Objet du Conseil n. 530 du 3 juin 2014 - Verbale

Oggetto n. 530/XIV

del 03/06/2014

NON APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI UNA CAUSA DI INSINDACABILITÀ DEL CONSIGLIERE REGIONALE STEFANO FERRERO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2005, N. 27.

Il Presidente Emily RINI, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di insindacabilità del Consigliere regionale Stefano Ferrero, iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Intervengono i Consiglieri FERRERO, DONZEL, Patrizia MORELLI, RESTANO e BORRELLO.

Prende la parola il Consigliere BERTSCHY che chiede una breve sospensione dei lavori e la convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

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Si dà atto che la seduta è sospesa, dalle ore 18,28 alle ore 19,27.

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Alla ripresa dei lavori interviene il Consigliere BERTSCHY.

Prende la parola il Consigliere FERRERO, che dichiara di abbandonare l'aula.

Intervengono i Consiglieri DONZEL (secondo intervento), Patrizia MORELLI (secondo intervento), GUICHARDAZ, GERANDIN, GROSJEAN, COGNETTA, ROSCIO, FABBRI, Chantal CERTAN, BORRELLO, BERTSCHY (secondo intervento), il Presidente del Consiglio, Emily RINI, il Presidente della Regione, ROLLANDIN, i Consiglieri Laurent VIÉRIN, GUICHARDAZ (secondo intervento) ed il Presidente del Consiglio, Emily RINI (secondo intervento).

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere BERTSCHY.

Interviene il Consigliere BERTIN.

Il Presidente pone in votazione la proposta di atto così formulata:

"Vista la legge regionale 18 novembre 2005, n. 27 (Disposizioni in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta), che definisce la procedura per il giudizio di insindacabilità dei consiglieri per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, a salvaguardia della loro autonomia ed indipendenza, espressamente riservata ai componenti del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dall'articolo 24 dello Statuto speciale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 122, quarto comma, della Costituzione per i consiglieri delle Regioni a Statuto ordinario;

Visto, in particolare, l'articolo 3 della l.r. 27/2005, che disciplina il procedimento per la valutazione dell'insindacabilità, stabilendo che il consigliere regionale chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni ne dia immediata comunicazione al Presidente del Consiglio;

Visto che la l.r. 27/2005 sopra citata prevede che il Consiglio proceda alla valutazione di insindacabilità deliberando in merito entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del consigliere interessato e previa istruttoria da parte della Conferenza dei capigruppo e che, qualora il Consiglio deliberi, con provvedimento motivato, la insindacabilità del consigliere, il Presidente del Consiglio trasmetta immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario e al Presidente della Regione;

Considerato che il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, in data 2 maggio 2014, alla Conferenza dei capigruppo copia della documentazione prodotta dal consigliere regionale Stefano Ferrero che, con nota assunta al protocollo dell'archivio del Consiglio regionale in data 17 aprile 2014, ha richiesto di attivare le procedure di cui all'articolo 3 della l.r. 27/2005, essendo stato chiamato a rispondere, come da avviso di conclusione delle indagini preliminari a suo carico dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta (n. 1435/13 R.G. notizie di reato), relativamente alle opinioni espresse nel video della propria interrogazione a risposta immediata illustrata durante la seduta del Consiglio regionale in data 23 ottobre 2013, e nei relativi commenti, oggetto di pubblicazione su alcuni siti Internet;

Considerato che la relazione per l'istruttoria per la valutazione di insindacabilità del consigliere Stefano Ferrero, illustrata nel corso della riunione del 14 maggio 2014, è stata posta in votazione nel corso della predetta riunione ma sulla stessa non è stato raggiunto il quorum della maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio, previsto dall'articolo 18 del Regolamento interno, necessario affinché la Conferenza dei capigruppo deliberi validamente, e che non è stato quindi possibile formulare una proposta da riferire al Consiglio, che di conseguenza non è stato convocato;

Richiamata la nota prot. n. 119/14 del consigliere Ferrero in data 15 maggio scorso, che il consigliere stesso qualifica come reiterazione della richiesta di valutazione di insindacabilità;

Visto che la richiesta è stata sottoposta all'attenzione della Conferenza dei capigruppo, riunita il 20 maggio 2014, che ha approvato la relazione istruttoria al Consiglio con la proposta di deliberare la sussistenza di una causa di insindacabilità del consigliere Stefano Ferrero per il procedimento sopra richiamato, come da estratto del verbale della riunione, contenente le motivazioni di seguito riportate:

"Vista la legge regionale 18 novembre 2005, n. 27 (Disposizioni in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta), che definisce la procedura per il giudizio di insindacabilità dei consiglieri per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, a salvaguardia della loro autonomia ed indipendenza, espressamente riservata ai componenti del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dall'articolo 24 dello Statuto speciale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 122, quarto comma, della Costituzione per i consiglieri delle Regioni a Statuto ordinario;

Visto, in particolare, l'articolo 3 della l.r. 27/2005, che disciplina il procedimento per la valutazione dell'insindacabilità, stabilendo che il consigliere regionale chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni ne dia immediata comunicazione al Presidente del Consiglio;

Considerato che la legge regionale prevede poi che il Consiglio proceda alla valutazione di insindacabilità deliberando in merito entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del consigliere interessato e previa istruttoria da parte della Conferenza dei capigruppo, e che, qualora il Consiglio deliberi, con provvedimento motivato, la insindacabilità del consigliere, il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario e al Presidente della Regione;

Vista la nota assunta al protocollo dell'archivio del Consiglio regionale in data 17 aprile 2014, con la quale il consigliere Stefano Ferrero ha comunicato al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 27/2005, di essere stato chiamato a rispondere di diffamazione per aver pubblicato su alcuni siti Internet il video della propria interrogazione a risposta immediata, illustrata durante la seduta del Consiglio regionale in data 23 ottobre 2013, e i relativi commenti;

Preso atto che, in data 2 maggio 2014, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso la suddetta comunicazione e un dossier di documentazione alla Conferenza dei capigruppo;

Considerato che, in applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 27/2005, spetta alla Conferenza dei capigruppo espletare l'istruttoria per riferire al Consiglio sulla insindacabilità del consigliere regionale Stefano Ferrero, relativamente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari a suo carico dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta (n. 1435/13 R.G. notizie di reato);

Considerato che la relazione per l'istruttoria per la valutazione di insindacabilità del consigliere Stefano Ferrero, illustrata nel corso della riunione del 14 maggio 2014, è stata posta in votazione nel corso della riunione stessa ma sulla stessa non è stato raggiunto il quorum della maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio, previsto dall'articolo 18 del Regolamento interno, necessario affinché la Conferenza dei capigruppo deliberi validamente, e che non è stato quindi possibile formulare una proposta da riferire al Consiglio, che di conseguenza non è stato convocato;

Richiamata la nota prot. n. 119/14 del consigliere Ferrero in data 15 maggio scorso, che il consigliere stesso qualifica come reiterazione della richiesta di valutazione di insindacabilità;

Considerato che il procedimento in esame è stato azionato a seguito della querela presentata dall'avvocato Andrea Gino Giunti nei confronti del consigliere Ferrero. Tale querela ha ad oggetto la pubblicazione su alcuni siti Internet (pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Valle d'Aosta, sito www.alpvda.org e www.youtube.com) del video dell'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Ferrero durante la seduta del Consiglio regionale in data 23 ottobre 2013 e concernente il mancato rilascio, a seguito di richiesta ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento interno, di documentazione inerente ad alcune spese sostenute dall'Associazione Forte di Bard;

Atteso che il predetto video risulta ora oscurato e che non tutte le pagine web sopra menzionate sono visibili, e che il consigliere Ferrero, con nota prot. n. 112/14 del 5 maggio 2014, ha riscontrato la richiesta del Presidente del Consiglio regionale di fornire elementi utili ai fini della valutazione della sussistenza del nesso funzionale di cui all'articolo 2 della l.r. 27/2005;

Considerato, in particolare, che il consigliere Ferrero ha precisato che:

- la pubblicazione sui siti internet di cui sopra è riferita al mero intervento del consigliere stesso, senza l'aggiunta di scritte, commenti, rappresentazioni grafiche o altro;

- l'intervento sul sito www.youtube.com è stato immediatamente reso invisibile dal consigliere, come da disposizioni dell'atto di contestazione del magistrato, e successivamente rimosso dal gestore del sito;

- la sussistenza del nesso funzionale di cui all'articolo 2 della l.r. 27/2005 è comprovata dal fatto che le sedute del Consiglio regionale sono trasmesse mediante Tv digitale terrestre (in diretta e in differita), diffuse in streaming su Internet, nonché pubblicate per la libera fruizione sul sito del Consiglio stesso; la pubblicazione degli interventi consiliari su siti ulteriori rispetto a quello istituzionale costituisce pertanto un mero ampliamento della possibilità di fruire degli stessi da parte degli utenti interessati;

Preso atto che, secondo l'orientamento della Corte costituzionale (ribadito da ultimo dalla sentenza 115/2014) riferito sia ai membri del Parlamento che ai consiglieri regionali, le dichiarazioni rese dai consiglieri all'esterno dell'aula sono identificabili quale espressione dell'attività consiliare se e in quanto presentino una sostanziale identità di contenuti con le opinioni espresse nell'esercizio di funzioni consiliari tipiche e, per tale ragione, siano collegate da "nesso funzionale" con l'attività consiliare stessa;

Ritenuto, sulla base della documentazione prodotta dal consigliere Ferrero e alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, che la pubblicazione su Internet del video dell'interrogazione a risposta immediata del consigliere Ferrero illustrata nel corso dell'adunanza del Consiglio regionale del 23 ottobre 2013 costituisca una mera riproduzione di tale intervento consiliare e che, conseguentemente, sussista una causa di insindacabilità;

Preso, peraltro, atto che la Corte costituzionale (ex multis sentenze n. 221/2006 e n. 301/2007) ha escluso l'efficacia inibitoria, nei confronti dei procedimenti giudiziari in corso, delle delibere consiliari di insindacabilità dei membri del Consiglio regionale per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, in quanto tale prerogativa è riservata alle deliberazioni della Camera e del Senato e non può estendersi anche alle deliberazioni dei Consigli regionali;

Preso atto, pertanto, che il giudice non è vincolato dalla delibera consiliare di insindacabilità, ma, ai fini del giudizio, valuta autonomamente se le dichiarazioni rese dal consigliere rientrino o meno nei parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per dedurre se le opinioni in questione siano collegate o meno da nesso funzionale con l'esercizio del mandato consiliare;

Tutto ciò premesso,

- preso atto di quanto riferito dal Presidente del Consiglio regionale;

- valutata la documentazione prodotta dal consigliere Stefano Ferrero;

- considerato l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale citato in premessa;

- dopo ampio e articolato dibattito;

ad unanimità di voti favorevoli,

riferisce al Consiglio regionale proponendo di deliberare la sussistenza di una causa di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto speciale e della l.r. 27/2005, relativamente alle opinioni espresse dal consigliere Stefano Ferrero nel video della propria interrogazione a risposta immediata illustrata durante la seduta del Consiglio regionale in data 23 ottobre 2013, e nei relativi commenti, oggetto di pubblicazione su alcuni siti Internet, per le quali è stato chiamato a rispondere come da avviso di conclusione delle indagini preliminari a suo carico dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta (n. 1435/13 R.G. notizie di reato), in considerazione dell'identità di contenuti tra le opinioni espresse dal consigliere Stefano Ferrero nell'esercizio delle proprie funzioni e quanto reso pubblico all'esterno, trattandosi di un atto di sindacato ispettivo svolto nella sede del Consiglio regionale, e quindi nell'esercizio delle funzioni consiliari tipiche, e della pubblicazione su Internet, e quindi al di fuori della sede tipica dell'attività consiliare, del video dell'atto di sindacato ispettivo stesso.";

Esaminata la relazione istruttoria della Conferenza dei Capigruppo e le relative motivazioni;";

Procedutosi a votazione segreta mediante procedimento elettronico e verificato che i Consiglieri presenti e votanti sono sedici (voti favorevoli espressi: sedici);

Il Presidente dichiara non approvata la proposta di atto relativa alla valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di insindacabilità del consigliere regionale Stefano Ferrero, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 27, in quanto non risulta presente la maggioranza dei componenti del Consiglio, come prescritto all'articolo 76, comma 1, del Regolamento interno.

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