Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2749 du 19 décembre 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2749/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni di leggi regionali in materia di aree naturali protette e di giardini botanici alpini".

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, N. 30

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'Ente Parco;

b) dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

c) da un rappresentante del Comune territorialmente interessato;

d) dal direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso;

e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).".

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 30/1991 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di ampliamento di un singolo parco naturale interessante il territorio di altri comuni limitrofi, per una superficie non inferiore a 500 ettari, il rappresentante di cui al comma 1, lettera c), è scelto in accordo tra i comuni territorialmente interessati.".

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1994, N. 40

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1994, n. 40)

1. L'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1994, n. 40 (Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini), è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

(Presentazione delle domande)

1. Per la concessione dei contributi, gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 1 devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di giardini botanici alpini, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, individua la documentazione da allegare alle domande di contributo.".

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 40/1994)

1. L'articolo 3 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nella misura massima del 70 per cento delle spese di gestione sostenute nell'anno precedente o, in caso di inizio attività, delle spese previste per l'anno in corso.

2. Sono ammesse a contributo:

a) le spese per l'acquisto di materiale di consumo o di piccola attrezzatura per la coltivazione della flora;

b) le spese per iniziative di carattere scientifico-divulgativo, previamente concordate con la struttura competente;

c) le spese relative al personale.

3. Il contributo è erogato previa verifica da parte della struttura competente della regolarità e della completezza delle domande, nonché dell'ammissibilità delle spese regolarmente documentate, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.".

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 40/1994)

1. L'articolo 4 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Gestione giardini alpini Paradisia e Castel Savoia)

1. La Regione eroga un contributo annuo all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso per la gestione del giardino alpino Paradisia in misura non superiore al 70 per cento della relativa spesa sostenuta, compatibilmente con la disponibilità del bilancio regionale.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla definizione di una convenzione con l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso che assicuri il supporto scientifico dell'Ente per la gestione coordinata degli altri giardini alpini presenti sul territorio regionale.

3. Il giardino alpino Castel Savoia è gestito dalla Regione.".

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2004, N. 14

Articolo 5

(Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34), è abrogata.

Articolo 6

(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 14/2004)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 14/2004 è sostituita dalla seguente:

"d) il revisore legale.".

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 14/2004)

1. L'articolo 9 della l.r. 14/2004 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Revisore legale)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della Fondazione spetta ad un revisore legale nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica cinque anni.

2. Il revisore legale invia annualmente alla Giunta regionale una relazione, allegata al rendiconto, che illustra l'attività svolta.".

Articolo 8

(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 14/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 14/2004, le parole: "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre".

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2004, N. 16

Articolo 9

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è sostituita dalla seguente:

"c) il revisore legale.".

Articolo 10

(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 16/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

c) da un rappresentante dei Comuni di Champdepraz e Champorcher scelto di comune accordo;

d) dal direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso;

e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).".

Articolo 11

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 16/2004)

1. L'articolo 7 della l.r. 16/2004 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Revisore legale)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'ente gestore spetta a un revisore legale nominato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili dalla Giunta regionale.".

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, è determinato in euro 35.000 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sia nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, sia in quello 2013/2015, nello stato di previsione della spesa, parte prima, nell'unità previsionale di base 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico) dei bilanci di cui al comma 2.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13

(Disposizione transitoria)

1. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti della Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis e dell'Ente Parco naturale Mont Avic in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano al 1° marzo 2013.

Articolo 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Agostino.

Agostino (UV) - Merci Présidente.

Le projet de loi concerne quelques-unes des lois du secteur relatif aux zones naturelles protégées et aux jardins botaniques alpins avec pour objectif de recevoir, dans le premier cas, des dispositions nationales visant à la réduction des coûts des organes de gestion des parcs et améliorer, dans le cas des jardins botaniques, les procédures administratives pour leur gestion.

Si l'on va plus dans le détail, le projet de loi modifie la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Normes pour la création de zones naturelles protégées), qui est la loi de référence de cette matière, en réduisant à cinq le nombre des membres du conseil d'administration des parcs, s'adaptant ainsi aux indications du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010 (Mesures urgentes en matière de stabilisation financière et de compétitivité économique), converti par la loi n° 122 du 30 juillet 2010, et par le décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 (Dispositions urgentes pour la croissance, l'égalité et la consolidation des comptes publics) concernant la limitation des dépenses publiques.

Gli articoli centrali, dal 2 al 5, sono invece dedicati alla legge 5 agosto 1994, n. 40 (Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini), intervenendo, in questo caso, con aggiornamenti e semplificazioni di tipo procedurale che riguardano aspetti quali: le modalità di presentazione delle richieste di contributi, i termini e la documentazione necessaria. L'articolo 4 è dedicato al Giardino alpino Paradisia di Cogne e modifica la modalità di sostegno da parte della Regione, prevedendo l'erogazione di un contributo in misura non superiore al 70 percento dei costi di gestione. Fino al 2011 la Regione concorreva invece alla gestione mettendo a disposizione operai forestali per il periodo estivo, in questo modo si adotta la stessa procedura prevista per gli altri giardini. Assume particolare rilievo la stipulazione di una convenzione con l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso per salvaguardare la collaborazione scientifica che ormai da anni è attiva e consolidata tra la Regione e il Parco in materia di gestione di giardini botanici alpini.

Si passa poi, con gli articoli dal 5 all'8, alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis). Le modifiche recepiscono situazioni nuove, quale l'uscita tra i soci della Fondazione dell'Associazione professionale Guide del Parco nazionale Gran Paradiso, la riduzione del numero dei revisori dei conti da 3 a 1 per il contenimento dei costi o, ancora, lo spostamento della data di presentazione del bilancio preventivo dal 30 settembre al 30 novembre come richiesto dalla Fondazione stessa.

Gli articoli dal 9 all'11 riguardano - su questi ci saranno degli emendamenti presentati ed illustrati dall'Assessore Isabellon - la legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic) e prevedono nuovamente modifiche destinate alla riduzione della spesa, con la riduzione a 5 (attualmente sono 12) dei componenti del consiglio di amministrazione e ad 1 dei revisori dei conti (attualmente sono 3); per quanto riguarda la rappresentanza dei Comuni territorialmente interessati, si mantiene il rappresentante precisando che deve essere scelto di comune accordo tra i Comuni stessi e i proprietari dei terreni inclusi nel parco.

Infine, gli ultimi articoli dal 12 al 14 sono dedicati alle disposizioni finanziarie, alla disposizione transitoria, che prevede che i consigli di amministrazione e i collegi attuali rimangano in carica fino al 1° marzo 2013, e alla dichiarazione d'urgenza.

Voglio infine dire che su questo disegno di legge in commissione c'è stata una votazione di cinque Consiglieri a favore e due contrari, i colleghi Fontana e Cerise, ma, dopo che l'Assessore avrà presentato gli emendamenti che andavano verso le loro richieste, spero che la votazione sia favorevole all'unanimità di tutto il Consiglio. Grazie.

Presidente - Apro la discussione generale.

La parola al Consigliere Cerise.

Cerise (ALPE) - Chiamato in causa, non posso sottrarmi. Solo alcune considerazioni perché il relatore ha messo in evidenza che il sottoscritto e la collega Fontana hanno votato contro questo provvedimento legislativo in commissione, non lo abbiamo fatto per il piacere di votare contro...e poi auspica che dopo gli emendamenti presentati dall'Assessore noi voteremo a favore...ma noi voteremo a favore di questa legge, però gli emendamenti non sono stati proposti dall'Assessore, ma da noi in commissione! Che poi l'Assessore li abbia fatti propri mi va bene, perché noi guardiamo l'obiettivo e non le piccole formalità. Noi avevamo ravvisato in questa legge un vizio di fondo, nelle premesse c'è il discorso della spending review e la riduzione dei consigli di amministrazione o che...ma quando abbiamo visto che dal consiglio di amministrazione composto da cinque membri venivano estromesse le rappresentanze dei proprietari dei terreni interessati...questa ci sembrava una forzatura non accettabile! Il collega Agostino ha diligentemente preso il telefono e telefonato per vedere - noi avevamo chiesto un rinvio, ma poi c'era l'urgenza - se si poteva trovare una soluzione. Abbiamo detto: se c'è qualcuno che deve rimanere fuori dal consiglio di amministrazione del parco semmai è il direttore, perché ha una funzione tecnico-scientifica e può partecipare nel consiglio di amministrazione per questi aspetti, ma estromettere i proprietari mi sembrava una forzatura non accettabile. Questo è il filo del discorso che si è sviluppato, ma si poteva già trovare la soluzione con un voto favorevole in commissione, bastava avere quella sensibilità e quella pazienza e non sempre l'urgenza. "I cinque non si toccano, il direttore del museo non si tocca", è stato riferito così in commissione: "il Segretario collega Agostino ha telefonato agli uffici e gli hanno detto: "il direttore non si tocca"", è per questo che abbiamo votato contro, sia ben chiaro!

Presidente - La parola alla Consigliera Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Il disegno di legge in esame modifica alcune leggi regionali in materia di aree naturali protette e di giardini botanici alpini. Come riferito dall'Assessore, una delle principali finalità di tali modifiche è quella di contenere la spesa pubblica, come disposto a livello statale. L'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 prevede infatti che gli organi di amministrazione degli enti e degli organismi pubblici siano costituiti da non più di cinque componenti e quelli di controllo da non più di tre componenti; di conseguenza, nella legge regionale n. 30/1991, che istituiva le aree naturali protette, si riducono da nove a cinque i componenti del consiglio di amministrazione degli enti parco.

Sempre al fine di contenimento della spesa, viene modificata la legge regionale n. 14/2004, nella quale viene sostituito il collegio dei revisori dei conti con un revisore legale, prevedendo un revisore unico, anziché un collegio composto da tre componenti. Analoghe modifiche sono apportate alla legge regionale n. 16/2004, relativa al Parco naturale del Monte Avic, sempre in materia di composizione degli organi dell'ente, anche in questo caso il collegio dei revisori è sostituito con il revisore legale e il consiglio di amministrazione è ridotto a cinque componenti. In commissione il PD ha ritenuto di dover esprimere parere negativo, perché la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione conseguente alle modifiche proposte aveva avuto come conseguenza l'esclusione da tali consigli dei proprietari di terreni inclusi nel parco, cosa da noi giudicata inopportuna. Oggi l'Assessore ha presentato alcuni emendamenti volti a reinserire un rappresentante dei proprietari terrieri nel consiglio di amministrazione e, dal momento che ciò va nella direzione da noi auspicata, il nostro gruppo esprime voto favorevole. Grazie.

Président - La parole au Conseiller Prola.

Prola (UV) - Merci Présidente.

Solo alcune precisazioni anche per fare il percorso effettuato in commissione. Ci siamo trovati di fronte a questa proposta, che era stata illustrata dall'Assessore e dal dirigente del settore competente, dove venivano ridotti i numeri a cinque con l'esclusione dei proprietari dei terreni. Devo dare atto che il collega Cerise ha proposto l'audizione dei proprietari dei terreni, su questo non c'è dubbio, cioè è stato lui a dire: "sentiamo anche loro, perché mi sembra giusto". In effetti, nel corso dell'audizione sono stati loro a chiedere di essere inseriti nel consiglio di amministrazione, in quella occasione io avevo sollevato il problema del direttore del museo, cioè dei cinque il direttore del museo poteva essere considerato come un tecnico ed essere escluso. Il collega Cerise ha concordato con questa soluzione, ed è anche vero che poi il segretario ha telefonato e subito è stata data la riposta. Ricordo ancora che il Presidente aveva chiesto la votazione visto che doveva essere portato urgentemente in Consiglio, ma si era impegnato con i colleghi di maggioranza di verificare questo passaggio, per portare gli emendamenti in commissione, due giorni dopo ve li abbiamo portati. Solo per dire come sono andate le cose. Grazie.

Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Grazie Presidente.

Anzitutto un ringraziamento va al relatore Agostino, che ha ben illustrato le finalità del disegno di legge, andando a toccare i vari punti, in particolare la gestione dei giardini botanici alpini, le nuove normative per quel che riguarda la Fondation Grand Paradis, su cui non mi soffermo. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale del Monte Avic, qui è il caso di fare i ringraziamenti anche ai Commissari delle Commissioni II e III non di rito, perché c'è stato anche in questa sede un piccolo prolungamento di quello che è il lavoro della commissione, nel senso che lavoro c'è stato, quello che conta alla fine è la sostanza.

Ricordo che la riduzione dei componenti, che dovevano essere obbligatoriamente cinque, arriva da dodici componenti, quindi una discussione per arrivare a questo c'è stata anche presso i nostri uffici, contattando tutti gli aventi diritto in precedenza, in particolare i due Comuni che erano rappresentati e che adesso dovranno designare un unico rappresentante. Non è quindi solo la rappresentanza dei proprietari, c'è stata una serie di valutazioni che hanno portato a questo. Inizialmente la valutazione dell'ufficio era di ritenere importante, quindi questo credo sia l'oggetto della telefonata che c'è stata nei confronti degli uffici, la presenza strutturale nel Consiglio di amministrazione del Museo di scienze naturali di Saint-Pierre, ma per una questione di presenza scientifica. Evidentemente la valutazione successiva anche a seguito delle discussioni in commissione è stata quella di dire che può essere determinante avere la presenza dei proprietari, naturalmente prima c'era il rappresentante dei proprietari di un comune e dell'altro, Champorcher e Champdepraz, adesso dovranno riunirsi ed eleggerne uno solo. Credo che non ci sia nulla di male a rivedere le cose al fine di avere la soluzione migliore. Non facciamo gare né di paternità, né di virtuosità, che, come vediamo spesso, sono un po' à la page, quindi direi che la sostanza è quella di avere un obiettivo che sia condiviso da tutti. Ci saranno delle assemblee specifiche, come in passato, per designare i rappresentanti dei proprietari, dove verranno spiegate le cose e in particolare quale dovrà essere il loro ruolo, che è delicato ed importante. Gli uffici sono disponibili a questi incontri e credo che si raggiungerà il migliore risultato possibile: questo vale anche per individuare il rappresentante dei due Comuni.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla definizione del progetto di legge nella sua forma definitiva e credo che il risultato conseguito sia importante. Abbiamo dovuto applicare delle regole, questo fa parte della situazione del momento e abbiamo cercato di farlo con la collaborazione di tutti nel miglior modo possibile. Grazie.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

All'articolo 1 ci sono tre emendamenti, tra cui quello della III Commissione, che recita:

Emendamento

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"c) da un rappresentante del/dei Comuni territorialmente interessati, scelto in accordo tra i Comuni stessi;".

Do lettura degli emendamenti nn. 1 e 2 dell'Assessore Isabellon, che recitano rispettivamente:

Emendamento

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del ddl n. 214 è sostituita dalla seguente:

"d) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi;".

Emendamento

Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del ddl n. 214 è inserito il seguente:

"2bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 30/1991 è aggiunto il seguente:

"6bis) Può partecipare al Consiglio di amministrazione in relazione a tematiche di specifico interesse, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, il direttore del Museo regionale di Scienze naturali di Saint-Pierre o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso.".

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, N. 30

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'Ente Parco;

b) dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

c) da un rappresentante del/dei Comuni territorialmente interessati, scelto in accordo tra i Comuni stessi;

d) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi;

e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).".

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 30/1991 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di ampliamento di un singolo parco naturale interessante il territorio di altri comuni limitrofi, per una superficie non inferiore a 500 ettari, il rappresentante di cui al comma 1, lettera c), è scelto in accordo tra i comuni territorialmente interessati.".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 30/1991 è aggiunto il seguente:

"6bis) Può partecipare al Consiglio di amministrazione in relazione a tematiche di specifico interesse, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, il direttore del Museo regionale di Scienze naturali di Saint-Pierre, o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato.

All'articolo 10 ci sono gli emendamenti nn. 3 e 4 dell'Assessore Isabellon, che recitano:

Emendamento

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 del ddl n. 214 è sostituita dalla seguente:

"d) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi;".

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del ddl n. 214 è inserito il seguente:

"1bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 16/2004 è aggiunto il seguente:

"5bis) Può partecipare al Consiglio di amministrazione in relazione a tematiche di specifico interesse, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, il direttore del Museo regionale di Scienze naturali di Saint-Pierre, o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso.".

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:

Articolo 10

(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 16/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

c) da un rappresentante dei Comuni di Champdepraz e Champorcher scelto di comune accordo;

d) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi;

e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).".

"2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 16/2004 è aggiunto il seguente:

"5bis) Può partecipare al Consiglio di amministrazione in relazione a tematiche di specifico interesse, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, il direttore del Museo regionale di Scienze naturali di Saint-Pierre, o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso.".

Stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.