Objet du Conseil n. 438 du 14 juillet 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 438/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ESERCIZIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI TRASPORTI COLLETTIVI".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Chabod, ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): Penso che anche in questo caso non ci sia bisogno di illustrare l'argomento perché vi è una lunga relazione delle norme per la disciplina della gestione e dei trasporti collettivi di persone e di cose.
Vi posso dire che una legge è tornata indietro, già vistata, e l'altra legge sui trasporti sembra sia già vistata anch'essa.
PRESIDENTE: Faccio presente che in sede di parere la Commissione per lo sviluppo economico ha suggerito al Consiglio di prendere in esame all'art. 13 l'emendamento soppressivo, tendente a togliere il riferimento agli art. 98 e 99, e che l'Assessore Chabod ha presentato alla Presidenza analogo emendamento, che pertanto non viene distribuito perché perfettamente identico a quello scritto sul parere. E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Questo disegno di legge dovrebbe completare quella discussione che abbiamo iniziato sulla riorganizzazione della politica regionale nel settore dei trasporti e dovrebbe essere, delle tre leggi, quella più importante, perché affronta un problema che avevamo più volte criticato in quest'aula e che non ci aveva mai trovati d'accordo.
In sostanza, in precedenza si ripianavano i disavanzi delle società esercenti servizi di autolinee sulla base di rendiconti che queste società presentavano; era il cosiddetto contributo a piè di lista. Su questi rendiconti abbiamo avuto più volte la conferma dell'Assessore Chabod che la Regione non esercitava alcun controllo, limitandosi a liquidare il contributo finale sulla base del disavanzo dichiarato.
Era quello un meccanismo sostanzialmente ingiusto, perché privilegiava eventuali diseconomie delle aziende ed induceva le stesse ad evitare possibili economie di gestione. Con la legge 151 si dovrebbe andare ad una svolta, nel senso di considerare e di predeterminare per ogni azienda e per ogni linea e servizio un costo economico standardizzato, strettamente riferito al servizio, che dovrebbe poi essere adattato con dei coefficienti alle condizioni ambientali del servizio stesso.
Sottraendo a questo costo economico, così predeterminato, i ricavi delle società di autolinee, si dovrebbe ricavare l'ammontare dei contributi da liquidare alle singole aziende per i singoli servizi.
Questa è la logica della legge 151, che, come si vede, tende a determinare dei costi economici ottimali, facendo in modo che questi siano rispettati dalle aziende, pena il pagamento in proprio dell'azienda qualora non riesca a rientrare in questi costi.
Il disegno di legge che ci viene presentato oggi ripete in larga parte i concetti della legge 151; è però, a nostro avviso, molto carente là dove si parla dei ricavi del traffico, perché riprendendo il concetto prima espresso; i costi economici standardizzati con gli opportuni coefficienti di adattamento sono un fatto abbastanza facilmente determinabile; a questi occorre togliere i ricavi per arrivare all'ammontare dei contributi. La determinazione dei ricavi è quindi elemento fondamentale al fine di stabilire i contributi; ed è questa la parte della legge che ci sembra più carente.
Intanto i ricavi del traffico vengono predeterminati e sono dei ricavi presunti, cioè si basano sull'andamento dell'attività economica di quel servizio nell'anno precedente. A noi questo sembra un criterio alquanto discutibile, poiché così facendo non si tiene conto delle possibili variazioni ai flussi di traffico che si verificano durante l'anno. E' nostra opinione invece che i dati relativi ai ricavi del traffico dovrebbero essere controllati in modo assai più serio.
Non si dice niente sulle modalità di controllo di questi ricavi, salvo nella legge generale che disciplina il trasporto collettivo di persone e di cose, dove si stabilisce che la Regione può fare, con l'aiuto di agenti, delle verifiche periodiche.
Questo è un sistema di controllo di quel dato decisamente insufficiente secondo noi, mentre, ad esempio, un sistema più oggettivo potrebbe essere quello di controllare l'emissione dei biglietti, meccanizzando eventualmente quel tipo di servizio.
Una precisazione che avevamo già chiesto in Commissione, ed alla quale non abbiamo avuto risposte, riguarda l'affermazione fatta al punto c) dell'art. 4, là dove si dice che "Detti ricavi devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti, previsto all'art. 6 lettera b) cella legge n. 151".
Più avanti si fa riferimento ad una percentuale del 25% per il 1982. Allora, cosa si intende per servizio? Se questi ricavi che debbono coprire il 25% del costo effettivo, riguardano le singole linee, ci possono essere dei seri problemi per alcune linee secondarie, che, è risaputo, hanno pochissimi ricavi; se invece riguardano il complesso delle linee esercitate da una azienda, ci può essere in questo caso una compensazione ed il discorso potrebbe essere giusto.
La nostra preoccupazione deriva dal fatto che l'art. 6 prevede che in ogni anno le imprese presentino i propri consuntivi economici relativi ai servizi oggetto della presente legge, e a me pare di capire, relativi ai singoli servizi che vengono espletati. Se è cos], credo sia abbastanza discutibile, in quanto potrebbe penalizzare una serie di servizi di trasporto meno importanti, che tuttavia hanno una manifesta necessità per quelle popolazioni.
Il resto del disegno di legge presenta delle norme transitorie che si applicano al 1982; l'analisi delle tabelle allegate, per quello che è stato possibile fare nel lavoro di Commissione, ha dimostrato che ci sono dei dati più o meno accettabili, fermo restando, anche per il 1982, che è aleatorio il dato relativo ai ricavi del traffico.
Ribadisco che questo è l'elemento più carente di questo disegno di legge, e che se vogliamo fare in modo che i contributi che la collettività fornisce a queste aziende non siano più dati in modo indiscriminato, ma sulla base di elementi oggettivi, è giusto parlare di costi economici standard, ma è altrettanto giusto togliere gli effettivi ricavi dell'anno, cosa che è invece stata trascurata in questo disegno di legge.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore Chabod, ne ha facoltà.
CHABOD - (D.C.): Volevo dire al Consigliere Tonino, che del resto lo sa già, che ci siamo trovati in grosse difficoltà. Purtroppo l'Assessorato dei Trasporti è nato con un Vice Dirigente, cioè un caposervizio ed una coadiutrice, per cui abbiamo dovuto affrontare dei grossi problemi. Abbiamo portato avanti tre leggi in un periodo relativamente breve, il nostro caposervizio, che è stato operato, non sta ancora bene; con l'occasione gli facciamo tanti auguri di buona guarigione. E' nostre intenzione di attuare il discorso a cui il Consigliere Tonino ha già accennato, di fare cioè la sala dei controlli, perché logicamente fino ad ora di controlli non ne abbiamo fatti mai, mancando il personale e le strutture per farli.
Dopo queste tre leggi, dovremo farne una quarta nel mese di settembre E nello stesso tempo cercheremo di portare avanti nella ristrutturazione dell'Assessorato anche il discorso dei trasporti; si vedranno allora tutti quegli aspetti ai quali il Consigliere Tonino ha accennato, per una parte dei quali penso abbia ragione.
PRESIDENTE: Passiamo all'ordine dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
Allo scopo di conseguire e mantenere l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto collettivi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi di esercizio a partire dal 1° gennaio 1982, alle imprese, enti od esercizi di trasporto pubblico per i servizi disciplinati dalla L.R. sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose", sulla base di piani poliennali o programmi annuali di intervento per l'esercizio e secondo quanto previsto dalle disposizioni relative agli interventi finanziari della predetta legge regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 20
Votanti: 20
Favorevoli: 14
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
I piani poliennali di intervento per l'esercizio dei trasporti pubblici sono contenuti nel Piano di Bacino di Traffico di cui all'apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose".
I programmi annuali di intervento per l'esercizio dei trasporti pubblici sono contenuti nei programmi annuali dei Servizi di Trasporto, di cui all'art. 13 della L.R. predetta, in attuazione del Piano di Bacino di Traffico.
Piani poliennali e programmi annuali tengono conto delle previsioni ed indicazioni contenute nel Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di comunicazione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 16
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
I contributi di esercizio sono assegnati ed erogati dalla Giunta regionale sulla base dei principi e delle procedure stabiliti con la presente legge.
Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa definitivamente il sistema di concessione dei contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori e dei contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore di cui alle leggi regionali 6.8.1974, n. 27 e 5.11.1976, n. 46.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 16
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
La Regione, mediante propria legge, sentite le rappresentanze delle imprese di trasporto pubblico collettivo, previo parere del Comitato regionale dei Trasporti Collettivi, determina, entro il 30/11 di ogni anno, i contributi di esercizio da erogare calcolando, per ciascun modo o categoria di trasporto, di cui all'art. 11 dell'apposita legge regionale sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose":
a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione;
b) mediante analisi comparate, i coefficienti di adattamento del costo standardizzato alla qualità del servizio offerto ed alle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
c) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per i Trasporti, sentito il parere del Comitato regionale dei Trasporti collettivi e delle Comunità Montane e dei Comuni interessati, in attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel Piano di Bacino di Traffico e nel Programma annuale, di cui alla apposita L.R. che detta norme sulla "Disciplina del Trasporto collettivo di persone e di cose".
Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti previsto dall'art. 6 lettera b) della legge 10.4.1981, n. 151. Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi-costi" da definirsi nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 13 della legge regionale, sopra richiamata, sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose", tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali.
d) l'ammontare dei contributi da erogare alle imprese, enti od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra i costi, di cui alle precedenti lettere a) e b), e i ricavi, di cui alla precedente lettera c).
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese o dei singoli enti od esercizi di trasporto.
Il Piano di Bacino di Traffico determina, in riferimento alla precedente lettera a), anche un costo economico "ottimale" quale punto di arrivo ed obiettivo di programmazione pluriennale, ai fini, tra l'altro, dell'incremento annuale del rapporto "ricavi-costi" richiesto dall'apposita disposizione contenuta sotto la precedente lettera c).
Per le modificazioni del sistema tariffario di cui alla precedente lettera c), si tiene conto della rilevazione dei costi effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge 10.4.1981, n. 151 e della conseguente determinazione dei costi economici standardizzati.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 16
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per i Trasporti, approva annualmente la ripartizione dei contributi di esercizio, determinati sulla base dei criteri di cui al precedente art. 4, alle imprese, enti ed esercizi di cui all'art. 1 della presente legge.
La ripartizione e la conseguente erogazione avvengono in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate, con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.
Vengono considerate, altresì, la percorrenza dei trasferimenti a vuoto tra capilinea e rimesse, previste e autorizzate nei documenti di concessione, e la percorrenza relativa alle corse bis denunciate entro la prima decade del mese successivo a quello della loro effettuazione, sempre chE il loro servizio riguardi esigenze occasionali e non stabilmente ricorrenti. La denuncia delle corse bis deve essere controfirmata dal direttore o responsabile dell'esercizio. Viene sottratta la percorrenza relativa ai giorni di sospensione.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi, così come determinati dalla Giunta regionale, sulla base del sistema di calcolo e di determinazione di cui al precedente art. 4, restano a carico delle singole aziende di trasporto private e dei singoli Enti od Esercizi di trasporto pubblici, senza possibilità di ulteriore copertura e rimborso da parte dello Stato o della Regione.
I contributi vengono erogati, anche mediante anticipi, con scadenza non superiore al trimestre, da parte della Giunta regionale, direttamente alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto.
In costanza di parità di servizio, la Regione garantisce alle imprese, enti ed esercizi di trasporto, nella fase dell'anticipazione e a titolo di acconto, l'ammontare dei contributi erogati nell'anno precedente.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, le imprese, gli enti ed esercizi ammessi ai benefici della presente legge devono presentare all'Assessorato regionale competente per i Trasporti una dichiarazione firmata con un prospetto riepilogativo delle percorrenze distinte per linee autorizzate e realmente effettuate nell'anno precedente.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 16
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
Art. 6
L'Assessorato regionale competente per i Trasporti compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.
Ogni impresa, azienda, ente o servizio di trasporto beneficiario degli interventi regionali deve inviare all'Assessorato regionale competente per i trasporti entro il 30 giugno di ogni anno:
a) i propri consuntivi economici relativi ai servizi oggetto della presente legge e relativi stati di previsione redatti sulla base di appositi schemi approvati dalla Giunta regionale;
b) una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'art. 4 della presente legge;
c) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che abbiano prestato la loro opera nell'impresa per ciascuno dei mesi dell'anno precedente;
d) prospetto riepilogativo del numero di mezzi di trasporto, distinti per tipo, per ciascuno dei mesi dell'anno precedente;
e) i bilanci e tutte le informazioni economiche e di esercizio che l'Assessorato Industria, Commercio, Artigianato e Trasporto riterrà di richiedere.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 16
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.
Art. 7
I contributi di cui alla presente legge sono concessi e liquidati a favore delle imprese, degli enti ed esercizi di trasporto collettivo di persone e di cose, a condizione che gli interessati:
a) abbiano garantito la normale efficienza del servizio ed abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee;
b) abbiano osservato le disposizioni vigenti in materia di trasporto pubblico;
c) abbiano osservato la legislazione sociale e le norme contrattuali di lavoro.
La Regione potrà comunque concedere e liquidare i contributi solo dopo che l'impresa abbia provveduto ad eliminare le deficienze del servizio e ad ottemperare agli obblighi di cui al comma precedente.
In particolare l'erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il "Fondo di previdenza per il persole addetto ai pubblici servizi di trasporto", ai sensi dell'art. 9 della legge 29.10.1971, n. 889.
La Regione può trattenere e versare direttamente all'I.N.P.S. le somme dovute al titolo di cui al comma precedente, salvo eventuali successivi conguagli.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 16
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.
Art. 8
La domanda per ottenere l'ammissione ai contributi deve essere presentata, a pena di decadenza, all'Assessorato regionale competente per i Trasporti entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento oppure, se trattasi di servizi di linea di nuova istituzione, entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di autorizzazione e di concessione del nuovo servizio.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) elenco dei servizi per i quali è richiesto il contributo;
b) dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni imposte dalle leggi statali e regionali vigenti;
c) il prospetto riepilogativo delle percorrenze autorizzate dei servizi concessi;
d) dichiarazione relativa all'ammontare dei ricavi del traffico dei servizi di cui sopra realizzati nei primi otto mesi dell'anno precedente a quello a cui il contributo si riferisce;
e) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che prestino la loro opera nell'impresa, per ciascuno dei singoli mesi dello stesso periodo di cui alla lettera d);
f) prospetto riepilogativo del numero di mezzi di trasporto, distinti per tipo per ciascuno dei singoli mesi dello stesso periodo di cui alla lettera d);
g) dichiarazione attestante la misura dei contributi percepiti dallo Stato o da altri enti ovvero dichiarazioni di non averli percepiti;
h) dichiarazione di eventuali rimborsi di spesa di esercizio (sgravi fiscali, sgravi contributi, ecc.);
i) dichiarazione di avvenuta presentazione delle richieste di cui al successivo art. 9;
l) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per tutti i lavoratori dipendenti.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 16
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9.
Art. 9
I contributi d'esercizio previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi, sussidi o rimborsi concessi allo stesso titolo dallo Stato o da Enti Pubblici.
Il loro importo deve essere dall'impresa interessata versato alla Regione Valle d'Aosta fino alla concorrenza dei contributi regionali ottenuti in applicazione della presente legge.
La richiesta di tali contributi, sussidi o rimborsi, quando siano previsti per legge o per regolamento, è obbligatoria per le imprese interessate. L'avvenuta presentazione della richiesta dovrà essere comprovata in sede di presentazione della documentazione di cui all'art. 8.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 16
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10.
Art. 10
Con riferimento a quanto previsto, in via specifica, dall'art. 47 (interventi finanziari) dell'apposita legge regionale che disciplina il trasporto collettivo delle persone e delle cose in Valle d'Aosta, i contributi relativi al Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, istituito dal Titolo II della legge 10.4.1981, n. 151 a partire dall'esercizio finanziario 1982, costituiscono uno dei modi di intervento regionale per l'esercizio dei trasporti pubblici disposti dall'articolo 1 della presente legge.
L'assegnazione dei contributi alle imprese, enti o esercizi di trasporto, che siano soggetti alla disciplina dell'apposita legge regionale di cui al comma precedente e che svolgono servizi regolari di linea ritenuti dalla Giunta regionale, per la loro natura specifica, ammissibili ai benefici del titolo II della legge 10.4.1981, n. 151, avviene secondo le disposizioni del titolo I della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 16
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11.
Art. 11
Solo per l'esercizio 1982, i costi economici standardizzati, i coefficienti di adattamento degli stessi e i ricavi presunti, di cui all'art. 4 della presente legge, sono determinati in conformità agli allegati n. 1-2-3-45-6 alla presente legge, che formano parte integrante della legge stessa.
Le tariffe, di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, solo per l'esercizio 1982, sono considerate quelle già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve ulteriori variazioni autorizzate.
Per effetto dell'art. 11, terzo comma, dell'apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose", l'aliquota dei ricavi a copertura dei costi per il 1982, di cui all'art. 6 lettera b), della legge 10.4.1981, n. 151, per l'intera Valle d'Aosta è quella indicata, per la classe di abitanti da n. 100.001 a n. 300.000, prima zona ambientale, dal decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, nella percentuale del 25%.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi, calcolati e determinati, sulla base del sistema di cui ai precedenti commi, restano a carico delle singole aziende e dei singoli enti ed esercizi di trasporto.
In fase transitoria e solo per l'esercizio 1982, l'ammontare dei contributi da erogare, sulla base dei valori e dei parametri di cui all'allegato n. 1 alla presente legge, che forma parte integrante della legge stessa, è determinato dalla Giunta regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 16
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12.
Art. 12
Per il 1982, nell'attesa dell'approvazione del Piano regionale Integrato dei Trasporti e dei Sistemi di comunicazione, del Piano di Bacino di Traffico e del Programma annuale, anticipazioni sui contributi di cui all'articolo precedente possono essere erogate, con deliberazione della Giunta regionale, alle aziende di trasporto, già ammesse nel 1981 a fruire dei contributi stabiliti dalle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46 e sulla base della relativa, conforme documentazione.
Sempre per il 1982, per gli esercizi di trasporto degli enti pubblici, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 10.4.1981, n. 151, ancorché gli esercizi relativi non siano configurati come società per azioni a totale partecipazione pubblica.
I contributi già disposti per l'anno 1982 in applicazione delle leggi regionali 6.8.1974, n. 27 e 5.11.1976, n. 46, sono considerati anticipazioni dei contributi determinati ai sensi della presente legge per l'anno 1982.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 16
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13.
Art. 13
I contributi relativi al 1982 sono concessi ed erogati in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto - esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge - che abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi delle disposizioni transitorie dell'apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina del trasporto collettivo delle persone e delle cose" (artt. 98 e 99).
Sempre in via preventiva sono concessi ed erogati, sulla base delle percorrenze autorizzate, alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto - di nuova istituzione - che prima della fine del 1982 abbiano ottenute le relative autorizzazioni e concessioni dei servizi di linea.
Il successivo conguaglio, di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge, avverrà in base alle percorrenze autorizzate e realmente effettuate a tutto il 31.12.1982. Esse dovranno essere denunciate, entro il 31.1.1983, nella forma prevista dal comma 6° dell'art. 5 della presente legge, integrata da una dichiarazione attestante le somme ricevute in acconto per il 1982 sia in base alle leggi regionali 6.8.1974, n. 27 e 5.11.1976, n. 46, sia in base alle leggi 10.4.1981 n. 151 e 26.2.1982, n. 51 (conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22.12.1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale)
PRESIDENTE: All'art. 13 c'è l'emendamento soppressivo, al termine del primo comma togliere il riferimento: "(artt. 98 e 99)"; lo metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13 nel testo così emendato.
Art. 13
I contributi relativi al 1982 sono concessi ed erogati in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto - esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge - che abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi delle disposizioni transitorie della apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina del trasporto collettivo delle persone e delle cose".
Sempre in via preventiva sono concessi ed erogati, sulla base delle percorrenze autorizzate, alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto - di nuova attuazione - che prima della fine del 1982 abbiano ottenuto le relative autorizzazioni e concessioni dei servizi di linea.
Il successivo conguaglio, di cui al 2° comma dell'art. 5 della presente legge, avverrà in base alle percorrenze autorizzate e realmente effettuate a tutto il 31.12.1982. Esse dovranno essere denunciate, entro il 31.1.1983, nella forma prevista dal comma 6° dell'art. 5 della presente legge, integrata da una dichiarazione attestante le somme ricevute in acconto per il 1982 sia in base alle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46 sia in base alle leggi 10.4.1981, n. 151 e 26.2.1982, n. 51 (conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22.12.1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale).
PRESIDENTE: Comunico il risultato del
la votazione relativa all'art. 13.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14.
Art. 14
In deroga al termine prescritto dal primo comma dell'art. 8 della presente legge, la domanda di contributo per l'anno 1982, in relazione al Fondo di cui all'art. 10, deve essere inoltrato all'Assessorato regionale competente per i Trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la documentazione a corredo, ivi prevista.
Resta ferma la data del 10.10.1982, prescritta dal 1° comma dell'art. 8 della presente legge, per la domanda di contributo per il 1983.
In deroga al termine prescritto dal 2° comma dell'art. 6 della presente legge, la documentazione ivi richiesta, ai fini della determinazione dei costi standardizzati per l'esercizio 1983, dovrà essere trasmessa - solo per questo primo anno - entro il 10.9.1982.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15.
Art. 15
Dal beneficio del contributo di esercizio vengono esclusi le imprese, gli enti ed esercizi di trasporto i cui titolari o legittimi rappresentanti o direttori responsabili:
a) non abbiano prodotto integralmente la prescritta documentazione entro i termini indicati;
b) abbiano reso false dichiarazioni relative alle percorrenze effettuate, ai ricavi, alle spese sostenute, al personale impiegato, all'esercizio in genere delle linee concesse;
c) si siano resi responsabili di gravi violazioni alla regolarità di esercizio.
Le somme residue, relative ai contributi di esercizio non concesse a qualsiasi titolo alle imprese inadempienti, saranno ripartite a favore delle altre aziende nei limiti del disavanzo accertato.
La esclusione dal contributo di esercizio viene deliberata dalla Giunta regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 15.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16.
Art. 16
Prima di ogni assegnazione ed erogazione di contributi, la Regione deve effettuare gli accertamenti opportuni mediante visite, ispezioni e controlli.
Valgono a tale scopo le disposizioni sulla vigilanza e sul controllo di cui all'apposita legge regionale che detta norme sulla "Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose".
Gli accertamenti possono essere effettuati anche successivamente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi. Le somme ottenute indebitamente o mediante documentazione rivelatesi, dopo gli accertamenti, non pertinenti o inesatte o false sono restituite dalle imprese, anche se relative a contributi di esercizi trascorsi. In tal caso, la Giunta regionale con propria deliberazione può effettuare direttamente il recupero con conguagli sulle somme di cui le stesse imprese siano creditrici.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 16.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17.
Art. 17
Ogni grave violazione alla regolarità e alla sicurezza di esercizio, al sistema tariffario, all'inosservanza delle prescrizioni di esercizio, all'impiego di autobus sovvenzionati ad uso diverso dal servizio pubblico di linea senza le prescritte autorizzazioni, comporta una decurtazione del contributo di esercizio di £ 500.000.
In caso di ulteriore recidiva la decurtazione è elevata a £ 1.000.000.
Le sanzioni di cui ai precedenti commi vengono irrogate dalla Giunta regionale in sede di liquidazione del contributo di esercizio, senza pregiudizio dei provvedimenti di esclusione di cui all'art. 15 e delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 19.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18.
Art. 18
Attraverso le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli artt. 15, 16 e 17, l'impresa, l'ente od esercizio destinatari dell'esclusione, dei recuperi e delle decurtazioni possono produrre opposizione entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
Il silenzio serbato dalla Giunta regionale per i quarantacinque giorni successivi equivale a rigetto dell'opposizione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 18.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19.
Art. 19
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono comunque soggette alla sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 1.500.000, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.
Per l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni, così come per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo, si applicano le apposite norme previste dalla legge regionale sulla "Disciplina dei servizi di trasporto collettivi di persone e di cose".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 19.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20.
Art. 20
A modificazione dell'ottavo comma dell'art. 47 (interventi finanziari) dell'apposita legge regionale sulla"Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose", la concessione dei contributi definitivi e il conguaglio con le anticipazioni avverrà secondo le modalità, le prescrizioni e le condizioni della presente legge (che si richiama agli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della legge 10.4.1981, n. 151, e dell'art. 27 - bis della legge 26.2.1982, n. 51 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22.12.1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale).
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 20.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21.
Art. 21
Per l'applicazione della presente legge, in conformità di quanto disposto dalla legge 10.4.1981, n. 151, l'Assessorato regionale competente per i Trasporti provvede ad effettuare e redigere studi e ricerche, a compiere analisi comparate, a rilevare dati e assumere documentazioni, nonché a promuovere e realizzare tutte le iniziative opportune al fine:
1) della formazione ed adozione del Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di Comunicazione, del Piano di bacino di traffico e del Programma annuale dei Servizi;
2) della corretta determinazione annuale dei costi economici standardizzati, dei ricavi del traffico, delle tariffe e del rapporto "ricavi-costi";
3) dell'assunzione di provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale;
4) dell'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 21.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22.
Art. 22
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, finanziate con le assegnazioni spettanti alla Regione sulle ripartizioni del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche o private, previsto dall'art. 9 della legge 10.4.1981, n. 151, saranno iscritte nei bilanci regionali con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.
Per l'anno 1982, le assegnazioni di cui al comma precedente ammontano a lire 6.061.000.000, secondo la ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti stabilita con Decreto interministeriale n. 176 del 13.1.1982.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 22.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23.
Art. 23
Le somme che la Regione stanzia annualmente in appositi capitoli nei propri bilanci per l'applicazione della presente legge non possono essere comunque inferiori a quanto le sarà stato attribuito ogni anno dallo Stato attraverso il Fondo di cui all'articolo precedente.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 23.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 24.
Art. 24
Le disposizioni della presente legge completano quelle della legge regionale che stabilisce norme sulla "Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose" e sostituiscono quelle della precedente legislazione regionale sulla concessione di contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 24.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 25.
Art. 25
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 25.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Maggioranza: 18
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione la
tabella n. 1.
...Omissis...
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella n. 2.
...Omissis...
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella n. 3.
...Omissis...
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella n. 4.
...Omissis...
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella n. 5.
...Omissis...
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione la tabella n. 6.
...Omissis...
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Ho visto alcune facce un po' sbigottite perché abbiamo votato contro e vorrei precisare che le ragioni sono di sostanza.
Questa è una legge che applica una legge nazionale che viene definita di riforma: la riforma consiste nel passaggio da un ripiano del deficit a piè di lista, alla determinazione invece di elementi oggettivi, che determinano il contributo da erogare alle imprese, che copre la differenza fra i costi determinati in modo standardizzato ed i ricavi. Siccome non riesco a capire come si possono presumere i ricavi senza un sistema efficace di rendicontazione, di controllo, credo che la sostanza del disegno di legge non risponda allo spirito della riforma nazionale.
Per queste ragioni votiamo contro.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 17
Contrari: 10
Il Consiglio approva