Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 3330 du 27 mars 2018 - Resoconto

OGGETTO N. 3330/XIV - Disegno di legge: "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia".

Farcoz (Président) - Je rappelle que les points nos 16, 17 et 18 de l'ordre du jour seront discutés conjointement au point n° 20.01, donc nous passons directement au point n° 18.01. La parole au rapporteur Cretier pour l'illustration.

Cretier (PD-SIN.VDA) - Il disegno di legge regionale n. 131, dal titolo "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia) e di altre disposizioni in materia", innova la disciplina che regola il funzionamento di ARPA abrogando la vigente legge n. 41/1995. L'esigenza di operare tale revisione deriva in primo luogo dalla considerazione che la normativa ambientale nel ventennio intercorso dall'approvazione della norma regionale è evoluta in modo così radicale da ridisegnare in modo sostanziale le attività in capo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Con l'approvazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore della protezione della ricerca ambientale" (cosiddetto "ISPRA") aveva rappresentato un ulteriore stimolo per avviare la revisione della norma regionale. Si ricorda infatti che la sopracitata norma nazionale modifica in modo essenziale la missione delle ARPA regionali incardinandole all'interno di una rete nazionale, uniformando l'azione delle Agenzie attraverso l'introduzione dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) che ciascuna ARPA sarà tenuta a garantire. L'articolo 16, comma 4, della legge n. 132/2016 dispone inoltre che le Regioni e le Province autonome recepiscano le disposizioni della medesima legge.

Il testo di legge oggi in esame si prefigge di normare il funzionamento di ARPA in coerenza con le peculiarità delle esigenze e delle particolarità locali cogliendo i vantaggi di operare all'interno di una più ampia rete nazionale di conoscenze e competenze ambientali, creando anche degli interscambi tra le varie ARPA nazionali e regionali. In particolare la legge fa salva la possibilità di contestualizzare i LEPTA alla realtà regionale salvaguardando i livelli di eccellenza raggiunti da ARPA Valle d'Aosta in alcuni settori particolarmente strategici per la Regione, quali ad esempio quelli attinenti al monitoraggio della qualità dell'aria. ARPA è un ente regionale facente parte del comparto unico che realizza gli indirizzi programmatici per il miglioramento delle condizioni ambientali, anche attraverso la verifica di sostenibilità delle azioni di sviluppo nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Vorrei in particolare ricordare l'ARPA, e questa legge ne è il suo riferimento. A questa Agenzia regionale va dato un riconoscimento importante, poiché detiene un prestigioso e indiscusso livello italiano in particolari settori del monitoraggio ambientale. "L'Agenzia per la protezione dell'ambiente è un ente strumentale della Regione Valle d'Aosta che svolge attività conoscitive e di prevenzione e tutela in campo ambientale, istituita nel 1995 ed operativa dal primo gennaio 1997, è dotata di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Giunta", come descritto nel sito internet dell'Agenzia.

Cito gli articoli più significativi. Gli articoli 3 e 4 definiscono in particolare, attualizzandole, le attività di ARPA e introducono la disposizione del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) definiti dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, estendendone però la portata in relazione alle specificità territoriali (per esempio le zone di montagna). Gli articoli 6 e 7 normano la programmazione delle attività di ARPA che risulta essere contenuta nei documenti di programmazione triennale ed annuale che devono essere redatti conformemente alle linee strategiche definite dalla Regione nel DEFR e coerenti con i contenuti del piano triennale della rete nazionale ambientale. L'articolo 9 definisce la procedura di selezione, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Direttore generale di ARPA. L'articolo 13 disciplina la struttura interna e i contenuti del regolamento interno cui sarà demandata la disciplina dell'organizzazione dell'Agenzia nella sua interezza. Il regolamento interno dovrà essere recepito come anche i decreti e i regolamenti attuativi della legge n. 132/2016 attualmente in fase di definizione. L'articolo 14 descrive le risorse finanziarie dell'Agenzia che derivano principalmente da trasferimenti regionali, da tariffe introitate per le attività non istituzionali e attività di controllo, nonché dalla partecipazione a progetti cofinanziati. L'articolo 16 disciplina l'attività di vigilanza e il controllo operato dalla Regione sull'operato dell'agenzia; il disegno di legge recepisce le intercorse innovazioni normative in materia prevedendo il controllo di conformità e di congruità rispetto al Documento di Programmazione Triennale, al Piano Operativo Annuale e alle risorse assegnate dei seguenti atti: bilancio di previsione annuale; conti consuntivi e relazioni illustrative; regolamento interno di cui all'articolo 13. L'esecutività di tali atti è infatti subordinata all'esito positivo del controllo da parte della Giunta regionale. L'articolo 20 dispone l'istituzione di un gruppo di lavoro che dovrà determinare la fattibilità e le modalità dell'eventuale transizione del personale dell'ARPA alla corrispondente disciplina del contratto collettivo del comparto unico regionale nell'ottica di ottimizzare e semplificare, per quanto possibile, la gestione del personale. Il gruppo di lavoro dovrà inoltre tenere conto nelle sue attività del nuovo contratto sanitario nazionale, del quale è stata recentemente sottoscritta la pre-intesa, il quale introduce alcune novità per il personale e la dirigenza. Per quanto concerne le disposizioni finanziarie, l'articolo 22 della legge non prevede alcuna variazione rispetto alle previsioni contenute nella legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020)".

L'esame eseguito dalle competenti Commissioni consiliari ha avuto esito positivo con l'inserimento di un emendamento che precisa più chiaramente l'attività effettuata da parte di ARPA nei confronti del Dipartimento della prevenzione dell'USL. L'emendamento è stato condiviso all'interno della Commissione. A tal fine è stato inserito il 23 marzo 2018 un punto e-bis) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3: "Le attività analitiche richieste dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL, nonché nell'ambito dello svolgimento delle attività di prefettura da parte dell'Amministrazione regionale, quale laboratorio regionale di riferimento".

Infine permettetemi alcune riflessioni personali. Questa legge è stata molto condivisa tra i vari Assessorati (Ambiente, Sanità, Bilancio e Agricoltura) con l'ARPA, con l'ufficio del personale, con il Dipartimento legislativo, come anche nelle Commissioni consiliari. Nella II Commissione era contrario solamente il Gruppo Misto e nella III e nella V maggioranza e minoranza hanno trovato una condivisione e una fattiva collaborazione, malgrado punti di vista diversi, che però hanno portato al sostegno e all'approvazione finale con il parere favorevole sul disegno di legge n. 131. Particolare è l'aspetto legato alla prevenzione e tutela in campo ambientale in una valle alpina molto antropizzata, dove i settori economici in attività sono ormai gomito a gomito con le realtà urbanizzate di Aosta, ma anche del fondovalle da Courmayeur a Pont-Saint-Martin, quindi è necessario un accurato controllo di continuità su molti fattori: acqua, suolo, aria, agenti fisici, clima, pollini e rifiuti, mediante laboratori all'avanguardia nei settori chimici, biologici e microbiologici con il fine ultimo di una costante verifica e controllo per salubrità dell'ambiente di vita della popolazione locale. Quindi, tornando all'attività di Commissione, è una legge condivisa, una buona legge che può sicuramente dare delle risposte e la Valle d'Aosta è la prima Regione in Italia che elabora un testo di legge e che approverà oggi. È un arricchimento nel panorama legislativo regionale, una norma chiara che non lascia spazio a interpretazioni, ma necessaria per gli aggiornamenti richiesti dalla legge statale n. 132/2016.

Infine lasciatemi presentare un doveroso ringraziamento al dottor Franzoso e agli uffici per la competenza e la disponibilità nella stesura della relazione su un argomento e su norme che oggi necessariamente dovevano essere aggiornate e armonizzate.

Président - Nous sommes en discussion générale. Est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas d'interventions, la discussion générale est close. Il n'y a pas non plus d'interventions en réplique. Nous passons alors à l'examen du texte de la loi.

Articolo 1. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 32

Votanti : 32

Favorevoli: 31

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Articolo 2: stesso risultato.

Metto ora in votazione l'articolo 3 comprensivo dell'emendamento n. 1 delle Commissioni II, III e V che inserisce la lettera e-bis), come illustrato dal relatore. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 32

Votanti : 32

Favorevoli: 31

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12: stesso risultato.

Articolo 13. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 32

Votanti : 31

Favorevoli: 29

Contrari: 2

Astenuti: 1 (Rollandin)

Il Consiglio approva.

Articolo 14. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 33

Votanti : 33

Favorevoli: 31

Contrari: 2

Il Consiglio approva.

Articoli 15, 16, 17, 18 e 19: stesso risultato.

Articolo 20. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 33

Votanti : 22

Favorevoli: 20

Contrari: 2

Astenuti: 11 (Bertin, Borrello, Certan, Chatrian, Fosson, Gerandin, Morelli, Norbiato, Padovani, Restano, Roscio)

Il Consiglio approva.

Articolo 21. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 33

Votanti : 33

Favorevoli: 31

Contrari: 2

Il Consiglio approva.

Articoli 22 e 23: stesso risultato.

La parola al collega Roscio.

Roscio (ALPE) - Per dichiarazione di voto, e ringrazio anche il relatore per la sua relazione.

Come gruppo avevamo già sollecitato tale legge, perché i termini per il recepimento delle norme nazionali erano già scaduti, quindi avevamo già richiesto di andare ad approvarla e oggi siamo contenti che veda la luce. Come è stato ricordato, doveva essere modificata per due ragioni: una è perché la legge istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente aveva ormai più di vent'anni e quindi era quanto mai opportuno - l'evoluzione nel tempo c'è stata - ridefinire e chiarire bene i compiti e poi perché ci è richiesto da una norma nazionale (la legge n. 132) di ormai due anni fa.

Per quanto riguarda la questione dei livelli essenziali di protezione, che ricordano un po' quelli della sanità, ad oggi questi vengono recepiti in legge ma sono di là da venire, perché si sta ancora discutendo su quali devono essere questi famosi "LEPTA". È un po' la preoccupazione che avevamo espresso anche in Commissione, perché la legge recepisce e rimarca certe prerogative regionali che vengono garantite, poiché noi riteniamo che il livello regionale di protezione sia più elevato rispetto al resto dell'Italia. Faccio solo un paio di esempi e uno è stato anche citato: è la rete sul monitoraggio dell'aria. Se noi facessimo dei ragionamenti su come vengono fatti a livello nazionale, probabilmente il numero dei punti di monitoraggio sarebbe molto limitato in tutta la regione, mentre invece noi abbiamo una rete che quotidianamente elabora, fornisce dati e consente ai decisori di prendere poi le decisioni, e questo costituisce un atout importantissimo. Un esempio tra tutti è l'acciaieria che sta nel cuore di Aosta (la CAS), che è costantemente monitorata, per cui qualunque problema viene allo scoperto immediatamente, ma sapere quali sono le criticità consente di intervenire per porvi rimedio e noi vogliamo mantenere questo. Altra cosa è la questione dei cambiamenti climatici: il fatto di avere un livello più elevato di competenze a livello regionale ci consente di poter fare studi in tale direzione. Un'altra questione è quella del rinnovo della strumentazione: lavorare in campo ambientale richiede un continuo aggiornamento e miglioramento degli strumenti, quindi richiede anche risorse che noi vorremmo fossero garantite. Un piccolo esempio significativo di come si dovrebbe operare: è importantissimo che vi sia una storia delle misurazioni, che l'attenzione rimanga costante nel tempo. Tema molto significativo è la radioattività, perché quando succede qualche incidente tutti corrono per avere le misure, per capire quali sono le iniziative, però ci si dimentica che per riuscire a capire se ci sono dei cambiamenti sulla radioattività occorre avere una storia, bisogna capire quando il livello si è alterato nel tempo. Questo è un esempio di come invece l'impegno costante e il lavoro quotidiano dovrebbe essere mantenuto e la politica ha il dovere di garantire questo modo di lavorare.

L'unica perplessità che avevamo, e che rimane, è quella sull'articolo 20, sull'inquadramento del personale. Nella versione originale della legge c'era questo riferimento, ma era volto a risolvere questa questione che invece oggi ancora non lo è, motivo per cui ci siamo astenuti su questo articolo. Tuttavia noi riteniamo che la legge sia da approvare nel suo complesso e la sosteniamo.

Ci uniamo anche noi, come ha fatto il relatore, ai ringraziamenti al Coordinatore Luca Franzoso e anche agli uffici che hanno lavorato per la stesura di questa legge.

Presidente - La parola all'Assessore Guichardaz.

Guichardaz (PD-SIN.VDA) - Intanto per ringraziare davvero tutti i colleghi per il lavoro svolto in Commissione e per il lavoro anche preparatorio della norma, alla quale noi abbiamo portato qualche contributo, norma che ha una genesi abbastanza lunga e che dice sicuramente che quando vi sono tematiche riguardanti l'interesse generale poi alla fine l'interesse individuale si fa da parte.

Questa è una legge che era necessario recepire. Il collega Roscio ha ricordato quasi una sorta di ritardo, ma il ritardo è stato necessario proprio per fare alcuni approfondimenti e, malgrado tutto, ci porta ad essere tra le prime Regioni d'Italia ad aver adottato questa norma di adattamento alla normativa nazionale (n. 132), pur mantenendo però - questo lo voglio segnalare - alcune prerogative e peculiarità che, come è stato ricordato prima dal collega Roscio, ci distinguono anche rispetto alle altre Regioni italiane, peculiarità e originalità che fanno anche della nostra ARPA un punto di riferimento. Abbiamo potuto verificare due settimane fa, all'incontro che l'ARPA ha organizzato insieme alle altre ARPA italiane, la grandissima considerazione che la nostra Agenzia ha su tutto il territorio italiano.

Approfitto per ringraziare - oltre ai colleghi - anche tutte le persone che hanno operato per la costruzione di questo dispositivo, sicuramente il Coordinatore Franzoso, ma anche il Direttore generale dell'ARPA e il Direttore tecnico con il quale ci siamo più volte incontrati per affinare e limare questo testo di legge che sicuramente andrà nella direzione di rendere più operativa e moderna la nostra Agenzia regionale per l'ambiente.

Riguardo all'articolo 20 citato, la decisione è stata anche maturata da un'attesa che si aveva nei confronti della contrattualistica pubblica nazionale: noi dovevamo capire se il contratto nazionale della sanità, che è quello all'interno del quale è incorporato il contratto ARPA, avrebbe definito in modo più chiaro il ruolo dei tecnici e del personale operativo di ARPA. Così non è stato, il contratto nazionale è stato recepito con una scarsa considerazione per le peculiarità tipiche delle Agenzie regionali per l'ambiente. Noi abbiamo pertanto ritenuto necessario prevedere un periodo di approfondimento e di concertazione che verrà poi effettuato attraverso un apposito gruppo di lavoro, il quale sarà costituito sia con le organizzazioni sindacali che con i datori di lavoro e gli esperti, per definire al meglio, all'interno del contratto del comparto unico, i ruoli e le specificità del personale di ARPA. Sono specificità che non si riscontrano nel contratto del comparto unico e neppure in quello della sanità; faccio il caso per esempio del tecnico ambientale che non è citato in nessun contratto. È quindi proprio nella prospettiva di definire al meglio le peculiarità di queste figure e di dare all'Agenzia regionale per l'ambiente un contratto attagliato e che si confaccia con le specificità. Ribadisco i miei ringraziamenti e sono anche contento che questo testo di legge abbia avuto una così ampia condivisione.

Président - La parole au collègue Restano.

Restano (AC-SA-PNV) - In dichiarazione di voto, per esprimere il voto favorevole a questa proposta di legge, e per unirmi ai ringraziamenti a chi ha lavorato per predisporre il testo. Si tratta di un testo di legge di recepimento della normativa nazionale.

Per quanto riguarda l'emendamento che è stato approvato in Commissione esprimo soddisfazione, perché riconosce l'impegno pluriennale e quanto accennato dal collega Roscio, vale a dire la raccolta dei dati storici a riguardo anche di un'attività che potrebbe apparire marginale ma è di grande importanza, attività che svolge l'ARPA sull'analisi degli alimenti. Ricordo che tra gli alimenti vi è l'acqua, il principale alimento che nella regione Valle d'Aosta è una risorsa sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista alimentare. È una norma importante per quanto riguarda il territorio, per la particolarità della morfologia territoriale della Valle d'Aosta, specificatamente per l'area del nostro suolo. A questa Agenzia è stata data pertanto giusta importanza e rilievo.

Anche noi esprimiamo alcune perplessità relativamente all'articolo 20, se non altro perché storicamente il personale derivante dal comparto della sanità - anche l'Assessore ne è bene a conoscenza - intende rimanere all'interno del contratto della sanità. Ben venga questo approfondimento, purché vengano consultate tutte le parti interessate.

Presidente - Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il disegno di legge n. 131. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 33

Votanti : 33

Favorevoli: 31

Contrari: 2

Il Consiglio approva.