Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 377 du 9 juillet 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 377/81 - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISCIPLINA E TUTELA DEI GIOCHI TRADIZIONALI VALDOSTANI".

Presidente - Il relatore di questo argomento è l'Assessore al Turismo Pollicini che ha facoltà di svolgere la sua relazione.

Pollicini (DP) - Il Consiglio aveva già approvato questo disegno di legge a cui la Commissione di Coordinamento ha negato il visto considerandolo mancante della indicazione dei mezzi di copertura finanziaria.

Noi non condividiamo la motivazione addotta dal Coordinamento in quanto il disegno di legge indicava i capitoli entro cui raccogliere i fondi per realizzare le infrastrutture sportive per i campi da gioco.

Abbiamo proposto comunque degli emendamenti con i quali questa legge torna in Consiglio modificata rispetto alla stesura originale sulla base delle richieste della Commissione al fine di ottenere il visto. Le esigenze manifestate dagli Sport popolari, già avanzate prima di questa legge, hanno trovato spazio attraverso la comprensione di altre spese nel capitolo "Aziende di Soggiorno pro-loco ed altri organismi pubblici e privati" - così com'è stato annunciato in occasione della discussione della mozione avvenuta oggi in Consiglio con interpellanza dopo l'approvazione di questa legge.

Questo tipo di intervento innovativo, che è in fondo la parte sostanziale della novità fra la legge approvata e quella che andiamo a mettere in discussione oggi, è diretto agli sport popolari valdostani che non essendo affiliati al CONI perché compresi in una Federazione il cui ambito è esclusivamente nella nostra Regione, non possono usufruire di eventuali contributi che il CONI per il suo compito istituzionale eroga unicamente alle Federazioni a carattere nazionale. In considerazione di questa particolare situazione ed al fine di attuare i contenuti della legge è stato previsto a parte un intervento finanziario del 3% della quota complessiva di £ 350 milioni destinata alle Federazioni e distribuita dall'Assemblea generale sportiva. Si tratta di una quota al di fuori di quella di competenza che oggi è assegnata agli sport valdostani popolari nell'ambito della suddivisione dei fondi della legge 33 e che nel caso specifico è di £ 37,5 milioni dei £ 350 milioni complessivi erogati dalla Società che opera nella nostra Regione.

Di fatto questo tipo di intervento rappresenta un'aggiunta di contributo di £ 10,5 milioni - cifra che si è voluto quantificare in percentuale anziché in assoluto perché viene presa in un capitolo esterno alla quota da dividersi fra le società sportive e sotto questa forma può seguire in parallelo un'eventuale evoluzione del finanziamento assegnato alle Società suddette. Questa in sostanza in variazione rispetto alla legge precedente.

Inoltre, come i Consiglieri avranno visto nell'ultima pagina che accompagna l'allegato, l'Assessorato preposto alle Finanze ha dato parere non favorevole alla parte finanziaria. Pur essendo personalmente convinto che queste motivazioni non reggono perché quei capitoli di spesa - che noi citiamo - su cui prelevare poi i finanziamenti, sono capitoli di competenza, per cui il 47650 è un capitolo delle spese relative alle infrastrutture turistico-sportive della legge in vigore ed i campi da gioco sono infrastrutture turistico-sportive, dunque il capitolo c'è. Il 47700 sono i contributi, cioè un'altra quota di £ 200 milioni che si deve dare ai Comuni quando questi fanno le attrezzature e la Regione vi contribuisce per il 70%, quindi anche in questo caso esiste il capitolo. Così come il 37200 - che sarebbe il capitolo da dove noi preleviamo per iniziative promozionali per quanto concerne ad esempio i contributi e sussidi ad Aziende di soggiorno e pro-loco ed altri organismi, dove si preleva il famoso 3% - è un capitolo competente che per noi sarebbe stato sufficiente; però per evitare che vi possano essere motivi di diversa valutazione e forse anche motivi di rinvio da parte del Coordinamento, è stato preparato un emendamento che i Consiglieri dovrebbero ricevere fra poco e che tiene conto di questo. In sostanza l'emendamento fa riferimento alla legge finanziaria e di contabilità in maniera che non vi siano dubbi di interpretazione e di legittimità da parte di questa legge. L'emendamento è solo di carattere tecnico concordato con la finanziaria.

Presidente - Colleghi Consiglieri, è aperta la discussione sulla riapprovazione con modificazione del disegno di legge n. 266.

Per quel che riguarda l'emendamento tecnico è bene che i Consiglieri lo abbiano e sarà quindi distribuito.

Il Consigliere Péaquin ha chiesto di parlare, ne ha facoltà.

Péaquin (PCI) - Non desidero aggiungere niente di nuovo a quanto abbiamo già detto in occasione dell'approvazione di questa legge, quando rilevammo la differenza di trattamento nel quale venivano a trovarsi gli sport popolari proprio per la mancanza di finanziamento da parte del CONI. In quell'occasione invitammo il Consiglio a tenere presente questa considerazione e ne abbiamo riparlato ancora al momento che presentammo la nostra interpellanza nel Consiglio passato dove l'Assessore ci aveva anticipato stava per essere portata questa proposta di legge.

Pertanto quanto ho detto serve come dichiarazione di voto; siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge con le modifiche apportate dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.

Presidente - Vengono ora distribuiti gli emendamenti.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Voyat, ne ha facoltà.

Voyat (UV) - Durante la discussione del primo progetto di legge e durante la sua approvazione, era stato presentato un emendamento che parlava di oneri per il reperimento e per la costruzione dei campi. Nella nuova formulazione della legge non vedo inserita questa volontà, perché si dice all'art. 5: "La Regione programma e realizza campi per i giochi tradizionali, d'intesa, ecc." ma non si parla di reperimento di aree.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Vice-Presidente Faval, ne ha facoltà.

Faval (UV) - Rispetto a questo argomento mi auguro che il Presidente della Commissione di Coordinamento abbia ritenuto la motivazione - con la quale ha rinviato la legge all'esame del Consiglio, la vera ragione per la quale questo disegno di legge non poteva essere vistato, perché non vorrei che la motivazione sia stata un mezzo per non consentire che il Consiglio potesse deliberare - rispetto a questo tipo di attività tipica della Regione autonoma della Valle d'Aosta - quanto aveva intenzione di deliberare. Detto ciò, credo che rispetto a questo argomento che forse alcuni sottovalutano, sarebbe opportuno - se non addirittura indispensabile - uscire finalmente dall'equivoco.

Se ne parla come di sport tradizionali ed il Consigliere Péaquin dice che il PCI ha fatto notare nella riunione precedente come questi sport, rispetto agli altri che vengono finanziati dal CONI, si trovino in situazione di disagio sotto l'aspetto economico.

Ho parlato di equivoco e credo bisognerebbe fare una disamina di quello che sono esattamente questo sport che noi invece chiamiamo "Les jeux traditionnels" proprio perché hanno rispetto a quelli una funzione diversa; sono nati da moltissimo tempo ed hanno svolto una funzione assai importante che ora forse non hanno più, cioè quella di dare a persone che abitavano in zone diverse la possibilità di incontrarsi, di stare fra di loro e di trasferire gli uni agli altri le proprie esperienze. Cito il gioco della "rebatta": quelli di Chevrot vanno a giocare, per esempio, nella Valle del Gran San Bernardo dove trovano condizioni di vita diverse rispetto alle loro perché a Ollomont certamente non ci sono i meli che troviamo a Chevrot.

Oltre a questa funzione sociale di trasferimento di esperienza da una zona all'altra della Regione e di contatto fra persone che avevano, all'epoca in cui i giochi sono sorti, delle grosse difficoltà di trasporto, "les jeux traditionnels" avevano anche quella, che definirei di carattere fisiologico, di rimettere in moto il fisico dopo la lunga parentesi invernale, riacquistare la mobilità, riallenare il corpo ed i muscoli all'attività che sarebbe poi venuta durante l'estate. È chiaro che il primo tipo di funzione, "les jeux traditionnels" non la svolgono più o la svolgono solo in parte, perché, se è ancora sentita l'esigenza di trovarsi assieme, sono state superate nel frattempo le difficoltà di collegamento da una zona all'altra della Regione, sia per la maggiore frequenza dei trasporti, sia perché ormai ogni famiglia dispone dell'automobile.

L'equivoco è nato allora quando, nel riorganizzare dopo la II Guerra Mondiale quest'attività, si è andati privilegiando soprattutto l'aspetto agonistico che anche se esiste all'interno dell'attività, non era mai stato così evidenziato. Non dico che il farlo sia un errore perché tutte le cose evolvono e quest'attività con esse; però il Consiglio dovrebbe avere la volontà - così come ha dimostrato nella precedente riunione nel dare una collocazione del tutto particolare a quest'attività fisico-sportiva - di esaminare meglio il problema in modo da uscire da questo equivoco per cui "Les jeux traditionnels" sono ancora nell'ambito dell'Assemblea sportiva, e di rivedere la filosofia che ha dato origine alla legge per il finanziamento agli sport, in funzione di una collocazione più valida e corretta di questo tipo di attività.

Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali Pollicini, ne ha facoltà.

Pollicini (DP) - Devo dire che in questo momento mi sfugge il problema dell'emendamento sollevato dal Consigliere Voyat, può darsi che ci sia; io ho operato sul testo che mi hanno consegnato. Ho incaricato comunque la Presidenza del Consiglio di verificare se questo emendamento è stato approvato, in caso affermativo sarà riportato anche su questo testo.

Una delle cose più importanti che si sono fatte qui in Consiglio è stata la valutazione del significato di questi sport popolari. Nella relazione che ho fatto all'epoca della presentazione della prima stesura del disegno di legge, ho sottolineato come uno degli aspetti più importanti di questa legge sia l'aver riconosciuto per la prima volta che gli sport popolari valdostani sono un'espressione sportiva della nostra Regione, al di fuori di quelle che possono essere le valutazioni su ciò che è il finanziamento esterno o interno all'Assemblea regionale sportiva o su ciò che è l'essere dentro o non all'Assemblea stessa. Questo è un dato fondamentale. Certamente qui certi valori sono caduti e il riprenderli è un aspetto che va sottolineato.

Sotto il profilo del finanziamento, mi pare che ci sia stata una rispondenza alle esigenze espresse più volte dalla Federazione sport popolari con quella aggiunta di contributo presa al di fuori della suddivisione. Per quanto riguarda invece l'unitarietà dell'Assemblea generale sportiva è opportuno considerare molto seriamente un eventuale rischio di rompere questa unitarietà. D'altra parte la Giunta è rimasta concorde all'unanimità nel mantenere questa struttura degli sport popolari - o dei giochi, anche il calcio si chiama gioco, si dice infatti Federazione gioco calcio e non Federazione sport calcio - si tratta di intendersi sull'etimologia dei termini "gioco" e "sport".

In realtà la struttura che si adopera perché siano potenziate le attrezzature sportive, gli sports, la possibilità di coinvolgere il massimo numero di popolazione negli sports in genere, si è costituita in un'Assemblea generale che rappresenta l'unitarietà di un indirizzo che è estremamente importante. Non possiamo dire che gli sports popolari valdostani non hanno niente a che vedere con tutti gli altri sports; esistono delle particolarità che sono riconosciute ed evidenziate da una legge particolare - ad hoc - per gli sport popolari valdostani.

D'altra parte per quanto riguarda la gestione - e questo gli atti lo stanno a dimostrare - tutti i bilanci e le suddivisioni precedenti sono stati firmati anche dai rappresentanti dell'Associazione sport popolari valdostani, perciò bisogna vedere qui quando sbagliamo, se prima o dopo. Sono valutazioni del momento e proprio per questo, sarà opportuno distinguere se è più prevalente l'aspetto dell'unitarietà degli sport in genere o invece quell'aspetto di spaccatura che alla lunga considero sempre negativo fra i vari sport. Se poi riconosciamo agli sport popolari valdostani una collocazione a parte ed una legge ad hoc diamo giusta dignità alle loro particolari caratteristiche.

Ripeto per il Consigliere Voyat che prima era assente quando mi riferivo alla sua questione dell'emendamento, che se l'emendamento c'è stato evidentemente va riportato. Nel testo su cui ho operato probabilmente non c'è, però c'è già stato, è stato votato e ho detto adesso alla Presidenza che si ripropone il testo finale della seduta che ha approvato la legge, con l'aggiunta di quegli emendamenti di ordine tecnico e dell'emendamento fondamentale relativo alla quota parte del 3% presa da un capitolo che ha dovuto essere strozzato per poter dare questi dieci milioni e mezzo.

Presidente - Vorrei ricapitolare un momento; pregherei il Consigliere Voyat di prendere l'art. 5 del nuovo testo che è stato riformulato dall'Assessore al Turismo e quindi l'emendamento che era stato inserito all'art. 6. Nella riformulazione non è stato più previsto l'art. 5, pertanto l'emendamento all'art. 6 che diceva "gli oneri per il reperimento delle aree e per la costruzione dei campi da gioco" - cioè in sostanza la Giunta era a favore del reperimento delle aree - va nuovamente inserito all'art. 5 del nuovo testo e cioè al 1° comma, 4° riga, dopo "gli oneri" va inserito "per il reperimento delle aree e".

Questa frase non la considererei un emendamento ma una semplice aggiunta di ufficio per un'omissione puramente tecnica. Quindi all'art. 5 del nuovo testo riformulato riprendiamo quella frase che aveva fatto oggetto di emendamento e che era stata inserita nell'art. 6 del provvedimento non vistato. Pertanto consideriamo il nuovo testo integrato d'ufficio di questa frase.

Consiglieri, passiamo all'esame dell'articolato.

Presidente - Do lettura dell'art. 1:

La Regione Valle d'Aosta riconosce i giochi tradizionali valdostani denominati "fiolet", "palet", "rebatta" e "tsan" quale espressione sportiva e culturale della popolazione valdostana e pertanto ne favorisce lo sviluppo, d'intesa con le rispettive associazioni, secondo le modalità di cui alla presente legge.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 1.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 27

Maggioranza: 14

Favorevoli: 27

Approvato all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 2.

I giochi tradizionali "fiolet", "palet", "rebatta" e "tsan" sono organizzati in sezioni sportive locali facenti capo alle rispettive associazioni regionali; l'attività sportiva nel suo complesso è controllata, coordinata e diretta dalla "Federachon di sport de noutra tera" (Federazione sport popolari valdostani), organismo costituito dai dirigenti delle singole associazioni regionali.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 27

Maggioranza: 14

Favorevoli: 27

Approvato all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 3.

Le associazioni, in collaborazione con la Federazione, hanno il compito di reperire e formare istruttori in grado di trasmettere, in modo particolare ai giovani, gli elementi generali e le tecniche proprie di ogni attività sportiva popolare. Il compito di istruttore non può avere carattere di professionalità.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 3.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 27

Maggioranza: 14

Favorevoli: 27

Approvato all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 4.

Nelle scuole della Regione di ogni ordine e grado gli istruttori di sport popolari possono essere utilizzati, nell'ambito delle attività collaterali di tipo ludico e ricreativo-sportivo e previa richiesta degli organi scolastici competenti, come collaboratori degli insegnanti titolari.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 4.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 27

Maggioranza: 14

Favorevoli: 27

Approvato all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 5.

La Regione programma e realizza campi per i giochi tradizionali, d'intesa con i comuni, le comunità montane e le associazioni sportive. Gli oneri per la costruzione dei campi di gioco inseriti nei programmi a livello regionale fanno carico al bilancio della Regione.

Qualora detti campi vengano realizzati su iniziativa di comuni o delle comunità montane, la Regione può concedere contributi in misura non superiore al 70% del costo complessivo dell'opera.

La conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti spettano alle sezioni sportive locali.

Le spese di manutenzione straordinaria, rifacimento e miglioramento degli impianti sono a totale carico della Regione per gli impianti realizzati su iniziativa degli enti locali le spese predette possono essere ammesse a contributo regionale nella misura massima del 70%.

Le spese derivanti dall'applicazione del primo comma del presente articolo sono finanziate sul capitolo 47650 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Le spese derivanti dall'applicazione del secondo e quarto comma del presente articolo sono finanziate sul capitolo 47700 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Presidente - L'art. 5 al 1° comma è integrato come prima ho spiegato con la variante di ufficio e cioè della frase "per il reperimento delle aree e". Gli ultimi due commi vengono sostituiti dal comma che è stato distribuito e di cui do lettura:

Le spese derivanti dall'applicazione del 1° comma e del 2° e 4° comma del presente articolo graveranno rispettivamente sui capitolo 47650 "Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive - L.R. 11 agosto 1976, n. 33" e 47700 "Contributi per il potenziamento delle attrezzature sportive - L.R. 11 agosto 1976, n. 33" del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 9 giugno 1981, n. 33.

Presidente - C'è qualcuno che chiede la parola sull'emendamento tecnico per superare il problema di carattere finanziario dell'impegno?

Metto in approvazione l'emendamento sostitutivo all'art. 5.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 28

Approvato all'unanimità.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 5 emendato con la frase contenuta al 1° comma di cui abbiamo in precedenza parlato.

La Regione programma e realizza campi per i giochi tradizionali, d'intesa con i comuni, le comunità montane e le associazioni sportive. Gli oneri per il reperimento delle aree e per la costruzione dei campi di gioco inseriti nei programmi a livello regionale fanno carico al bilancio della Regione.

Qualora detti campi vengano realizzati su iniziativa di comuni o delle comunità montane, la Regione può concedere contributi in misura non superiore al 70% del costo complessivo dell'opera.

La conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti spettano alle sezioni sportive locali.

Le spese di manutenzione straordinaria, rifacimento e miglioramento degli impianti sono a totale carico della Regione per gli impianti da essa realizzati: per gli impianti realizzati su iniziativa degli enti locali le spese predette possono essere ammesse a contributo regionale nella misura massima del 70%.

Le spese derivanti dall'applicazione del 1° comma e del 2° e 4° comma del presente articolo graveranno rispettivamente sui capitolo 47650 "Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive - L.R. 11 agosto 1976, n. 33" e 47700 "Contributi per il potenziamento delle attrezzature sportive - L.R. 11 agosto 1976, n. 33" del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 9 giugno 1981, n. 33.

Presidente - Esito della votazione:

Presenti, votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 28

Approvato all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 6.

I campi di gioco sono aperti a tutti coloro che, individualmente o in gruppo, necessitano di spazio per esercitare attività sportive e ludico-motorie; la loro utilizzazione è regolata da disposizioni fissate dalle sezioni locali e approvate dalle rispettive associazioni regionali e dalla Federazione.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 6.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 28

Approvato all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 7.

Gli iscritti alle associazioni degli sport popolari valdostani fruiscono dei benefici derivanti dalla legge regionale del 13 maggio 1980, n. 19, sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 7.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 28

Approvato all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 8.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Federazione sottopone al controllo dell'Assessorato al Turismo il rendiconto relativo all'anno solare antecedente, accompagnato da una relazione sull'attività svolta.

La Regione può, in qualsiasi momento, controllare i registri contabili delle associazioni. Qualora venga individuato un impiego dei contributi concessi non coerente alle finalità indicate nella presente legge, la Regione richiede la restituzione dei contributi medesimi ovvero ne sospende in tutto o in parte l'erogazione.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 8.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 28

Approvato all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 9.

La Federazione e le associazioni degli sport popolari valdostani percepiscono, per lo svolgimento della loro attività ordinaria, contributi ai sensi della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, "Interventi a favore dello sport", e successive modificazioni, in misura percentuale globalmente non inferiore all'attuale.

Al fine di consentire l'attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge è inoltre assegnata alla Federazione un ulteriore somma annua in misura pari al 3% dello stanziamento recato dal capitolo 47500 (interventi per attività sportive) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1981 e dai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Le spese derivanti dall'applicazione del 2° comma del presente articolo graveranno sul capitolo 37200 ("contributi e sussidi ad Aziende di soggiorno pro-loco, enti ed altri organismi pubblici e privati per attività nel settore del turismo e del tempo libero") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - All'art. 9 c'è l'emendamento sostitutivo del 3° comma, quei due commi di carattere finanziario e tecnico che sono stati anch'essi distribuiti ai Sigg. Consiglieri e di cui do lettura:

Le spese derivanti dall'applicazione del 2° comma del presente articolo graveranno sul capitolo 37200 "Contributi e sussidi ad aziende di soggiorno, pro-loco, enti ed altri organismi pubblici e privati per attività nel settore del turismo e del tempo libero" del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 16 - art. 12 lett. c).

A decorrere dal 1982 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 e del 2° comma del presente articolo saranno determinati con legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Presidente - C'è qualcuno che prende la parola?

Metto in approvazione gli emendamenti sostitutivi del 3° comma dell'art. 9.

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 28

Approvato all'unanimità.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 9 così emendato:

La Federazione e le associazioni degli sports popolari valdostani percepiscono, per lo svolgimento della loro attività ordinaria, contributi ai sensi della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 "Interventi a favore dello sport", e successive modificazioni, in misura percentuale globalmente non inferiore all'attuale.

Al fine di consentire l'attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge è inoltre assegnata alla Federazione una ulteriore somma annua in misura pari al 3% dello stanziamento recato dal capitolo 47500 (Interventi per attività sportive) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1981 e dai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Le spese derivanti dall'applicazione del 2° comma del presente articolo graveranno sul capitolo 37200 "Contributi e sussidi ad aziende di soggiorno, pro-loco, enti ed altri organismi pubblici e privati per attività nel settore del turismo e del tempo libero" del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui alle legge regionale 23 marzo 1981, n. 16 - art. 12 lett. c).

A decorrere dal 1982 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 e del 2° comma del presente articolo saranno determinati con legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Presidente - Esito della votazione:

Presenti, votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 28

Approvato all'unanimità.

Presidente - Con questa votazione sono terminate le votazioni palesi concernenti gli articoli. Ci sono dichiarazioni di voto?

Ha chiesto di parlare il Consigliere Voyat, ne ha facoltà.

Voyat (UV) - Siamo evidentemente favorevoli a questa legge come già lo eravamo l'ultima volta in cui l'abbiamo discussa. Ma quello che ci fa particolarmente piacere è la aggiunta dell'art. 9 dove si parla di un contributo per queste Associazioni. Ricordo - e penso lo ricordi anche l'assessore - che questo argomento del contributo alle Associazioni ci aveva fatto lungamente discutere con i responsabili delle Associazioni stesse; a quel momento l'Assessore aveva detto che non c'era la possibilità di reperire fondi per dare dei contributi e che non poteva fare miracoli. A differenza di come si era espresso e si era fatto, nel giro di poco tempo fortunatamente l'Assessore ha trovato i fondi e ne sono contento perché l'Assessore non avrà moltiplicato i pani ma almeno ha trovato qualche pesce che ha creduto a quanto era stato detto.

Presidente - Altri per dichiarazioni di voto?

Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, ne ha facoltà.

Pollicini (DP) - Ritengo che nella dichiarazione di voto vada presa anche l'occasione di dire come non abbia certo moltiplicato né pane né pesci, ma abbia sottratto dei contributi già stabiliti, per quel capitolo, ad altri organismi i quali evidentemente adesso torneranno alla carica per cifre già stabilite. È stata una valutazione fatta con i pro ed i contro, evidentemente ho considerato che questo discorso poteva essere proposto ma certamente non ho inventato finanziamenti che non c'erano e che non ci sono.

Presidente - Metto in approvazione il disegno di legge n. 266 nel suo complesso.

Votazione per scrutinio segreto

Esito della votazione:

Presenti, votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 26

Contrari: 2

Il Consiglio approva.