Objet du Conseil n. 1787 du 2 février 2016 - Resoconto
OGGETTO N. 1787/XIV - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio privato per trasporto di persone, animali, cose. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)".
Viérin M. (Presidente) - Punto n. 34.02 dell'ordine del giorno. La parola al relatore Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie Presidente.
Disegno di legge regionale n. 67 sul trasporto privato con impianti a fune. A seguito di quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha competenza primaria nell'ambito del trasporto con impianti a fune, ciononostante la Regione non ha mai disciplinato l'ambito del trasporto a fune in servizio privato. Il presente disegno di legge intende quindi colmare il vuoto normativo riscontrato e regolamentare l'ambito della costruzione, modifica ed esercizio degli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato di persone, animali e cose. Per "servizio privato di impianti a fune" si intende il loro utilizzo gratuito ed esclusivo da parte del proprietario, dei suoi congiunti, del personale di servizio, degli ospiti occasionali e delle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per assistenza medica, pubblica sicurezza o simili. Non sono invece considerati in servizio privato gli impianti che soddisfano un interesse di pubblico trasporto oppure un interesse pubblico finalizzato allo sviluppo turistico.
Le ragioni che hanno portato a colmare il vuoto normativo sono legate anche alle recenti richieste da parte dei privati per soddisfare le quali i Comuni hanno riscontrato difficoltà procedurali. Finora infatti sono state applicate le norme statali in vigore, queste ultime individuano nei Comuni gli enti deputati al rilascio dell'autorizzazione al trasporto privato. Ogni Comune ha dunque gestito in autonomia le passate richieste di autorizzazione, generando sul territorio regionale comportamenti non del tutto omogenei. In un'ottica di "semplificazione amministrativa" si è ipotizzato di canalizzare l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della legge n. 11/1998. A seconda della tipologia di impianto da realizzarsi, è dunque necessario chiedere ed ottenere dal Comune territorialmente interessato, o dai Comuni interessati nel caso siano più di uno, un permesso di costruire o consegnare una segnalazione certificata di inizio attività. In pratica è il Comune a seguire l'istruttoria nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi. Del controllo tecnico e della progettazione è responsabile il proponente, mentre il Comune si limita ad una verifica di completezza della documentazione e infine il Corpo forestale e la Polizia locale vigilano sulla corretta applicazione della legge nell'ambito delle proprie attività di presidio del territorio. Pertanto, nell'ottica della semplificazione amministrativa, la legge non comporta aggravio sugli enti pubblici né regionali, né comunali. In seguito all'ottenimento del titolo abilitativo e ultimata la costruzione dell'impianto, il titolare deve inoltrare al Comune sul cui territorio insiste la maggior parte del tracciato dell'impianto la richiesta di autorizzazione all'esercizio. L'esercizio di ciascun impianto è autorizzato per un lasso di tempo massimo di 20 anni, nei quali esso deve essere mantenuto e gestito secondo le informazioni fornite al Comune stesso. Nel caso di cessazione dell'autorizzazione all'esercizio a qualsiasi titolo, il titolare è invece obbligato a proprie spese alla rimozione delle funi e delle parti di impianto che possono risultare pericolose per la pubblica incolumità. Qualora il titolare non provvedesse alla messa in sicurezza dell'impianto entro 18 mesi, all'esecuzione provvederebbe direttamente il Comune e le relative spese sarebbero poste a carico del concessionario.
Per quanto riguarda la progettazione, si chiede di applicare la normativa europea relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Per la progettazione e la costruzione di impianti a fune per il trasporto privato di sole cose e animali, si chiede invece di applicare le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato, le raccomandazioni contenute nei quaderni OITAF, o altre norme tecniche di riferimento. Il progetto non è comunque soggetto ad approvazione, ma il Comune semplicemente verifica la completezza dei documenti presentati. Non vi è quindi controllo tecnico sulla sicurezza da parte dell'ente pubblico non ravvisandosi l'interesse pubblico su tali impianti.
Oltre a ciò, a maggiore tutela della sicurezza, è previsto che del progetto e del collaudo e dell'esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di cui alle categorie a) e b) seguenti si occupino esperti funiviari. Ai fini del disegno di legge, gli impianti a fune si suddividono infatti in: a) impianti per il trasporto di persone, cose e animali; b) grandi impianti per il trasporto esclusivo di cose e animali; c) piccoli impianti per il trasporto esclusivo di cose e animali (impianti con fune traente o portante-traente che non superino la capacità di trasporto massima di 500 daN); d) palorci per il trasporto esclusivo di cose (fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravità con capacità inferiore a 200 daN); e) impianti temporanei per cantieri e per trasporto di legname.
Presidente - Siamo in discussione generale, qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, chiudo la discussione generale. Per dichiarazione di voto, la parola al collega Bertschy.
Bertschy (UVP) - Grazie Presidente.
Semplicemente per comunicare che voteremo a favore di questo provvedimento, che va a regolamentare una parte importante di normativa che oggi in vede in difficoltà soprattutto i privati che, rispetto anche all'attività agricola ma non solo, si trovano oggi con grosse responsabilità a carico. Riteniamo quindi positiva quest'introduzione che va a colmare un settore che in questo momento qua non aveva legislazione di riferimento. Rispetto a questo, credo sia opportuno che si valuti l'introduzione di queste norme per vedere che non ci siano appesantimenti, che ci sia anche un sostegno alla loro introduzione sia presso gli uffici tecnici che proprio per l'utilizzo e quindi vi invitiamo nella misura in cui si approvano anche a far sì che nel prossimo periodo si tenga in considerazione tutto quello che andrà fatto ed eventualmente ad apportare i correttivi che sarà necessario apportare nel caso che subentrino delle piccole difficoltà. Ripetiamo che è necessario andare a colmare questo vuoto normativo, perché ci sono anche responsabilità soprattutto nell'ambiente privato. Grazie.
Presidente - Grazie collega. La parola alla Consigliera Morelli.
Morelli (ALPE) - Grazie Presidente.
Per annunciare il voto favorevole del nostro gruppo. Come ha ben esplicitato il relatore, questa norma va a colmare un vuoto rispetto ad un ambito su cui la nostra Regione ha competenza ed è un ambito quello degli impianti a fune a carattere privato che in una regione di montagna è comprensibilmente un ambito cruciale, perché permette il trasferimento e il trasporto di beni, di animali, di persone in situazioni che il territorio per le sue caratteristiche morfologiche potrebbe rendere difficile. È bene quindi che si sia stabilito un tempo limite congruo, che i titolari siano obbligati alla rimozione degli impianti. Apprezziamo il fatto che si sia cercato di trovare una giusta mediazione tra la necessità di normare in modo chiaro, ma anche di facilitare il privato, in particolare pensiamo agli agricoltori, pensiamo a chi si occupa del trasporto di legname. Speriamo quindi che effettivamente quest'equilibrio tra queste due necessità sia poi verificabile nella pratica, quindi il nostro è un voto favorevole. Grazie.
Presidente - Non vedo altre richieste, possiamo procedere alla votazione? Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 1. La votazione è chiusa.
Presenti: 32
Votanti: 32
Favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Stesso risultato. Articolo 3. Stesso risultato. Articolo 4. Stesso risultato. Articolo 5. Stesso risultato. Articolo 6. Stesso risultato. Articolo 7. Stesso risultato. Articolo 8. Stesso risultato. Articolo 9. Stesso risultato. Articolo 10. Stesso risultato. Articolo 11. Stesso risultato. Articolo 12. Stesso risultato. Articolo 13. Stesso risultato. Articolo 14. Stesso risultato. Articolo 15. Stesso risultato. Articolo 16. Stesso risultato. Articolo 17. Stesso risultato. Articolo 18. Stesso risultato. All'articolo 19 abbiamo l'emendamento della IV Commissione che è allegato al testo, per cui al comma 1 dell'articolo 19 le parole: "entro dieci anni" sono sostituite dalle parole: "entro cinque anni". Possiamo dare lo stesso risultato all'emendamento? Dobbiamo votarlo. Dichiaro aperta la votazione.
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione adesso l'articolo 19. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Prima della votazione definitiva, ha chiesto la parola l'Assessore Marguerettaz, ne ha facoltà.
Marguerettaz (UV) - Brevemente per ringraziare la commissione, il relatore e i Consiglieri per il lavoro e per la celerità. Ringrazio ovviamente anche gli uffici che hanno lavorato di concerto con i responsabili del CELVA e, come eravamo d'accordo in commissione, ci sarà un passaggio nel momento in cui ci sarà la deliberazione, dove si andranno a definire le modalità di attuazione, per cui ci sarà una condivisione in commissione, perché lì si andranno a definire alcuni dettagli.
Presidente - Grazie Assessore. Possiamo procedere alla votazione del testo complessivo. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 34
Favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità.