Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 985 du 3 novembre 2021 - Resoconto

OGGETTO N. 985/XVI - Interpellanza: "Valutazione dell'estensione del lavoro agile ai lavoratori che fruiscono dei permessi ex legge 104/1992".

Bertin (Presidente) - Punto n. 35 all'ordine del giorno. Per l'illustrazione dell'interpellanza il consigliere Aggravi, ne ha facoltà.

Aggravi (LEGA VDA) - Questa interpellanza si ricollega all'interrogazione che abbiamo discusso il 22 settembre scorso. L'interrogazione voleva comprendere quale fosse l'utilizzo del lavoro agile da parte dell'Amministrazione regionale, con particolare riferimento a chi beneficiava dei permessi 104/92. Nella risposta data dal Presidente si aveva un quadro di allora in sintesi riguardo al fatto che i dipendenti, concretamente autorizzati a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, erano circa il 49 percento del totale dei dipendenti regionali. All'epoca, sempre nella stessa risposta, veniva confermato che era garantito il diritto di precedenza, l'accesso al lavoro agile, ai dipendenti con figlio e familiari anche non conviventi in condizioni di disabilità riconosciuta con le connotazioni previste appunto dall'articolo 3 comma 3 della legge 104. Però veniva anche detto che in tal caso, in base alle regole vigenti, questi lavoratori dovevano comunque alternare il lavoro agile al lavoro in presenza con un massimo di tre giorni di lavoro agile a settimana, sempre in base a esigenze di servizio e ovviamente con tutte quelle che erano poi le previsioni di legge.

Successivamente abbiamo avuto tutti, o meglio, chi se n'è occupato, occasione di leggere quella che è stata la deliberazione 1281, con la quale sono state definite le nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di ufficio presso la sede di lavoro in modalità agile dal 15 ottobre fino a fine gennaio. A fronte di questo, in particolare si è riscontrato che si è stabilito nel vario deliberato che al lavoro agile in forma semplificata possono accedere fino al 31 dicembre i lavoratori fragili, ai sensi del decreto legge 18 del 2020, i lavoratori per i quali il medico competente abbia prescritto la prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile e i lavoratori nei casi di quarantena e sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare e comunque altre previsioni.

L'interpellanza vuole chiedere perché non sono state ricomprese al punto 3, quello che citavo del deliberato della 1281, categorie particolari quali, ad esempio, quelle previste dal comma 3 all'articolo 33 della legge 104 e se il Governo regionale intenda estendere la possibilità del cosiddetto lavoro agile anche alle categorie di lavoro di cui al punto precedente, in considerazione delle pari opportunità e che i pieni diritti dei lavoratori vengono pienamente assolti solo se ci si rende parte attiva e propositiva di alcune norme che intervengono nei confronti di coloro che debbono assistere con continuità un familiare affetto da grave disabilità. In sintesi l'obiettivo era un po' quello che già era stato detto a settembre, ovvero capire se al di là delle previsioni nazionali, dell'applicazione delle previsioni nazionali, ci fosse la volontà da parte io dico del Governo regionale, ma comunque di chi sovraintende l'organizzazione, la volontà di andare a definire, in virtù appunto delle prerogative che abbiamo nell'organizzazione dell'ente Regione, delle fattispecie per andare a fare - lo avevo già detto l'altra volta - efficienza su quelli che sono anche i soggetti che potrebbero beneficiare, ovviamente laddove c'è l'autorizzazione del relativo dirigente e soprattutto la tipologia di lavoro permette l'organizzazione di questo tipo, in maniera tale appunto da favorire un approccio diverso e più innovativo a quello che è il lavoro svolto dal soggetto coinvolto, o comunque che purtroppo deve affrontare delle situazioni che spesso sono anche estremamente complesse e difficili, e soprattutto anche per permettere, se vogliamo, di definire delle condizioni che possano essere non solo più favorevoli nei confronti del soggetto interessato, ma soprattutto poi del soggetto che purtroppo gli è a carico.

Presidente - Per la risposta il Presidente della Regione.

Lavevaz (UV) - Credo che a questa interpellanza si possa dare una risposta soddisfacente, perché credo sia oggetto di un piccolo misunderstanding, nel senso che, fatte le verifiche con il dipartimento del personale, la risposta che mi è stata data è che la categoria a cui espressamente faceva riferimento il collega, quella di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 104/92, quindi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazioni di gravità, è in realtà già completamente inclusa nella definizione di lavoratori fragili, ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e comma 2bis del decreto legge 18 del 2020. Con la deliberazione di Giunta 1281, citata e richiamata nell'interpellanza, si fa riferimento di fatto anche a questo decreto legge: l'articolo 26 dice espressamente, nella definizione di lavoratori fragili "ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104". Quindi, la possibilità di proseguire con il lavoro agile semplificato anche per questi lavoratori di fatto è già completamente inserita nella delibera 1281 citata sopra.

Con questa deliberazione il Governo ha garantito di fatto la prosecuzione del lavoro agile semplificato anche per questi soggetti, che la norma nazionale e il decreto ministeriale dell'8 ottobre ultimo scorso non prendevano in considerazione, ovvero oltre i soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio, i cosiddetti lavoratori fragili inclusi i disabili gravi, come detto, anche coloro che hanno una connessione diretta con il contagio da Covid-19, cioè i dipendenti in quarantena e i dipendenti dei figli in età scolare che siano stati posti in quarantena. Questa è l'aggiunta che è stata fatta rispetto alla norma nazionale.

Presidente - Per la replica il consigliere Aggravi.

Aggravi (LEGA VDA) - La ringrazio per la specificazione e farò un approfondimento anche rispetto ad alcune situazioni che mi sono state segnalate, perché probabilmente ci potrebbero essere state tra l'entrata in vigore della 1281 e oggi delle novità, ma avevo ricevuto effettivamente delle segnalazioni e quindi volevo approfondire.

Diciamo che la risposta che lei mi ha dato mi permette di fare un passo in avanti e capire se poi sono sostanzialmente delle problematiche anche di applicazione interna, che possono essere risolte semplicemente facendo leva su quello che lei mi ha detto, oppure di altra natura, e in quel caso ovviamente procederemo con i canali appropriati.