le parole del Presidente della Giunta hanno confermato quanto dicevo prima. Le norme dell'ordinamento regionale sul personale le ha poste l'Amministrazione regionale con la legge del 1980 n. 18 ed è la legge che noi invochiamo come applicazione. E' un opinione personale, anche in questo problema si possono avere delle opinioni personali, quantunque, per l'insegnamento che abbiamo ricevuto, le norme di attuazione degli statuti speciali si collocano ad un livello intermedio fra la legge formale e la norma costituzionale e questo lo può ritrovare il Presidente della Giunta in qualsiasi trattato di diritto costituzionale dove la materia viene trattata con ampiezza.
La norma di attuazione dello Statuto regionale pone una direttiva che deve essere rispettata e riguarda le modalità, in quanto i principi autonomisti della potestà primaria dell'Amministrazione regionale sono stabiliti con la legge '80, n. 18, all'art. 6, per cui il problema si pone in questo modo: la legge che il Consiglio regionale deve adottare non può che essere una legge istitutiva di un ruolo speciale provvisorio in attesa del secondo provvedimento di legge di riorganizzazione delle funzioni che sono state trasferite alla Regione. Questa è la norma precettiva attuativa dello Statuto regionale.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Per ribadire che questa legge ha la stessa dignità legislativa di quella citata dal Consigliere Lustrissy, per una semplice questione di buon senso. Visto che è il Consiglio regionale che vota, non si capisce come possa autoledersi; questa è una legge ed il Consiglio vota una legge perché autorizzato a farlo in funzione di un articolo che è legge costituzionale, l'art. 2 della legge 4 febbraio 1948, n. 4, dove si dice che la Regione si dà l'ordinamento che crede.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Nebbia, ne ha facoltà.
NEBBIA - (P.S.I.): Semplicemente per illustrare il motivo per cui è stata firmata questa serie di emendamenti. E' già stato detto che la Commissione Affari Generali ha incaricato una sottocommissione interna per studiare il problema e proporre degli emendamenti, di conseguenza in questa ottica sono stati firmati come emendamenti dalla Commissione.
Abbiamo sentito che su questioni, che non sono secondarie, sono state espresse delle opinioni diverse e ci pare che il problema forse non sia stato sufficientemente approfondito in sede di Commissione, perché un invito che era stato proposto dal Consigliere Tamone non era stato accolto, forse anche per carenza di iniziativa nostra. Pertanto, non potendo essere rinviato il disegno di legge, essendovi delle urgenze e delle situazioni che devono essere comunque sanate, dichiariamo fin dal primo emendamento che ci asteniamo.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Intervengo solo sulla seconda argomentazione: siamo favorevoli a questi emendamenti per una questione di etica. Riteniamo che l'aver usato un determinato trattamento al personale dell'ex ONMI ed al personale dell'ex ENAL significhi oggi dover continuare ad usare gli stessi criteri rispetto ad un personale che viene immesso nell'Amministrazione regionale per situazioni analoghe. Non crediamo che il riconoscimento dell'anzianità giuridica sia una ingiustizia rispetto al personale dipendente attuale dell'Amministrazione regionale, perché questo personale verrebbe a svolgere funzioni analoghe a quelle del personale regionale. Quindi, se gli si riconosce l'anzianità che in qualche modo hanno maturato, anche se in un Ente oggi soppresso, non credo si creino situazioni di ingiustizia rispetto al personale; la riteniamo una situazione di equità rispetto a precedenti provvedimenti legislativi della Regione.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Vice Presidente Faval, ne ha facoltà.
FAVAL - (U.V.): Dichiaro che voto a favore del provvedimento: vorrei però chiedere al Presidente della Giunta di volerci citare quelle cifre che prima ci ha detto di essere disposto a dire, in modo che non ci siano poi dubbi sulla equità con la quale intendiamo procedere circa l'adozione di questo provvedimento rispetto a speculazioni che non voglio definire ma che qualcuno sta cercando di creare.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ANDRIONE - (U.V.): Non credo si tratti della questione così come l'ha posta il Vice Presidente Faval. Si tratta piuttosto di valutare delle situazioni, se noi volessimo fare un atto di giustizia perfetta, dovremmo ricostruire ogni carriera. Invece la nostra proposta è una proposta mediana e faccio un esempio. Con la cifra di £ 6.966.000 adesso, con i computi fatti secondo una certa logica che è quella dell'effettivo trattamento di queste funzioni, si giunge alla Regione al V° livello con £ 7.039.536, 19 anni e 2 mesi di anzianità. Con l'altra logica si giungerebbe a £ 9.014.040 con 38 anni e 11 mesi di anzianità, cioè pronti per la pensione. Il problema della pensione è assai vasto, perché la Regione, come sapete, ha anche una particolare liquidazione di fine carriera che riguarda solo gli impiegati regionali, che però per questo pagano e hanno pagato durante la permanenza nel ruolo regionale. In questo caso la Regione pagherà al posto e per conto, il che non è equo nei confronti del personale regionale.
Può darsi che mi sbagli ma con questo sistema evidentemente si predispone un pensionamento di un certo numero di persone più ricco, più rapido, più immediato rispetto a quello che sarebbe stato il normale iter lavorativo di queste stesse persone secondo un'altra logica. E' per questo motivo, non per altro, che le leggi sono fatte per essere interpretate e le opinioni possono essere anche diverse; ma insistiamo su un concetto di fondo che è quello del trattamento perché secondo noi non è possibile che si chieda alla Regione sempre e soltanto un trattamento più favorevole. Se l'ipotesi fosse stata inversa, se ci fosse stata convenienza nel computo dell'anzianità secondo il maturato economico ed in itinere e non nell'altro modo, evidentemente ci sarebbe stato chiesto questo: per questo motivo troviamo equo procedere secondo l'attuale condizione economica e giuridica di questo personale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento proposto all'art. 1.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 12
Contrari: 14
Astenuti: 3 (Berti, Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 22
Astenuti: 7 (De Grandis, Fosson, Lanièce, Lustrissy, Maquignaz, Martin e Ricco)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
L'inquadramento del personale di cui all'articolo precedente è disposto con deliberazione della Giunta regionale nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità all'unita tabella di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 12 maggio 1982, fatte salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali ove queste retroagiscano i propri effetti anteriormente ad essa.
Il periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 12 maggio 1982, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini dell'ammissione ai concorsi pubblici ed interni banditi dall'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE: All'art. 2 vi è l'emendamento sostitutivo del 2° comma di cui do lettura.
"Il periodo di servizio comunque prestato presso l'Amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 12 maggio 1982, è riconosciuto a tutti gli effetti giuridici ed economici secondo il disposto dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18".
Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 26
Astenuti: 3 (Berti, Nebbia e Tripodi)
Favorevoli: 12
Contrari: 14
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 nel testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 22
Astenuti: 7 (De Grandis, Fosson, Lanièce, Lustrissy, Maquignaz, Martin e Ricco)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 12 maggio 1982.
Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:
a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del D.P.R. 16 ottobre 1976, n. 509, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento o, comunque, cui avevano diritto alla data dell'11 maggio 1982 comprensivo di eventuali assegni pensionabili;
b) al personale degli enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/1981, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti vigenti per gli impiegati civili dello Stato ai soli fini della determinazione della posizione economica al 12 maggio 1982.
Al dipendente viene altresì riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate dall'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, con riferimento alla data del 12 maggio 1982.
Dal 12 maggio 1982, al personale di cui alla presente legge compete la progressione economica prevista dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 22
Astenuti: 7 (De Grandis, Fosson, Lanièce, Lustrissy, Maquignaz, Martin e Ricco)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto per l'Assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).
Agli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale di cui alla presente legge è eseguita dal 12 maggio 1982.
E' data facoltà al personale di cui alla presente legge di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata nel termine di 180 giorni dalla notificazione della deliberazione di inquadramento.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 22
Astenuti: 7 (De Grandis, Fosson, Lanièce, Lustrissy, Maquignaz, Martin e Ricco)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
Il personale non di ruolo in servizio presso gli enti di cui al capo IV del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, è inquadrato presso la Regione in posizione non di ruolo, sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 12 maggio 1982.
La posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento, o comunque, cui il personale di cui al comma precedente aveva diritto alla data dell'11 maggio 1982.
Al personale di cui al primo comma sono applicate le norme dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale non di ruolo, con effetto dal 12 maggio 1982.
Agli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale di cui al presente articolo è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 22
Astenuti: 7 (De Grandis, Fosson, Lanièce, Lustrissy, Maquignaz, Martin e Ricco)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
Art. 6
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 150.000.000 per l'anno 1982 e in annue lire 200.000.000 a decorrere dal 1983, graverà sul cap. 20900 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
per l'anno 1982 mediante prelievo di lire 150.000.000 dal cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) del bilancio di previsione per il corrente esercizio (Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale - ordinamento e ristrutturazione dei servizi dell'Amministrazione regionale); per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per lire 400.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 1-2 personale regionale del bilancio pluriennale 1982/84.
Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei rispettivi bilanci.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 22
Astenuti: 7 (De Grandis, Fosson, Lanièce, Lustrissy, Maquignaz, Martin e Ricco)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.
Art. 7
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in aumento
Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente"
£ 150.000.000
Variazione in diminuzione
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)"
£. 150.00.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 22
Astenuti: 7 (De Grandis, Fosson, Lanièce, Lustrissy, Maquignaz, Martin e Rico)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: La Presidenza propone di inserire l'urgenza, visto che ne è stata fatta menzione, mentre la legge non la prevede. Pertanto metto in approvazione l'articolo 8 che prevede l'approvazione dell'urgenza, di cui do lettura.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Maggioranza: 18
Favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'allegato alla legge regionale.
... Omissis...
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 21
Astenuti: 8 (De Grandis, Fosson, Lanièce, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Martin e Ricco)
Favorevoli: 21
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Lustrissy, ne ha facoltà.
LUSTRISSY - (D.P.): Per quanto riguarda il Gruppo dei Democratici Popolari, ci asterremo dalla votazione della legge per i motivi già indicati in precedenza.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Noi abbiamo votato tutti gli emendamenti che tendevano a migliorare la legge e a trattare questo personale allo stesso modo di quello che in precedenza, in condizioni analoghe, era stato assunto dalla Regione. Abbiamo votato a favore degli articoli, anche se gli emendamenti non sono passati, perché giudichiamo che il provvedimento sia necessario per dare comunque una sistemazione a questo personale. Voteremo a favore della legge pur esprimendo la nostra contrarietà al fatto che gli emendamenti siano stati respinti.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parare il Consigliere Lanièce, ne ha facoltà.
LANIECE - (D.C.): Il sottoscritto ed i Consiglieri Fosson e Ricco si asterranno dalla votazione.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare, ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.): Ritengo sia necessario dare una sistemazione definitiva a queste persone all'interno dell'organico regionale, pertanto voterò a favore di questa legge anche se sarebbe stato più opportuno darne una più corretta definizione, accettando gli emendamenti proposti.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 22
Astenuti: 8 (De Grandis, Fosson, Lanièce, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Martin e Ricco)
Favorevoli: 22
Il Consiglio approva
