Objet du Conseil n. 3535 du 17 avril 2024 - Resoconto
OGGETTO N. 3535/XVI - Interrogazione: "Azioni volte a garantire la rotazione degli incarichi affidati dalla piattaforma PlaCe-Vda".
Marguerettaz (Presidente) - Punto n. 18 all'ordine del giorno. Per la risposta, la parola all'assessore Sapinet.
Sapinet (UV) - Il quesito è: "Se, a fronte di quanto segnalato, siano stati effettuati i necessari approfondimenti volti a evitare condotte che possano favorire una ditta a discapito di altri, garantendo una vera rotazione degli incarichi".
La tematica che il collega oggi ci pone è decisamente tecnica, attiene all'applicazione del codice dei contratti pubblici, ossia del decreto legislativo n. 36/2023, che è entrato in vigore il primo luglio dello scorso anno.
Come richiamato dal Consigliere, è da oramai dieci anni che è stata fatta una precisa scelta organizzativa di centralizzare le procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori pubblici, rispettivamente presso la CUC, Centrale Unica di Committenza, gestita da In.Va. e presso la Stazione Unica degli Appalti per i lavori pubblici.
Recentemente, con la legge regionale n. 2/2024, queste scelte sono state ulteriormente confermate e rafforzate proprio alla luce di quanto previsto all'interno del nuovo codice dei contratti pubblici, per attuare al meglio anche tutta la parte del codice stesso dedicato alla digitalizzazione.
In tale ambito è stato deciso che la piattaforma telematica di negoziazione centralizzata della Regione Autonoma Valle d'Aosta sia quella gestita da In.Va. S.p.A. denominata PlaCe-Vda.
Quanto riportato dal Consigliere è stato anche rappresentato in diverse occasioni agli uffici, evidenziando che in alcuni casi sarebbero stati invitati a partecipare alla medesima procedura negoziata - a tali procedure sembra fare riferimento il documento - in favore sia di operatori economici singoli, sia di Consorzi ordinari o di raggruppamenti temporanei d'imprese di cui fanno parte i medesimi operatori economici.
In tale occasione sono state rappresentate dagli uffici le motivazioni tecniche di applicazione del codice dei contratti che supportano l'operato della Stazione Unica Appaltante.
Al fine di poter rispondere nel modo più coerente, con l'applicazione della norma di legge al quesito posto, si è anche consultato l'esperto in materia di contrattualistica, pubblicato e reclutato nell'ambito del progetto "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR" a valere della missione 1, componente 1, misura 2.2.1, assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR; sarebbe poi l'avvocato Vavalli dello studio legale associato Legal Protection di Roma.
Con riferimento pertanto al quesito posto, bisogna verificare se la partecipazione alla gara - sia in forma singola o sia mediante Consorzi ordinari o rete temporanea di impresa - da parte di uno stesso operatore economico potrebbe determinare l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti ovviamente interessati facenti parte del Consorzio, ai sensi dell'articolo 68 del codice dei contratti pubblici vigente, che tratta appunto dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di operatori economici. Il codice dei contratti pubblici vigente non prevede oggi alcun divieto per l'operatore economico di partecipare alla gara, sia in forma singola, sia mediante il Consorzio ordinario RTI, una partecipazione di tal genere è dunque consentita.
Resta in capo alla stazione appaltante la mera possibilità di escludere l'operatore economico in questione al ricorrere di una duplice condizione, prevista appunto dagli articoli n. 68 e 95 del codice dei contratti che citano in un primo caso che vi siano rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale volto ad aumentare le possibilità di aggiudicazione della commessa ovvero ex articolo 95 comma 1 lettera D del codice dei contratti pubblici vigenti.
Il secondo caso: che, pur in presenza dei gravi indizi di cui al punto precedente, l'operatore economico non sia comunque in grado di dimostrare che la circostanza suddetta non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
È dunque possibile affermare che non solo la partecipazione alla gara di un operatore economico, sia in forma singola sia mediante Consorzio o RTI, è consentita, ma la stessa determina un'eventuale esclusione dei soggetti interessati solamente al ricorrere degli stringenti presupposti che abbiamo sopra richiamato, all'esito del procedimento di verifica dei requisiti, verifica che è effettuata nell'ambito delle ordinarie attività di controllo della singola procedura condotte dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
La partecipazione alla gara di un operatore economico, sia in forma singola sia mediante Consorzio o RTI, non mette in alcun modo a repentaglio il rispetto del principio di rotazione.
Il rispetto di tale principio dipende dalla corretta applicazione dell'articolo 49 comma 2 del codice dei contratti pubblici vigenti: quando la gara si svolge mediante procedura negoziata con invito, il principio di rotazione è garantito indipendentemente, questo perché deve essere sempre applicato all'aggiudicatario dell'ultima procedura nella stessa categoria di opere, indipendentemente dal fatto che tale soggetto abbia legittimamente presentato più di un'offerta con forme giuridiche diverse.
Presidente - Per la replica, la parola al collega Manfrin.
Manfrin (LEGA VDA) - Grazie, Assessore, per la sua risposta che non mi soddisfa per nulla, e farò un esempio pratico a quest'Aula: ci troviamo in presenza di diverse gare, anzi: a invito, quindi neanche gare ma inviti: vengono invitati il raggruppamento temporaneo Y, o il consorzio Y, e l'azienda X che fa parte di quel raggruppamento o di quel consorzio, quindi fa parte di quel raggruppamento o di quei consorzio, quindi ci troviamo ad avere cinque imprese che partecipano, di cui una che partecipa sia sotto forma di consorzio, o raggruppamento, sia come singola.
La domanda che le faccio, Assessore, è questa: secondo lei un'impresa che partecipa in questa duplice forma, aumenta le sue possibilità di vedersi aggiudicato quest'appalto oppure le diminuisce? Perché se le aumenta, è evidente che c'è un'azione che evidentemente turba il mercato, perché se decido di partecipare come azienda singola, non decido di partecipare come raggruppamento e, viceversa, se decido di partecipare come raggruppamento, non presento un'offerta come azienda singola.
Quello che lei ha citato - e che ho citato io ovviamente nell'interrogazione - è proprio il codice degli appalti che dice che la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, che ci dice che devono sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici sono imputabili a un unico centro decisionale.
Allora, secondo lei, come si può immaginare che un'azienda che fa parte di un consorzio non si sia messa d'accordo con il consorzio stesso per presentare un'offerta sia come singolo sia all'interno del consorzio? É evidente che questo avviene, allora se io invito e tendo a fare un'operazione di questo tipo, è chiaro che escludo delle persone e delle aziende.
Allora io le chiederei, visto che questa è una procedura a invito, se lei per esempio ritenga giusto che un consorzio si presenti e contenga cinque aziende al suo interno e queste stesse cinque aziende presentino un'offerta singola e vengano invitate.
Evidentemente ci sono cinque aziende e un consorzio che sono gli stessi, quindi, o che le aggiudichi uno o che le aggiudichi l'altro, queste aziende vincerebbero sempre in ogni caso. Questo non è un principio di rotazione degli incarichi, mi pare evidente.
Lei quindi ritiene che sia stato fatto tutto il possibile e tutto a norma, noi riteniamo evidentemente di no e riteniamo che la rotazione, soprattutto quando si parla d'inviti, sia assolutamente necessaria.
Io la prego quindi, Assessore, di fare grande attenzione rispetto a quello che abbiamo evidenziato, perché se qualcuno le dice che va tutto bene, evidentemente non è così, e soprattutto perché è chiaro che, se si può integrare una fattispecie del tipo che viene prevista dall'articolo 68, è chiaro che poi ci sono anche delle responsabilità.
Noi gliel'abbiamo già detto in un'occasione, in occasione del 110, sa che le responsabilità arrivano, glielo diciamo nuovamente, spero che questa volta prenda per buoni questi avvertimenti e non se ne renda conto quando ormai i buoi sono scappati.