Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 1903 du 19 octobre 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1903/XVI - P.L. n. 51: "Indennità sanitaria una tantum per i lavoratori della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e per gli specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati con l'Azienda USL della Valle d'Aosta coinvolti nell'emergenza COVID-19 e altre disposizioni urgenti nel settore sanitario".

Marguerettaz (Presidente) - Alla presenza di 27 Consiglieri, possiamo iniziare i lavori.

Punto n. 7.01 all'ordine del giorno. Relatore il consigliere Aggravi, ha chiesto la parola, ne ha facoltà.

Aggravi (LEGA VDA) - Il disegno di legge n. 60 del giugno 2020, inerente all'assestamento di bilancio di previsione della Regione, prevedeva all'articolo 20 l'erogazione di un'indennità una tantum per i lavoratori delle Unités des Communes Valdôtaines e del Comune di Aosta coinvolti nell'emergenza Covid-19.

Tale previsione è stata poi recepita nell'approvazione del disegno di legge all'articolo 22 della legge regionale 8 del 13 luglio 2020.

Le travagliate vicende che hanno caratterizzato la scrittura, nonché l'approvazione del nuovo articolato di legge, hanno tuttavia determinato l'esclusione tra i beneficiari di un'importante realtà quale quella rappresentata dal personale in forza alla Casa di riposo G.B. Festaz.

Inoltre, nel settembre 2020, lo Stato centrale ha promosso una serie di questioni di illegittimità costituzionale proprio in merito ai contenuti della già citata legge 8/2020, tra cui quelle relativi all'articolo 22.

In sostanza, il ricorso promosso dallo Stato riguardava il fatto che alcuni articoli del testo di legge avrebbero travalicato i limiti statutari e invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, nonché violato gli articoli 3 e 97 della Costituzione, per contrasto con le finalità perequative di omogeneizzazione dei trattamenti tra operatori del settore sanitario operanti in ambito nazionale ed esposti al medesimo rischio. Infine ha anche leso l'articolo 117 terzo comma della Costituzione con riguardo alla competenza legislativa concorrente nel dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Tra i principi che hanno guidato la difesa della Regione autonoma, va specificato il fatto che questa ha precisato come le disposizioni impugnate, tra qui quelle oggetto d'interesse, assicurano il massimo grado di partecipazione della contrattazione collettiva, prevedendo che siano oggetto di concertazione sindacale con l'Azienda USL tanto l'individuazione dei soggetti destinatari dell'indennità, quanto la determinazione del relativo ammontare delle modalità di erogazione.

La consulta, con sentenza n. 5 depositata nel gennaio 2022, ha confermato che la censura promossa nei confronti dell'articolo 22 della legge regionale impugnata non è fondata.

Sulla scorta di questi principi, e del fatto che le disposizioni di cui all'articolo 22 della già citata legge 8 hanno escluso una rappresentanza di fondamentale importanza del sistema di assistenza socio-sanitaria a servizio della comunità valdostana, qual è il personale in servizio presso la Casa di riposo Festaz, nella gestione dell'emergenza generata da Covid-19, questa proposta di legge si prefigge di erogare, anche a favore di questa realtà, un'indennità che ne valorizzi il ruolo e ne riconosca il contributo dato nel corso dell'evolversi dell'emergenza.

Al contempo, la già citata legge 8, all'articolo 14, al fine di mantenere e rafforzare l'offerta sanitaria necessaria a fronteggiare l'emergenza del Covid e le sue conseguenze, ha previsto un riconoscimento economico al personale della dirigenza medica sanitaria veterinaria con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta convenzionati con l'Azienda USL.

Tale indennità, denominata indennità sanitaria valdostana - come espressamente previsto dalla norma in questione e dalla relazione alla legge stessa - aveva lo scopo di riconoscere a tutti i medici impegnati a lavorare in condizioni di disagio a causa della pandemia un'indennità economica ed è rivolta sia alla dirigenza medica dipendente che alle categorie mediche convenzionate, tanto che nella relazione al disegno di legge si legge testualmente: "La misura riguarda tutto il personale dipendente con qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale e convenzionato dall'Azienda USL impegnato nelle strutture e nei servizi operanti per l'emergenza sanitaria".

Il legislatore regionale, in sede di redazione definitiva della norma de qua, nel fare riferimento anziché genericamente al personale convenzionato, specificatamente ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, non si è avveduto che, ai sensi del Decreto Balduzzi, convertito poi in legge 189/2012, il personale convenzionato dall'Azienda Sanitari è costituito non solo dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ma altresì da specialisti ambulatoriali.

Considerato quindi che la ratio della norma esplicitata anche dalla relazione al disegno di legge era quella di riconoscere l'indennità sia al personale dipendente che ai soggetti convenzionati e che nessun motivo logico giustifica l'esclusione degli specialisti ambulatoriali. i quali si trovano in posizione giuridica identica a quella dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e, anzi, che i primi rispetto ai secondi addirittura operano all'interno delle strutture della stessa USL e quindi hanno a maggior ragione lavorato nelle condizioni di disagio ambientale sul luogo di lavoro generato dalla pandemia.

Non ultimo si considera che appare necessario evitare l'insorgenza di eventuali contenziosi fondati sulla disparità di trattamento che si è venuta a creare all'interno della medesima categoria dei medici convenzionati a causa dell'applicazione della norma in questione.

Con riferimento alle determinazioni espresse dalla già citata sentenza n. 5 del gennaio 2022 della Corte costituzionale, è bene considerare che la censura sollevata nei confronti dell'articolo 22, in riferimento al principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117 della Costituzione, dispone espressamente che la Regione autonoma provveda al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nel proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari a essa attribuiti e, a integrazione, le risorse dei propri bilanci.

Per questa motivazione, inter alia, è principio consolidato della giurisprudenza costituzionale quello per cui quando lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta da questi soggetti.

Il percorso legislativo di questa proposta di legge d'iniziativa consiliare è iniziato l'8 marzo scorso, con la presentazione di un testo sottoscritto da sedici Consiglieri facenti parte dei gruppi Lega Vallée d'Aoste, Pour l'Autonomie, Progetto Civico Progressista e Forza Italia.

Sin dal principio i proponenti firmatari si sono detti disponibili a trovare la più ampia convergenza su di un testo di legge finale che potesse porre rimedio alle criticità descritte in precedenza.

A tal riguardo, nel corso dell'esame della proposta di legge sono state condotte una serie di utili audizioni nelle Commissioni consiliari competenti nonché fattive interlocuzioni con l'Assessore responsabile.

Tutte queste attività hanno così portato all'elaborazione di una serie di emendamenti al testo originale poi recepiti in V Commissione che si concretizzano nei contenuti di seguito rappresentati.

Il corpo del testo della legge è composto da sei articoli e vado a esporre i principali di questi, le altre descrizioni le potrete trovare nella relazione distribuita.

In particolare l'articolo 2 ampia la platea dei beneficiari degli effetti della norma di cui all'articolo 14 della legge 8, più precisamente il comma 1 prevede che l'indennità di cui trattasi sia dovuta anche agli specialisti ambulatoriali, ai medici veterinari e alle altre professionalità sanitarie, biologi, chimici e psicologi convenzionati con la USL, che hanno prestato servizio nell'anno 2020 nell'ambito delle attività connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il comma 2 stabilisce che l'individuazione puntuale dei destinatari delle indennità e la sua quantificazione è demandata all'Azienda USL, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Il comma 3 introduce quale vincolo per l'erogazione dell'indennità di cui trattasi la sottoscrizione d'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL per un periodo minimo dalla data di sottoscrizione dell'impegno medesimo.

La durata di tale periodo minimo sarà definita in sede di concertazione sindacale; la penale, nel caso in cui il suddetto impegno non sia rispettato, è fissata nella misura non inferiore del 30% di quanto complessivamente percepito.

L'articolo 3 comma 1, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 8/2020, prevede l'erogazione di un'indennità Covid-19 una tantum a tutto il personale di qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale che abbia prestato servizio in presenza per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona ""Casa di riposo J.B. Festaz.

Il comma 2 precisa che, ai fini della determinazione dell'indennità di cui trattasi, l'assenza per infortunio da Covid-19 è equiparata all'aver prestato attività lavorativa.

Il comma 3 stabilisce che alla ripartizione di tali fondi provveda la citata Azienda pubblica di servizi, secondo le modalità definite in apposita intesa tra questa, l'Amministrazione regionale e le competenti organizzazioni sindacali.

In ultimo, permettetemi di ringraziare per il lavoro svolto tutti gli uffici di volta in volta coinvolti, nonché le segreterie delle Commissioni II e IV, i colleghi Commissari coinvolti, così come tutti quelli che si sono adoperati al fine di portare tale testo di legge al vaglio del Consiglio regionale di oggi.

Presidente - Possiamo aprire la discussione generale. Ricordo ai colleghi che la V Commissione ha predisposto un nuovo testo, quindi si voterà sulla proposta di nuovo testo della Commissione. Non vedo nessuna prenotazione, la discussione generale è chiusa. Da parte del Governo, ha chiesto la parola l'assessore Barmasse.

Barmasse (UV) - Intervengo a nome del Governo innanzitutto per ringraziare i Consiglieri proponenti e i membri della II e V Commissione consiliare, il consigliere Aggravi che ha anche fatto un riferimento - e la ringrazio - a quello che è stato il lavoro dell'Assessorato, quindi ringraziare tutti i Consiglieri che hanno lavorato a questa Proposta di legge negli scorsi mesi in Commissione.

Senza addentrarmi troppo nel merito della proposta di legge illustrata molto bene dal relatore, consigliere Aggravi, di cui condividiamo le finalità di allargamento della platea dell'indennità, che fu istituita ai sensi della legge 8/2020, vorrei sottolineare, con quest'intervento, un aspetto di metodo. Questo Governo regionale già molti mesi fa aveva manifestato a più riprese, con dichiarazioni rilasciate in quest'aula nel corso di riunioni con i sindacati, l'impegno a verificare la possibilità di reperire nelle pieghe del bilancio le risorse economiche per finanziare adeguatamente la norma da noi condivisa negli obiettivi.

La maggioranza regionale ha scelto di non fare di questa proposta di legge occasione di uno scontro politico, finalizzato a mettere una bandierina su un disegno di legge -che, al contrario, condividiamo pienamente - e ha lavorato con le strutture dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali e dell'Assessorato del bilancio, che ringrazio; abbiamo lavorato per rendere, per quanto possibile, applicabile e forse più efficace questa proposta di legge, rivedendone il testo e proponendo sostanziali emendamenti in Commissione consiliare.

Tutto ciò al fine di giungere al testo che votiamo oggi con adeguate coperture economiche e anche con una più corretta definizione delle figure professionali a cui la norma intende rivolgersi.

Presidente - A questo punto possiamo procedere alla votazione. Metto in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta.

Appello nominale del Consigliere presente in remoto sulla piattaforma zoom.

Padovani (FP-PD) - Favorevole.

La votazione è chiusa.

Presenti, votanti e favorevoli: 33

L'articolo n. 1 è approvato all'unanimità.

Stesso risultato sull'articolo 2, 3, 4, 5 e 6.

Se non ci sono dichiarazioni di voto, procederei alla votazione della legge nel suo complesso. La votazione è aperta.

Appello nominale del Consigliere presente in remoto sulla piattaforma zoom.

Padovani (FP-PD) - Favorevole.

La votazione è chiusa.

Presenti, votanti e favorevoli: 33

La legge è approvata all'unanimità.