Objet du Conseil n. 960 du 3 novembre 2021 - Resoconto
OGGETTO N. 960/XVI - Interrogazione a risposta immediata: "Divieto di accesso ai presidi ospedalieri per gli accompagnatori di minori sprovvisti di green pass" e interpellanza: "Interventi volti a risolvere i problemi derivanti dall'utilizzo del green pass in ambito sanitario per gli accompagnatori di soggetti disabili e di minori".
Bertin (Presidente) - Punto n. 10 all'ordine del giorno. Ricordo che il punto n. 10 è affrontato con il punto n. 64 dell'ordine del giorno. Per l'illustrazione il consigliere Manfrin, al quale sono sommati i tempi delle due iniziative.
Manfrin (LEGA VDA) - Il titolo ritengo sia leggermente fuorviante, perché si parla di minori ma non solo, si parla anche ovviamente di disabili e si parla anche - ma c'è tutto all'interno delle due iniziative - di utenti delle strutture sanitarie della nostra regione.
Con un'iniziativa urgente, con la question time che era stata presentata, avevo evidenziato una situazione direi assolutamente fuori dal normale e con i successivi strumenti che è stato possibile utilizzare, quindi lo strumento dell'interpellanza, ho poi voluto riassumere in maniera approfondita le varie segnalazioni che mi sono arrivate.
Che cosa è accaduto? Sono accadute alcune questioni relative appunto all'accesso ai servizi socio-sanitari nella nostra Regione da parte appunto di numerose famiglie.
I casi li ho voluti riassumere in questa interpellanza, che ho evidenziato che riporta, secondo me, cose decisamente preoccupanti, cioè abbiamo il caso - e l'ho documentato in maniera approfondita - di una mamma di un bimbo di 4 anni con invalidità civile al 100% che il 18 di ottobre - dopo che era entrato in vigore l'utilizzo del green pass di cui era sprovvista -accompagnava il suo bambino, chiaramente minore e chiaramente disabile, per effettuare la terapia.
A questa madre è stato impedito di portare e di accompagnare il bambino a fare terapia e sostanzialmente si è detto: "Ci lasci il bambino e si vedrà", cosa che non si poteva assolutamente fare e non si poteva assolutamente accettare e nemmeno a fronte della richiesta alla madre di fare il tampone si è deciso di poter adempiere e di poterla lasciare entrare nella struttura ma si è detto: "No, la signora non può entrare ed eventualmente ci lascia il bambino".
Una seconda segnalazione del 19 di ottobre riguarda una ragazza di 17 anni che doveva sottoporsi a un esame del sangue urgente, un esame del sangue che la vedeva necessariamente doversi presentare alle strutture sanitarie della nostra regione, accompagnata dalla madre che purtroppo era sprovvista di green pass. Anche lì gli addetti hanno detto: "Provi a entrare la ragazza da sola", la ragazza da sola non poteva sottoporsi agli esami perché minorenne, quindi senza l'assenso di un genitore. Quando la madre ha manifestato la volontà di sottoporsi a un tampone per poter entrare e accompagnare la figlia, è stato detto: "No, mi spiace, non si può fare".
Quando la ragazza ha detto: "Va beh, ma posso chiamare mio padre dal lavoro e lo facciamo venire" le è stato detto: "Ah no, mi spiace, se ne vada".
Il 5 di ottobre invece è accaduto un altro fatto spiacevole: una persona si è presentata a mezzanotte al Pronto Soccorso con la figlia che aveva un grave problema respiratorio e il personale del Pronto Soccorso di fronte alla bambina che non respirava ha detto: "Sì, ma ce lo avete il green pass? Ma avete compilato il modulo?". I genitori hanno detto: "Guardi, la bambina non sta respirando, la prego ci aiuti". "Eh ma guardi il modulo e guardi se per caso corrisponde a una delle modalità elencate all'interno di quel modulo, se ci sono i sospetti". Certo la bambina tossiva perché non riusciva a respirare e quindi avendo detto il genitore: "Sì, la bambina tossisce ma perché non riesce a respirare", "Ah, allora ci vogliono venti minuti così mi metto la tuta anticontagio" e quant'altro.
Il che evidentemente ha fatto sorgere nei genitori un certo scoramento e una certa arrabbiatura.
Oltre a questo, abbiamo visto - penso sia circolato abbondantemente in questa regione - un video che ritrae una ragazza minorenne sulla sedia a rotelle che si è recata presso la USL di Châtillon il cui accompagnatore era sprovvisto di green pass e alla quale è stato impedito di accedere alla struttura sanitaria proprio in virtù della mancanza del green pass da parte dell'accompagnatore.
L'accompagnatore, quindi il genitore, ha chiamato i Carabinieri e i Carabinieri nel video si vede che dicono: "Non possono entrare sennò ci sono conseguenze penali".
Io mi sono documentato e conseguenze penali non ne ho trovate, ma comunque...
Oltre a questo c'è un'altra segnalazione abbastanza curiosa, cioè come sapete ci sono numerose persone che si recano quotidianamente a fare i tamponi presso la struttura della Pepinière e per accedere e fare questi tamponi devono pagare un ticket di 15 euro.
Questo ticket si può pagare on-line oppure - per le persone meno avvezze alla tecnologia - si può pagare all'Ospedale. Che cosa trovano però le persone quando entrano in Ospedale? Trovano una selezione che gli dice: "Per entrare in Ospedale devi avere il green pass" e chi deve sottoporsi al tampone per avere il green pass e andare a lavorare dice: "Sì, ma se io non pago il ticket in Ospedale non posso avere il green pass". "Ma se tu non hai il green pass non puoi entrare".
Ora ho fatto un po' di ricerche e penso di averle riassunte in questo testo dell'interpellanza - che è molto più completo rispetto a quello dell'interrogazione immediata, che necessariamente doveva essere molto stringato - per quanto riguarda l'accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie da parte di accompagnatori di persone disabili, c'è in realtà - ed è stato ignorato dalle autorità sanitarie che hanno impedito l'accesso agli accompagnatori - l'articolo 2bis del D.L. 52 che è quello che poi ha introdotto il green pass, che dice specificamente che: "È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid-19 muniti delle certificazioni, verdi nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazioni di gravità ai sensi della legge 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza".
Il comma 2 dice che "Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazioni di gravità è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura".
Queste disposizioni di legge contrastano nettamente con l'immagine che abbiamo visto di un genitore a cui è stato impedito di entrare in una struttura e di accompagnare una figlia minore e disabile e contrastano nettamente anche con le scene che sono seguite, cioè con il personale sanitario che probabilmente ha cercato di rendersi utile, a fronte di non so quali disposizioni gli siano state fornite, facendo una visita a un paziente minore e disabile nella sala di attesa di fronte a tutte le persone che erano presenti; questo io l'ho trovato assolutamente inaccettabile, così come ho trovato inaccettabile l'intervento delle forze dell'ordine che, invece di informarsi sulle disposizioni di legge, hanno rafforzato nella famiglia l'idea che questo loro accesso fosse proibito.
Per quanto riguarda i minori, invece, mi sono documentato perché qui non vengono citati chiaramente gli accompagnatori dei minori, vengono citati soltanto gli accompagnatori dei disabili, però c'è una analogia, cioè io non credo, e parliamo di periodo pre-Covid, che nessuno sia mai potuto recarsi in Ospedale con un bambino minore - fa poca differenza se abbia 1 o 17 anni - dandolo in mano ai sanitari dicendo: "Va beh, pensateci voi. Grazie e arrivederci".
Se un bambino è minore inevitabilmente deve essere accompagnato, anche soltanto per il consenso di eventuali prestazioni sanitarie che gli devono essere erogate e il fatto che un genitore, per esempio, prenda e abbandoni all'interno di una struttura sanitaria un bambino, potrebbe configurarsi come un reato, questo sì penale, cioè come quello di abbandono di minore.
Io ho fatto un giro per vedere come viene affrontata questa situazione nei vari Ospedali di tutto il Paese. Se voi andate sul sito dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, vedrete che le regole per l'accesso del Pronto Soccorso dicono che al momento del triage agli accompagnatori verrà chiesto il green pass; se non si è in possesso del green pass verrà fatto un tampone, quindi qui il tampone viene previsto.
Invece, per quanto riguarda l'Ospedale Valduce della Lombardia viene detto che per gli accompagnatori è previsto l'obbligo di esibire il green pass, è concesso l'accesso esclusivamente nei casi di seguito indicati: solo di un accompagnatore con green pass per paziente, paziente minore, donne in gravidanza o post partum, paziente fragile in condizioni cliniche o socio-assistenziali di particolare impegno. Ovviamente - viene detto - nei casi in cui il paziente appartenente alle categorie sopra riportate non possa accedere da solo per età, condizioni cliniche, psicologiche, altre comprovate motivazioni e l'accompagnatore presente non abbia il green pass, onde evitare il rinvio della prestazione, l'accesso dell'accompagnatore verrà consentito previa somministrazione di check-list triage Covid; quindi non si fa nemmeno il tampone ma si fa una check-list di triage Covid.
In Emilia Romagna all'Arcispedale Sant'Anna - se provate ad andare a vedere sul sito - si scrive invece a chiare lettere che si rammenta che NON è necessario il possesso della certificazione verde, oppure il possesso dei requisiti richiesti dalla certificazione verde, per: genitore accompagnatore di minori, l'accompagnatore di persona non autosufficiente, anche in maniera transitoria e l'accompagnatore di persona con necessità di mediazione culturale, quindi in Emilia Romagna addirittura non si chiede nulla, nemmeno il triage Covid.
Ora in nessuno di questi tre esempi - abbiamo l'esempio del Lazio, abbiamo l'esempio della Lombardia, abbiamo l'esempio dell'Emilia Romagna - io ho trovato che vi sia un assoluto e netto rifiuto di accettare persone che siano disabili o che siano persone che accompagnano dei minori o addirittura, nel caso dell'Emilia Romagna, che abbiano bisogno di una mediazione culturale.
Per la questione, invece, delle utenze, io credo che vi sia anche qui un grosso malinteso: come viene detto per i nostri uffici, per esempio quelli del Consiglio, dove gli utenti, cioè coloro che si recano in ufficio per avere un servizio, non devono mostrare il green pass, perché devono ricevere un servizio. Se io devo pagare un ticket in Piastra, non devo mostrare il green pass, devo fare un pagamento, quindi ricevere un servizio, perché pago un servizio della sanità, e poi mi reco a fare il tampone.
Anche qui, secondo me, ci va del buon senso, buon senso che secondo me a oggi non si è dimostrato e a cui, Assessore, chiedo appunto di dare risposta, perché ritengo che le segnalazioni che abbiamo riportato siano di assoluta gravità e necessitino di un intervento urgente.
Presidente - Per la risposta, l'assessore Barmasse.
Barmasse (UV) - In risposta alla domanda "se al divieto di accesso agli accompagnatori di minori o disabili sprovvisti di green pass o con green pass da tampone sia frutto di una errata interpretazione delle norme e se intenda intervenire per evitare che si ripetano le gravi situazioni testimoniate in premessa": le disposizioni concernenti l'obbligo del possesso di green pass da parte degli accompagnatori di pazienti che accedono a strutture sanitarie è normata dall'articolo 2bis del D.L. 52, convertito nella legge 87 come modificato dall'articolo 4 del D.L. 105.
L'articolo 2bis, "Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie" al comma 1 recita: "È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid-19 e muniti delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 92, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione nei reparti di pronto soccorso, nonché nei reparti di strutture ospedaliere dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario; per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso, è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni d'infezioni".
Il comma 2 recita: "Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 92 n. 104 è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura".
Un attento esame della norma porta alle seguenti riflessioni: la norma non pone eccezioni rispetto all'accompagnamento di minori, individuando genericamente gli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid-19. Si rileva a tal proposito che le norme riguardanti l'obbligo di vaccinazione o l'obbligo di green pass, laddove hanno posto delle eccezioni relativamente ai minori o a determinate categorie di soggetti lo hanno stabilito espressamente.
Si richiama a titolo esemplificativo l'articolo 9bis del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni della legge 17 giugno 2021 n. 87, introdotto dall'articolo 3 "Impiego certificazioni verdi Covid-19 del D.L. 105/2021", che al comma 3 recita: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale".
Unica eccezione è prevista per le situazioni urgenti di pronto soccorso, valutate dai sanitari, ove possibile provvedere al tamponamento dell'accompagnatore. Questa procedura è esattamente quella in uso presso il pronto soccorso pediatrico.
Anche in caso di rifiuto di sottoporsi al tampone la prestazione non viene rifiutata, ma l'accesso è garantito attraverso il percorso per i pazienti potenzialmente infetti al fine di garantire le possibili trasmissioni d'infezione.
Quanto agli accompagnatori di soggetti disabili, se la formulazione della disposizione di cui al comma 2 sembra non ingenerare dubbi interpretativi, stabilendo chiaramente che agli accompagnatori di pazienti disabili è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, non altrettanto pacifica appare - per come è formulato, il comma 1 del citato articolo 2bis - l'estensione dell'obbligo del green pass agli accompagnatori dei soggetti disabili quando debbano permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso, nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, degenti di diagnostica e dei poliambulatori specialistici.
Pertanto, l'Assessorato della sanità ha provveduto a inviare apposite indicazioni disponendo che agli accompagnatori di disabili 104 non si applica in nessun caso l'obbligo di green pass e - relativamente all'obbligo di sottoporsi al test antigenico rapido preventivamente le prestazioni di pronto soccorso - ha richiesto espressamente un chiarimento al Ministero della salute: se a questo obbligo debba soggiacere l'utente o l'accompagnatore.
"Quali siano le motivazioni per cui si procede a verifica della certificazione del personale sanitario di concerto all'utenza dei presidi ospedalieri impedendo l'ingresso a chi ne è sprovvisto": rispetto alle situazioni segnalate nell'interpellanza e riservandosi l'Azienda USL di effettuare le opportune verifiche, si precisa fin d'ora che le procedure che regolano gli ingressi in pronto soccorso, sia generale che pediatrico, prevedono quanto segue: non viene effettuato nessun controllo green pass da parte degli operatori di portineria per chi accede al pronto soccorso; viene effettuata l'accoglienza infermieristica del paziente da parte del personale di pronto soccorso con le domande di rito sul Covid a tutela di operatori e altri degenti; viene effettuato il controllo del green pass per quanto riguarda l'accompagnatore, genitore nel caso di minorenni, da parte del personale di pronto soccorso e, se l'accompagnatore è sprovvisto di green pass, è prevista l'esecuzione di tampone rapido.
Tale procedura è quella in uso anche presso il pronto soccorso pediatrico dove, come ho detto prima, anche in caso di rifiuto a sottoporsi al tampone la prestazione non viene rifiutata, ma l'accesso è garantito attraverso il percorso per i pazienti potenzialmente infetti, al fine di evitare le possibili trasmissioni d'infezioni.
Le disposizioni emanate dall'Azienda USL, riportate nelle informative sul trattamento dei dati personali e nella cartellonistica affissa agli ingressi delle strutture sanitarie, riportano correttamente l'indicazione che per l'accesso degli accompagnatori è richiesto il green pass e non certo la vaccinazione.
L'errata interpretazione delle disposizioni in argomento da parte di qualche operatore non appena segnalata è stata prontamente corretta, cosicché è stato ripristinato, nel giro di qualche ora, il libero accesso alle strutture per l'espletamento di operazioni quali pagamento del ticket.
Le modalità organizzative adottate dall'Azienda USL, ai fini dell'applicazione del D.L. 127, e le istruzioni fornite in forma scritta agli operatori formalmente incaricati delle verifiche sul green pass precisano chiaramente che è vietato richiedere il green pass a coloro che sono utenti, persone cioè che si recano in Azienda USL per l'erogazione di un servizio che l'Azienda è tenuta a prestare.
È del tutto evidente che, a maggior ragione, il green pass non deve essere richiesto ai pazienti che accedono ai servizi sanitari, reparti, ambulatori, servizi di diagnostica per le prestazioni rese dal sistema sanitario regionale.
In conclusione: la richiesta di green pass ad accompagnatori di minori deriva dalla stretta applicazione della norma; il personale sanitario e di interesse sanitario è obbligato al vaccino Covid-19; per gli esenti dall'obbligo vaccinale per motivi di salute l'Azienda deve garantire che gli stessi siano in condizione di non diffondere il contagio.
A tal fine e solo a tal fine, ai suddetti operatori sanitari viene richiesta l'esecuzione di un tampone gratuito negativo che si aggiunge alle altre misure preventive generali e alle prescrizioni generali e specifiche definite dal medico competente ai sensi del decreto direttivo 81/08.
Il possesso del green pass viene poi richiesto alle altre categorie di soggetti individuati dalle vigenti normative che disciplinano l'obbligatorietà del possesso della certificazione verde con l'esclusione assoluta di coloro che accedono presso le strutture dell'Azienda USL per l'erogazione di un servizio che l'Azienda è tenuta a prestare, ivi compresi, e a maggior ragione, i pazienti che accedono ai servizi sanitari, reparti e ambulatori per le prestazioni rese dal sistema sanitario regionale.
Presidente - Per la replica, il consigliere Manfrin.
Manfrin (LEGA VDA) - Per una volta posso dichiararmi assolutamente e pienamente soddisfatto della risposta che è stata fornita e credo che con questa risposta sia stata fatta giustizia nei confronti delle tante famiglie che hanno patito io direi delle angherie in queste settimane, angherie che sono state loro somministrate contra legem perché, come giustamente è stato riconosciuto, un disabile - ed è documentato - a cui venga impedito di entrare in una struttura sanitaria o socio-sanitaria con il suo accompagnatore è un disabile che ha subito un sopruso, quindi sono felice che di questo sopruso si sia fatta giustizia e si siano date disposizioni per superare questa angheria che è stata loro somministrata. Sono soddisfatto anche per le altre indicazioni che arrivano, quindi mi fa piacere che anche lei confermi che c'era stato un controllo del green pass a persone che andavano a pagare il ticket per avere il green pass, io mi chiedo davvero chi possa avere immaginato di fare una cosa di questo tipo - me lo chiedo davvero - e che si affermi finalmente che, se io devo ricevere una prestazione, non devo avere alcun green pass, devo entrare e ricevere la mia prestazione sanitaria.
Per quanto riguarda invece la parte dei minori, lei ha dato una risposta tecnica che è in parte condivisibile. Ci sono credo a questo punto, vedendo il panorama fornito dai vari Ospedali, diverse interpretazioni della norma, da quelle più restrittive che sostanzialmente dicono: "Devi obbligatoriamente fare un tampone", a quelle assolutamente più permissive che dicono: "È sempre consentito non solo l'accesso di accompagnatori dei disabili ma anche di accompagnatori dei minori e anche di accompagnatori di persone che hanno necessità di mediazione culturale"; questa, ovviamente, è la deriva dell'Emilia Romagna ma sappiamo benissimo come funziona da quelle parti, ma, a prescindere da questo, ci sono questioni d'interpretazione e la Regione autonoma Valle d'Aosta decide d'interpretarle in maniera più restrittiva, quindi di sottoporre gli accompagnatori di pazienti disabili al tampone.
È chiaro, noi preferiremmo che l'accompagnatore potesse sempre entrare all'interno delle strutture a prescindere dal tampone, se, però, questa è l'interpretazione data, noi ne prendiamo atto, ma, per lo meno, si ribadisce che, anche in quel caso, deve essere la struttura socio-sanitaria a erogare il tampone, speriamo rapido, e a quel punto a fare entrare l'accompagnatore con il minore e non che si eviti che il minore abbia delle prestazioni socio-sanitarie perché si interpretano le norme intuitu personae.
Quindi mi dichiaro assolutamente soddisfatto e mi auguro che questo modo di procedere, quindi di correggere le storture che il green pass ha introdotto, prosegua nella stessa maniera e che quindi si garantisca a tutti l'accesso ai servizi, che vengono pagati con le contribuzioni che ogni anno vengono erogate.