Objet du Conseil n. 128 du 11 mars 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 128/81 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NUOVA DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO".
RELAZIONE
È nota l'importanza che le attività artigianali, artistiche ed usuali, hanno nel contesto economico della Valle d'Aosta: alla data del 31 dicembre 1979 erano iscritte all'Albo delle imprese artigiane tenuto dall'Assessorato dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato circa 3.500 imprese e potevano essere valutati in 7.000 gli addetti che complessivamente vi lavoravano, includendo in tale numero, oltre ai titolari, i familiari coadiutori e i dipendenti.
La disciplina giuridica delle imprese artigiane è tuttora regolamentata dalla legge regionale 10 maggio 1957, n. 2.
Nella proposta di legge che si propone all'approvazione del Consiglio si è ritenuto opportuno introdurre alcuni criteri innovativi che tengono conto dell'esperienza maturata in oltre venti anni di applicazione della precitata legge regionale.
In particolare si è ritenuto necessario richiedere a coloro che intendono intraprendere l'attività di imprenditore artigiano la dimostrazione di essere in possesso di un'adeguata preparazione professionale.
In considerazione inoltre della notevole importanza che hanno in Valle d'Aosta alcune produzioni artigianali, che vengono svolte soprattutto da contadini, allo scopo di integrare la prevalente attività agricola, quali la produzione di oggetti in legno, di pizzi al tombolo, di attrezzi agricoli, ecc.., si è ritenuto opportuno istituire una particolare sezione che comprenda coloro che tali attività svolgono in modo non prevalente, al fine di favorire la sopravvivenza di un patrimonio culturale.
Si è tenuto conto, altresì, degli indirizzi generali fissati dal disegno di legge-quadro sull'artigianato predisposto in sede governativa.
I principali criteri innovativi della presente proposta di legge regionale rispetto alla normativa in atto sono:
a) l'elevazione, per le imprese cooperative, del numero degli addetti rispetto al numero previsto per le imprese individuali e le imprese societarie non cooperative. Si è ritenuto, in particolare, indispensabile elevare il numero degli addetti per cooperative di trasporto, in quanto l'attuale limite numerico di cinque addetti fissato per le aziende che svolgono tale attività, non consente l'iscrizione all'Albo delle Cooperative, le quali, come è noto, devono avere, in base alla legislazione vigente, un numero minimo di nove soci;
b) l'istituzione di una sezione particolare per coloro che non svolgono in modo prevalente mestieri artistici e tradizionali (v. sopra);
c) la possibilità di ampliamento delle dimensioni delle aziende artigiane al di là dei limiti massimi di organico, senza compromettere la qualifica, per un periodo massimo di sei mesi, in considerazione di quei particolari elementi di carattere socio-economico o territoriale che possano giustificare un temporaneo e limitato innalzamento dei limiti massimi di organico, in funzione sia della salvaguardia delle imprese stesse sia della tutela dell'occupazione;
d) l'istituzione del certificato di qualificazione professionale, al cui possesso è subordinato l'iscrizione all'albo e che viene pertanto ad essere una condizione indispensabile per l'esercizio della professione.
Allo scopo di consentire un graduale trapasso alla nuova normativa si prevede infine che fino a quando non verranno creati gli organi e le strutture indispensabili per l'applicazione della nuova disciplina delle imprese artigiane, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 10 maggio 1957, n. 2.
Presidente - Colleghi Consiglieri, prima di dare la parola al Consigliere Minuzzo, faccio presente che esiste un abbondante parere della Commissione che è allegato e a cui vi richiamo non solo in sede di discussione generale, ma anche poi per le votazioni dei vari articoli.
Chiede di parlare il Consigliere Minuzzo, ne ha facoltà.
Minuzzo (PSDI) - Solo per fare una relazione ai Colleghi Consiglieri su quello che è stato l'iter per la stesura di questa proposta di legge.
Infatti per la stesura di questa proposta di legge si sono rese necessarie numerose riunioni del gruppo di lavoro istituito dalla Commissione al momento di esaminare una precedente proposta di legge presentata in materia.
Il gruppo di lavoro nominato dalla Commissione era composto dai Colleghi Berti, Cout, dal sottoscritto, ed integrato con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani, e precisamente dai rappresentanti dell'Associazione Artigiani della Valle d'Aosta e dell'Unione Imprenditori Artigiani Valdostani Autonomi.
Le riunioni del gruppo di lavoro sono state circa 20 per un totale di circa 60 ore, ed hanno consentito l'elaborazione di una bozza di proposta di legge che è stata poi sottoscritta da tutti i componenti il gruppo , e che è stata portata all'esame della Commissione in un momento successivo. Quest'ultima ha apportato delle modificazioni che sono allegate all'oggetto in discussione.
I punti che hanno richiesto approfondite discussioni sono stati quelli relativi alle dimensioni dell'impresa artigiana, all'istituzione di una sezione staccata per gli esercenti attività artistiche, alla elezione dei rappresentanti degli artigiani nella Commissione Regionale per l'Artigianato, ed alla qualificazione professionale.
Per quanto concerne le dimensioni dell'impresa, vi è stato un ampio confronto sull'opportunità o meno di prevedere un numero maggiore di dipendenti rispetto all'attuale legge regionale vigente. Inoltre è bene ricordare che la legge-quadro nazionale prevede, al momento della stesura della bozza, una maggiorazione delle unità numeriche dei dipendenti delle imprese artigiane, rispetto alla legislazione vigente. Le posizioni al riguardo delle dimensioni dell'impresa artigiana si possono così riassumere: il Collega Berti ed i rappresentanti delle associazioni di categoria propendevano per il mantenimento delle dimensioni dell'impresa artigiana come nella vigente legge. Il Collega Cout, del Partito Comunista, propendeva invece per l'elevazione del numero dei dipendenti al fine di evitare il pericolo di una polverizzazione eccessiva dell'impresa artigiana. Il sottoscritto, pur concordando con le osservazioni dei rappresentanti delle associazioni artigiane (propensi al mantenimento dei livelli attuali delle dimensioni dell'impresa artigiana) riteneva opportuno uniformare la legislazione regionale a quella nazionale. Al termine del confronto veniva stabilito di prevedere una diminuzione del numero dei dipendenti rispetto a quanto previsto dalla legge-quadro nazionale, in fase di discussione in Parlamento.
Per quanto concerne la sezione staccata dell'Albo per gli esercenti attività artistica, il problema dell'istituzione di una sezione staccata, in cui vengono iscritti gli artigiani che esercitano un'attività artistica e tradizionale, vi è stata una certa perplessità da parte delle associazioni artigiane, che ritenevano inopportuno mettere sullo stesso piano le imprese artigiane e quelle esercenti attività artistica in modo non prevalente. La proposta di istituzione di una sezione staccata viene infine accolta anche dal gruppo di lavoro.
Per quanto riguarda le elezioni della Commissione Regionale per l'Artigianato, si è svolto un largo confronto sulle posizioni che sono emerse nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro, soprattutto per quanto concerne la proposta sul sistema di elezione. Infatti vi era una proposta di elezione con il sistema per corrispondenza, proposta caldeggiata dall'Assessorato all'Industria, Commercio e Artigianato, sostenuta dall'UIAVA e avversata dal sottoscritto, dal Collega Cout, e dai componenti l'Associazioni Artigiani Valle d'Aosta. Il Consigliere Cout, il sottoscritto ed i rappresentanti dell'Associazione Artigiani della Valle d'Aosta, ritenevamo opportuno che le elezioni per il rinnovo della Commissione per l'Artigianato si svolgessero mediante suffragio diretto con il sistema proporzionale sulla base di liste distinte da contrassegni, con la possibilità di esprimere fino a tre preferenze. Quest'ultima tesi veniva accolta a maggioranza dal gruppo di lavoro.
Per quanto concerne poi la qualificazione professionale degli imprenditori artigiani, questo tema ha impegnato il gruppo di lavoro per diverse sedute, essendovi delle perplessità soprattutto da parte del collega Cout e degli esponenti dell'associazione artigiana, sul rilascio - di cui al quinto comma dell'art. 18 della proposta di legge - di un certificato di qualificazione professionale. Successivamente veniva accettata la formulazione dell'art. 18, come risulta dalla bozza della proposta di legge.
Terminato il suo lavoro di stesura, il gruppo di lavoro predispose una bozza di proposta di legge che è stata poi esaminata dalla Commissione Consiliare permanente per lo Sviluppo economico, che, in successive 10 riunioni, ha provveduto ad elaborare il testo che oggi viene presentato all'approvazione del Consiglio. Nel corso di queste riunioni sono stati infatti recepiti suggerimenti ed osservazioni che sono sfociati nella presentazione degli emendamenti che sono allegati alla presente proposta di legge n. 246.
Questo, in sintesi, è stato il lavoro svolto dal gruppo di lavoro istituito dalla Commissione Consiliare permanente per lo Sviluppo economico. Mi rendo conto, come tutti i Consiglieri proponenti, questa proposta di legge sarà ancora perfettibile. Questa legge è frutto di una mediazione fra le diverse tendenze, sia politiche che di settore delle categorie interessate, per cui è possibile che questa legge abbia ancora qualche carenza che potrà forse essere eliminata quando la nuova legge sulla disciplina dell'artigianato sarà approvata dal Parlamento italiano.
Importante è il motivo per il quale si è cercato di arrivare ad una mediazione sulle diverse posizioni per quanto concerne il problema dell'artigianato nella nostra regione. Ciò è dovuto anche al fatto che attualmente la Commissione regionale per l'Albo Artigiani non è in grado di funzionare adeguatamente, non è in grado di svolgere le sue funzioni istituzionali, in quanto l'attuale Commissione è stata eletta circa 12 anni fa. Poi, per vari motivi, l'elezione della nuova Commissione è sempre stata rinviata. Per cui, oggi come oggi, in seno alla Commissione a rappresentare gli imprenditori artigiani vi sono delle persone che non svolgono più attività artigianale, persone che sono in pensione, ma che comunque continuano a dare un contributo alla soluzione dei problemi del settore artigianale. Si ritiene però opportuno andare alle elezioni per il rinnovo di questa Commissione.
Ho sintetizzato il mio intervento anche perché la relazione - seppur stringata - allegata a questa proposta di legge mi sembra sufficientemente chiara sulla necessità di approvazione, da parte del Consiglio regionale, di questa legge.
Eventualmente, sia io, sia i Colleghi della Commissione per lo Sviluppo economico, siamo a disposizione per tutti i Colleghi Consiglieri che volessero delle delucidazioni in merito all'articolato e sui motivi che hanno comportato certe scelte piuttosto che altre.
Presidente - Colleghi Consiglieri è aperta la discussione generale.
Come avrete notato, la legge è sottoscritta dai componenti della stessa Commissione. Qualcuno chiede la parola?
Chiede di parlare il Consigliere Cout, ne ha facoltà.
Cout (PCI) - Evidentemente mi associo all'illustrazione che ha fatto il Consigliere Minuzzo su come si è arrivati a questa legge.
Sono anch'io d'accordo sulla necessità di realizzarla, anche se a livello nazionale ci sono diverse proposte giacenti per una legge-quadro sull'artigianato entro cui dovrebbe essere preparata la nostra legge; però abbiamo concordato che, siccome la vecchia legge data ormai del 1957 ed in questi anni si è verificata tutta una serie di modificazioni in questo settore, di tenere conto delle particolarità della Valle d'Aosta e comunque dei progetti di legge che sono stati presentati a livello regionale ed elaborare una legge di base, anche perché non è detto che poi non possa essere modificata.
Ed è proprio per questo che abbiamo dato il nostro parere favorevole, pur essendoci ancora in alcuni articoli una serie di emendamenti che potrebbero essere proposti e che comunque non proponiamo proprio per il modo con cui si è arrivati alla stesura di questa legge. Abbiamo dato, e diamo, un giudizio molto positivo su come si è arrivati all'elaborazione della legge.
Il Consigliere Minuzzo ha fatto presente tutte le riunioni del gruppo di lavoro prima, della Commissione poi, i lunghi dibattiti che ci sono stati in Commissione in cui sono venute fuori le posizioni più contrastanti e in cui si sono trovati gli accordi che molto probabilmente non si sarebbero potuti trovare in Consiglio. Questo anche perché durante tutta la discussione, a partire dalla data di presentazione della legge Berti (30.10.78) fino ad oggi, si può dire con sincerità che probabilmente sono pochi gli articoli o i commi degli articoli della legge Berti rimasti così come erano all'inizio: in tutti questi articoli c'è stata una modificazione e comunque tutta una serie di questioni.
Noi diamo un giudizio positivo anche su tutto quello che è stato modificato: dalla definizione dell'impresa, ai primi articoli, alle dimensioni dell'impresa, che con gli ultimi emendamenti dell'Assessorato sono state aumentate proprio per evitare quella polverizzazione che faceva parte di un discorso più allargato sulle imprese artigianali, a tutta una serie di altri articoli. L'art. 5, riguardante le forme societarie; la questione del maestro artigiano con la sua bottega-scuola, residuo forse di una concezione vecchia dell'artigianato che è stato eliminato per andare verso una formazione professionale diversa in cui secondo noi dovrebbe essere più interessato l'Ente pubblico, con delle strutture che non vengono delegate così alla bottega-scuola, ma tramite collegamenti che dovrebbero essere presi in esame.
C'è la questione delle elezioni che, ad un certo punto, sembrava avessero potuto avvenire anche per lettera: noi abbiamo dato un giudizio negativo su questa forma di elezione e siamo convinti che la forma attuale di elezione diretta fatta nei seggi, anche se la dislocazione di questi seggi non è ancora individuata e verrà demandata alla Commissione regionale per l'Artigianato anche perché il loro numero, possa garantire una forma di democrazia più diretta e partecipata e darà senz'altro dei frutti migliori.
Siamo anche convinti che la Commissione dell'Artigianato, così come è strutturata, e con una partecipazione più diretta degli artigiani, dovrebbe dare dei frutti positivi rispetto alla vecchia Commissione regionale per l'Artigianato. Esistono secondo il nostro parere, ed erano appunto le riserve che avevamo in Commissione e che abbiamo tuttora, alcuni punti da chiarire come la questione della qualificazione professionale; avevamo già detto a suo tempo che ci sembrava abbastanza illogico che, mentre a un disoccupato che volesse iniziare a lavorare -iscrivendosi eventualmente all'Artigianato - viene richiesta una qualificazione professionale, o per lo meno due anni di lavoro alle dipendenze di un artigiano, per un'impresa di dimensioni appena maggiori a quelle dell'impresa artigiana non viene richiesta alcuna qualificazione e quest'ultima può fare tutto quello che vuole con un numero di terzi - con cui ha a che fare - molto maggiore che non l'impresa artigiana, e quindi, caso mai, con responsabilità maggiori.
Sono queste incongruenze che, secondo noi, potranno eventualmente essere corrette in futuro.
E come questa, ci sono state diverse altre questioni, che abbiamo solo indicato in Commissione proprio per non ripetere tutta la discussione, e per dare una validità a questo metodo di lavoro che, a differenza di leggi presentate da un funzionario della Regione e discusse frettolosamente in Consiglio, pensiamo sia un metodo buono, da seguire.
Eventualmente in futuro saremo sempre disposti a rivedere in Commissione o in altre sedi, o anche a prendere delle iniziative per correggere questa legge, che al momento attuale è necessario attuare al più presto possibile, proprio perché deve modificare una vecchia legge che ormai data del 1957.
Presidente - Ci sono altri che chiedono la parola? Nessuno chiede la parola, possiamo così passare all'articolato.
Do lettura dell'art. 1.
Articolo 1
Definizione dell'imprenditore artigiano
Imprenditore artigiano è colui che esercita una attività economica, organizzata con il proprio lavoro, al fine della produzione di beni o della presentazione di servizi di natura artistica od usuale, comprese le attività produttive di beni e di servizi connessi con l'agricoltura e le attività di produzione e conservazione di prodotti ittici, con esclusione delle attività agricole e zootecniche.
La partecipazione dell'artigiano alla attività della azienda deve avere carattere personale, professionale e realizzarsi manualmente sia pure in maniera non necessariamente continuativa.
L'imprenditore artigiano, in possesso del titolo di qualificazione professionale di cui al successivo articolo 18, assume la piena responsabilità della sua impresa in relazione a tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua gestione; nell'esercizio dell'impresa egli può avvalersi eventualmente della collaborazione del coniuge e dei parenti ed affini entro il suo secondo grado, i quali devono partecipare direttamente e professionalmente all'attività della azienda.
Il titolare dell'impresa artigiana può avvalersi eventualmente della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia da lui personalmente diretto.
Presidente - All'art. 1 c'è un emendamento; io, dopo le illustrazioni fatte sia dal Collega Minuzzo che dal Collega Cout, suggerirei di procedere con una certa speditezza alle votazioni.
Do quindi lettura dell'unico emendamento all'art. 1.
Il terzo comma dell'articolo è sostituito dal seguente:
"L'imprenditore artigiano, in possesso del titolo di qualificazione professionale di cui al successivo articolo 18, assume la piena responsabilità della sua impresa in relazione a tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua gestione; nell'esercizio dell'impresa egli può avvalersi eventualmente della collaborazione dei familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice Civile, i quali devono partecipare direttamente e professionalmente all'attività dell'azienda".
Presidente - Metto in approvazione l'emendamento all'art. 1.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 1 nel testo emendato.
Articolo 1
Definizione dell'imprenditore artigiano
Imprenditore artigiano è colui che esercita una attività economica, organizzata con il proprio lavoro, al fine della produzione di beni o della presentazione di servizi di natura artistica od usuale, comprese le attività produttive di beni e di servizi connessi con l'agricoltura e le attività di produzione e conservazione di prodotti ittici, con esclusione delle attività agricole e zootecniche.
La partecipazione dell'artigiano alla attività della azienda deve avere carattere personale, professionale e realizzarsi manualmente sia pure in maniera non necessariamente continuativa.
L'imprenditore artigiano, in possesso del titolo di qualificazione professionale di cui al successivo articolo 18, assume la piena responsabilità della sua impresa in relazione a tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua gestione, nell'esercizio dell'impresa egli può avvalersi eventualmente della collaborazione dei familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice Civile, i quali devono partecipare direttamente e professionalmente all'attività dell'azienda.
Il titolare dell'impresa artigiana può avvalersi eventualmente della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia da lui personalmente diretto.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 1 nel testo emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 2.
Articolo 2
Esercizio attività plurime
Chi esercita contemporaneamente più attività è considerato artigiano, purché in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza delle attrezzature ai fini dell'esercizio dell'attività artigiana;
b) prevalenza del personale addetto all'attività artigiana rispetto a quello impiegato nelle altre attività;
c) prevalenza dell'attività professionale, in particolare se artistica o tradizionale e dell'impegno lavorativo applicati all'attività artigiana, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 6.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 3.
Articolo 3
Definizione dell'impresa artigiana
È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che, organizzata ed esercitata dal titolare avente i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, abbia prevalentemente come scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica od usuale.
La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dalla sua iscrizione all'albo di cui all'articolo 6.
Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa il fatto che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.
L'attività dell'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione del titolare od in apposito laboratorio ovvero in forma ambulante o di posteggio o in altra sede designata dal committente.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 3.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 4.
Articolo 4
Dimensioni dell'impresa artigiana
F ermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 3 l'impresa artigiana conserva la propria qualifica qualora il suo titolare, nell'avvalersi delle prestazioni di personale dipendente, rispetti i seguenti limiti dimensionali:
a) un massimo di venti dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a dieci, per l'impresa che non lavora in serie;
b) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque, per l'impresa che lavora esclusivamente in serie, purché con processo non del tutto meccanizzato;
c) un massimo di trentacinque dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a quindici, per l'impresa che svolge la propria attività nel ramo dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ad esclusione di ogni lavorazione in serie, anche se la rifinitura viene eseguita a mano;
d) un massimo di dieci dipendenti, per l'impresa di trasporto.
Il numero degli apprendisti alle dipendenze delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente articolo non può risultare superiore al numero degli altri addetti, esclusi il titolare ed i familiari di cui al terzo comma dell'articolo 1.
Nelle imprese che hanno non più di tre dipendenti possono essere impiegati fino a tre apprendisti.
I coadiutori del titolare dell'impresa di cui al terzo comma dell'articolo 1 vengono esclusi dal computo dei dipendenti.
Le limitazioni numeriche previste dal primo comma del presente articolo per i dipendenti non apprendisti possono essere superate nella misura massima del 20% degli addetti, e per un periodo non eccedente i sei mesi dello stesso anno, previa autorizzazione della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'art. 14 della presente legge.
Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui alla lettera c) del primo comma, vengono formati ed aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'artigianato, sentito l'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, istituito con legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.
Presidente - Do lettura dell'emendamento proposto all'art. 4.
Articolo 4
L'articolo è sostituito dal seguente:
Fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 3 l'impresa artigiana conserva la propria qualifica qualora il suo titolare, nell'avvalersi delle prestazioni di personale dipendente, rispetti i seguenti limiti dimensionali:
a) un massimo di 24 dipendenti, compresi gli apprendisti, in numero non superiore a dodici, per l'impresa che non lavora in serie;
b) un massimo di dodici dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sei, per l'impresa che lavora esclusivamente in serie purché il processo di produzione non sia del tutto meccanizzato;
c) un massimo di cinquantacinque dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a venti, per l'impresa che svolge la propria attività nel ramo dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura ad esclusione di ogni lavorazione in serie o del tutto meccanizzata;
d) un massimo di dieci dipendenti, per l'impresa di trasporto.
Il numero degli apprendisti alle dipendenze delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente articolo non può risultare superiore al numero degli altri addetti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al 1° comma:
1) nelle imprese che hanno non più di tre dipendenti possono essere impiegati fino a tre apprendisti;
2) non sono computati per un periodo di tre anni, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
3) non sono computabili i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti occupati presso l'impresa artigiana;
4) sono computati i familiari dell'imprenditore di cui all'articolo 1, terzo comma, della presente legge;
5) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono prevalentemente il loro lavoro nell'impresa.
Le limitazioni numeriche previste dal primo comma del presente articolo per i dipendenti non apprendisti possono essere superate nella misura massima del 20% degli addetti, e per un periodo non eccedente i sei mesi dello stesso anno, previa comunicazione scritta alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'art. 14 della presente legge.
Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui alla lettera c) del primo comma, vengono formati ed aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'artigianato, sentito l'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, istituito con legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 4 emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 5.
Articolo 5
Forme societarie
È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, quelle a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché almeno la metà dei soci partecipi personalmente e professionalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia comunque funzione preminente sul capitale.
Le limitazioni numeriche stabilite dall'articolo 4 si applicano alle imprese di cui al comma precedente, escluse le cooperative, computandosi i soci che partecipano al lavoro nel numero dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società.
Per le società cooperative i limiti dimensionali stabiliti dal 1° comma dell'articolo 4 sono elevati di dieci unità se le stesse appartengono alle categorie previste dai punti a) e c) e di cinque unità se appartengono alle categorie previste dai punti b) e d).
I consorzi fra imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'articolo 6, e le società consortili costituite tra le stesse con l'intento di provvedere all'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese medesime, alla presentazione collettiva dei loro prodotti, alla vendita degli stessi, alla assunzione di lavori e alla prestazione di garanzie in operazioni di finanziamento alle imprese consorziate dovranno depositare per estratto presso la Commissione regionale per l'artigianato gli atti costitutivi e quelli concernenti le relative modificazioni.
Presidente - Do lettura dell'emendamento sostitutivo che concerne i primi tre commi dell'art. 5.
I primi tre commi dell'articolo sono sostituiti dal seguente:
"È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita semplice e che eserciti l'attività artigianale sempre che la maggioranza dei soci, ovvero nel caso di due soci, avendo la necessaria qualificazione professionale, svolga prevalentemente il proprio lavoro nell'impresa".
Presidente - Metto in approvazione l'emendamento dell'art. 5.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 5 emendato.
Articolo 5
Forme societarie
È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita semplice e che eserciti l'attività artigianale sempre che la maggioranza dei soci, ovvero nel caso di due soci, avendo la necessaria qualificazione professionale, svolga prevalentemente il proprio lavoro nell'impresa.
I consorzi fra imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'articolo 6 e le società consortili costituite tra le stesse con l'intento di provvedere all'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese medesime, alla presentazione collettiva dei loro prodotti, alla vendita degli stessi, alla assunzione di lavori e alla presentazione di garanzie in operazioni di finanziamento alle imprese consorziate dovranno depositare per estratto presso la Commissione regionale per l'artigianato gli atti costitutivi e quelli concernenti le relative modificazioni.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 5.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 6.
Articolo 6
Albo delle imprese artigiane
È istituito l'albo delle imprese artigiane che hanno la loro sede e svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed il cui titolare vi abbia la residenza.
L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è obbligatoria ed è disposta dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 14 su domanda del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società, della cooperativa del consorzio.
È prevista una apposita sezione dell'albo per i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 5.
È prevista altresì una particolare sezione per coloro che esercitano in modo non prevalente i mestieri artistici e tradizionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività i titolari di impresa o i legali rappresentanti delle società, delle cooperative e dei consorzi di cui al secondo comma del presente articolo debbono presentare domanda di iscrizione, con sottoscrizione autenticata, alla segreteria della Commissione regionale per l'artigianato; la domanda può anche essere spedita alla segreteria stessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 1, 2, e 3 della presente legge.
La segreteria della Commissione deve rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.
La Commissione regionale può disporre ogni accertamento atto a stabilire se il richiedente è in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica artigiana.
La Commissione regionale si pronuncia in ordine alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima; ove decida di non accoglierla, la decisione deve essere motivata.
Le imprese di cui al precedente articolo 5 vengono iscritte all'albo con indicazione dei singoli soci che le costituiscono e di quelli, tra questi, che sono in possesso dei requisiti previsti dal primo comma dello stesso articolo.
Presidente - Do lettura dell'emendamento all'art. 6.
Articolo 6
Il 1° comma è sostituito dal seguente:
"È istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della Regione e ivi abbiano la loro sede legale e fiscale".
Presidente - Metto in approvazione l'emendamento all'art. 6
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 6 nel testo emendato.
Articolo 6
Albo delle imprese artigiane
È istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della Regione e ivi abbiano la loro sede legale e fiscale.
L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è obbligatorio ed è disposta dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 14 su domanda del titolare dell'impresa e del legale rappresentante della società, della cooperativa e del consorzio.
È prevista una apposita sezione dell'albo per i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 5.
È prevista altresì una particolare sezione per coloro che esercitano in modo non prevalente i mestieri artistici e tradizionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività i titolari di impresa o i legali rappresentanti delle società, delle cooperative e dei consorzi debbono presentare domanda di iscrizione, con sottoscrizione autenticata, alla segreteria della Commissione regionale per l'artigianato; la domanda può anche essere spedita alla segreteria stessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
La segreteria della Commissione deve rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.
La Commissione regionale può disporre ogni accertamento atto a stabilire se il richiedente è in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica artigiana.
La Commissione regionale si pronuncia in ordine alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima; ove decida di non accoglierla, la decisione deve essere motivata.
Le imprese di cui al precedente articolo 5 vengono iscritte all'albo con indicazione dei singoli soci che le costituiscono e di quelli, tra questi, che sono in possesso dei requisiti previsti dal primo comma dello stesso articolo.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 6 nel testo emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 7.
Articolo 7
Iscrizione all'albo delle imprese artigiane
L'iscrizione all'albo ha effetto dal giorno della presentazione della domanda ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Commissione regionale per l'artigianato.
La decisione della Commissione, riguardante l'accoglimento o il rigetto della domanda deve essere comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data della sua adozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Analoga comunicazione viene fatta dalla Commissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla competente Cassa mutua di malattia, nonché all'Ufficio delle ditte tenuto dall'Assessorato regionale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per l'aggiornamento del registro di cui agli articoli 47 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
Presidente - Do lettura dell'emendamento all'art. 7.
Il 3° comma dell'articolo è sostituito dal seguente:
"Analoga comunicazione viene fatta dalla Commissione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'Istituto nazionale dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Ufficio delle ditte tenuto dall'Assessorato regionale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per l'aggiornamento del registro di cui agli articoli 47 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011".
Presidente - Metto in approvazione l'emendamento all'art. 7.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 7 nel testo emendato.
Articolo 7
Iscrizione all'albo delle imprese artigiane
L'iscrizione all'albo ha effetto dal giorno della presentazione della domanda ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Commissione regionale per l'artigianato.
La decisione della Commissione, riguardante l'accoglimento o il rigetto della domanda deve essere comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data della sua adozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Analoga comunicazione viene fatta dalla Commissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla competente Cassa mutua di malattia, nonché all'Ufficio delle ditte tenuto dall'Assessorato regionale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per l'aggiornamento del registro di cui agli articoli 47 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
Presidente - Do lettura dell'emendamento all'art. 7.
Il 3° comma dell'articolo è sostituito dal seguente:
"Analoga comunicazione viene fatta dalla Commissione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'Istituto nazionale dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Ufficio delle ditte tenuto dall'Assessorato regionale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per l'aggiornamento del registro di cui agli articoli 47 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011".
Presidente - Metto in approvazione l'emendamento all'art. 7.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 7 nel testo emendato.
Articolo 7
Iscrizione all'albo delle imprese artigiane
L'iscrizione all'albo ha effetto dal giorno della presentazione della domanda ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Commissione regionale per l'artigianato.
La decisione della Commissione, riguardante l'accoglimento o il rigetto della domanda deve essere comunicata all'interessato entro giorni dalla data della sua adozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Analoga comunicazione viene fatta dalla Commissione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'Istituto nazionale dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Ufficio delle ditte tenuto dall'Assessorato regionale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per l'aggiornamento del registro di cui agli articoli 47 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 7 nel testo emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 8.
Articolo 8
Requisito dell'iscrizione per la concessione di agevolazioni alle imprese artigiane
L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane individuali e societarie, dei consorzi e delle società consortili fra le stesse. Dalle agevolazioni di cui sopra sono esclusi gli iscritti alla sezione speciale di cui al 4° comma dell'art. 6.
Agli stessi si applicano, ai fini previdenziali, le disposizioni riguardanti l'attività prevalente.
Presidente - Do lettura dell'emendamento sostitutivo all'art. 8.
Articolo 8
Requisito dell'iscrizione per la concessione di agevolazioni alle imprese artigiane
L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane individuali e societarie, dei consorzi e delle società consortili fra le stesse.
Agli iscritti alla sezione speciale si applicano, ai fini previdenziali, le disposizioni riguardanti l'attività prevalente.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 8 nel testo emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 9.
Articolo 9
Vendita di oggetti dell'impresa artigiana
Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione o nella rispettiva sede consortile, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 9.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 10.
Articolo 10
Divieti e sanzioni
Nessun imprenditore può adottare, quale ditta o insegna, o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana all'albo di cui all'art. 6.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al comma precedente è inflitta, dal Presidente della Giunta regionale, la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire un milione, con il rispetto delle modalità procedurali contenute nella legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 10.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 11.
Articolo 11
Revisione dell'Albo e cancellazione delle imprese artigiane dello stesso
La Commissione regionale per l'artigianato provvede ogni cinque anni alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte all'albo.
Ai fini della citata revisione la Commissione invia ai Comuni della Regione l'elenco delle imprese iscritte all'albo aventi sede nel rispettivo territorio comunale.
I sindaci dispongono gli accertamenti necessari e comunicano alla Commissione regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'elenco, le notizie raccolte in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nei riguardi delle singole imprese.
La Commissione decide la conferma dell'iscrizione ovvero la cancellazione dall'albo delle singole imprese.
Effettuata la revisione, l'elenco delle imprese rimaste iscritte e di quelle cancellate dall'albo è affisso per trenta giorni consecutivi, presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Indipendentemente dalla revisione di cui ai commi precedenti, la Commissione dispone, in ogni tempo, la cancellazione dall'albo delle imprese per le quali risulti la perdita dei requisiti di legge o la cessazione dell'attività.
La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane può essere richiesta in qualsiasi momento anche dal titolare o legale rappresentante di una impresa iscritta; la domanda dovrà essere motivata.
In nessun caso può essere deliberata la cancellazione di una impresa artigiana dall'albo senza che sia stato sentito l'interessato.
La cancellazione non può essere disposta nei confronti di imprese il cui titolare sia stato colpito da invalidità, purché il grado e la natura di essa siano tali da consentire almeno lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
La cancellazione ha effetto in ogni caso dalla data della relativa deliberazione; di essa viene data notizia all'interessato, all'Ufficio delle ditte dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla competente Cassa mutua di malattia e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 11.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 12.
Articolo 12
Continuazione dell'attività da parte dei superstiti del titolare
In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'iscrizione della stessa all'albo può essere conservata per un periodo massimo di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge e/o dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori, anche in mancanza dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, chi intende continuare l'attività ai sensi del comma precedente deve darne comunicazione alla Commissione regionale per l'artigianato entro centoventi giorni dalla morte del titolare.
Presidente - Do lettura dell'emendamento sostitutivo all'art. 12.
Il 1° comma è sostituito dal seguente:
"In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, di invalidità o di intervenuta sentenza che ne dichiari l'interdizione, l'iscrizione della stessa all'albo può essere conservata per un periodo massimo di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge e/o dai figli maggiorenni e minori emancipati o dal tutore dei figli minori, anche in mancanza dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge".
Presidente - Metto in approvazione l'emendamento all'art. 12.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 12 nel testo emendato.
Articolo 12
Continuazione dell'attività da parte dei superstiti del titolare
In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, di invalidità o di intervenuta sentenza che ne dichiari l'interdizione, l'iscrizione della stessa all'albo può essere conservata per un periodo massimo di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge e/o dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori, anche in mancanza dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, chi intende continuare l'attività ai sensi del comma precedente deve darne comunicazione alla Commissione regionale per l'artigianato entro centoventi giorni dalla morte del titolare.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 12 nel testo emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 13
Articolo 13
Ricorsi
Contro le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato è ammesso un ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.
Presidente - Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'art. 13.
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
Articolo 13
Ricorsi
Contro le deliberazioni della Commissione regionale per l'Artigianato è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, alla Giunta regionale.
Le decisioni della Giunta regionale adita in sede di ricorso, sono impugnabili innanzi al Tribunale competente per territorio.
Presidente - Metto in approvazione l'emendamento sostitutivo e l'art. 13.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 14.
Articolo 14
Commissione regionale per l'artigianato
Presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita la Commissione regionale per l'artigianato.
La Commissione:
a) svolge le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo regionale delle imprese artigiane;
b) autorizza le imprese a superare le limitazioni numeriche fissate per i dipendenti non apprendisti dall'art. 4 della presente legge;
c) esprime pareri e formula proposte in ordine ai problemi concernenti l'artigianato, con particolare riguardo alla programmazione economica ed urbanistica, al credito, alla formazione e aggiornamento professionale, all'assistenza tecnica, artistica e commerciale, alle fiere e mostre ed alla cooperazione;
d) promuove studi e ricerche utili al settore ed adotta iniziative dirette alla conoscenza, al miglioramento, alla tutela e allo sviluppo delle attività artigiane della Regione in armonia con le tradizioni e le possibilità locali e in collaborazione con l'Ente Valdostano per l'artigianato tipico, istituito con legge 9 maggio 1963, n. 12;
e) svolge altri compiti che potranno esserle affidati di volta in volta con provvedimenti regionali;
f) determina il numero e la sede delle sezioni elettorali e indica i Comuni che ne fanno parte.
Presidente - All'art. 14 c'è un emendamento che consiste nella soppressione del punto b) del 2° comma, che metto ora in approvazione.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 14 nel testo emendato.
Articolo 14
Commissione regionale per l'artigianato
Presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Commissione regionale per l'artigianato.
La Commissione:
a) svolge funzioni riguardanti la tenuta dell'albo regionale delle imprese artigiane;
b) esprime pareri e formula proposte in ordine ai problemi concernenti l'artigianato, con particolare riguardo alla programmazione economica ed urbanistica, al credito, alla formazione e aggiornamento professionale, all'assistenza tecnica, artistica e commerciale, alle fiere e mostre ed alla cooperazione;
c) promuove studi e ricerche utili al settore ed adotta iniziative dirette alla conoscenza, al miglioramento, alla tutela e allo sviluppo delle attività artigiane della Regione in armonia con le tradizioni e le possibilità locali e in collaborazione con l'Ente Valdostano per l'artigianato tipico, istituito con legge 9 maggio 1963, n. 12;
d) svolge altri compiti che potranno esserle affidati di volta in volta con provvedimenti regionali;
e) determina il numero e la sede delle sezioni elettorali e indica i Comuni che ne fanno parte.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 14 nel testo emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 15.
Articolo 15
Costituzione e composizione della Commissione regionale per l'artigianato
La Commissione regionale per l'artigianato, è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati.
La Commissione è composta:
a) da otto artigiani eletti dai titolari delle imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 6, tra gli stessi imprenditori iscritti anche nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
b) dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato di collaborazione per il Commercio, l'Industria,, l'Artigianato e l'Agricoltura previsto dal D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
c) da un rappresentante dell'ente valdostano per l'artigianato tipico istituito con legge regionale 9 maggio 1963, n. 12;
d) da un rappresentante di ogni associazione di categoria operante nella Regione e aderente alle confederazioni nazionali;
e) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane iscritte all'albo, nominati dal Presidente della Giunta regionale tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali regionali.
La Commissione elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.
Fa parte della Commissione, con diritto di voto limitatamente all'adozione delle decisioni riguardanti le iscrizioni, le conferme e le cancellazioni dall'Albo delle imprese artigiane, un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Possono inoltre essere chiamati a far parte della Commissione, a titolo consultivo, il Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e il Direttore dell'Ispettorato regionale del lavoro, che possono designare un rappresentante in loro sostituzione.
La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.
I servizi di segreteria della Commissione sono assicurati dall'Assessorato regionale dell'industria del commercio e dell'artigianato.
La Commissione disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari, anche in relazione al rilascio delle autorizzazioni alle imprese di cui all'art. 4 della presente legge.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto di voto deliberativo, in prima convocazione, e di almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione.
Le deliberazioni della Commissione sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
La Commissione deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi.
La Commissione stessa può istituire nel proprio seno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi.
Presidente - Do lettura dei due emendamenti all'art. 15.
Il 5° comma è sostituito dal seguente:
"Possono, inoltre, essere chiamati a far parte della Commissione, a titolo consultivo, il Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti, il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della Massima Occupazione, il Direttore dell'Ispettorato regionale del lavoro e il Direttore dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico".
Il nono comma è sostituito dal seguente:
"Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti".
Presidente - Metto in approvazione, in una unica votazione, i due emendamenti all'art. 15.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 15 nel testo emendato.
Articolo 15
Costituzione e composizione della Commissione regionale per l'artigianato
La Commissione regionale per l'artigianato, è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati.
La Commissione è composta:
a) da otto artigiani eletti dai titolari delle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 6, tra gli stessi imprenditori iscritti anche nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
b) dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato di collaborazione per il Commercio, l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura previsto dal D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
c) da un rappresentante dell'ente valdostano per l'artigianato tipico istituito con legge regionale 9 maggio 1963, n. 12;
d) da un rappresentante di ogni associazione di categoria operante nella Regione e aderente alle confederazioni nazionali;
e) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane iscritte all'albo, nominati dal Presidente della Giunta regionale tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali regionali.
La Commissione elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.
Fa parte della Commissione, con diritto di voto limitatamente all'adozione delle decisioni riguardanti le iscrizioni, le conferme e le cancellazioni dall'Albo delle imprese artigiane, un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Possono, inoltre, essere chiamati a far parte della Commissione, a titolo consultivo, il Dirigente dell'Assessorato regionale dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti, il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della Massima Occupazione, il Direttore dell'Ispettorato regionale del lavoro e il Direttore dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico.
La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.
I servizi di segreteria della Commissione sono assicurati dall'Assessorato regionale dell'industria del commercio e dell'artigianato.
La Commissione disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari, anche in relazione al rilascio delle autorizzazioni alle imprese di cui all'art. 4 della presente legge.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni della Commissione sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
La Commissione deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi.
La Commissione stessa può istituire nel proprio seno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 15 emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 16.
Articolo 16
Commissario
In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato, la Giunta regionale procede allo scioglimento della Commissione e alla nomina, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio e all'artigianato, di un Commissario straordinario.
Il Commissario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione.
Con la deliberazione di nomina è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non possono superare sei mesi, salvo proroga, per giustificati motivi, fino ad un massimo di altri sei mesi. Entro lo stesso termine il Commissario provvede alla ricostituzione della Commissione e agli adempimenti relativi alle elezioni di cui al successivo art. 17, che siano di competenza della Commissione stessa.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 16.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 17.
Articolo 17
Elezioni
Le elezioni dei rappresentanti degli artigiani di cui al precedente articolo 15, secondo comma, lettere a) avvengono mediante suffragio diretto, con il sistema proporzionale sulla base di liste distinte da contrassegni. Nell'ambito della lista prescelta ogni elettore non può esprimere più di tre preferenze.
Le elezioni sono indette dal Presidente della Commissione regionale per l'artigianato almeno 120 giorni prima della scadenza del quinquennio indicato al primo comma dell'articolo precitato.
Le sezioni elettorali sono istituite in conformità delle determinazioni della Commissione regionale per l'artigianato previste dall'articolo 14, secondo comma, lettera f).
L'elettorato attivo e passivo spetta agli artigiani in possesso dei requisiti previsti dal 2° comma, lettera a), dell'art. 15 della presente legge.
La Commissione regionale per l'artigianato forma gli elenchi degli elettori appartenenti a ciascuna sezione elettorale.
I candidati sono inclusi in liste di non più di dodici nominativi, sottoscritte da almeno cinquanta elettori, da depositarsi presso la segreteria della Commissione regionale per l'artigianato.
Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dal Sindaco del Comune di residenza, o da un notaio o da un cancelliere di tribunale.
La carica di membro della Commissione regionale per l'artigianato è incompatibile con quella di Consigliere regionale.
La convalida delle liste e delle elezioni e la proclamazione dei risultati sono effettuati da una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione regionale per l'artigianato e da un funzionario della Regione appartenente a una carriera non inferiore a quella di concetto. I compiti di segreteria sono svolti dal segretario della Commissione regionale per l'artigianato.
Nel caso di scioglimento della Commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'art. 16, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede una commissione composta dal Commissario straordinario e da due funzionari della Regione appartenenti a una carriera non inferiore a quella di concetto.
I membri eletti, che perdono i requisiti di eleggibilità decadono da membri della Commissione regionale per l'artigianato e a loro subentrano coloro che in possesso di detti requisiti li seguono per numero di voti.
Le elezioni previste dal presente articolo non potranno coincidere con le operazioni elettorali riguardanti il Parlamento europeo, il Parlamento italiano, il Consiglio regionale, i Consigli comunali della Valle d'Aosta e le votazioni concernenti i Referendum.
Verificandosi tali circostanze esse saranno automaticamente prorogate sino e non oltre 180 giorni dalla data di svolgimento delle operazioni elettorali precitate e, del pari, sarà prorogata la durata in carica della Commissione regionale per l'artigianato.
Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, saranno stabilite le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 17.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 18.
Articolo 18
Qualificazione professionale
Per le attività artigiane che presuppongono specifiche conoscenze tecniche e professionali e per quelle il cui esercizio implica responsabilità nei confronti di terzi, viene istituito il "Certificato di qualificazione professionale", al cui possesso è subordinata l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 6.
Gli elenchi dei mestieri per i quali è necessario il "Certificato di qualificazione professionale" sono compilati ed aggiornati dalla Commissione regionale per l'artigianato ed approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per lo Sviluppo Economico.
Con la stessa procedura di cui al comma precedente saranno approvati gli elenchi dei titoli e/o dei diplomi richiesti per il rilascio del certificato.
La qualificazione professionale si intende in ogni caso conseguita da colui che sia, o sia stato, già titolare di una impresa artigiana iscritta in un Albo delle imprese artigiane, ovvero da colui che presti o che abbia prestato la sua opera qualificata in una impresa artigiana in qualità di familiare coadiutore per almeno due anni, sempre che l'impresa artigiana operi o abbia operato nel settore di specializzazione per il quale si intende chiedere l'iscrizione all'Albo.
Quest'ultima condizione è accertata dalla Commissione regionale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione, previa indagine circa l'effettività de precedente esercizio professionale qualificato.
Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a 2 anni, da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro e documentazione equipollente.
La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuto la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento, e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato e della Regione.
Nelle imprese di cui all'articolo 5 le disposizioni dei commi precedenti si applicano a tutti i soci che partecipano personalmente e professionalmente al lavoro.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 18.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 19.
Articolo 19
Compensi ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato e al Commissario regionale
Ai componenti della Commissione regionale di cui all'art. 14 spetta una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dalla Giunta regionale, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.
Al Commissario previsto dall'art. 16 spetta, per tutta la durata della nomina, una indennità giornaliera che sarà stabilita dalla Giunta regionale.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 19.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 20.
Articolo 20
Disposizioni transitorie
Fino a quando non sarà nominata la Commissione regionale per l'artigianato prevista dall'art. 14 della presente legge le funzioni ad essa attribuite saranno svolte dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2.
Gli imprenditori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già iscritti all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, mantengono tale iscrizione per tutti gli effetti di cui alla presente legge.
Fino a quando non saranno compilati gli elenchi dei mestieri di cui all'art. 18, l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane avverrà con le stesse modalità previste dalla legge regionale 10 maggio 1957, n. 2.
Nella prima applicazione della presente legge, le elezioni di cui al precedente art. 17 sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli adempimenti relativi sono svolti dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 20.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 21.
Articolo 21
Abrogazione di norme
Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento con essa comunque incompatibili.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 21.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 22.
Articolo 22
Finanziamento
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in annue lire settemilioni graverà sul capitolo 35900 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 che prevede la sufficiente disponibilità la cui denominazione viene così modificata: "Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività economiche nonché per l'applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 e della legge regionale..."
Per gli anni futuri l'onere sarà iscritto con legge approvativa del bilancio di previsione.
La legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della R egione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 22.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Sono terminate le votazioni palesi sugli articoli. Ci sono dichiarazioni di voto sul complesso della legge?
Chiede di parlare il Consigliere Voyat, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Voyat (UV) - Ci eravamo espressi in Commissione con alcune riserve per quanto concerneva le cooperative artigiane artistiche.
Non abbiamo presentato emendamenti oggi, in quanto riteniamo che nel prossimo futuro, se si verificassero delle necessità, presenteremo degli emendamenti alla legge, oppure una legge nuova per quanto, dicevo, concerne le cooperative artistiche artigiane.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Cout (PCI) - Forse nella votazione fatta su un così grande numero di emendamenti è sfuggito che nella relazione ci sono anche delle correzioni.
Naturalmente il voto sarà a favore.
Presidente - Le variazioni che sono state richieste dalla Commissione per quanto riguarda la relazione non formano oggetto di votazione, sono corrette d'ufficio.
Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria e Commercio, Chabod, ne ha facoltà.
Chabod (DC) - Una piccola dichiarazione di voto: prima vorrei chiedere all'ex-Presidente, Presidente dimissionario, se si possono avere i verbali delle riunioni di Commissione che avete avuto, la copia di tutti i verbali.
Io voto questa legge, ma non è che sia una legge ottimale, né che io sia soddisfatto di tutti questi articoli.
Ad ogni modo la voto, e vorrei proprio avere quei verbali.
Presidente - Altri per la dichiarazione di voto?
Chiede di parlare il Consigliere Nebbia, ne ha facoltà.
Nebbia (PSI) - Non è per una vera e propria dichiarazione di voto, è solo per un chiarimento: anche se nella votazione si è approvato l'art. 22, ho notato che però ha dei piccoli punti di sospensione. Penso che l'articolo dovrebbe essere completato.
Presidente - Il riferimento è alla legge che è in discussione, quindi non possiamo metterli se non nel momento in cui sarà promulgata e poi pubblicata. Riguarda la legge che abbiamo votato adesso: "... nonché per l'applicazione della legge... e della legge regionale": questa. Provvederemo al momento della promulgazione.
Chiede di parlare il Consigliere Viberti, per dichiarazioni di voto, ne ha facoltà.
Viberti (DPROL) - Per dichiarare che naturalmente, dopo quasi un anno di partecipazione al lavoro di questa Commissione che per altro aveva già lavorato, non posso che, avendo votato questa proposta di legge, votare a favore.
Desidero anch'io sottolineare il carattere, diciamo così, collettivo che rappresenta questa legge, e dichiarare a Voyat che se questa legge ha dei difetti io lo dichiaro in quest'Aula e non in un corridoio. Sono dispostissimo a rivedere, insieme a tutti coloro che hanno collaborato, anche le norme riguardanti per esempio la cooperazione, uno dei punti su cui proprio il Collega Voyat aveva delle perplessità.
Credo che sia così che si fanno delle leggi, non dico ottime, ma per lo meno buone: cioè con la collaborazione di tutti. Certo che metterci un anno forse è un pochino tanto, ma auguriamoci che nel futuro si riducano i tempi e nello stesso tempo che questo metodo venga preso ad esempio e praticato un po' più spesso.
All'Assessore Chabod che dice che questa legge non è troppo ben fatta possiamo dice che avrebbe potuto inviare qualcuno, visto che lui ha forse troppo impegni per partecipare a tutte le riunioni di Commissione, di modo che potesse seguire il lavoro, e non presentarsi all'ultimo momento, come ha fatto, con delle proposte di emendamento, alcune delle quali per altro sono state discusse, e quelle che sono sembrate opportune, accolte.
Ed infine una nota di colore: il rappresentante della lista degli artigiani purtroppo oggi è assente e quindi non potrà dare il suo ultimo contributo alla emanazione di questa legge; comunque sappiamo tutti che in spirito è certamente qui con noi.
Presidente - Colleghi Consiglieri, ci sono altri che chiedono la parola per dichiarazione di voto? Chiede di parlare il Consigliere Minuzzo, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Minuzzo (PSDI) - Molto brevemente, nel dichiarare logicamente voto favorevole e senza riserve a questa proposta di legge, intendo ringraziare in quest'Aula il Dottor Garbi, il Dottor Marconi, che hanno collaborato attivamente alla stesura di questa proposta di legge; i rappresentanti dell'EVART, il Geometra Vietti, i Signori Jans Carlo e Gerbore Benonino e i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno partecipato al gruppo di lavoro.
Non c'è nessun problema, compatibilmente con le possibilità di organico degli uffici della Presidenza del Consiglio, penso di dare all'Assessore Chabod i verbali di tutte le riunioni. Mi sembra strano che sia proprio l'Assessore a richiedere questi verbali, quando è sempre stato inviato a partecipare ai lavori della Commissione per avere un franco e concreto dialogo e confronto sui vari temi. So che l'Assessore Chabod ha delle riserve; vorrei ricordare all'Assessore Chabod che proprio alla fine, quando questa legge era già stata presentata alla Presidenza del Consiglio, ha portato in via informale degli emendamenti. Buona parte di questi emendamenti sono stati accolti appunto grazie all'opera di mediazione ed anche perché questi emendamenti andavano a recepire gran parte delle proposte della legge-quadro nazionale. Devo dire che la proposta di legge-quadro nazionale ha variato alcuni termini che l'Assessore aveva proposto come emendamenti; li accettiamo, li votiamo, però farò avere all'Assessore l'elenco di tutte le differenze che ci sono e che si avvicinano maggiormente alla nostra proposta iniziale che non alle proposte di emendamenti.
Con questo dichiaro il mio voto favorevole a questa proposta di legge nella speranza che venga accolta anche dal Coordinamento, che non ce la rinvii con delle osservazioni.
Presidente - Ci sono altri per la dichiarazione di voto? Non ce ne sono.
Colleghi Consiglieri, si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.
Votazione segreta
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 29
Maggioranza: 15
Voti favorevoli: 24
Voti contrari: 5
Il Consiglio approva.
