Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2721 du 5 décembre 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2721/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni".

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1997, N. 7

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 7/1997)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), è inserita la seguente:

"abis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di ciascuna guida alpina operante nell'ambito di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo costituita in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20bis;".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 7/1997, le parole: "una somma di denaro da euro 100 a euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "una somma di denaro da euro 150 a euro 1.500".

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 7/1997)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"1. L'UVGAM è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente, nei limiti di cui alla presente legge.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è inserito il seguente:

"1bis. Al personale dipendente dell'UVGAM continua ad applicarsi il relativo contratto di settore di tipo privatistico.".

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 16 della l.r. 7/1997, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"1ter. L'UVGAM adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna e sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei principi di imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate.".

Articolo 3

(Modificazione all'articolo 20 della l.r. 7/1997)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"2. L'apertura di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:".

Articolo 4

(Inserimento dell'articolo 20bis)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 7/1997, come modificato dall'articolo 3, è inserito il seguente:

"Articolo 20bis

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Chiunque intenda aprire una scuola di alpinismo o sci-alpinismo presenta alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla medesima struttura. L'attività è consentita dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicate, in particolare:

a) la denominazione e le sedi, legale e operativa, della scuola;

b) le generalità del direttore.

3. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale della scuola attestante la sussistenza delle condizioni prescritte per l'apertura della medesima, di cui all'articolo 20;

b) elenco nominativo delle guide alpine operanti nell'ambito della scuola;

c) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività della scuola.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della SCIA, la struttura regionale competente verifica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge procedendo, se del caso, anche mediante apposito sopralluogo.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA è comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, alla struttura regionale competente che provvede con le modalità di cui al comma 4.

6. L'apertura di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo in assenza di SCIA ovvero in assenza di una delle condizioni di cui all'articolo 20 comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 2, lettera abis), la cessazione dell'attività con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

7. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'apertura della scuola, la struttura regionale competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale il dirigente della medesima struttura dispone con proprio provvedimento la cessazione dell'attività.".

Articolo 5

(Modificazioni all'articolo 26 della l.r. 7/1997)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997 è aggiunto il seguente:

"9bis. I beneficiari dei contributi di cui al comma 6 sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo:

a) quindici anni, nei casi di iniziative di adeguamento degli immobili destinati a sede delle società locali delle guide alpine;

b) cinque anni, in tutti gli altri casi.".

2. Dopo il comma 9bis dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"9ter. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 9bis comporta la revoca, disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, dei contributi concessi e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi, riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.".

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1999, N. 44

Articolo 6

(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 44/1999)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), le parole: "è elevato a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "è elevato a quarantacinque giorni".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 44/1999 è aggiunto il seguente:

"4bis. I maestri di sci in possesso delle qualifiche di allenatore di terzo livello o superiore ovvero di istruttore nazionale, rilasciate dalla FISI, e iscritti ad altro collegio regionale o provinciale possono svolgere l'attività professionale, in deroga ai limiti temporali di cui ai commi 2 e 3, qualora riguardi l'allenamento presso uno sci club affiliato all'ASIVA. In tali casi, il presidente dello sci club interessato richiede all'AVMS apposito nulla osta.".

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 7bis della l.r. 44/1999)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

"a) aver ottenuto il riconoscimento del titolo posseduto dal richiedente, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea (UE) diversi dall'Italia, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione;".

2. Il comma 3 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"3. L'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma, è subordinato all'accertamento da parte della struttura regionale competente, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, del possesso, anche sulla base dell'esperienza professionale maturata, di un'idonea formazione professionale.".

3. Il comma 4bis dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"4bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'AVMS provvede a redigere e ad aggiornare la lista dei titoli ritenuti validi per l'esercizio temporaneo della professione e ne trasmette copia alla struttura regionale competente.".

4. Il comma 6bis dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è abrogato.

Articolo 8

(Modificazione all'articolo 13 della l.r. 44/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 44/1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La sospensione dall'albo è altresì disposta durante il periodo di applicazione di sanzioni disciplinari irrogate per violazione delle norme di deontologia professionale che comportano il divieto di esercizio dell'attività per un periodo pari o superiore a quindici giorni.".

Articolo 9

(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 44/1999)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 44/1999, le parole: "dieci persone" sono sostituite dalle seguenti: "otto persone".

2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"3. Limitatamente all'attività di accompagnamento, il maestro di sci può condurre sciatori facenti parte di gruppi organizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) se appartenente ad una scuola di sci, previa autorizzazione del direttore della scuola;

b) se libero professionista, previa autorizzazione dell'ispettore di cui all'articolo 24;

c) il gruppo deve essere composto da un numero di persone adeguato in relazione all'itinerario prescelto e alle capacità tecniche degli sciatori, fatto comunque salvo il limite massimo di sedici.".

Articolo 10

(Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 44/1999)

1. La rubrica dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente: "Apertura di una scuola di sci".

2. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è abrogato.

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"2. L'apertura di una scuola di sci nella regione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:".

4. La lettera abis) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è soppressa.

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999, le parole: "garantendo la presenza continuativa del numero minimo di maestri di sci effettivi previsto per la località" sono soppresse.

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è inserito il seguente:

"2bis. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), si intende soddisfatto in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) rilascio di idonee dichiarazioni di impegno da parte di un numero di maestri almeno pari a quello minimo prescritto;

b) salvi i casi di apertura di una nuova scuola, qualora un numero di maestri almeno pari a quello minimo prescritto abbia impartito, durante la stagione precedente, per conto della medesima scuola, un numero di ore di lezione non inferiore a centocinquanta per i maestri di discipline alpine e di snowboard e non inferiore a cinquanta per i maestri di discipline nordiche. Si prescinde dalla predetta condizione qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, riconosciuti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.".

Articolo 11

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 44/1999)

1. L'articolo 20 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Chiunque intenda aprire una scuola di sci presenta alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla medesima struttura. L'attività è consentita dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicati, in particolare:

a) la denominazione, la sede legale e operativa della scuola, nonché le eventuali sedi secondarie, così come definite all'articolo 19, comma 2, lettera b), e nello statuto;

b) le generalità del direttore e, nel caso di scuola mista di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, le generalità dei responsabili tecnici per le discipline alle quali non appartiene il direttore;

c) gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi della scuola.

3. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della scuola attestante la sussistenza delle condizioni previste per l'apertura della medesima, di cui all'articolo 19;

b) copia dello statuto della scuola, deliberato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d);

c) elenco nominativo dei maestri di sci effettivi costituenti l'organico della scuola, con specificazione della categoria di appartenenza, della qualificazione e della specializzazione posseduta, nonché delle relative dichiarazioni di impegno rese ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, lettera a).".

Articolo 12

(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 44/1999)

1. L'articolo 21 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

(Adempimenti della Regione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della SCIA, la struttura regionale competente verifica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge procedendo, se del caso, anche mediante apposito sopralluogo volto alla verifica dell'idoneità dei locali della sede operativa della scuola.

2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA è comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, alla struttura regionale competente che provvede con le modalità di cui al comma 1.".

Articolo 13

(Inserimento dell'articolo 21bis alla l.r. 44/1999)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 44/1999, come sostituito dall'articolo 12, è inserito il seguente:

"Articolo 21bis

(Cessazione e sospensione dell'attività)

1. L'apertura di una scuola di sci in assenza di SCIA ovvero in assenza di una delle condizioni di cui all'articolo 19 comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 25, la cessazione dell'attività con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'apertura della scuola, la struttura regionale competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale il dirigente della medesima struttura dispone con proprio provvedimento la cessazione dell'attività.".

Articolo 14

(Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 44/1999)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 44/1999 sono abrogati.

Articolo 15

(Modificazioni all'articolo 25 della l.r. 44/1999)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "da lire 400.000 (euro 206,58) a lire 1.200.000 (euro 619,75)" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a euro 6.000".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

"d) l'organizzazione in forma collettiva della professione in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 16, comma 2, 19, 20 e 21, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di ciascuno dei soggetti facenti parte della struttura abusiva;".

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "da lire 100.000 (euro 51,65) a lire 1.000.000 (euro 516,46)" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 150 a euro 1.500".

Articolo 16

(Modificazioni all'articolo 26 della l.r. 44/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"1. L'AVMS è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente, nei limiti di cui alla presente legge.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999 è inserito il seguente:

"1bis. Al personale dipendente dell'AVMS continua ad applicarsi il relativo contratto di settore di tipo privatistico.".

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 26 della l.r. 44/1999, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"1ter. L'AVMS adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna e sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei principi di imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate.".

4. I commi 6 e 7 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999 sono abrogati.

Articolo 17

(Modificazioni all'articolo 28 della l.r. 44/1999)

1. Al comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999 è aggiunto il seguente:

"8bis. I beneficiari dei contributi di cui al comma 5 sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo:

a) quindici anni, nei casi di iniziative di adeguamento degli immobili destinati a sede delle scuole di sci;

b) cinque anni, in tutti gli altri casi.".

3. Dopo il comma 8bis dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"8ter. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 8bis comporta la revoca, disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, dei contributi concessi e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi, riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.".

Articolo 18

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della l.r. 44/1999 vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi alle domande di autorizzazione presentate e alle autorizzazioni concesse ai sensi delle disposizioni medesime.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della presente legge trova applicazione a far data dal 31 maggio 2013.

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2012, N. 14

Articolo 19

(Modificazione all'articolo 2 della l.r. 14/2012)

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 (Disciplina dell'attività di acconciatore), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA).".

Articolo 20

(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 14/2012)

1. Le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 14/2012 sono soppresse.

Articolo 21

(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 14/2012)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 14/2012 è aggiunta la seguente:

"bbis) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005, in considerazione delle maturate esperienze professionali.".

CAPO IV

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Bieler.

Bieler (UV) - Grazie Presidente.

Questo disegno di legge si occupa della disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta, della disciplina della professione di maestro di sci e della scuola di sci in Valle d'Aosta e della disciplina dell'attività di acconciatore.

Il capo I del disegno di legge interviene a modifica della legge regionale n. 7/1997 in materia di ordinamento della professione di guida alpina, prevedendo l'aggiornamento degli importi di alcune sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, uniformandone l'entità alle corrispondenti sanzioni disposte dalla legge regionale n. 44/1999 in materia di ordinamento della professione di maestro di sci. In merito alla natura giuridica dell'Unione valdostana guida alpine di alta montagna, si precisa che è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, al cui personale continua tuttavia ad applicarsi il corrispondente contratto di settore di tipo privatistico. Si prevede inoltre che l'Unione adotti un proprio regolamento destinato a disciplinare l'organizzazione interna e la definizione dei requisiti e le modalità di assunzione del personale e che la stessa è soggetta a poteri di vigilanza della Regione solo entro i limiti fissati nella legge in esame; vi sono modificazioni al regime di apertura delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo, per le quali si introduce il meccanismo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in sostituzione dell'autorizzazione in armonia con i principi di semplificazione previsti dall'ordinamento statale e regionale; vi è l'integrazione alla disciplina riguardante le agevolazioni a favore delle società locali di guida alpina mediante l'introduzione di uno specifico vincolo di destinazione dei beni soggetti ad agevolazione.

Il capo II del disegno di legge reca alcune modificazioni alla disciplina regionale in materia di esercizio della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta, prevedendo in particolare: l'aumento da 30 a 45 giorni del periodo massimo di svolgimento della professione nella medesima stagione invernale da parte dei maestri di sci iscritti in albi professionali di altre Regioni o Province autonome, laddove l'attività degli stessi si svolga presso una scuola di sci della Valle, nonché la possibilità di deroga alle limitazioni temporali fissate per l'esercizio saltuario nel caso in cui il maestro svolga attività di allenatore presso un sci club valdostano; l'eliminazione di ogni limitazione temporale predeterminata all'esercizio della professione da parte di maestri di sci provenienti da Stati membri nell'Unione europea o da altri Stati esteri in regime di libera prestazione di servizi, limitazione risultata in contrasto con la disciplina e i principi comunitari in materia; l'abrogazione della disposizione, articolo 7bis, comma 6bis, che prevedeva il rilascio di un titolo di idoneità permanente all'esercizio della professione in Valle d'Aosta da parte di maestri di sci stranieri operanti in regime di libera prestazione di servizi; la riduzione da dieci a otto del numero massimo degli allievi delle lezioni private in funzione di una più sicura ed efficace gestione delle stesse e la fissazione di nuove prescrizioni per lo svolgimento dell'attività di accompagnamento di singoli o gruppi; la sostituzione dell'attuale regime autorizzativo ai fini dell'apertura delle scuole di sci con il meccanismo fondato sulla SCIA; l'aggiornamento dell'importo di alcune sanzioni amministrative previste all'articolo 25 della legge; la precisazione in ordine alla natura giuridica dell'Associazione valdostana maestri di sci negli stessi termini sopra accennati come riferimento per le guide; la modifica della data di scadenza dei bandi per la presentazione delle domande di contributo a favore delle scuole di sci e la previsione di un vincolo di destinazione sui beni agevolati.

Le modificazioni introdotte dal capo III si sono rese necessarie per ovviare ai problemi di incostituzionalità rilevati dallo Stato rispetto alla nostra legge: la n. 14/2012, in particolare rispetto alla materia di libertà di impresa e di libera concorrenza introdotte dal decreto legislativo del 6 agosto scorso. Grazie.

Président - J'ouvre la discussion générale.

La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Suddividerò in due le riflessioni che farò sul disegno di legge n. 213. Per quanto riguarda il documento approvato, anche con il nostro voto in commissione abbiamo valutato positivamente queste modifiche dal punto di vista tecnico e della professionalità. C'è stata la volontà anzitutto di tutta la commissione di portare oggi il documento in quest'aula, di velocizzare l'iter amministrativo, per dare corso alle modifiche di legge prima della stagione invernale 2012-2013, questo penso sia positivo quando c'è anche l'unanimità della commissione e di chi si occupa delle professioni di montagna. Penso inoltre che la riflessione da fare sia che non dobbiamo a livello generale come professioni di montagna aver paura dei principi della Comunità europea, che in questo momento cerca di abbassare i recinti e mantenere invece l'alta professionalità delle nostre professioni di montagna e, dato che in Valle d'Aosta sia per quanto riguarda le guide alpine che i maestri di sci la professionalità è alta da decenni, forse è uno stimolo in più che deve favorire la creazione di ulteriori figure professionali sempre più deontologicamente preparate.

Un'ulteriore riflessione che vorrei fare è che il fatto di avere una divisa unica sta diventando un atout sempre più importante a livello di riconoscibilità e di promozione del professionista della montagna, che in questo momento altre Regioni ci stanno copiando, o stanno cercando di mettere in atto con grande difficoltà. Faccio un appello alle categorie che mai come in questo momento la figura deve essere riconoscibile a livello di professione, a livello di deontologia e di qualità e anche la divisa fa la differenza. In questi mesi stiamo facendo i corsi di aggiornamento, anche per chi si occupa non di insegnare in scuole di sci, ma di allenare ed altro ancora il fatto di avere una divisa, avere una certa deontologia è importante a livello di immagine, che è anche promozione, qualità e anche montagna. Positiva la modifica fatta su questo disegno di legge per quanto riguarda il passaggio da 30 a 45 giorni, perché la concertazione è partita dalla base: dalle scuole di sci, piccole o grandi che siano, perché anche su queste cose ci sono delle località importanti dove le scuole di sci rappresentano centinaia di colleghi, ma ci sono località più piccole dove dieci o quindici maestri le fanno vivere. Sta a noi, quando modifichiamo le leggi, organizzare e cercare di tenere in considerazione le piccole attività. Questo per quanto riguarda il disegno di legge approvato in commissione.

Per quanto concerne gli emendamenti che il Presidente Rollandin ha presentato in aula, il gruppo ALPE non condivide il metodo, non condivide il contenuto, anche perché non possiamo il giorno stesso del Consiglio buttare sul tavolo due emendamenti di un peso importante. Chiediamo al Governo di ritirare questi emendamenti, perché non c'è nessuna correlazione con il disegno di legge n. 213; penso anche dal punto di vista di forma sia poco corretto per noi della minoranza, ALPE e PD, non essendo a conoscenza di queste modifiche. Chiedo un passo indietro per la proposta che oggi ci arriva a freddo sul tavolo di due emendamenti. Grazie.

Président - La parole à la Conseillère Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie Presidente.

Anche da parte del Partito Democratico c'è il parere positivo al disegno di legge, anche perché ci sono delle modifiche che migliorano la legge. Abbiamo fatto delle audizioni e ci hanno detto che questa legge andava modificata e migliorata. Daremo il nostro parere positivo. Grazie.

Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Grazie Presidente. Solo per ringraziare la commissione che ha voluto analizzare con attenzione, ringrazio gli interventi sia del relatore che del collega Chatrian, che in commissione hanno portato il loro contributo essendo interessati e essendo rappresentanti di una delle categorie che è interessata.

È stato un lavoro che abbiamo cercato di fare insieme alle associazioni, con l'obiettivo non di chiudere e di proteggere una categoria, ma di introdurre degli elementi che, da un lato, sono compatibili con l'ordinamento nazionale ed europeo, ma dall'altra parte valorizzano una specificità straordinaria che è quella dei nostri professionisti, quindi siamo sulla buona direzione. La differenza poi la fanno sempre le persone, perché possiamo scrivere le norme più innovative, ma l'approccio è quello che dà una responsabilità al singolo e la divisa unica è un valore aggiunto, e non lo è da oggi. Si continua a lavorare in questa direzione. Il fatto che non facciamo pubblicità, ma importanti sponsor, case di moda e di abbigliamento sportivo abbiano voluto partecipare ad un appalto, per griffare la divisa dei maestri di sci è per noi una grande soddisfazione. Non è un complimento di maniera, ma voglio ringraziare la commissione, il relatore e coloro che sono intervenuti, i miei uffici e le associazioni sia delle guide alpine, sia dei maestri di sci per il fattivo lavoro.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente.

Mi rendo conto che i due emendamenti che sono stati presentati vanno nella logica di integrare due aspetti che rispetto al tema...che però voglio ricordare: da una parte, ci sono i maestri di sci e, dall'altra, gli acconciatori. Ora qui la richiesta di inserire questi due emendamenti era perché c'era una certa necessità di avere certezza su due aspetti: uno, i finanziamenti che devono essere previsti per integrare il pagamento del bon de chauffage e l'altro perché, se non diamo termine entro la fine dell'anno e lo portiamo dopo, non cessa e quindi gli effetti dal 1° gennaio 2013...queste sono le ragioni, vi chiedo scusa. Non è mia abitudine portare degli emendamenti, mi rendo conto che non sono perfettamente attinenti all'accorpamento di due norme come è questo disegno di legge, ma la motivazione è che siamo nella situazione, approvandolo oggi rispetto al 19-20, di avere il tempo per attivare tali meccanismi, che ci permettono di pagare i bon de chauffage e di evitare che la società vada oltre il 31 dicembre 2012. Queste sono le ragioni per cui vi chiedo di votare questi due emendamenti. Grazie.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Nell'illustrare le nostre riflessioni come gruppo ALPE poc'anzi, ho suddiviso l'intervento, perfettamente consci che anche nel disegno di legge n. 213 non ci sono attinenze fra maestri di sci e guide alpine e gli acconciatori, ma l'atto amministrativo ha avuto un suo percorso, Presidente, quindi potevamo in commissione non essere d'accordo e dire cosa c'entrano i maestri di sci e le guide alpine con gli acconciatori, ma abbiamo capito che c'era una necessità e il Governo regionale ha inserito nel disegno di legge quella modifica sugli acconciatori. Un'altra cosa è il fatto di presentare oggi sul tavolo questi due emendamenti. Avremo ancora otto Consigli prima della fine di questa legislatura, per cui le diciamo: che non avvenga più! Se non succedeva, era perfino meglio, quindi questo è il nostro auspicio. Voteremo questo disegno di legge, perché lo abbiamo sostenuto in commissione e perché va nella direzione da noi auspicata: concertazione con le associazioni, con le scuole di sci e anche con le piccole scuole di sci e teniamo alta la professionalità delle figure di montagna. Ci asterremo sui due emendamenti, però che sia l'ultima volta prima della fine di questa legislatura. Grazie.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del Presidente della Regione, che emenda il titolo, ne do lettura:

Emendamento

Il titolo del disegno di legge regionale n. 213/XIII è sostituito dal seguente: "Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni".

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 7 (Bertin, Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 2 c'è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Marguerettaz, che recita:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del ddl. n. 213/XIII è inserito il seguente:

"1bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente: "L'UVGAM ha, inoltre, lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse, di contribuire alla migliore organizzazione della professione, nonché di promuovere attività e/o corsi formativi diretti all'avvicinamento alla professione di guida alpina."".

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 7/1997)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"1. L'UVGAM è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente, nei limiti di cui alla presente legge.".

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente: "L'UVGAM ha, inoltre, lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse, di contribuire alla migliore organizzazione della professione, nonché di promuovere attività e/o corsi formativi diretti all'avvicinamento alla professione di guida alpina.".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è inserito il seguente:

"1bis. Al personale dipendente dell'UVGAM continua ad applicarsi il relativo contratto di settore di tipo privatistico.".

4. Dopo il comma 1bis dell'articolo 16 della l.r. 7/1997, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"1ter. L'UVGAM adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna e sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei principi di imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato. Articolo 18: stesso risultato. Articolo 19: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato. Articolo 21: stesso risultato.

C'è l'emendamento n. 2 del Presidente della Regione, che recita:

Emendamento

Dopo il capo III, è inserito il seguente capo IIIbis:

"CAPO IIIBIS

Altre disposizioni

Articolo 21bis

(Rifinanziamento per l'anno 2012 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è rideterminata, per l'anno 2012, in euro 18.400.000.

2. Il maggiore onere di cui al comma 1, di importo pari a euro 700.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A., di cui alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).".

Articolo 21ter

(Modificazione alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), è aggiunto il seguente:

"5bis. In ragione del completamento della gestione contabile posta a carico della liquidazione di Gestione straordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il collegio dei revisori di cui all'articolo 5ter della l.r. 88/1993 è soppresso e non si dà luogo agli adempimenti di revisione contabile di cui all'articolo 5quater della medesima legge."."

Pongo in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 7 (Bertin, Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.