Objet du Conseil n. 420 du 13 juillet 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 420/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1981, N. 85, CONCERNENTE NORME PER FAVORIRE L'INSERIMENTO NELLA VITA SOCIALE DELLE PERSONE CON DIFFICOLTA' PSICHICHE, FISICHE E SENSORIALI".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): In base alla legge n. 85 ed alle finalità in essa contenute, era previsto un possibile finanziamento che doveva seguire previsioni di bilancio.
Dopo aver approvato il bilancio con i finanziamenti relativi, è stato elaborato questo disegno di legge che autorizza la spesa necessaria ad utilizzare i fondi stanziati dalla legge sopraccennata.
Naturalmente non è cosa semplice: ancora si fanno delle previsioni di spesa in quanto per questo inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali si è previsto di fare un duplice intervento: uno per l'inserimento diretto e quindi per interventi a livello assistenziale, l'altro per interventi sulle strutture.
Per questa ragione nei due capitoli vi è una differenziazione anche nei fondi, tenendo conto che, per questo primo anno, nell'applicazione della legge ci sono delle difficoltà preventive: pensate che anche solo la diffusione e per la possibilità di utilizzo della stessa ci siamo imbattuti in non pochi ostacoli. Quello che ci auguriamo è che lo strumento datoci dalla legge sia utilizzato nel modo più corretto e che soprattutto ci sia la possibilità di intervento concreto, perché com'è detto nella relazione, si prevede di intervenire anche a livello di persone che hanno difficoltà motorie, quindi con l'adeguamento delle auto e dei mezzi di trasporto. A questo proposito vorrei fare presente che nell'ultimo Salone dell'Automobile sono stati esposti dei tipi particolari di vetture che hanno trovato rispondenza in quelle che sono le aspettative di questa categoria; si presume che verranno prodotte in serie quindi con una riduzione notevole dei costi necessari per fare gli adeguamenti di volta in volta.
Nella conferenza stampa che era seguita a questo dibattito, era stata sottolineata l'esigenza di modificare nel contempo anche la legge istitutiva e della motorizzazione civile, che prevede il rilascio di patenti particolari per quelli che non hanno gli arti superiori e che non possono usufruire degli strumenti messi a disposizione, in quanto esclusi dal rilascio delle patenti. Anche su questo punto sarà bene che al più presto ci sia una modifica della legislazione a livello nazionale.
Del resto penso che questo progetto di legge trovi l'assenso di tutte le forze politiche e soprattutto ci trovi uniti nel far capire quelle che sono le finalità di questa legge.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.
PEAQUIN - (P.C.I.): Noi abbiamo già dato parere favorevole in Commissione a questo disegno di legge che va a finanziare la legge n. 85 del dicembre dello scorso anno. Siamo d'accordo con l'Assessore nel dire che le difficoltà potranno venire dalla capacità di spesa di questa legge. Vorremmo avere però alcuni chiarimenti, se sono stati presi alcuni provvedimenti o se si sta comunque lavorando in questo senso.
L'art. 2 della legge n. 85 prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della legge, i regolamenti comunali dei piani regolatori debbano adeguarsi a quanto previsto dalla legge. Ora, siamo a sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge e non possiamo pretendere che questo sia già in attuazione. Si dice inoltre che la Regione, sempre entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 85, adegui la propria legislazione in materia urbanistica. Vogliamo chiedere all'Assessore all'Urbanistica, ma se poi risponde l'Assessore alla Sanità per noi va bene egualmente, se ci sono degli indirizzi in questo senso. Inoltre l'art. 5 di questa legge prevede che i privati che costruiscono delle abitazioni in conformità al D.P.R. n. 384, possono usufruire di finanziamenti che devono essere dati secondo un regolamento approvato entro sei mesi dall'applicazione di questa legge. Vorremmo avere notizie in proposito.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin, ne ha facoltà.
ROLLANDIN - (U.V.): Le osservazioni che sono state fatte dal Consigliere Péaquin su quanto è contenuto negli articoli 2 e 5 sono corrette, ma voglio ricordare, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento alla normativa, che entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 85, devono essere recepite dai regolamenti edilizi comunali le norme di cui al decreto 384. In quanto decreto, non potrebbe non esservi questo adeguamento, quindi di fatto il punto più grave è che questo regolamento è sempre stato ignorato.
Non è la prima volta che osserviamo come nelle strutture pubbliche sia di fatto vietato l'accesso ai cittadini in carrozzella, e che sono quindi gli edifici pubblici che devono adeguare l'agibilità per gli handicappati. di questo problema è stato preso atto in Giunta, per cui si sono invitate tutte le Amministrazioni e gli organi competenti ad esaminare i progetti di qualsiasi natura ed a tenere in debito conto quanto previsto dall'art. 2 e dal D.P.R. 384. Penso che questo sia l'atto che era necessario fare per adeguare questa parte normativa.
Per quanto riguarda l'art. 5 sui regolamenti per dare attuazione a privati intenzionati a modificare le strutture della propria abitazione, con un atto facoltativo - perché il 384 non impone ai privati di adeguarsi alle norme costruttive - abbiamo esaminato quelle che potevano essere le difficoltà ad impostare un regolamento del genere. Le difficoltà maggiori derivano dalla quantificazione di quelle che sono le principali strutture dalle quali si deve iniziare.
I termini ed i costi nell'adeguamento di una struttura con una determinata tipologia sono già abbastanza elevati, per cui si trattava di vedere, tenuto conto che si può anche presumere ci sia un certo numero di domande, in che modo poter poi intervenire, perché questo tipo di investimento dovrebbe essere fatto soprattutto nelle abitazioni dove ci sono delle persone handicappate che già dovrebbero utilizzare questi speciali accessi. Negli incontri che sono stati fatti, anche a livello di Commissione, penso che questo aspetto sia stato sottolineato.
Quanto prima si provvederà ad emanare questo regolamento, tenendo in debito conto soprattutto il discorso di priorità, perché non sarà possibile accedere a tutte le richieste se non sono finalizzate o se non hanno una certa logica nell'impostazione.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
E' autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1982 la spesa annua di lire duecentotrenta milioni per l'applicazione della legge regionale 28.12.1981, n. 85, recante: "Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo l testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
L'onere di lire duecentotrenta milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sugli istituendi capitoli 42050 e 42100 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982; per gli anni 1983-1984 con la disponibilità relativa a "Sicurezza sociale - 2.2.3.03. Assistenza sociale" del bilancio pluriennale 1982-1984.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni;
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)
£ 230.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 42050 - (di nuova istituzione) "Spese per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali L.R. 28.12.1981, n. 85".
£ 60.000.000
Cap. 42100 - (di nuova istituzione) "Contributi a favore di enti e privati per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali. L.R. 28.12. 1981, n. 85".
£ 170.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione a scrutinio segreto.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Il Consiglio approva