Objet du Conseil n. 1005 du 4 novembre 2021 - Resoconto
OGGETTO N. 1005/XVI - Interpellanza: "Azioni dirette ad evitare che gli indennizzi regionali COVID a favore delle partite Iva siano automaticamente incamerati dal fisco".
Bertin (Presidente) - Punto n. 55. Per l'illustrazione dell'interpellanza il Consigliere Sammaritani ne ha facoltà.
Sammaritani (LEGA VDA) - Trattiamo di un argomento delicato, importante, perché coinvolge una nostra legge, una nostra disposizione della legge 15/2021, all'articolo 9, il famoso articolo 9, dove si prevedono i bonus alle Partite Iva.
Abbiamo appreso dagli stessi destinatari di questi benefici che il fisco - quindi l'agente della riscossione - dal primo settembre di quest'anno ha iniziato non solo a notificare ai contribuenti le cartelle esattoriali arretrate, quindi migliaia e migliaia se non milioni di cartelle, come sapevamo, in giacenza, ma addirittura a pignorare - con una procedura speciale prevista da un'apposita norma che s'innesta sul DPR 602/73, quella sulla riscossione dei tributi, ma che è successiva, che non consente il controllo del Giudice - le somme messe a disposizione con legge regionale alle Partite Iva danneggiate dall'emergenza Covid, quindi va a pignorare queste somme.
Rilevato che si tratta di somme riconosciute agli imprenditori a titolo d'indennizzo e che risulta immediato valutare - prima che giuridicamente anche moralmente - se sia corretto che tali somme - destinate a rifondere chi ha incolpevolmente subito gli effetti di una pandemia che ha portato il Governo a coattivamente sospendere o fortemente rallentare le attività dei danneggiati - vengano incamerate dal fisco a soddisfacimento di crediti pregressi.
Ricordato quindi che la Regione Valle d'Aosta, come abbiamo già accennato prima, è intervenuta con misure di sostegno e contributi a fondo perduto per indennizzare le attività danneggiate dall'emergenza sanitaria per effetto delle chiusure e limitazioni dovute al Covid-19 e ha concesso appunto un bonus ai titolari di Partita Iva, quello previsto dall'articolo 9 della legge 15 di quest'anno; si tratta di un contributo una tantum a fondo perduto in conseguenza delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla limitazione dell'attività conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica a favore dei soggetti titolari di Partita Iva. Il bonus, tanto per ricordare i tratti essenziali, viene concesso alle Partite Iva che hanno registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 30% per i mesi dal primo ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato del medesimo semestre 2019/2020. Il contributo viene concesso in riferimento a diverse griglie di fatturato complessivo, partendo da un'erogazione minima di 2 mila euro fino a una soglia massima di 25 mila. Le istanze per ottenere il bonus dovranno essere presentate, predisposte e inviate appunto attraverso la piattaforma regionale dedicata, presente sul sito Internet della Regione Valle d'Aosta, a partire dalle ore 14:00 del giorno 19 luglio 2021 e non oltre le ore 23:59 del 30 settembre.
Appreso che in questi giorni... - ormai è passato un po' di tempo perché questa interpellanza era prevista già per il Consiglio che poi non si tenne - appreso che dal primo di settembre del 2021 i funzionari regionali stanno accogliendo le domande sospendendo automaticamente quelle che superano la soglia di 5 mila euro di bonus; i funzionari infatti, prima di pagare gli indennizzi, in applicazione dell'articolo 48 bis DPR 602/73 che ha ripreso vigenza dal primo settembre di quest'anno, perché prima era sospeso a livello statale, devono chiedere al fisco se vi siano pendenze che magari sono puro oggetto di contenzioso in attesa di varie rottamazioni o pace fiscale, o siano state notificate cartelle esattoriali.
Quindi il funzionario pubblico, a partire dal primo settembre, prima di erogare l'indennizzo, chiede all'Agenzia delle Entrate se vi siano pendenze superiori a 10 mila euro o notifiche di cartelle esattoriali e il fisco, a questo punto, pignora le somme facendo applicazione dell'articolo 72 del DPR 602/73 che abbiamo già citato. Si tratta di una procedura speciale, veloce, che consente di fare a meno del Giudice, quindi non è il classico pignoramento presso terzi, è una procedura speciale prevista appunto da questa norma introdotta negli anni 2000 e che si è innestata sul DPR 602.
L'effetto è quello che chi ha diritto a indirizzi superiori a 5 mila euro, perché ha subito danni più ingenti, subisce la falcidia del fisco che incamera l'importo in luogo del povero imprenditore danneggiato e quindi chi ha subito danni maggiori non ottiene nulla.
Quindi interpelliamo il Presidente, o l'Assessore competente, per conoscere se il Governo regionale sia a conoscenza della situazione sopra descritta - immagino di sì, ormai - e delle conseguenze per i destinatari degli indennizzi.
Se sia intenzione dell'Amministrazione regionale mettere in atto azioni dirette per evitare che gli indennizzi vengano incamerati dal fisco o azioni presso l'ente di riscossione al medesimo scopo.
Presidente - Risponde l'assessore Marzi, ne ha facoltà.
Marzi (SA) - Spesso capita, nel momento in cui ci si trova nella condizione di dover rispondere a certi tipi d'iniziative come questa - iniziative nelle quali si riportano delle questioni legislative, come tra l'altro splendidamente rappresentato dal collega Sammaritani - di farsi venire a mente i primi momenti nei quali ci troviamo a dover fare delle valutazioni e normalmente torniamo tutti alle scuole elementari, quando la nostra maestra di turno ci ha insegnato che i temi si sviluppano con l'introduzione, lo sviluppo del tema e poi la conclusione. Però quando si cambia mestiere nel corso degli anni, oppure addirittura ci si trova a dover rispondere in Consiglio regionale, è anche corretto fare delle valutazioni rispetto al fatto che se si parte da un sillogismo logico con una tesi, un'antitesi e si arriva alla conclusione, ci si trova nella condizione di non, per forza di cose, aver risposto nella maniera corretta, nel senso che, soprattutto dopo la presentazione della sua iniziativa, pare assolutamente chiaro che lei sappia benissimo quale sarà la risposta che il Governo o l'Assessore deputato, nel caso preciso il sottoscritto, può riportare o non scegliere di riportare.
Per fortuna però nel frattempo è trascorso, scusi il gioco di parole, del tempo e quindi a tutti gli effetti abbiamo anche avuto la possibilità d'interrogare direttamente l'agente riscossore e chiedere conferma di una tesi di riferimento da lei degnissimamente rappresentata.
Per cui comincio con il rispondere al primo interpello in maniera tecnica: si è certamente a conoscenza della situazione descritta nell'interpellanza, che vede il decreto legge n. 99/2021, recante le misure urgenti in materia fiscale di tutela del lavoro dei consumatori di sostegno alle imprese, cosiddetto decreto lavoro, fissare al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione e controllo dell'esistenza di debiti nei confronti di Equitalia. Questo ha determinato che a decorrere appunto dal primo settembre 2021, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo d'importo superiore a 5 mila euro, le pubbliche Amministrazioni hanno dovuto riprendere nei confronti dei beneficiari di aiuti le verifiche d'inadempienza dei pagamenti d'imposte fiscali, ottemperando all'obbligo previsto appunto dall'articolo 48bis del DPR 602/73.
La procedura prevista dalla normativa nazionale non è in alcun modo una disposizione discrezionale né per le pubbliche Amministrazioni che dispongono pagamenti né per l'agente della riscossione di debiti fiscali e previdenziali, insomma per l'agenzia delle riscossioni e delle entrate.
A seguito dell'interpellanza, per poter confermare quanto evidenziato dagli uffici, l'Assessore ha inviato ad Agenzia Entrate e Riscossione una richiesta di precisazioni sui pignoramenti effettuati sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni.
La risposta formulata dall'agente della riscossione ha chiarito che l'intera procedura è puntualmente disciplinata da norme che regolano i rapporti con i debitori e con gli enti impositori - e cioè i creditori - e non esiste alcun margine di discrezionalità sull'opportunità o meno di procedere all'esecuzione del pignoramento.
Le modalità di effettuazione dei pignoramenti presso terzi sono precisamente indicate dall'articolo 72bis DPR 602/1973, come appunto da lei richiamato.
Il pignoramento non viene effettuato sui conti correnti dei debitori, bensì attuato nei confronti del terzo pagatore - nel caso specifico quindi della Regione - e il pignoramento è eseguito nei limiti di pignorabilità previsti dalla normativa vigente a seconda della natura del credito.
Con riferimento ai dati sulle verifiche effettuate dagli uffici della Regione, emerge che dal primo settembre al 12 ottobre 2021 sono stati ammessi 8.749 mandati di pagamento, che le verifiche effettuate sono state 1.992 e che a seguito di queste sono risultati coinvolti 114 soggetti.
A tale proposito, credo che sia utile e opportuno descrivere nel dettaglio la suddetta procedura di verifica che viene effettuata dagli uffici, anche se accennata dal collega Sammaritani.
La verifica d'inadempienza deve essere effettuata sull'apposito sito immediatamente prima dell'emissione del mandato per tutti i pagamenti d'importo superiore ai 5 mila euro netti: ne sono esclusi i pagamenti a favore di altre pubbliche Amministrazioni, delle società partecipate e i sussidi di natura previdenziale, assistenziale e sanitaria. Naturalmente questo tipo di valutazione non distingue né titolo I né titolo II della spesa per quello che riguarda le questioni inerenti alla pubblica amministrazione italiana.
La verifica fornisce una risposta immediata, indicando se il soggetto controllato non è inadempiente oppure è inadempiente.
A seguito della risposta dell'agenzia delle entrate, si possono presentare quindi due casi: il primo riguarda inadempienze inferiori all'importo del pagamento da effettuare al creditore. In tale caso viene comunicato alla struttura competente alla concessione della somma da corrispondere l'indicazione di pagare la parte non oggetto di inadempimento al creditore; la struttura competente può quindi inserire subito la nuova liquidazione. Quando perviene all'Amministrazione l'atto di pignoramento, il medesimo viene formalmente trasmesso alla struttura competente alla liquidazione e, per conoscenza, all'Avvocatura regionale. La struttura competente dovrà liquidare entro 60 giorni dalla notifica, con pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni, la quota soggetta a pignoramento. Il creditore viene quindi liberato dal sistema, al fine di consentire l'inserimento di altre liquidazioni.
Quando l'inadempienza è invece superiore a 5 mila euro, viene immediatamente comunicato alla struttura competente che il pagamento è sospeso per inadempienza. Quando perviene all'Amministrazione l'atto di pignoramento, si inviano due distinte trasmissioni: una alla struttura competente, che dovrà liquidare entro 60 giorni dalla notifica l'intero importo a favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, e una all'Avvocatura regionale per comunicare l'obbligo di custodia per 5 anni della parte di somma eccedente quella al pignoramento.
Viene quindi mantenuto bloccato il creditore consentendo, in caso di ulteriori liquidazioni, anche di importi inferiori a 5 mila euro e previa verifica con l'Avvocatura regionale o con ulteriori verifiche sempre sul sito, di versare ancora all'Agenzia delle Entrate il dovuto nel caso di eventuale permanenza in capo al soggetto della situazione di inadempimento.
Veniamo alla seconda domanda: preme richiamare l'attenzione sul fatto che la riscossione coattiva è effettuata dall'agente delle riscossioni per i crediti affidatigli dallo Stato e dalle altre pubbliche Amministrazioni ed è materia di esclusiva competenza dello Stato. Pertanto resta escluso che un ente territoriale come qualsiasi Regione possa intervenire in maniera di pignoramento di somme da parte dell'agente delle riscossioni, così come su altri aspetti inerenti al recupero coattivo effettuato dall'agente della riscossione in applicazione della normativa vigente.
La Regione Valle d'Aosta non ha pertanto competenza per poter intervenire nell'escludere o modificare i criteri per la definizione dei pagamenti da sottoporre a verifica né potestà legislativa per prevedere l'impignorabilità di contributi regionali in quanto la cosa determinerebbe un mancato introito sulle imposte riscosse a livello centrale.
Questo vale anche nel caso del carattere di eccezionalità delle misure a sostegno delle famiglie e del mondo produttivo che la Regione ha messo in campo nel contesto emergenziale che la pandemia ha rappresentato.
Si rammenta anche che i crediti tributari ed ex tributari della Regione, se in fase coattiva, possono essere compresi nelle cartelle esattoriali dell'agenzia delle riscossioni.
Si precisa, inoltre, che, una volta affidate le somme all'agente delle riscossioni, i crediti regionali seguono le regole degli altri crediti a ruolo, che peraltro è in fase di previsione da parte del legislatore statale, stando al contenuto della bozza di delega in materia fiscale che in parte abbiamo già analizzato in Consiglio.
Nel D.L. n. 41/2021, all'articolo 1 comma 5bis, lo Stato ha previsto l'impignorabilità del contributo statale erogato per sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Da parte dello Stato ciò è stato possibile in quanto il medesimo ha legiferato su una norma propria per cui lo Stato è intervenuto sui propri contributi per escluderli dal ritorno all'applicazione del 48bis del DPR richiamato. Non lo ha fatto, ahimè, su tutto ciò che riguarda le Regioni.
Rispetto al secondo quesito posto nell'iniziativa, da parte nostra è già stato fatto quanto possibile: sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021, infatti, attraverso le deliberazioni di Giunta regionale n. 1092/2020 e n. 1047/2021 si è sospeso di fatto sino al 31 dicembre 2021 il meccanismo di compensazione legale a regolazione contabile tra debiti e crediti.
Abbiamo così evitato, nel contesto emergenziale, d'incamerare a compensazione i contributi regionali concessi per l'emergenza Covid, evitando di sottrarli a imprese e cittadini che versano in posizioni debitorie per marcato versamento di debiti.
Naturalmente di tutto ciò abbiamo, come Governo regionale, dato comunicazione il 15 di ottobre del 2021 con un comunicato stampa dedicato ed è assolutamente a disposizione anche la risposta che è arrivata il 2 novembre 2021 tramite PEC da parte dell'Agenzia delle Entrate rispetto al fatto che quanto richiamato nella deliberazione, quanto da lei accennato nelle premesse, fondamentalmente, nonostante sia assolutamente corretto darne visione in Consiglio regionale, non è possibile, ahimè.
Presidente - Per la replica, consigliere Sammaritani.
Sammaritani (LEGA VDA) - Lei ha chiuso con un ahimè e ahinoi, ma soprattutto ahiloro, cioè coloro che questi soldi potevano averli e non li hanno avuti.
La risposta è naturalmente una risposta prettamente burocratica, la comprendo, non mi aspettavo una soluzione diversa, ma non condivido assolutamente, nel senso che in certe situazioni, soprattutto quando ci sono degli appigli normativi rilevanti, come in questo caso, bisogna avere coraggio, nel senso che se lo Stato ha dato degli indennizzi e ha previsto che quegli indennizzi non andassero a finire nelle sue stesse casse, quindi nelle casse degli enti impositori, la motivazione era precisa: si trattava di un'emergenza particolare, un'emergenza sanitaria, sociale ed economica e quindi era giusto - come ha detto il presidente Draghi - dare i soldi e non prenderli in quel momento.
È successo invece che - con gli stessi tipi d'indennizzi che ha dato lo Stato, ma erogati dalle Regioni, nel caso specifico la Regione Valle d'Aosta - lo Stato o chi per lui, l'agente riscossore, invece che darli li ha presi i soldi, o meglio, sono soldi della Regione, sono soldi nostri, dei cittadini valdostani che sono stati dati per uno scopo ben preciso e sono finiti invece nelle casse del fisco.
Quindi abbiamo disatteso totalmente la ratio della norma, perché l'articolo 9 della legge 15/2021 dice espressamente che questi soldi vengono dati per sopperire, adesso qui sono testuale: "alle esigenze di liquidità necessaria ad assicurare la continuità operativa".
Quindi sono stati dati per far sì che gli imprenditori continuassero a operare: pagare affitti, pagare forniture eccetera. Se finiscono nelle casse del fisco non servono proprio a niente, quindi non sono dati per lo scopo per cui è stata prevista la norma.
Allora c'erano dei sistemi per evitare che chiaramente si andasse a chiedere all'oste se il vino era buono, cioè andare a chiedere all'agente riscossore se sta facendo le cose fatte bene mi sembra una domanda abbastanza retorica, il problema era cercare di evitare che accadesse questo, in parte con un principio, quello dei diritti quesiti, perché in realtà se questa norma noi l'abbiamo fatta a luglio, quando la sospensione ancora c'era e quindi non c'era il dovere di comunicare questa cosa all'agenzia, cioè dire: "Guarda che sto erogando questa somma, quindi dimmi se ci sono delle tue pendenze, delle pendenze nei tuoi confronti", è un principio già importante, perché se io il diritto lo maturo nel momento in cui questa norma è ancora di questo modo, cioè se è quella statale che ci sta dicendo: "Per adesso sospendiamo questo aspetto di riscossione", era importante dire che valeva anche per i cittadini valdostani che incassano magari dopo, ma hanno acquisito il diritto prima. Primo principio.
Secondo: c'è una circolare della Ragioneria dello Stato che interpretava proprio questi principi, cioè a seguito dell'entrata in vigore di queste norme - 48bis e 72bis del DPR 602 - che parlano proprio di questa procedura particolare, che è una procedura abbreviata che prescinde dall'intervento del Giudice, quindi c'è un pignoramento presso terzi, cioè il creditore pignora presso il debitore del suo debitore, anche se sembra complicato, e lo fa saltando il Giudice, quindi evitando che ci sia un giudizio, una valutazione di pignorabilità dei beni.
Ebbene, proprio a questo proposito la Regione avrebbe potuto tranquillamente, nei sessanta giorni previsti per il pagamento - e li ha citati anche lei, Assessore - in questa procedura abbreviata, sospendere i pagamenti e dire: "No, aspetta, prima di darli a te caro agente della riscossione, io voglio sapere se questi crediti sono pignorabili", primo: perché appunto sono degli indennizzi pari a quelli che dava lo Stato e quindi che non erano dichiarati pignorabili, che lo Stato stesso ha voluto non pignorare, e secondo: perché c'è una circolare, appunto di qualche anno fa, dove la Ragioneria dello Stato diceva che, per certi tipi d'indennizzi, d'indennità e di pagamenti, non si dovesse procedere alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Per esempio una di queste figure era espressamente il pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico, nonché per fronteggiare situazioni di calamità. E questa non è una calamità? Siamo in stato di emergenza ancora adesso, fino al 31 dicembre, allora la Regione avrebbe potuto dire: "No, aspetta caro agente della riscossione, io nei sessanta giorni non ti liquido niente, i soldi non te li do, aspetto e poi andiamo a vedere". L'agente della riscossione avrebbe dovuto fare il pignoramento normale, passare attraverso il Giudice, l'avente diritto avrebbe potuto esporre queste sue valutazioni, queste sue deduzioni dicendo: "Secondo me questa è un'indennità che non mi puoi pignorare perché è data in ragione di calamità naturale" e all'articolo 9 della legge regionale lo dice anche lei, quindi a questo punto la Regione avrebbe potuto tranquillamente tutelare i suoi cittadini, non l'ha fatto.
Questi soldi finiscono nelle casse dell'Agenzia delle Entrate, nella cassa del riscossore, peraltro come sappiamo bene, e ho qui degli esempi, purtroppo molto spesso sono solo interessi e diritti di riscossione, manco capitale. Quindi abbiamo fatto due danni: non abbiamo ridotto il debito di chi aveva diritto a questi soldi, non abbiamo consentito a queste persone di avere un indennizzo che noi abbiamo fatto in legge proprio per uno scopo diverso da quello di dare i soldi al fisco.