Objet du Conseil n. 331 du 10 juin 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 331/VII - MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 3705, IN DATA 22.7.1977, CONCERNENTE: "APPROVAZIONE DELLE PERCENTUALI DEL COSTO DI COSTRUZIONE DELL'EDILIZIA ABITATIVA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10", RATIFICATA, CON MODIFICAZIONI, DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 344, IN DATA 5.10. 1977.
PRESIDENTE: Do lettura del testo della delibera.
IL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERA
di dimezzare le percentuali di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 3705, in data 22 luglio 1977, ratificata, con modificazioni, dal Consiglio regionale con deliberazione n. 344, in data 5.10.1977.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pollicini, ne ha facoltà.
POLLICINI - (D.P.): La legge n. 10, conosciuta anche con il nome del suo presentatore, Ministro Bucalossi, prevedeva l'introduzione di due tipi di imposta; gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione. Per quanto riguarda i costi di costruzione, la legge dava mandato alle Regioni affinché stabilissero gli oneri di costruzione da assoggettare a edilizia abitativa in una fascia che andava dal 5 al 20% di un costo di costruzione stabilito dal Ministero dei Lavori Pubblici e fissato in quell'epoca nell'85% di lire 170.000 pari cioè a lire 144.500. La Giunta ha deliberato nel '77 la suddivisione di questi oneri in funzione di quattro tipi di Comuni: Comuni con effetto turisticamente irrilevante. Comuni ad effetto turistico basso, Comuni ad effetto turistico medio e Comuni ad effetto turistico alto. In funzione di questa tipologia di Comuni ha stabilito il gradiente, in base anche al tipo di intervento, cioè gli interventi di recupero erano sottoposti ad un costo di costruzione pari al 5% - parlo del ° gruppo di Comuni, quelli ad effetto turistico rilevante - vengono le nuove costruzioni con un massimo di tre piani fuori terra ed inferiori ai 450 mq. complessivi, ed un terzo gruppo è rappresentato dalle nuove costruzioni superiori ai tre piani. La suddivisione andava dal 5 al 20%, così come prescrive la legge, in funzione appunto dell'effetto turistico e del tipo di costruzione, o se era recupero.
Il recente decreto Nicolazzi ha, in pratica, dimezzato la fascia in cui dovevano essere sottoposti gli oneri relativi alla costruzione, di conseguenza abbiamo dimezzato tutte le aliquote corrispondenti, per cui il 5% diventa il 2,5%; il 20% - che era il massimo - diventa il 10%, ed in mezzo ci sono tutte le riduzioni rapportate al 50% Possiamo dire che di fatto gli oneri di costruzione dal '77 - epoca in cui sono sorti - tenuto conto dell'inflazione e di questa riduzione del 50%, sono ridotti oggi al 25% della cifra iniziale stabilita, per cui in ordine al decreto Nicolazzi, che stabilisce un tetto massimo del 10% contro un 20% stabilito e uscito prima del decreto, abbiamo ridotto del 50% tutte le percentuali di addebito del costo di costruzione sulla base delle 144.500 lire.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): Questo è un adempimento di legge a cui purtroppo non ci possiamo sottrarre, e dico purtroppo perché non condividiamo questa logica di abbattimento generalizzato degli oneri e delle percentuali relative al costo di costruzione, in quanto penalizza i Comuni, i quali avranno notevoli entrate in meno, e soprattutto non va nella direzione di favorire chi si costruisce la prima casa o chi costruisce edilizia convenzionata, ma abbatte in modo generalizzato.
Poiché nella nostra Regione avevamo tenuto volutamente alti i costi di costruzione per le seconde case, per noi è un danno rilevante, ed è questa la ragione per cui non condividiamo la logica - che definisco populista - che ha portato alla riduzione a metà di questa componente. La nostra proposta - e del resto abbiamo presentato anche un disegno di legge nella nostra Regione - è quella di abbattere significativamente gli oneri ed il costo di costruzione per chi si costruisce la prima casa; voglio ricordare che se approvassimo finalmente la convenzione di cui agli artt. 7-8 della legge n. 10, chi si costruisce la prima casa non pagherebbe per niente gli oneri relativi al costo di costruzione. Quella è la strada giusta, mentre il resto diventa una regalia generalizzata e controproducente per la collettività.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la delibera in oggetto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Il Consiglio approva
