Objet du Conseil n. 324 du 9 mai 1978 - Verbale

OGGETTO N. 324/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1976, N. 33".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme integrative della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Con il 31.12.1977 ha avuto termine la proroga del periodo di transitoria applicazione previsto nell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, relativa agli interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico.

A decorrere dall'1.1.1978 l'effettuazione di qualunque intervento in tale settore è pertanto subordinata al fatto che le relative infrastrutture siano comprese in specifici piani di intervento redatti sia a livello regionale che sub-regionale (comunità montane).

Sotto un profilo strettamente logico appare evidente che tali prescrizioni concernono essenzialmente le opere ancora da realizzare, per le quali vi è l'esigenza di individuare ben precise linee programmatiche, mentre perdono significato se riferite ad infrastrutture già iniziate e in fase di completamento.

Una interpretazione eccessivamente formale, ma pur sempre legittima, della norma potrebbe tuttavia giungere a impedire l'accennato completamento qualora, per qualsiasi motivo, le relative opere non venissero esplicitamente menzionate nei piani sopra richiamati.

Di qui l'esigenza della norma integrativa proposta con il disegno di legge in oggetto, che consente la concessione di contributi o l'impegno di somme per il completamento delle sole infrastrutture che già hanno usufruito di finanziamenti regionali, ancorché non esplicitamente comprese negli accennati piani di intervento.

Limitatamente a tali casi il provvedimento proposto consente inoltre che i contributi regionali possano essere concessi non solo a comunità montane, ma anche a comuni e consorzi di comuni, avendo tali enti promosso e avviato la realizzazione delle opere.

(SEGUE: Testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti CHABOD illustra brevemente il disegno di legge in oggetto.

Il Consigliere LANIVI chiede notizie in merito al Piano di interventi a scala regionale della cui stesura era stato incaricato un noto studio di architettura, in quanto gli consta che detto piano sarebbe già stato ultimato da oltre un anno.

Lamenta la mancanza di ogni riferimento alle Comunità Montane che non sono indicate al primo comma dell'articolo 1 tra gli Enti territoriali beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 33.

Il Consigliere MONAMI esprime preoccupazione per il fatto che la formulazione del 2° capoverso dell'articolo 1 sembra ammettere a contributo anche infrastrutture non previste nei Piani regionali o comunitari.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che con il disegno di legge in oggetto la Giunta ha inteso consentire il finanziamento delle opere sportive iniziate in data anteriore alla predisposizione di piani d'interventi ad opera delle Comunità Montane al fine di consentire la loro ultimazione. Pertanto ritiene improponibile la proposta del Consigliere Lanivi di ammettere ai contributi anche le Comunità Montane.

Il Presidente DOLCHI, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1 e 2

Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti, e favorevoli: ventiquattro).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Tamone e Tonino, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;

- Voti favorevoli: diciannove;

- Voti contrari: cinque.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme integrative della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33".

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Disegno di legge regionale n. 412

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................ n. ...... : NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1976, N. 33.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I contributi di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, possono essere concessi a comuni e consorzi di comuni al fine di consentire il completamento di infrastrutture per le quali siano già stati erogati finanziamenti ai sensi delle leggi regionali 28 agosto 1971, n. 14, e 11 agosto 1976, n. 33.

Detti contributi sono concedibili anche se tali infrastrutture non sono esplicitamente menzionate nel piano regionale e nei piani comunitari di cui all'art. 1 della citata legge 11 agosto 1976, n. 33, e comunque anche prima dell'approvazione dei piani medesimi.

Analogamente possono essere stanziate ulteriori somme per consentire il completamento di opere già dichiarate di interesse regionale e ammesse a finanziamento ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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