Objet du Conseil n. 614 du 12 novembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 614/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE ED INABILI".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Un peu partout pendant cette année, déclarée l'année internationale des personnes âgées, on a entendu parler de ce problème. Plusieurs fois on a eu l'occasion d'en parler dans ce Conseil et on a mis l'accent surtout sur la nécessité de donner les moyens aux Communes d'agir sur la base d'un texte le plus possible conforme aux exigences des différentes populations. Dans la relation on a expliqué la possibilité d'intervenir au moment où on a une certaine expérience de l'application de la loi n. 47; depuis 1978 on a envisagé un bon travail d'assistance domiciliaire dans les différentes Communes. On a rencontré des difficultés avant de trouver des personnes disponibles à faire ce travail; pour dépasser cela, on a organisé des cours, qui ont donné des bons résultats et maintenant - comme on dit même dans la loi - on poursuivra cette ligne afin d'avoir des personnes qui connaissent les traditions, la langue, les difficultés de travailler avec des personnes âgées.
Il est important d'établir un rapport le plus correct possible avec ces personnes: on doit réussir à leur transmettre qu'on n'est pas là pour imposer quelque chose, mais pour les aider.
Je pense que ce texte de loi, après le bon travail qu'on a fait à niveau de Commission - surtout de la Commission du troisième âge, dont plusieurs Conseillers sono présents et ont participé à la préparation de ce texte - puisse arriver à l'approbation du Conseil.
Je vais vous lire les dernières lignes de la relation, là où on fixe les principes de cette loi:
"1) unificazione di un testo unico della legislazione per una più agevole lettura e consultazione;
2) ridefinizione della tipologia e dei contenuti di alcuni servizi;
3) inserimento di norme che rendano più integrata l'azione assistenziale con quella sanitaria;
4) revisione dei criteri per l'erogazione dei fondi agli Enti locali gestori dei servizi;
5) incremento degli oneri per l'applicazione della legislazione da lire 500 milioni a 1 miliardo e 700 milioni annui".
Donc, en considérant que les principes de la loi sont valides, je partage l'avis de plusieurs Conseillers, qui au cours de la discussion en Commission, on dit que ce texte pourra être amélioré à la suite des interventions qu'on pourra faire en accord avec les Communes, en tenant compte que cette année ce sont 45 les Communes qui ont présenté un programme pour l'assistance domiciliaire, pour avoir la possibilité d'intervention à niveau des personnes âgées.
On a eu des difficultés à la dernière minute pour rédiger le texte définitif à cause des lois existantes à niveau comptable; voilà pourquoi on a apporté des modifications. Il s'agit d'amendements qui ont été déjà discutés en Commission et qui seront présentés au cours de la discussion des articles.
Pour le restant, une bonne partie de ce qui est prévu dans cette loi, est reprise dans le plan social sanitaire, là où on fixe les critères d'intervention pour les années 1983-84 et 1985. Donc il était nécessaire de donner la possibilité aux Communes et aux Administrateurs locaux de connaître la ligne d'action de l'Administration régionale dans cette matière.
On pourra sans doute améliorer encore ce texte, en tenant compte par exemple des observations des Conseillers Péaquin et Lustrissy, concernant la possibilité, lorsqu'on aura le réseau complet de toutes les Communes en activité, d'arriver à une subdivision du budget avec un pourcentage fixe selon la population. Il n'est pas encore possible d'arriver à cette solution à cause du fait que pas toutes les Communes sont présentes à ce sujet.
Avec ce texte on pourra déjà passer de 500 millions à 1 milliard 700 millions pour l'année 1983; autrement on aurait pu donner aux Communes l'assurance d'avoir déjà les frais qui sont prévus ici pour le budget 1983.
Je veux préciser, à propos du titre 2, sur les structures qu'on est en train de faire, que là on a étudié le problème, en considérant même les lois qui sont en prévision dans les autres Régions, pour arriver à une dénomination qui soit la plus possible commune à toutes les Régions.
PRESIDENTE: Faccio presente che gli emendamenti cui ha fatto cenno l'Assessore Rollandin sono già stati discussi in Commissione e sono allegati al testo.
Ha chiesto di parare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.
PEAQUIN - (P.C.I.): Noi riteniamo positivo che sia stato presentato questo testo unico, che raggruppa le leggi 47, 26 e 55 ai fini di una più facile lettura, ma soprattutto per il fatto che questo testo unico non ha affrontato solo questo problema di raggruppamento ma è andato a cambiare in modo abbastanza sostanziale alcuni punti delle precedenti leggi.
Questo in modo particolare dopo le osservazioni fatte dal Comune di Aosta che riguardavano l'impossibilità da parte loro di spendere le somme che la Regione metteva a disposizione.
Abbiamo avuto occasione di discutere lungamente in Commissione dei contenuti di questa proposta di legge e credo che il lavoro fatto sia stato positivo e che si sia riusciti a chiarire quelli che dovevano essere i significati reali dei vari articoli qui contenuti. Alcuni di questi articoli lasciavano dei dubbi: una parte di essi sono stati superati, altri invece permangono. In Commissione abbiamo dato un parere favorevole in linea di massima, riservandoci eventualmente di proporre emendamenti nel corso della discussione. Vorremmo presentarne due che penso potranno essere senz'altro accettati. Sono emendamenti che tengono conto di osservazioni fatte anche dal Comune di Aosta e riguardano l'art. 5, dove al II° comma proporremmo, dopo le parole "possono essere" che le parole "fissate le misure" siano sostituite con "date indicazioni per le misure".
Questo per ovviare alle grosse perplessità sollevate sia in questo Consiglio lo scorso anno, quando si approvava la tabella con il piano di riparto, sia da parte del Comune di Aosta per quanto riguarda il fatto che i Comuni sono tenuti a far contribuire gli utenti, e come già disposto con leggi dello Stato. Pertanto mi pare più ragionevole cambiare con "possono essere date indicazioni", tenendo conto che l'art. 15 della legge, al II° comma, stabilisce che i programmi annuali degli Enti "debbono prevedere le misure della contribuzione degli assistiti alla fruizione dei servizi". Parrebbe di capire allora che i Comuni prevedono nelle loro richieste la contribuzione, poi quando la Regione approva il piano di riparto, stando a quanto è detto in questo articolo, dovrebbero eventualmente cambiare le misure che loro hanno previsto, facendo ritornare indietro i Comuni nel tempo. Invece i Comuni presentano il piano allo Assessorato entro il 31 maggio di ogni anno, il Consiglio regionale lo approva entro il 31 ottobre e fissa le misure di contribuzione.
Un altro emendamento che proponiamo è all'art. 18, ultimo comma, che ha lasciato dei dubbi al Comune di Aosta, e ricordiamo che l'anno passato avevamo sollevato obiezioni in questo senso. Proporremmo pertanto di sostituire le parole "autorizzata" con "concordata con".
Sugli emendamenti concordati nelle Commissioni siamo d'accordo: ci pare che all'art. 6, dove qualcuno ravvisava l'intenzione della Regione di voler gestire tutto, sia stato ben chiarito il fatto che ci sono due tipi di interventi, da una parte l'assegnazione dei fondi ai Comuni, dall'altra, interventi legislativi o di altro genere che favoriscono iniziative nel campo dei trasporti e così via.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Lustrissy, ne ha facoltà.
LUSTRISSY - (D.P.): Credo che la questione possa essere risolta senza grossi traumi per il Consiglio. Questo testo unico rappresenta, come è già stato detto, un fatto positivo soprattutto per il riordino della normativa esistente sul piano dell'assistenza agli anziani. Come ha già detto l'Assessore, il testo è frutto di osservazioni e di incontri avvenuti con alcuni rappresentanti degli Enti Locali, che avevano dei problemi finanziari connessi non solo alla migliore utilizzazione dei contributi, ma anche alla possibilità di ottenere da parte dello Stato quei contributi necessari per il risanamento dei bilanci, senza i quali la Regione si sarebbe trovata a dover fronteggiare situazioni di esborso di competenze statali, per cui sul piano finanziario questo è un passo importante da segnalare.
Per quanto riguarda il problema dell'assistenza agli anziani, questo è ancora un periodo di transizione, perché, se ho ben capito, l'Assessore ha detto a conferma di quanto è stato fatto fino adesso, che in futuro questi stanziamenti dovranno essere disposti nei confronti dei Comuni o dell'Associazione dei Comuni, i quali in base al piano socio-sanitario li dovranno gestire con dei criteri programmatici che verranno fissati dal piano o dall'Assessorato.
Credo anche di capire che c'è un problema importante che oggi viene sottoposto al nostro esame, ed è affrontato all'ultimo comma dell'art. 18, dove si esaminano i rapporti fra Assessorato ed Amministrazione comunale proponente. Credo che si comporti già in questo modo, l'Assessorato dirama delle disposizioni mediante circolare per dare ai Comuni la possibilità di seguire dei criteri univoci, in modo da dimensionare il personale addetto all'assistenza degli anziani secondo alcuni parametri prefissati. In questa maniera, la valutazione dell'Assessorato, come è già stato spiegato, si risolve in definitiva nel verificare la congruenza o la rispondenza delle proposte comunali rispetto alle disposizioni che vengono impartite in modo unitario per tutti i Comuni. Penso che anche l'Assessore sia d'accordo di sostituire la parola "autorizzata" con "concordata" in quanto nella sostanza il processo si dovrebbe svolgere in questo modo, per cui la situazione di fatto non cambierebbe, ma si dimostrerebbe la volontà di venire incontro a questa esigenza dei Comuni.
Per quanto riguarda l'art. 5, credo sia stato già recepito, ed in sede di Commissione l'abbiamo anche dibattuto, il fatto che gli eventuali contributi dovrebbero essere stabiliti in modo abbastanza omogeneo, e questo può essere fatto in accordo con le Amministrazioni interessate. Abbiamo un emendamento che prevede la consultazione fra l'Assessorato e l'Associazione dei Sindaci, perché oggi abbiamo questa possibilità di contrattazione a livello locale tramite un organismo che ormai esiste da anni, si manifesta e può rappresentare un punto importante per tutte le competenze che di volta in volta si devono attribuire ai Comuni e si devono concordare fra Comuni e Regioni. Questa formulazione dell'articolo, con l'emendamento già proposto ed accettato in Commissione dall'Assessore, ci può tranquillizzare sotto il profilo della determinazione del contributo in una linea di indirizzo abbastanza univoca per tutte quante le Amministrazioni interessate, anche con possibilità di rappresentare nel corso di questa riunione le varie situazioni dei Comuni in rapporto alle possibili contribuzioni con dei criteri che dovranno essere soggettivi ed obiettivi per tutti quanti gli interessati, superando la percentualizzazione che era già stata fatta in precedenza e che è stata ritirata. Pertanto credo che un altro passo avanti sia stato fatto.
In questo periodo di transizione, in attesa del piano socio-sanitario, credo non si possa al momento prevedere una normativa diversa da questa che ci è stata proposta e che rappresenta un avanzamento verso la soluzione del problema dell'assistenza agli anziani, in collaborazione, più che attraverso imposizione, con le Amministrazioni locali interessate al problema, in attesa che a livello di ricerca, quando sarà messo a punto il servizio informativo, si possano programmare meglio questi interventi.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassarre, ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol.-Nuova Sin.): Complessivamente questa legge può essere considerata positiva. Un rammarico deriva dal fatto che con un po' più di tempo a disposizione - quindi con una non iscrizione d'urgenza - si sarebbe potuto dare un maggiore contributo come Consiglieri non facenti parte della Commissione. E' vero che la legge era disponibile anche prima, però gli emendamenti presentati ne modificano abbastanza la impostazione generale. Ad una prima occhiata questi mi sembrano positivi, però personalmente non ho avuto la possibilità di entrare nel merito perché, non essendo un esperto in materia di Sanità, mi sarei dovuto prima consultare con chi di queste cose ne sa più di me e pur dando un giudizio in linea di massima positivo, è probabile che sarei dovuto entrare in una serie di argomentazioni riportandomi a suggerimenti che potevano essere anche migliorativi. Penso che questa sia la situazione di molti altri Consiglieri, per cui nell'annunciare che darò il mio voto favorevole alla legge ed agli emendamenti presentati, vorrei auspicare che questa legge sia considerata dall'Assessore come un banco di prova e che ci sia da parte di chi dovrà gestirla la massima disponibilità ad accogliere i suggerimenti e le modifiche che deriveranno dall'applicazione della legge stessa.
PRESIDENTE: Concludiamo la discussione generale dando la parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin.
ROLLANDIN - (U.V.): Je partage ce qu'a dit M. Lustrissy, surtout sur la partie des amendements qui ont été présentés.
A l'Art. 5, je pense que l'amendement de la Commission peut résoudre le problème: avant de présenter le plan on doit avoir les indications pour chaque Commune, car autrement il se produit ce que M. Lustrissy a dit avant.
Mais, au contraire - et en tenant compte qu'on dit "d'accordo con i Comuni" - si on peut le faire au début de l'année, on peut avoir cette indication générale qu'on peut donner à chaque Commune: ceux-ci la tiennent en considération pour présenter le plan entre le 31 mars de l'année après.
Pour l'article 18, le sens de cette autorisation est de prévoir une collaboration; on peut laisser "concordato".
Au contraire, pour l'amendement au deuxième alinéa de l'art. 5, je préfèrerais de maintenir le même texte.
En réponse à M. Carlassare, cette loi est déjà le fruit d'une expérience avec les Communes; donc, comme on a déjà modifié après quatre années d'expérience le système d'intervenir, on est disponible à prendre en considération leurs nécessités.
L'esprit de la loi est que chaque Commune puisse donner une assistance valide aux personnes âgées et aux handicapés, en conséquence on est disponible à la modifier sur la base de l'expérience.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
(Contenuti della legge)
Con la presente legge sono riunite e coordinate, con modificazioni ed integrazioni, in forma di testo unico, le leggi regionali recanti norme per la promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.
Sono abrogate le leggi regionali 20.6.1978, n. 47, 23.4.1979, n. 26, 10.12.1980, n. 55.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 2
(Finalità)
La Regione Valle d'Aosta promuove qualificanti interventi in materia di assistenza socio-sanitaria a favore degli anziani e delle persone che, indipendentemente dall'età, versino in obiettive condizioni di disagio sociale, sanitario ed economico; le attività promosse debbono essere finalizzate al mantenimento ed al reinserimento delle persone nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza.
I servizi previsti dalla presente legge debbono essere coordinati ed integrati con la rete dei servizi generali e con i programmi regionali di sviluppo.
Al cittadino deve essere assicurata la libertà di scelta nell'accesso ai servizi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
ART. 3
(Tipologia dei servizi)
Gli interventi della Regione sono finalizzati all'istituzione e alla gestione dei seguenti tipi di servizi:
a) servizi aperti;
b) servizi residenziali;
c) servizi per l'integrazione sociale.
Sono compresi nei servizi aperti: l'assistenza domiciliare socio-sanitaria; i soggiorni climatici marini, lacustri, montani e termali, i centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero.
I servizi residenziali comprendono: i centri diurni e notturni di assistenza; le micro-comunità, le comunità protette e le comunità alloggio.
Di regola i servizi residenziali ed i centri d'incontro per le attività culturali e del tempo libero debbono essere ubicati nella stessa struttura edilizia.
Le attività per l'integrazione sociale comprendono; gli interventi diretti ed indiretti per far fronte ad esigenze primarie quali il sostentamento alimentare, l'affitto, il riscaldamento e i trasporti.
Sono ammesse inoltre altre forme di attività a livello sperimentale volte a conseguire le finalità generali della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
ART. 4
(Soggetti destinatari degli interventi regionali)
La Regione assegna a Comuni, a consorzi di comuni ed all'Associazione dei Comuni di cui all'art. 2 della L.R. 22.1.1980, n. 2, contributi finanziari per l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui al precedente articolo.
I servizi debbono essere funzionalmente integrati con quelli dell'U.S.L. nella sua articolazione in distretti socio-sanitari.
I piani socio-sanitari regionali triennali fissano i programmi e gli obiettivi degli interventi in materia di assistenza sanitaria per le persone anziane ed inabili.
I comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale, di cui agli art. 10 e successivi della L.R. 22.1.1980 n. 2, costituiscono organismi di proposta e di consulenza dei Comuni, consorzi di comuni e dell'Associazione dei Comuni, per la istituzione e la gestione dei servizi previsti dalla presente legge.
Apposite leggi regionali disciplinano il finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
ART. 5
(Partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte degli utenti)
Gli utenti sono tenuti a partecipare alle spese di gestione dei servizi di cui intendono usufruire, in rapporto alle loro possibilità economiche.
Nel piano annuale di riparto dei contributi, di cui al successivo articolo 20, possono essere fissate le misure della contribuzione degli utenti per ogni singolo servizio.
PRESIDENTE: All'art. 5 vi è un emendamento della Commissione: al II° comma dopo le parole;
"singolo servizio" aggiungere;
"in accordo con l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta". Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Sempre all'art.. 5 vi è un emendamento presentato dal Consigliere Péaquin.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.
PEAQUIN - (P.C.I.): Ritiriamo l'emendamento presentato all'art. 5 dopo aver sentito le precisazioni fatte dall'Assessore che esprime la volontà di concordare con i Sindaci quelle che sono le contribuzioni.
PRESIDENTE: Viene ritirato l'emendamento presentato dal Consigliere Péaquin, pertanto metto in approvazione l'art. 5 nel testo così emendato:
ART. 5
Gli utenti sono tenuti a partecipare alle spese di gestione dei servizi di cui intendono usufruire, in rapporto alle loro possibilità economiche.
Nel piano annuale di riparto dei contributi, di cui al successivo art. 20, possono essere fissate le misure della contribuzione degli utenti per ogni singolo servizio, in accordo con la Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
ART. 6
(Interventi della Regione)
La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e nell'espletamento delle proprie funzioni amministrative, assume provvedimenti volti ad agevolare il soddisfacimento di esigenze primarie degli anziani quali il contenimento del costo della vita, dei canoni di affitto, delle spese per il riscaldamento e per i trasporti.
PRESIDENTE: L'emendamento proposto dalla Commissione è sostitutivo dell'intero articolo, ne do lettura:
ART. 6
La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e nell'espletamento delle proprie funzioni amministrative, sentite la Consulta permanente delle Organizzazioni sindacali e l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta, assume iniziative e adotta specifici provvedimenti volti ad agevolare il soddisfacimento di esigenze primarie degli anziani quali il contenimento del costo della vita, dei canoni di affitto, delle spese per il riscaldamento e per i trasporti.
Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
TITOLO II
DEFINIZIONE DEI SERVIZI
ART. 7
(Assistenza domiciliare)
L'assistenza domiciliare è il complesso delle prestazioni assistenziali (aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, preparazione e fornitura dei pasti, igiene della casa e della persona, sostegno psicologico, ecc.) e sanitarie (visite mediche, interventi infermieristici o di altri operatori di base), volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
ART. 8
(Soggiorni climatici marini, lacustri, montani e termali)
I soggiorni climatici marini, lacustri, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
ART. 9
(Centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero)
Il centro d'incontro si attua in ambienti forniti di sussidi ed arredi idonei per lo svolgimento di attività culturali e del tempo libero possibilmente con la presenza di animatori.
I centri di incontro possono avere carattere permanente, temporaneo o stagionale ed operare in collaborazione con le biblioteche comunali.
Di norma le modalità di funzionamento e le attività del centro di incontro sono determinate ed autogestite dagli utenti in accordo con l'ente locale che l'ha istituito.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:
ART 10
(Centri diurni e notturni di assistenza)
I centri diurni e notturni di assistenza, possibilmente integrati con i centri di cui all'articolo precedente, forniscono servizi di ristoro e di pernottamento e costituiscono anche punti di appoggio dei servizi di assistenza domiciliare.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:
ART. 11
(Micro-comunità e comunità protette)
La micro-comunità e la comunità protetta sono un complesso di vani, munito di servizi generali idonei alla convivenza, destinato a persone anziane che hanno bisogno di sostegno di tipo sanitario, infermieristico e domestico.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:
ART. 12
(Comunità - alloggio)
La Comunità-alloggio è costituita da un complesso di alloggi assegnati, con canone di favore, dagli enti indicati nell'art. 4, ad anziani singoli o coniugati autosufficienti che non abbiano necessità di assistenza particolare.
La Comunità-alloggio è dotata di servizi generali comuni, quali la cucina, la fornitura del vitto, la lavanderia, la emeroteca, ecc., nonché di personale per l'aiuto domestico.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:
ART. 13
(Abitazioni)
I programmi di edilizia popolare ed economica degli enti locali territoriali, debbono contenere norme per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.
Gli alloggi situati nei piani terreni delle case dell'edilizia economica e popolare debbono essere riservati agli assegnatari anziani ed inabili. Tali alloggi debbono essere conformi alle norme previste dal DPR 27.4.1978, n. 384.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14:
ART. 14
(Servizi per l'integrazione sociale)
I servizi per l'integrazione sociale sono garantiti dai Comuni mediante finanziamenti previsti da apposite leggi regionali.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:
TITOLO III
NORME PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI.
ART. 15
(Procedura)
Gli enti interessati, per essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, debbono presentare, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello per il quale il contributo viene richiesto, domanda all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, corredata da analitica documentazione, dimostrativa della tipologia del servizio o dei servizi che si intendono istituire, del numero e della qualifica del personale addetto, ivi compreso l'eventuale apporto di personale volontario, nonché dell'onere di spesa previsto.
I programmi annuali degli enti debbono prevedere le misure della contribuzione degli assistiti alla fruizione dei servizi.
Nella formulazione dei programmi, gli enti locali, al fine di una corretta interpretazione dei bisogni prioritari della popolazione, debbono attivare forme di consultazione con la popolazione stessa e garantire la costante partecipazione delle forze sociali rappresentative degli interessi dei cittadini ed in particolare delle rappresentanze sindacali dei pensionati presenti nel territorio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 15:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16:
ART. 16
(Rendiconti)
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti gestori di servizi debbono presentare all'Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale il rendiconto analitico delle spese sostenute nell'anno precedente.
L'eventuale attivo della gestione dei servizi, derivante dai contributi degli utenti e della Regione, deve essere versato alla Regione medesima ed è introitato al Cap. 9500 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 ed al corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.
PRESIDENTE: All'art. 16 vi è l'emendamento sostitutivo del II° comma:
"I contributi degli utenti per la fruizione dei servizi finanziati dalla Regione sono riscossi dai Comuni per conto della Regione ed a questa sono versati. Detti contributi sono introitati al Cap. 9500 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 ed al corrispondente capitolo per gli esercizi futuri".
Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 16 nel testo emendato:
ART. 16
(Rendiconti)
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti gestori di servizi debbono presentare all'Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale il rendiconto analitico delle spese sostenute nell'anno precedente.
I contributi degli utenti per la fruizione dei servizi finanziati dalla Regione sono riscossi dai Comuni per conto della Regione ed a questa versati. Detti contributi sono introitati al Cap. 9500 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 ed al corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17:
ART. 17
(Gestione)
L'Amministrazione dei servizi è espletata dagli enti locali promotori attraverso i propri organi istituzionali, secondo le rispettive competenze. L'organizzazione, la conduzione e la verifica della funzionalità operativa deve essere attuata con l'apporto di organismi partecipativi degli utenti e delle rappresentanze sindacali delle categorie interessate.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18:
TITOLO IV
MISURA DEI CONTRIBUTI E CRITERI PER LA LORO CONCESSIONE
ART. 18
(Contributi per spese di gestione)
Le misure dei contributi annui per spese correnti ed i criteri per la loro concessione sono fissati come segue, nel limite dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa:
a) contributo pari al 100% delle spese per il servizio di assistenza domiciliare;
b) sino ad un massimo dell'80% delle spese per i soggiorni marini, lacustri, montani e termali;
c) sino ad un massimo dell'80% delle spese per i centri d'incontro per le attività culturali e del tempo libero;
d) sino ad un massimo dell'80% delle spese per i centri diurni e notturni di assistenza;
e) sino ad un massimo dell'80% delle spese per il funzionamento delle micro-comunità e delle comunità protette;
f) sino ad un massimo del 50% delle spese per il funzionamento delle comunità-alloggio.
L'assunzione, da parte degli enti gestori, di personale da adibire ai servizi deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale.
PRESIDENTE: All'art. 18 vi è un emendamento proposto dalla Commissione e quello proposto dal Consigliere Péaquin ed accettato dall'Assessore. Il primo concerne il titolo dell'articolo che viene sostituito dal seguente:
ART. 18
"(Assegnazione di fondi per spese di gestione)"
e il I° comma, che viene sostituito dal seguente;
"Gli importi delle assegnazioni annue di fondi agli enti beneficiari, da considerare con vincolo di destinazione per la gestione dei servizi di cui alla presente legge, sono stabiliti con il piano annuale di riparto dei contributi di cui al successivo art. 20".
Lo metto all'approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento proposto dal Consigliere Péaquin che all'ultimo comma sostituisce le parole
"autorizzata dall'Assessore"
con
"concordata con l'Assessore".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.
PEAQUIN - (P.C.I.): Vorrei che fosse chiaro, perché ci pare che dall'emendamento presentato dalla Commissione non risulti, che tutti i punti dell'art. 18, dall'a) all'f), sono aboliti.
PRESIDENTE: E' chiaro; l'emendamento della Commissione prevede proprio l'eliminazione di tutta la parte iniziale dell'articolo e la sostituzione del I° comma.
Nella parte finale viene inserito l'emendamento del Consigliere Péaquin, che metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18 nel testo emendato:
ART. 18
(Assegnazioni di fondi per spese di gestione)
Gli importi delle assegnazioni annue di fondi agli enti beneficiari da considerare con vincolo di destinazione per la gestione dei servizi di cui alla presente legge, sono stabiliti con il piano annuale di riparto dei contributi di cui al successivo articolo 20.
L'assunzione, da parte degli enti gestori, di personale da adibire ai servizi deve essere preventivamente concordata con l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19:
ART. 19
(Contributi in conto spese capitale)
I contributi in conto spese capitale si distinguono in contributi "una tantum" per l'avvio ed il primo impianto di servizi e in contributi annui per l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature ed arredi.
Detti contributi sono stabiliti come segue:
- per il centro di incontro per le attività culturali e del tempo libero:
a) contributo "una tantum" massimo di lire 5.000.000;
b) contributo massimo annuo di lire 2.000.000
- per il centro diurno e notturno di assistenza:
a) contributo "una tantum" massimo di lire 8.000.000;
b) contributo massimo annuo di lire 3.000.000;
- per la micro-comunità e la comunità protetta:
a) contributo "una tantum" massimo di lire 2.000.000 per ogni vano;
b) contributo massimo annuo di lire 800.000 per ogni vano;
- per la comunità-alloggio:
a) contributo "una tantum" di lire 1.000.000 per ogni alloggio;
b) contributo massimo annuo di lire 300.000 per ogni alloggio;
I contributi "una tantum" per l'avvio ed il primo impianto di servizi non sono cumulabili con finanziamento per analoghe finalità previsti da altre leggi.
PRESIDENTE: Lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20:
TITOLO V
ADEMPIMENTI DELLA REGIONE
ART. 20
(Piano annuale di riparto dei contributi)
Entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere della Commissione permanente per la sanità ed assistenza sociale il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale approva il piano di riparto dei contributi per l'anno successivo, con l'indicazione della spesa ammessa a contributo per ogni singolo ente, sentita la consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati, costituita dalla Giunta regionale d'intesa con le predette organizzazioni sindacali.
Il piano regionale può stabilire, per la selezione delle domande, priorità di intervento.
PRESIDENTE: All'art. 20 vi è l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dalla Commissione.
ART. 20
Entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere della Commissione consiliare permanente per la sicurezza sociale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano di riparto dei contributi per l'anno successivo, sentita la Consulta permanente delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati, costituita dalla Giunta regionale d'intesa con le predette Organizzazioni Sindacali.
I piani annuali di riparto sono approvati in conformità ai piani sociosanitari regionali triennali e alla programmazione regionale nel settore.
Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21:
ART. 21
(Concessione dei contributi)
Sulla base del piano annuale di riparto dei contributi, la Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi agli enti interessati con proprie deliberazioni, fissandone le modalità e condizioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 21:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22:
ART. 22
(Vigilanze)
Alla vigilanza sui lavori che interessino strutture edilizie, provvede l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, di intesa con l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
La vigilanza e le funzioni di coordinamento e di indirizzo sulla funzionalità dei servizi, sono demandate all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 22.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23:
ART. 23
(Corsi di formazione di personale)
La Regione organizza, direttamente o tramite gli enti locali, corsi di qualificazione e di formazione professionale per personale da adibire ai servizi di cui alla presente legge. Nelle assunzioni di personale deve essere data precedenza a coloro che abbiano frequentato con profitto i predetti corsi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 23:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 24:
TITOLO VI
NORME FINANZIARIE
ART. 24
(Finanziamento)
Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in £ 1.700.000.000 annue graveranno per £ 1.600.000.000 sul cap. 22805 e per £ 100.000.000 sul cap. 22820 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi;
Alla copertura degli oneri, per l'esercizio finanziario 1982 si provvede:
- quanto a £ 500.000.000 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dalla L.R. 23.4.1979, n. 26;
- quanto a £ 1.105.000.000 mediante prelievo di pari importo dal cap. 50000 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)";
- quanto a £ 95.000.000 mediante prelievo di pari importo dal cap. 50050 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)";
- per gli anni 1983-1984 mediante utilizzo delle risorse disponibili del bilancio pluriennale 1982-1984, relative al programma 2.1.1.
- Finanza locale;
per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.
Nei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1983 e seguenti, ovvero in sede di provvedimenti di variazione di bilanci per l'anno 1983 e seguenti, la spesa annua complessiva di £ 1.700.000.000 potrà essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopracitati in base alle accertate necessità inerenti alla applicazione della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 24:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 25:
ART. 25
(Variazioni di bilancio)
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)
£ 1.105.000.000
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)
£ 95.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 22805 - Contributi ai Comuni ed altri Enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali di loro competenza.
£ 1.105.000.000
Cap. 22820 - Contributi ai Comuni ed altri Enti locali nelle spese di investimento di loro competenza nel settore dei servizi sociali.
£ 95.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 25:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 26:
ART. 26
(Dichiarazione d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 26:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Maggioranza: 18
Favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ad esprimersi sul complesso della legge per votazione segreta:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
