Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 117 du 11 mars 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 117/81 - DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE RECANTE DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO. (Interpellanza)

Presidente - Do lettura dell'interpellanza in oggetto presentata dal Consigliere Minuzzo:

INTERPELLANZA

CONSIDERATO che l'applicazione della legge regionale del 22 luglio 1980, n. 34 e più precisamente l'ultimo comma dell'art. 1 può creare delle difficoltà a chi intende avvalersi di quanto previsto al punto c) dello stesso articolo, e ancora più può portare dei disagi economici ai contadini che possono affittare terreni per i campeggi mobili;

INTERPELLA

L'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali per sapere se non ritiene utile emanare delle disposizioni per l'applicazione di quanto previsto all'art. 1, onde evitare che la facoltà attribuita ai Sindaci di concedere le autorizzazioni per i campeggi di cui alla lettera c) dello stesso articolo non creino delle discriminazioni dal punto di vista sociale o che addirittura la Valle d'Aosta, o alcune zone della stessa, possa essere chiusa, ad un certo tipo di campeggio, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Presidente - La parola al Consigliere Minuzzo.

Minuzzo (PSDI) - Mi rendo conto che questa interpellanza può mettere in una qualche difficoltà l'Assessore, non nel senso che non sia in grado di rispondere, ma per il fatto che egli non ha competenze tali da poter esaudire il desiderio che in qualche modo si esprime in questa interpellanza.

Tutti i Consiglieri avranno letto attentamente al momento dell'approvazione la legge sulla disciplina delle attività di recezione turistica all'aperto; all'art. 1, punto c), si dice che i campeggi mobili in tenda aventi una durata massima di 45 giorni e organizzati esclusivamente a favore di propri associati da vari Enti, non sono soggetti a quei requisiti, a quei vincoli, previsti negli altri casi da questa legge. S i dice inoltre che è attribuita ai Sindaci la potestà di concedere o meno queste autorizzazioni.

Ora, chiaramente, non è che si voglia togliere l'autonomia ai Sindaci o prevaricare quelle che sono le loro competenze o che l'Assessore faccia parte del leone ed esautori i Sindaci e i Comuni delle facoltà che loro sono attribuite dalle disposizioni di legge, però ritengo che in qualche modo si debba uscire dall'impasse che è venuto a crearsi con questa legge, perché sappiamo benissimo - e mi riservo in un incontro a quattr'occhi con l'Assessore di riferire casi dei quali sono venuto a conoscenza - che ci sono dei Sindaci che non vogliono concedere le autorizzazioni per mille e uno motivi, e che addirittura alcuni Consigli comunali hanno già deliberato di invitare i proprietari dei terreni, che solitamente li concedevano in uso per l'insediamento dei campeggi mobili, a non fare più rinnovi di contratti di cessione a partire dal prossimo anno. Quindi, a mio avviso si vanno a creare delle discriminazioni sociali, perché chi ha la possibilità di andare a spendere un bel po' di quattrini in un campeggio attrezzato, può andare a godersi le nostre vallate, tipo quelle di Courmayeur; diversamente, coloro i quali fanno parte di associazioni che non hanno fini di lucro e che generalmente sono costituite di lavoratori organizzati dai C.R.A.L. aziendali, non avendo la possibilità di utilizzare queste aree per campeggi mobili, si troverebbero costretti ad andare a passare le loro vacanze altrove o ad andare in quei Comuni dove sono autorizzati questo tipo di campeggi.

Ripeto, mi rendo conto della difficoltà che può incontrare l'Assessore, e comunque voglio sentire la sua risposta; vorrei però rivolgere all'Assessore un invito, perché promuova e organizzi una riunione con i Sindaci della nostra regione per portarli a conoscenza dei fatti che sono venuti a crearsi; bisognerebbe cioè trovare un modus vivendi con i Sindaci affinché in tutti i Comuni vengano concesse queste autorizzazioni, per evitare che ci siano località sede esclusivamente di un turismo di élite ed altre sede di un turismo di serie B.

Presidente - La parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Pollicini.

Pollicini (DP) - Mi pare che la risposta l'abbia data lo stesso Consigliere interpellante, perché l'art. 4 della legge dice proprio che l'apertura e l'esercizio dei complessi ricettivi all'aria aperta sono soggetti all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale competente per territorio; e non dobbiamo neanche dimenticare che la precedente legge sui campeggi era stata respinta dalla Commissione di coordinamento anche perché sottraeva ai Comuni alcune loro specifiche competenze e arrogava all'Assessorato al Turismo il titolo di concessione del diritto di installare un campeggio. Non c'è dubbio quindi che questa è una esclusiva competenza comunale, come la legge stessa dice; d'altra parte all'art. 1, cui fa riferimento il Consigliere Minuzzo, è detto che sono esentati dal rispettare le disposizioni della legge tre tipi di campeggi: quelli collocati oltre i 2500 metri, cioè i bivacchi; quelli in attendamenti occasionali che non eccedono le 48 ore e non superano la distanza di 500 metri dal più vicino campeggio; quelli cui si riferisce il Consigliere Minuzzo e cioè i campeggi per le associazioni, i quali hanno una durata massima di 45 giorni. Per questi tre tipi, sono comunque richieste alcune norme precise, perché mentre finora certi campeggi erano confinati in aree senza servizi, adesso se ne prescrivono alcuni di ordine igienico-sanitario, in quanto uno degli scopi che si proponeva la legge era quello di garantire almeno certe condizioni igieniche.

Posso aggiungere che, al limite, se vi sono da parte di alcuni Sindaci prese di posizione di principio, si potrà affrontare un discorso di chiarimento; ma certamente l'Assessore non può imporre niente a nessun Sindaco. Infatti, sempre nell'art. 1, è disposto che è attribuita al Sindaco la potestà di concedere le autorizzazioni ai campeggi di cui alla lettera c), cioè quelli di 45 giorni; evidentemente dunque non c'è possibilità di interferenza alcuna in ordine a questa titolarità di concedere l'autorizzazione a installare un campeggio. Opera di persuasione, certamente, può essere fatta, però limitata nell'ambito di un rapporto discorsivo, non impositivo.

Presidente - Molto bene. Allora, si passa all'esame dell'oggetto n. 18.